Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 718 del 8 febbraio 2013
Urbanistica.Acquisizione gratuita immobile abusivo

L’acquisizione gratuita non rappresenta un atto provvedimento di autotutela, ma costituisce una misura di carattere sanzionatorio che consegue automaticamente all’inottemperanza dell’ordine di demolizione. In senso ostativo all’acquisizione non può assumere quindi rilevanza né il tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso, né l’affidamento eventualmente riposto dall’interessato sulla legittimità delle opere realizzare, né l’assenza di motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico perseguite attraverso l’acquisizione. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00718/2013REG.PROV.COLL.

N. 06908/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6908 del 2012, proposto da: 
Anna Goliuso Anna, rappresentatao e difesao dall'avv. Giampietro Pirozzi, con domicilio eletto presso l’avv. Tiziana Stefanelli in Roma, viale Platone, 21;

contro

Comune di Quarto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Erik Furno, con domicilio eletto presso Dorina Furno Guerriero in Roma, via dei Colli Portuensi N.187;

nei confronti di

Paolo Goliuso Paolo, rappresentato e difeso dagli avv. Silvano Tozzi, Alessandro Pagano, con domicilio eletto presso Antonella Tomassini in Roma, via Francesco Denza, 27;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE II n. 00588/2012, resa tra le parti, concernente esecuzione sentenza n. 8244/2006 Tar Campania Napoli Sez. II - acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Quarto e di Paolo Goliuso;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2012 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Casertano per delega di Furno e Lorusso per delega di Tozzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Viene in decisione il ricorso in appello proposto dalla signora Anna Goliuso per ottenere la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sezione II, 6 febbraio 2012. La sentenza appellata ha accolto il ricorso in ottemperanza proposto dal sig. Paolo Goliuso per l’esecuzione del giudicato sulla sentenza dello stesso Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sezione II, 22 settembre 2006, n. 8244.

2. La signora Anna Goliuso contesta, in particolare, la sentenza del Tribunale amministrativo regionale nella parte in cui ordina al Comune di Quarto di “disporre l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive” realizzate in Quarto, alla via Don Giustino Maria Russolillo, n. 39/c.

3. L’appello non merita accoglimento.

4. Giova ricostruire brevemente i passaggi salienti della vicenda oggetto del presente contenzioso.

In data 25 giugno 2003, la signora Anna Goliuso (odierna appellante), in qualità di proprietaria, presentava una denuncia di inizio di attività nella quale si prevedeva la realizzazione di un sottotetto termico non abitabile ai sensi dell’art. 77 del regolamento edilizio comunale, alla via Don Giustino Maria Russolillo, n. 39/c del Comune di Quarto, su immobile distinto in catasto al foglio 16, particella 131.

4.1. In data 24 maggio 2004, la signora Anna Goliuso presentòa una seconda denuncia di inizio di attività, nella quale di prevedeva un intervento in variante rispetto a quanto previsto nella prima denuncia.

4.2. In data 8 settembre 2004, il Comune di Quarto accertòtava la predisposizione da parte della Goliuso di impianti tecnologici funzionali al mutamento della destinazione d’uso da sottotetto-volume tecnico ad abitazione. Procedeva, quindi, al relativo sequestro e a comunicare la notizia di reato alla Procura della Repubblica. Successivamente, accertata la rimozione degli impianti tecnologici e il ripristino dello stato dei luoghi, il Comune procedeva al dissequestro.

4.3. Il sig. Paolo Goliuso, terzo controinteressato, con atto stragiudiziale di significazione, invito e diffida, inviato al Comune di Quarto in data 26 settembre 2005, chiedeva al Comune di Quarto l’adozione dei provvedimenti necessari a ripristinare lo stato dei luoghi, sul presupposto che il ripristino non fosse ancora avvenuto.

4.4. Il Comune di Quarto, con nota del 25 ottobre 2005, n. 24138, comunicava, tuttavia, l’insussistenza dei presupposti idonei all’adozione di misure repressive, avendo rinvenuto solo parziali illegittimità (realizzazione di un abbaino funzionale e mancata esecuzione di tre lucernai a raso) da parte della signora Anna Goliuso.

4.5. Tale nota era impugnata dal signor Paolo Goliuso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, il quale, con sentenza n. 8244 del 2006 (in questo giudizio oggetto giudizio di ottemperanza), accertava l’illegittimità delle opere realizzate dalla signora Paola Goliuso, imponendo al Comune di attivare il procedimento di autotutela attraverso l’annullamento delle citare denunce di inizio di attività.

4.6. Il Tribunale amministrativo regionale rilevava che le caratteristiche dimensionali dell’intervento, la sua natura di sopraelevazione e la sua potenziale autonomia funzionale consentivano l’oggettiva abitabilità dell’immobile realizzato in sopraelevazione dalla signora Goliuso, per cui lo stesso doveva considerarsi abusivo.

4.7. Per ottenere l’esecuzione della sentenza da ultimo citata (la n. 8244 del 2006 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli), il sig. Paolo Goliuso proponeva ricorso in ottemperanza.

