Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5151, del 24 ottobre 2013
Urbanistica.Legittimità ordinanza demolizione di una struttura per noleggio di attrezzature balneari, traslata di m. 3 verso la battigia

E’ legittima l’ordinanza di sospensione dei lavori avendo accertato la traslazione delle opere, rispetto a quanto assentito, di m. 3 verso la battigia, con i lavori di fondazione (pali infissi nel terreno) e la predisposizione dei cordoli di raccordo tra i predetti pali, per la posa dell’armatura in legno e ferro ed il getto del calcestruzzo. Il comma 1 dell’art. 3 (Territorio demaniale marittimo di libero transito) al regolamento urbanistico del Comune di Rosignano Marittimo dispone che il territorio demaniale di libero transito, è costituito da una fascia di profondità pari a 5 metri dalla battigia nelle coste basse sabbiose o ghiaiose.  In tale definizione è indicata la ratio della norma che è quella di tenere libera quella fascia di territorio in ogni condizione di tempo, fatta eccezione per condizioni meteorologiche particolarmente avverse. Da ciò ne derivano due conseguenze: nel contrasto tra rappresentazione cartografica e realtà materiale, deve essere preferita quest’ultima; al fine di valutare la corretta collocazione dell’immobile non può farsi riferimento alla media dei rilievi effettuati, ma è sufficiente che, sia pure in un limitato numero casi, la distanza sia risultata inferiore a quella indicata dalla norma. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 05151/2013REG.PROV.COLL.

N. 01312/2012 REG.RIC.

N. 01698/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1312 del 2012, proposto da:
Bruno Maria, in proprio e quale legale rappresentante della s.r.l. Dune Mosse, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto M. Bruni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Carducci, 4;

contro

Comune di Rosignano Marittimo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Calogero Narese, con domicilio eletto presso lo studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Marina Saggini, rappresentato e difeso dall’avv. Vittorio Chierroni, con domicilio eletto presso lo studio legale Lessona in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;




sul ricorso numero di registro generale 1698 del 2012, proposto da:
Saggini ing. Marina, rappresentata e difesa dall’avv. Vittorio Chierroni, con domicilio eletto presso lo studio legale Lessona in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

contro

Comune di Rosignano Marittimo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Calogero Narese e Piero Narese, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Maria Bruno, Dune Mosse s.r.l.;

per la riforma

quanto ai ricorsi n. 1312 e n. 1698 del 2012:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sezione Terza, 30 gennaio 2012, n. 210, resa tra le parti, concernente demolizione di una struttura per noleggio di attrezzature balneari.



Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rosignano Marittimo, di Saggini Marina e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 16 novembre 2012 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Bruni, Piero Narese per delega di Calogero Narese, Chierroni, e l’avvocato dello Stato Palasciano, nelle preliminari;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Rosignano Marittimo, in data 30 aprile 2010, rilasciava alla Dune Mosse s.r.l. concessione demaniale marittima di mq. 496,96 con l’aggiunta di mq. 1.500,00 di specchio acqueo, per la realizzazione di una struttura per noleggio di attrezzature balneari, con due edifici con bagni, docce, magazzini e bar-ristorante; seguiva il permesso di costruire n. 279 del 24 giugno 2010, avente ad oggetto la realizzazione della suindicata struttura per noleggio di attrezzature balneari, con fabbricati di servizio, e per la somministrazione di alimenti e bevande, previa autorizzazione paesaggistica n. 494 del 28 settembre 2009.

L’Amministrazione tuttavia, a seguito del sopralluogo del 20 ottobre 2010, emetteva ordinanza di sospensione dei lavori n. 600 del 26 ottobre 2010, avendo accertato la traslazione delle opere, rispetto a quanto assentito, di m. 3 verso la battigia, con i lavori di fondazione (pali infissi nel terreno) e la predisposizione dei cordoli di raccordo tra i predetti pali, per la posa dell’armatura in legno e ferro ed il getto del calcestruzzo.

Il Comune quindi, in data 1° dicembre 2010, emetteva ordinanza di demolizione n. 649, per l’errata rappresentazione dello stato dei luoghi, con l’opera traslata dalle dune alla battigia, in difformità essenziale dal permesso di costruire n. 279 del 2010, ex artt. 132 e 141 della l.r. n. 1 del 2005, richiamando il sopralluogo del 20 ottobre 2010, l’ordinanza di sospensione dei lavori del 26 ottobre 2010, i successivi sopralluoghi del 2 e 5 novembre 2010 (con i quali veniva accertato che era stata posta anche la soletta in cemento armato staccata dall’arenile), i referti dell’Ufficio del demanio marittimo e dell’Ufficio edilizia privata del 18 novembre 2010.

