Sulla nozione di sopraelevazione con effetti edilizi, civilistici e sismici (anche con richiamo all’art. 90 del d.P.R. 380/2001)

di Mauro FEDERICI

Mi è capitato, nella mia attività, di dovermi interessare della nozione di “sopraelevazione” in un ottica ampia che va dal codice civile, al profilo pubblicistico fino ai risvolti penalistici della “subiecta materia”.

Pertanto ho deciso di condividere il mio studio aperto a tutti ed ai contributi altrui.

SULLA NOZIONE DI SOPRAELEVAZIONE

La nozione de qua deriva dalla giurisprudenza e non certo da regolamenti edilizi locali non aventi alcun valore o da delibere regionali definite, per giurisprudenza, atti irrilevanti e inutilizzabili, specie se collidenti con leggi statali .

Rammento che l’intervento di sopraelevazione ha riflessi sia di codice civile importanti (tra terzi) , sia di diritto urbanistico ed edilizio (Comune) che contemporaneamente di legge sismica ed anche del rispetto normativa tecnica (così dette Norme Tecniche sulle Costruzioni) in relazione ai rapporti del sopraelevante con il Genio Civile.

Occorre contemperare le dette normative, che come verrà illustrato sono quindi interferenti.

Per avere una prima rilevante risposta occorre risalire alla giurisprudenza civilistica.

Noto, erga omnes, che la nozione de qua derivi dall’interpretazione fornita dalla consolidata giurisprudenza di legittimità nello specifico :

Cassazione Sezioni Unite Civili del 30/07/2007, Sentenza n. 16794.

ECCONE LA MASSIMA GIURISPRUDENZIALE:

L’indennità di sopraelevazione di cui all’art. 1127 cod. civ. è dovuta, quale conseguenza della realizzazione del nuovo piano, in ogni ipotesi di costruzione oltre l’ultimo piano, indipendentemente dall’entità dell’innalzamento dello stesso. Quel che conta è che vi sia stato aumento della superficie e della volumetria, indipendentemente dal fatto che esso dipenda dall’innalzamento dell’altezza del fabbricato .”

Inoltre si è osservato che nella definizione di sopraelevazione enunciata da Cass. Sez. UU, 30/07/2007, n.16794, la nozione comprende, peraltro, non solo il caso della realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, ma anche quello della trasformazione dei locali preesistenti mediante l’incremento delle superfici e delle volumetrie, seppur indipendentemente dall’aumento dell’altezza del fabbricato. (Cass. Civ. Sentenza n.2000/2020 ).

La Sentenza Sez. UU. Civili de qua, granitica, anche oggi applicabile (vedi Cass. Civ. n.4009/2022 tra le ultime), afferma, che la nozione di sopraelevazione comprende non solo il caso della realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, ma anche quello dellatrasformazione dei locali preesistenti mediante l’incremento delle superfici e delle volumetrie , tramite l’occupazione della colonna d’aria sovrastante, seppur indipendentemente fosse dall’aumento dell’altezza del fabbricato.

A ciò si aggiunga che quando esistono modifiche realizzate negli spazi dell’ultimo ultimo piano che comportano aumento del volume fisico, preesistente, tanto è sufficiente a qualificare l’intervento come sopraelevazione e non certo mero recupero interno del sottotetto, che se mai si realizza ed attiene ad una modificazione solo interna ad un sottotetto, contenuta negli originari limiti strutturali (v. in dottrina “ sopraelevazione, modifiche e innovazioni: come riconoscerle” di Mariano Acquaviva del 04/04/2022 da “Condominioweb” con allegata Sentenza Corte Appello di Milano n.852/2022 del 15/03/2022).

Una eventuale adversa opinione, che qualche volta possa trattarsi di ristrutturazione del tetto o recupero del sottotetto, non coglie nel segno, perché la afferma la giurisprudenza (Cass. Civ. n.4009/2022 di cui sopra), in commento in dottrina su “Diritto.it” a firma Giuseppe Bordolli, soffermandoci sulla resistenza della parte citata in giudizio civile in quel processo. Costei, al fine di eludere le norme violate sulle distanze dai confinanti, affermava che l’intervento non dovesse considerarsi come sopraelevazione, ma bensì ristrutturazione della copertura. Nel caso il nuovo tetto era stato alzato nel colmo rispetto situazione ante operam e la conformazione a quattro falde trasformata in una a botte.

Sia la Corte di Appello di Venezia che la Suprema Corte (in seguito anche SC), con la Sentenza appunto n. 4009/2022 hanno convenuto che la ristrutturazione di una copertura che comporti il superamento della altezza dell’edificio preesistente equivale ad una sopraelevazione, la quale, a sua volta, anche se di dimensione ridotta, comporta pur sempre un aumento della volumetria e della superficie di ingombro e va pertanto considerata a tutti gli effetti sia come sopraelevazione e per le norme sulle distanze, anche come nuova costruzione.

