Il reato di lottizzazione abusiva. Ancora pronunce non condivisibili in tema di momento di cessazione della condotta illecita.

di Massimo GRISANTI

Recentemente la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza della III^ Sezione penale n° 12459/2021 (Pres. Lapalorcia, Rel. Reynaud, Ric. Merico), ha nuovamente affermato che la condotta illecita dell’attività lottizzatoria materiale si esaurisce con il completamento delle opere sul territorio. Questo il passaggio oggetto di critica: “… Non può condividersi, pertanto, la contraria conclusione che si legge nell’ordinanza impugnata, laddove si afferma che «l’illecito lottizzatorio si realizza con il completamento delle opere sul territorio (nella specie nel 2016 con la SCIA per il presunto pergolato) e il momento consumativo perdura nel tempo sino a quando l’offesa tipica non raggiunge l’apice della gravità (utilizzazione del territorio in perdurante contrasto con la pianificazione e i vincoli di legge e conseguente lesioni degli interessi pubblici sottesi)». A seguire questa tesi — che, peraltro, non chiarisce quale sarebbe il supposto “apice di gravità” – la lottizzazione abusiva rischierebbe di essere considerata quale reato potenzialmente imprescrittibile pur dopo la cessazione delle condotte illecite, dandosi al proposito rilievo alle mere conseguenze permanenti dell'illecito. Per contro, secondo i principi generali, come accade nei reati eventualmente permanenti, il momento consumativo coincide con l'ultimo della serie di atti che integrano la condotta che ha leso definitivamente l’interesse tutelato dalla norma, pur potendo continuare le conseguenze dannose (cfr., in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 734 cod. pen., Sez. 3, n. 29508 del 04/04/2019, Schettino, Rv. 276359; Sez. 3, n. 36605 del 15/02/2017, Adinolfi, Rv. 270731). In un caso come quello di specie, l'utilizzazione del territorio in perdurante contrasto con la pianificazione, quale conseguenza del reato, è eventualmente rilevante ai soli fini dell'individuazione del periculum richiesto dall’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. per poter disporre il sequestro (cfr. Sez. U, n. 12878 del 29/01/2003, Innocenti, Rv. 223721) …”.
Ebbene, la Suprema Corte ha più volte ribadito che l’interesse protetto dagli articoli 30 e 44 d.P.R. 380/2001 è l’habitat, cioè il luogo di vita, di lavoro e di benessere fisico e psichico della collettività, nonché il potere regolatorio e programmatorio della pubblica amministrazione.
Affermare, come è stato affermato in sentenza, che possa esistere un atto che lede definitivamente – e ripeto definitivamente – l’interesse tutelato dalla norma equivale a dire che la trasformazione territoriale conseguente ad una lottizzazione abusiva è irreversibile. Ma in tempi in cui l’uomo invia una sonda su Marte ciò non risponde al vero, perché solo la morte lo è.
Affermare, come è stato affermato in sentenza, che l’illecito lottizzatorio si realizza con il completamento – e ripeto completamento – delle opere sul territorio equivale ad operare un’inammissibile interpretatio abrogans dell’art. 30 d.P.R. 380/2001, atteso che la disposizione di legge stabilisce come momento di realizzazione del reato l’inizio, e ripeto l’inizio, delle opere “… che comportino   trasformazione urbanistica od  edilizia  dei  terreni  stessi  in  violazione  delle prescrizioni degli  strumenti  urbanistici,  vigenti  o  adottati,  o comunque stabilite  dalle  leggi  statali  o  regionali …”.
Affermare, come è stato affermato in sentenza, che l’utilizzazione – e ripeto l’utilizzazione – è eventualmente rilevante ai sol fini dell’individuazione del periculum richiesto dall’art. 321, comma 1, c.p.p. per poter disporre il sequestro, equivale ad operare un’inammissibile interpretatio abrogans dell’art. 80 d.P.R. 616/1977 nonché degli artt. 1, 4 e 41 quinquies L. 1150/1942 e del d.m. 1444/1968, atteso che < Le funzioni  amministrative  relative  alla  materia  “urbanistica” concernono la disciplina dell’USO del territorio comprensiva di tutti gli  aspetti  conoscitivi,  normativi  e  gestionali  riguardanti  le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo  nonché  la protezione dell'ambiente >. E il territorio viene usato non solo costruendo, ma essenzialmente abitandolo, atteso che solo l’insediamento delle persone produce l’effetto di richiesta di servizi agli enti locali ovverosia il cosiddetto carico urbanistico.
Quindi, in ragione proprio dell’interesse tutelato, sia consentito affermare che il reato di lottizzazione abusiva INIZIA nel momento in cui l’attività materiale si pone in contrasto con le leggi, i regolamenti o gli strumenti urbanistici – nonché in assenza di autorizzazione a lottizzare, la quale è un atto permissivo a mezzo del quale la P.A. stabilisce quando effettuare il disegno urbanistico pianificato – e NON TERMINA fino a quando le leggi, i regolamenti e gli strumenti urbanistici non sono rispettati.
Che poi, come dice la Suprema Corte nella sentenza qui criticata, il reato divenga potenzialmente imprescrittibile non dipende altro che dal Comune o dalla Regione, che non vigilano come prescrive la legge, oppure dalla Magistratura che, non perseguendo l’illecito come vuole il legislatore, finisce per perpetuarne i deleteri effetti in danno del diritto del cittadino a vivere in un habitat sano e ordinato.