2. La Dune Mosse s.r.l. e la sig.ra Maria Bruno, rappresentante della Società, impugnavano la predetta ordinanza, censurandola per violazione degli artt. 29, 31, 32, 35 del D.P.R. n. 380 del 2001, degli artt. 131, 132, 133, 141 della L.R. n. 1 del 2005, dell’art. 32 cod. nav. nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, della contraddittorietà ed illogicità manifeste, dell’errore e della carenza dei presupposti di fatto.

3. L’ordinanza n. 649 del 1° dicembre 2010 veniva impugnata anche dalla sig.ra Saggini ing. Marina, in qualità di direttrice dei lavori, la quale deduceva la violazione degli artt. 29, 31, 32, 35 del d.P.R. n. 380 del 2001, dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, degli artt. 131, 132, 133, 141 della l.r. n. 1 del 2005, dell’art. 32 cod. nav. nonché l’eccesso di potere per difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione, per contraddittorietà ed illogicità manifeste, per errore e carenza dei presupposti di fatto.

4. Con ordinanza 11 febbraio 2011 n. 191 il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana disponeva incombenti istruttori (consistenti nella verificazione della distanza, in metri lineari, tra la linea di battigia e l’opera di cui al permesso di costruire n. 279 del 24 giugno 2010), incaricando all’uopo l’Amministrazione regionale, che dava riscontro alla richiesta con il deposito dell’11 marzo 2011.

5. Con la sentenza qui impugnata il giudice di primo grado, previa estromissione dal giudizio dell’Amministrazione statale e riunione dei ricorsi proposti, li ha respinti.

6. La sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana viene impugnata dalla sig.ra Bruno Maria, in proprio e quale legale rappresentante della s.r.l. Dune Mosse (R.G. 1312 del 2012), per i seguenti motivi così epigrafati:

omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia; erronea e comunque contraddittoria pronuncia circa un punto decisivo della controversia; violazione degli artt. 29, 31, 35 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; violazione degli artt. 131, 132, 141 delle legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1: violazione dell’art. 32 del Codice della navigazione (sotto cinque distinti profili di censura).

7. La medesima sentenza è stata impugnata dall’ing. Saggini Marina per i seguenti motivi così epigrafati:

omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia; erronea e comunque contraddittoria pronuncia circa un punto decisivo della controversia; violazione degli artt. 29, 31, 35 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; violazione degli artt. 131, 132, 141 delle legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1; violazione dell’art. 32 del Codice della navigazione (sotto quattro distinti profili di censura).

8. I ricorsi n. 1312 e n. 1698 del 2012 debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 96 del Cod. proc. amm in quanto proposti contro la stessa sentenza.

9. Va accolta la richiesta di estromissione dal giudizio, instaurato con il ricorso n. 1698/2012, formulata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per difetto di legittimazione passiva, essendo stata attribuita alle regioni la materia in questione, ex art. 105 del d.lgs. n. 112 del 1998, non senza rilevare, così come dedotto dall’Amministrazione evocata in giudizio che il ricorso in appello sarebbe stato comunque inammissibile nei confronti dell’amministrazione statale perché la sentenza impugnata conteneva analoga statuizione non appellata dalla ricorrente.

10. La sig.ra Bruno chiedeva l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 159 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per ottenere l’ampliamento di una concessione demaniale di cui era titolare. Nella relazione paesaggistica, allegata alla richiesta, nel paragrafo relativo alle strutture si affermava:

“Per quanto riguarda le strutture portanti dell’edificio, considerando che l’opera si trova in zona sismica e che dovrà sopportare le sollecitazioni dell’espansione dell’onda di massima tempesta, si è prevista una struttura a scheletro in conglomerato cementizio prefabbricato con fondazioni a plinti anch’essi prefabbricati dotati di bicchieri dove alloggiare pilastri.

I solai saranno del tipo alleggerito con pannelli di polistirolo espanso estruso resistente all’acqua che permetteranno una riduzione dei carichi in gioco e una maggiore coibentazione termica oltre che una migliore resistenza acustica dei manufatti.

Questa tipologia strutturale permetterà di qualificare le opere, anche con l’introduzione di appositi giunti, come “di facile rimozione” sia in fondazione che in elevazione.