La suddetta Sentenza SC Civile n. 4009/2022, afferma che l’aumento di volumetria rispetto allo statu quo ante è sempre qualificabile come sopraelevazione e giammai ristrutturazione di sottotetto .

Si riportano alcuni testi di autorevoli autori

  1. SUL VOLUME SCRITTO DAL DOTT. MELUCCI.

Il dott. Melucci Fabrizio (magistrato civile Tribunale di Pesaro) ha scritto il libro RAPPORTI DI VICINATO”, Giuffrè editore, seconda edizione del 2010 in cui indica a pagina 76 capitolo 1.3 come le sopraelevazioni (come sopra individuate), sono considerate costruzioni agli effetti delle norme sulle distanze.

Nello stesso testo del Dott. Melucci nel capitolo II, 3, 4.4.1. “le sopraelevazioni”, a pagina 126 si afferma apertis verbis Quanto alla sopraelevazione, occorre partire da un dato acquisito, cioè che si tratta di opera edilizia implicante un aumento di volumetria e che pertanto, va considerata alla stregua di una costruzione, agli effetti delle distanze ”.

  1. identiche considerazioni come dott. Melucci arrivano Aldo Fiale ( già PRESIDENTE di Cassazione Penale sez. III a ) ed Elisabetta Fiale nel loro “Diritto Urbanistico” edizioni SIMONE, XV edizione del 2015, a pagina 561 dove si afferma che “ la sopraelevazione di un edificio ancorché di modeste dimensioni e sia destinata a servizi igienico sanitari e tecnologici…omissis…..rappresenta una nuova opera ”.

  1. Rinviando al capitolo sul libro di Riccardo Mazzon, Cedam, 2009 “Distanze e confini. Tutela giurisdizionale e risarcimento da pagina 73 in poi e nello specifico a pagina 82 ( Capitolo 3.6 “ Sopraelevazione: la modifica del tetto in particolare ”), si afferma che <<uno dei casi più eclatanti di sopraelevazione è senza dubbio quello conseguente alla modifica del tetto>>. Si riporta una massima (pag.82) per cui “le modificazioni del tetto di un fabbricato che comportino aumento della volumetria del piano sottostante….” sotteso alla nuova copertura, integra una nuova costruzione ( id est sopraelevazione ).

  1. Sulla materia de qua sono anche intervenutiRoberto Garofoli e Valerio De Gioia nel loro CODICE DELL’EDILIZIA Annotato con giurisprudenza e riferimenti bibliografici Giuffrè Editore anno 2006 dove se ne parla a pagine 1035 e 1036 del TOMO I. Affermano essi che ai fini dell’individuazione della tipologia dell’intervento edilizio si deve qualificare come sopraelevazione l’intervento teso “..all’incremento volumetrico in ragione di un rapporto di causa ed effetto e che sia quindi diretta all’accrescimento della cubatura di un fabbricato ” (TAR Piemonte n 1603/2003)”.

Si aggiunge da parte degli autori Garofoli e Di Gioia chela sopravvenuta disciplina (id est art 90 TUED)regolamentare (TUED) integrativa di quella dettata dal codice civile (Art.1127 c.c.), comporti sia l’osservanza dell’art. 90 TUED che dell’Art.1127 cod. civ..

Emerge quindi l’interazione concreta tra normativa edilizia, quella sismica e quella del codice civile, tutte afferenti una unica soluzione e nozione di sopraelevazione se ne esistono i presupposti come sopra indicati .

A parte ovvio vanno valutate le norme specifiche ove sull’immobile sussistessero tutele ambientali.

Quindi ne deriva che Intervento di sopraelevazione, anche ai fini delle norme sulle distanze dai confini, diventa anche “nuova costruzione”, dovendosi quindi soddisfare anche Art.873 c.c. che Art.9 del DM 1444/1968.

Alcun rilievo ha sulla nozione di sopraelevazione può avere il richiamo all’Art.1127 codice civile, in quanto questo non attiene alla nozione giuridica di sopraelevazione, ma di contro detta precise norme su chi possa effettuare la sopraelevazione ed a quali limiti e condizioni e quanto deve corrispondere di indennità di sopraelevazione ai terzi sottostanti.

Anche il web ha emanato scritti in dottrina come “Teknoring.com” del 18 Febbraio 2019 “Sopraelevazioni: definizioni e esclusioni tra Codice Civile, TU Edilizia e NTC 2018”, di cui anche infra.

Rammento che alcuna rilevanza assumono poi permessi rilasciati da varie PP.aa. come Comune o Genio Civile che derubrichino la sopraelevazione ad un terzo genere tra nuova costruzione (per le distanze) e sopraelevazione per art. 90 TUED, in quanto la norma e la nozione DI SOPRAELEVAZIONE AGISCONO NEL MOMENTO IN CUI SI ABBIA UN INCREMENTO DELLA VOLUMETRIA PREGRESSA (Cass. Civ. n.12202/2022 che recita a pag.5 “…bensì anche la trasformazione di locali preesistenti mediante incremento di volumi e superfici nell’area sovrastante il fabbricato da parte del proprietario dell’ultimo piano ).

