Sul decreto legge 32/2019 c.d. sblocca cantieri

di Massimo GRISANTI


Anche questo decreto è connotato di discutibile tecnica legislativa atteso che si intende modificare norme di carattere pianificatorio, che risiedono nella legge 1150/1942, mediante modifiche del testo unico dell’edilizia.
Dal momento che il d.m. 1444/1968 trova la sua forza di legge nell’art. 41 quinquies della LUN, che al settimo comma stabilisce l’inderogabilità dei limiti edilizi, non è dato comprendere come possano le Regioni, anche a seguito dello Sblocca Cantieri, legiferare oltre i limiti già consentiti dal decreto interministeriale.
Del resto, anche all’indomani dell’entrata in vigore dell’art. 2-bis del d.P.R. 380/2001 la Corte Costituzionale ha avuto modo di statuire che niente era cambiato rispetto a prima (v. sentenza n. 134/2014) essendosi limitato, il legislatore, a recepire i principi fino ad allora statuiti dalla Consulta.
Ecco che l’art. 5 del decreto Sblocca Cantieri è privo di efficacia reale, in ispecie considerando che ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 9 d.m. 1444/1968 è insuperabile, anche a mezzo di deroghe, la distanza minima tra fabbricati pari all’edificio più alto.
Anzi, è di dubbia costituzionalità, atteso che è impossibile obbligare le regioni a disporre deroghe nella propria legislazione senza violare l’art. 117 Cost., atteso che la deroga a principi fondamentali dell’urbanistica non può assurgere essa stessa a principio senza al contempo dequotare quelli finora riconosciuti fondamentali dalla Corte Costituzionale.
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Un discorso a parte deve essere riservato al neo art. 94 bis del d.P.R. 380/2001, relativo alla disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, sollecitato dal Presidente della Giunta della Regione Toscana in relazione alle ormai celebri sentenze n. 56040/2017 e n. 51600/2018 della Cassazione penale (ove i Giudici hanno statuito che occorre la preventiva autorizzazione sismica anche nelle Zone 3).
Dal momento che la legge non definisce il concetto di <pubblica incolumità> gli operatori del settore, così come i Magistrati, non potranno che continuare a riferirsi a quello giurisprudenziale creatosi in ragione di plurime pronunce della Cassazione penale (in ultimo, sentenza n. 12660/2018) ovverosia “rientrando in tale concetto anche il possibile danno al singolo individuo e, quindi, allo stesso proprietario del manufatto”.
Danno possibile, anche in relazione ad un fabbricato immerso in una proprietà privata.
Di talché, gli interventi <”privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità> non possono che essere quelli che in alcun modo abbiano attitudine a causare danni al singolo individuo in caso di sisma (nemmeno la casa giochi per i bambini).
Il secondo comma del neo art. 94 bis TUE prevede che vengano definite linee guida (e ciò è tutto dire in relazione alla riserva penale) mediante Accordo tra Stato e Conferenza Unificata, in guisa da individuare gli interventi de quibus (rilevanti, di minore rilevanza, privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità) con norme regionali. In attesa di tali linee guida, tutti in ordine sparso.
E’ facile anti vedere che ancora una volta sarà la Cassazione penale a dover interpretare l’esatta portata delle disposizioni del neo art. 94 bis. E non potrà che farlo tenendo ben presente quanto ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 2/2019: « … nelle materie di loro competenza le Regioni possono concorrere a precisare secundum legem i presupposti applicativi di norme penali, come può verificarsi nei casi in cui la legge statale «subordin[a] effetti incriminatori o decriminalizzanti ad atti amministrativi (o legislativi) regionali» (sentenza n. 46 del 2014; nello stesso senso, sentenza n. 63 del 2012) … ».
In ultimo, ma non per ultimo, il coordinamento tra le disposizioni degli articoli 94 e 94-bis d.P.R. 380/2001 porta a concludere che attraverso il Decreto Sblocca Cantieri il legislatore – memore sia dell’assimilazione del deposito-progetto ex art. 93 TUE alla denuncia di inizio attività, oggi s.c.i.a., che operò la Corte Costituzionale (v. sentenza n. 182/2006), sia del fatto cha la Consulta abbia più volte statuito che la segnalazione certificata di inizio attività agisce su un segmento del procedimento amministrativo (v. sentenza n. 164/2012) – ha inciso solo sul momento dell’inizio dell’attività edilizia senza far venire meno l’obbligo dell’Ufficio regionale del Genio Civile di adottare, in zona sismica 3, la specifica autorizzazione sismica che, con le nuove disposizioni, degrada da preventiva ad ex post (la cui mancata adozione impone al segnalante di sospendere l’esecuzione delle opere avviate).
Infatti, come statuito più volte dalla Corte Costituzionale (v. ex plurimis: sentenza n. 272/2016) l’art. 94 d.P.R. 380/2001 esprime il principio fondamentale dell’assiduo controllo della pubblica amministrazione su quanto rappresentato da privati in tema di edilizia in zona sismica. Di talché è impossibile che la deroga ex art. 94-bis, comma 4, TUE possa incidere sul principio fondamentale. Invero, così come la transitorietà di una disposizione urbanistica porta ad escluderne la finalizzazione alla disciplina dell’assetto urbanistico del territorio (v. Corte Costituzionale, n. 232/2005), del pari della deroga a munirsi dell’autorizzazione non ne può essere data un’interpretazione, stante anche il carattere eccezionale, che elida il principio fondamentale espresso nell’art. 94 TUE (che si applica anche nelle Zone 3, oggi espressamente riconosciute ex lege di media sismicità per effetto delle pronunce della Cassazione penale).
Essa, piuttosto, agisce sul momento del controllo, che, per determinate categorie d’interventi, viene postergato rispetto all’inizio dei lavori, ma sempre, l’autorizzazione sismica, deve intervenire entro il termine massimo di sessanta giorni dalla domanda pena il silenzio rigetto e l’insorgenza dell’obbligo di sospendere le lavorazioni (v. Cons. Stato, n. 4165/2003). In tal caso, quelle eseguite dovranno essere considerate abusive e sanzionate.
In definitiva, per tale aspetto il Decreto Sblocca cantieri agisce nella rimozione del divieto di iniziare i lavori in zona sismica senza preventiva autorizzazione, tuttavia senza eliminarla. Il neo art. 94-bis TUE, quindi, si pone come norma speciale rispetto all’art. 19 L. 241/1990.