11. Nella relazione predisposta per ottenere il permesso di costruzione, nel paragrafo relativo alle “strutture e finiture”, si affermava:

“Le strutture portanti dell’edificio saranno così suddivise:

- fondazione, sarà eseguita una palificata in calcestruzzo armato per permettere il sollevamento delle costruzioni dal piano dell’arenile degli 80 cm. prescritti dalle norme del piano del demanio. Sopra la palificata verrà realizzata una platea sempre in cemento armato che costituirà l’appoggio sicuro delle strutture in elevazione;

- in elevazione la struttura sarà costituita da un’orditura metallica principale che verrà rivestita completamente in legno, sia per quanto riguarda gli elementi verticali che per quelli orizzontali.

Tutte le strutture previste in elevazione saranno di facile rimozione perché semplicemente assemblate con collegamenti incernierati al basamento tra di loro che potranno essere rimossi in qualunque momento”.

12. Nel provvedimento impugnato si evidenzia che: “L’opera, così come è stata realizzata, si configura come di <<difficile rimozione>> in virtù dei getti in opera di calcestruzzo che hanno solidarizzato i pali di fondazione (elementi di per se prefabbricati) con la platea in cemento armato, anch’essa gettata in opera”.

Nel medesimo provvedimento impugnato si afferma che le opere sopra descritte possono qualificarsi come opere di trasformazione del territorio, di cui all’art. 70 della l.r. Toscana n. 1 del 2005, eseguite con variazioni essenziali dal permesso di costruire rilasciato con provvedimento n. 279 del 24 giugno 2010 e altresì in difformità dall’autorizzazione paesaggistica rilasciata con provvedimento n. 494 del 2009.

13. Il Comune di Rosignano Marittimo, con memoria depositata nel ricorso n. 1698/2012, ha eccepito (pagine 26/27) che le ricorrenti in appello non hanno mosso alcuna contestazione in ordine all’assenza della facile rimozione: tale difformità giustifica, a giudizio del Comune, l’ordinanza di demolizione e determina l’inammissibilità integrale e radicale degli atti di appello.

14. La ricorrente Saggini (memoria di replica, pagina 6) obietta che “il profilo della presunta <<non facile rimozione>> non è stato fatto proprio dall’ordinanza impugnata che, inequivocabilmente, ingiunge la contestata demolizione senza alcun riferimento al profilo medesimo. E ciò si spiega semplicemente: è questione che in alcun modo attiene agli aspetti edilizi cui l’impugnata ordinanza fa riferimento, trattandosi di questione demaniale, peraltro priva di rilievo”.

15. La ricorrente Bruno, memoria datata 15 ottobre 2012 (pagina 6), deduce che: “Tale profilo, infatti, non è stato fatto proprio dall’ordinanza di demolizione impugnata, che si sofferma esclusivamente sulla pretesa traslazione del manufatto edilizio e pone solo questa a suo fondamento senza dare alcun rilievo alla questione della facile o difficile rimozione dell’opera. (…).

Al riguardo comunque l’argomento sollevato da controparte appare del tutto privo di pregio, giacché le opere sono state realizzate così come da progetto assentito dal Comune e la loro successiva qualificazione in termini di facile o difficile amovibilità è questione diversa, che non attiene agli aspetti edili, ma rileva semmai solo sotto il profilo demaniale al fine di determinare l’entità del canone concessorio (salvo il fatto che in realtà in virtù del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, Terza sezione, 21 settembre 2011, n. 84/2011, anche sotto questo profilo tale distinzione si deve ritenere ormai del tutto superata in quanto <<in base all’attuale evoluzione intervenuta negli ultimi anni sia nell’uso di nuovi materiali e nella tipologia costruttiva dei manufatti edilizi è ormai difficile dettare criteri oggettivi per definire compiutamente e correttamente la facile o difficile rimozione di un manufatto>>, tant’è che <<la Sezione ritiene che sia necessario un momento di superamento della definizione tecnica di facile o in alternativa di difficile rimozione perché di fatto la differenza è di altro genere ma non può più assolutamente essere tecnica>>)”.

16. Il Collegio osserva preliminarmente che, secondo costante giurisprudenza, vale il principio per il quale il provvedimento amministrativo deve essere considerato nella sua interezza (Cons. Stato, sez. IV, 06 luglio 2004, n. 5014).

È indiscutibile che il provvedimento impugnato abbia fatto riferimento alla “difficile rimozione” delle opere realizzate, così come abbia accertato la difformità dall’autorizzazione paesaggistica, e abbia conseguentemente disposto la demolizione delle stesse.