4.8. Con sentenza n. 15760 del 2007, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, in sede di ottemperanza, “ordinava al Comune di Quarto di accertare se è configurabile un interesse pubblico specifico (ad es. al rispetto degli equilibri di piano) diverso da quello volto al mero ripristino della legalità violata che spinga per la rimozione dell’effetto abilitativo rinveniente dalla D.I.A. che si era già perfezionata: e ciò dovrà fare tenendo altresì conto dell’affidamento maturato in capo alla signora Golisuo Anna anche in ragione del tempo ormai decorso”.

4.9. A seguito di ciò, il Comune di Quarto – ritenuto prevalente “un interesse pubblico idoneo a giustificare l’attivazione del potere di autotutela attraverso l’annullamento della d.i.a n. 292/03 e della d.i.a. n 188/04, e che detto pubblico interesse è costituito alla necessità di vigilare il territorio, reprimere gli abusi edilizi e scongiurare il rischio di ripercussioni sull’esigenza di assetto e pianificazione del territorio, stante al rilevante incidenza che l’intervento, così come attuato, poteva comportare a causa dell’innegabile funzionalità abitativa che potenzialmente le opere possono assumere” – con ordinanza 15 gennaio 2008, n. 1080, disponeva l’annullamento delle d.i.a. n. 292/03 e n. 188/04 ed ordinava alla signora Goliuso la riduzione in pristino delle opere realizzate.

4.10. Avverso tale ordinanza la signora Anna Goliuso proponeva ricorso al Tribunale amministrativo regionale perla Campania, sede di Napoli, il quale, tuttavia, con la sentenza 5 maggio 2010, n. 2678, lo dichiarava inammissibile per mancata notifica al controinteressato Paolo Goliuso.

4.11. Nelle more, il signor Paolo Goliuso adiva nuovamente il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, il quale con la sentenza n. 588 del 2012, in questa sede appellata, individuava le misure sostitutive che il Comune avrebbe dovuto porre in essere per portare ad esecuzione la sentenza. In particolare, il Tribunale amministrativo regionale, essendo ormai acclarata l’illegittimità dell’effetto abilitativo maturato in relazione alle denunce di inizio di attività presentare dalla signora Anna Golisuo, ed alla luce del provvedimento di demolizione n. 1080 del 25 gennaio 2008 già adottato dal Comune di Quarto, indicava all’Amministrazione comunale, quale successiva misura sanzionatoria, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con l’adozione in seguito di ogni iniziativa idonea ad assicurare la materiale esecuzione dell’ordine di ripristino, previa nomina, in caso di inerzia, di un commissario ad acta.

4.12. In esecuzione di tale sentenza, il Comune di Quarto ha adottato l’ordinanza 28 marzo 2012, n. 7557, di acquisizione dell’opera illegittima al patrimonio comunale, a seguito dell’accertata inadempienza all’ordine di ripristino n 1080 del 15 gennaio 2008.

5. La ricostruzione delle principali vicende procedimentali e processuali che hanno interessato la fattispecie in esame evidenzia l’infondatezza dell’appello proposto dalla signora Anna Goliuso.

Occorre, infatti, evidenziare la dirimente circostanza che l’abusività dell’opera e il conseguente ordine di ripristino risultano ormai incontestabili in quanto oggetto di un provvedimento amministrativo divenuto inoppugnabile.

Si tratta, appunto, dell’ordine di riduzione in pristino contenuto nell’ordinanza n. 1080 del 15 gennaio 2008: tale provvedimento è divenuto inoppugnabile in quanto il relativo ricorso proposto dalla signora Anna Goliuso è stato dichiarato inammissibile, con sentenza passata in giudicato, per la mancata notifica al controinteressato signor Paolo Goliuso.

La sentenza di inammissibilità, pur non pronunciandosi nel merito della vicenda, ha comunque l’effetto di rendere inoppugnabile il provvedimento amministrativo gravato, con la conseguenza che l’ordine di demolizione in esso contenuto (e il relativo presupposto di fatto, consistente nel carattere abusivo delle opere realizzate) non possono essere messe ulteriormente in discussione, neanche in via meramente incidentale, nel presente giudizio, non potendo il giudice amministrativo disapplicare provvedimenti amministrativi non ritualmente impugnati.

In questa sede, quindi, non può essere contestata la legittimità dell’ordine di demolizione (né la sussistenza del suo presupposto di fatto, consistente appunto nella realizzazione di opere abusive da parte della ricorrente) trattandosi di circostanze oggetto di statuizioni provvedimentali ormai inoppugnabili.

Alla luce di tali circostanze, è evidente, allora che, appurato l’inadempimento da parte dell’odierna appellante, al citato ordine di demolizione, il Tribunale amministrativo regionale, nuovamente adito in sede di ottemperanza, non poteva che individuare, quale misura per la corretta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 8244 del 2006, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate.

Come la giurisprudenza ha spesso in più occasioni ricordato, infatti, l’acquisizione gratuita non rappresenta un atto provvedimento di autotutela, ma costituisce una misura di carattere sanzionatorio che consegue automaticamente all’inottemperanza dell’ordine di demolizione. In senso ostativo all’acquisizione non può assumere quindi rilevanza né il tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso, né l’affidamento eventualmente riposto dall’interessato sulla legittimità delle opere realizzare, né l’assenza di motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico perseguite attraverso l’acquisizione.

6. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, l’appello deve essere respinto.

Sussistono i presupposti, considerata, comunque, la peculiarità della fattispecie, per compensare le spese del presente giudizio di appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)