Orbene sia nella relazione paesaggistica che nella richiesta di permesso di costruire le opere da realizzare erano definite come di “di facile rimozione”, con la conseguenza che il concessionario era tenuto a rispettare quella tipologia costruttiva. D’altro canto le ricorrenti non offrono alcun argomento per dimostrare che le opere realizzate sono, al contrario, di facile rimozione.

17. Tanto sarebbe sufficiente per dichiarare inammissibili entrambi gli appelli sulla base del principio giurisprudenziale per il quale “ove l’atto impugnato (provvedimento o sentenza) sia legittimamente fondato su una ragione di per sé sufficiente a sorreggerlo, diventano irrilevanti, per difetto di interesse, le ulteriori censure dedotte dal ricorrente avverso le altre ragioni opposte dall’autorità emanante a rigetto della sua istanza (Cons. Stato, VI, 12 ottobre 2011, n. 5517).

Nel caso di specie l’incontestata “difficile rimozione” del manufatto sarebbe da sola sufficiente a giustificare l’adozione dell’ordine di demolizione per violazione dei provvedimenti autorizzatori.

18. Il collegio ritiene comunque, per completezza di esposizione, di esaminare il punto centrale della controversia rappresentato dalla misurazione della distanza del manufatto dalla linea di battigia.

19. Il comma 1 dell’art. 3 (Territorio demaniale marittimo di libero transito) dell’allegato 5 (Norme tecniche di attuazione – Demanio marittimo) al regolamento urbanistico del Comune di Rosignano Marittimo dispone: “Il territorio demaniale di libero transito, di cui al punto y) dell’art. 2, è costituito da una fascia di profondità pari a 5 metri dalla battigia nelle coste basse sabbiose o ghiaiose e da una fascia di profondità pari a 1,5 metri dalla battigia nelle coste alte. Le suddette profondità si applicano anche quando la costa naturale è costituita da barriere artificiali”. Il punto y) dell’art. 2 citato definisce territorio demaniale marittimo di libero transito quella parte di demanio marittimo sulla quale è vietata qualsiasi installazione o attrezzatura, anche precaria, nonché qualsiasi attività o comportamento che impediscano il transito alle persone o creino impedimento all’espletamento del servizio di salvataggio.

In tale definizione è indicata la ratio della norma che è quella di tenere libera quella fascia di territorio in ogni condizione di tempo, fatta eccezione per condizioni meteorologiche particolarmente avverse. Da ciò ne derivano due conseguenze: nel contrasto tra rappresentazione cartografica e realtà materiale, deve essere preferita quest’ultima; al fine di valutare la corretta collocazione dell’immobile non può farsi riferimento alla media dei rilievi effettuati, ma è sufficiente che, sia pure in un limitato numero casi, la distanza sia risultata inferiore a quella indicata dalla norma.

Nel provvedimento impugnato si afferma che “dal rilievo strumentale effettuato è invece emerso che l’edificio si colloca ... a una distanza massima dalla battigia (linea peraltro rilevata in condizioni meteo marine non avverse) di 3,80 m.”.

Dalla verificazione, disposta dal giudice di primo grado con ordinanza 11 febbraio 2011 n. 191 ed eseguita dalla Regione Toscana con il deposito dell’11 marzo 2011, è emerso che: “Il valore della minore distanza verificata tra l’opera e la linea di battigia, nei giorni in cui sono state eseguite le misure, risulta pari a 3,13 m. Preme evidenziare comunque che in condizioni meteo-marine diverse, in particolare in presenza di mare mosso con moto ondoso rilevante, tale misura potrebbe risultare addirittura negativa”.

20. I risultati emersi dalla verificazione confermano quanto indicato nel provvedimento impugnato, ossia che, in determinate condizioni di tempo, l’opera realizzata viene a collocarsi sulla fascia dei 5 metri indicata nella norma richiamata. Le misure indicate nella verificazione assorbono ed escludono qualsiasi vizio procedimentale sul punto.

21. La ricorrente Bruno sostiene che negli atti concessori non è indicata alcuna distanza tra la battigia e il posizionamento dell’immobile e che nel provvedimento impugnato non sono richiamate le norme tecniche di attuazione del regolamento urbanistico. Da tale omissione, secondo quanto è dato intendere, derivava in capo alla ricorrente il diritto di ubicare l’immobile senza tenere conto di alcuna distanza.

In contrario è sufficiente osservare che “l’interpretazione degli atti amministrativi soggiace alle stesse regole dettate dall’art. 1362 e ss. c.c.; di conseguenza, oltre alla fondamentale interpretazione letterale, il giudice, nel ricostruire l’intento dell’Amministrazione ed il potere che essa ha inteso esercitare in base al contenuto complessivo dell’atto, deve seguire il principio di buona fede ex art. 1366 c.c., individuando gli effetti degli atti amministrativi in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere” (Cons. Stato, IV, 07 giugno 2012, n. 3385). Era pertanto ragionevole ritenere che la ricorrente rispettasse il limite dei 5 metri anche in considerazione della circostanza che i “disposti dell’allegato 5 delle NTA del regolamento urbanistico”, erano espressamente richiamati nel permesso di costruire n. 279 del 24 giugno 2010, mentre non rende illegittima l’ordinanza di demolizione l’omessa indicazione di una norma richiamata nell’atto concessorio.

22. La ricorrente Bruno sostiene altresì che, nel computo della distanza, non doveva tenersi conto della soletta a sbalzo sporgente verso il mare. A tal fine invoca l’art. 26 , comma 2, lett. n), o) e p) del regolamento urbanistico del Comune di Rosignano per il quale, trattandosi di un mero “aggetto”, esso non doveva essere preso in considerazione nel calcolo delle distanze tra fabbricati, dai confini di zona e dai confini di proprietà.

La norma invocata dalla ricorrente non è applicabile al caso in esame essendo di tutta evidenza la differenza tra le fattispecie disciplinate dalle due disposizioni.

Si è visto che la ratio della norma si ricava dal punto y) dell’art. 2 cit. che fa divieto di installare sul territorio demaniale marittimo di libero transito qualsiasi installazione o attrezzatura, che impedisca il transito alle persone o crei impedimento all’espletamento del servizio di salvataggio.

Anche il solo “aggetto”, quindi, può costituire limitazione del libero transito.

23. La ricorrente Bruno deduce inoltre l’illegittimità dell’ordinanza impugnata perché il Comune di Rosignano Marittimo avrebbe ordinato la demolizione dell’intera costruzione invece della demolizione “di quella parte di costruzione che risulterebbe traslata e che verrebbe a trovarsi a meno di 5 m. dal confine”.

Anche tale censura è infondata. Un permesso di costruire viene rilasciato previa valutazione del progetto nella sua integrità. La demolizione parziale, in una fattispecie come quella in esame, altera l’unitarietà dell’opera, che potrebbe non soddisfare più le esigenze per le quali è stata autorizzata. La sua riduzione non può non essere subordinata alla preventiva approvazione dell’amministrazione che non può essere sostituita dalla valutazione del giudice della legittimità.

24. La ricorrente Bruno censura infine la sentenza impugnata nella parte in cui qualifica variazione essenziale, rispetto al progetto assentito, la pretesa traslazione dell’opera in questione sulla fascia di rispetto dalla linea di battigia.

In particolare la ricorrente deduce che non è contestato alcun aumento di superficie, né di cubatura, non è contestato alcun mutamento ella destinazione d’uso, né sono contestati un mutamento delle caratteristiche essenziali.

Anche tale censura è infondata. A tal fine è sufficiente osservare che il comma 1 dell’art. 35 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prevede che “qualora sia accertata la realizzazione … di interventi in assenza di permesso di costruire, …, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato …, il dirigente … ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi”.

La ricorrente non poteva ritenersi titolare di un permesso di costruire sulla fascia demaniale di libero transito, cosicché la realizzazione del manufatto su quella fascia integra la fattispecie prevista dalla norma.

La circostanza che la costruzione sia stata autorizzata per zona limitrofa a quella di libero transito non può giustificare in alcun modo la sua traslazione, restando altrimenti vanificata la finalità del divieto assoluto di inedificabilità.

25. Né infine può incidere sull’esito del ricorso la circostanza dedotta nella memoria di replica (pagina 5) della ricorrente Bruno sulla collocazione del complesso immobiliare “Punto Azzurro” di proprietà comunale, “che si trova a una distanza dalla linea di battigia ben minore di quella dell’edificio dell’odierna appellante quali che siano le condizioni climatiche, l’intensità del mare e la forza dei venti”.

“Colui che è stato legittimamente escluso da un determinato beneficio non può invocare l’eventuale illegittimità commessa a favore di altri al fine di ottenere che essa venga compiuta anche in proprio favore” (Cons. Stato, VI, 08 luglio 2011, n. 4100).

26. In conclusione i ricorsi vanno rigettati con compensazione delle spese di giudizio per giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, previa loro riunione ed estromissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal ricorso n. 1698 del 2012, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)