Non ha rilievo il “nomen iuris” di un titolo edilizio rilasciato da un Comune e di una procedura di “deposito” progetto sismico al Genio Civile, perché la sopraelevazione si integra al momento in cui all’ultimo piano ( es. soffitta) si crei un nuovo organismo che aumenta la cubatura preesistente.

Quindi scattano unitamente ai titoli abilitativi anche le norme civilistiche sulle distanze di cui Art.873 c.c. e Art.9 del DM 1444/1968),

Anche la giustizia amministrativa è concorde con quella civilistica affermandosi che “non rientrano nella nozione di ristrutturazione ordinaria gli interventi sulle preesistenze che comportino incrementi volumetrici” (Consiglio di Stato, Sentenza n. 378/2022 ).

L’applicazione della normativa derogatoria speciale del Piano Casa delle Regioni, che attenga ad una sopraelevazione, non potrà mai derogare le norme sulle distanze (CdS n. 7016/2021). Il CdS ha sintetizzato come segue << è da tenere fermo che la deroga non può operare con riferimento a indici e parametri stabiliti in via diretta, o in via integrativa regolamentare, dalla legislazione statale sia essa costituita dalle disposizioni del codice civile (art 873 cod. civ.) che da quelle di cui al D.M. 02/04/1968, n. 1444 >>.

Ricordo anche che la modifica della sagoma dell’edificio, in caso di sopraelevazione (anche con norme del c.d. “Piano Casa”) comportano la realizzazione di nuova costruzione per cui scattano le norme sulle distanze dai confinanti comprese quelle sulle pareti finestrate, ovvio relativamente solo alla sagoma della sopraelevazione (vedi TAR Bologna n. 369/2022 per abbaini e Cass.Civ. Sez. Un., n. 21578 del 2011 per la nozione di nuova costruzione anche se fosse solo parziale).

Quindi la sopraelevazione ha interazioni sia per norme codice civile (art 1127 c.c.), sia per norme sulle distanze, sia per il relativo titolo comunale che come vedremo per la previa “doppia” autorizzazione sismica.

Fuori da questo ambito, ogni diversa ipotesi diventa illegittima.

LA SOPRAELEVAZIONE NEL TESTO UNICO DELL’EDILZIA

La sopraelevazione nelTU Edilizia è riportata all’Art.90 e specificatamente nel caso all’osservanza irrinunciabile del comma 2° che impone, senza diverse ipotesi, TRE PRECISI STEPS, che se inosservati, implicano illegittimità dei permessi ove rilasciati (sia comunale che del Genio Civile).

Sul punto la giurisprudenza è granitica nell’affermare che si debbano seguire pedissequamente ed in esatta sequenza i tre passaggi di cui Art. 90 comma 1° e 2° TU Edilizia (alias DPR 380/2001), senza i quali la costruzione è illecita, perché decaduto ipso iure il permesso di costruire, come illegittimamente è stato rilasciato.

I passaggi obbligati conseguenziali sono:

  1. Richiesta Preliminare di sopraelevare inviata al Genio Civile competente, dovendosene ottenere l’approvazione preventiva di massima ed in forma espressa.

  2. Richiesta del Permesso di Costruire (PdC) al Comune allegando l’autorizzazione di cui sopra come atto a presupposto di validità del PdC.

  3. D eposito ed Autorizzazione Sismica con progetto strutturale particolareggiato al Genio Civile adito, secondo la norma tecnica sismica DM 17/01/2018.

SENZA QUESTI TRE PASSAGGI OBBLIGATI E NELLA LORO SEQUENZA NON INVERTIBILE, LA REALIZZAZIONE È ILLECITA, NON SANABILE IN FORMA CERTA.

Va poi ricordato che ai sensi art 1127 cod. civ. sussiste L’OBBLIGO PREVIO DELL’ADEGUAMENTO SISMICO DELL’INTERO EDIFICIO SOTTOSTANTE ALLA SOPRAELEVAZIONE IN BASE AL VIGENTE DECERETO MINISTERIALE SISMICO CHE È D.M. 17/01/2018 .

Se le PP.aa. dovessero ignorare i precetti di cui art. 90 TUED e di art. 1127 cod. civ. il rilascio di permessi illegittimi potrebbe integrare per il dirigente anche il reato di abuso d’ufficio.

Si richiama sul punto una recente Sentenza “massimata” in materia edilizia .

È a tutti noto che “ Il rilascio di un permesso di costruire illegittimo perché non conforme alla disciplina urbanistico-edilizia (n.d.r. nel caso in violazione dell’Art.90 comma 2 del DPR 380/’01) secondo quanto prescritto dagli articoli 12 e 13 del DPR 380/01 , integra il requisito della << violazione di legge >> rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all’articolo 323 del codice penale [anche] nella nuova formulazione ad opera dell’articolo 23 del Decreto Legge 16 Luglio 2020, numero 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 Settembre 2020, numero 120, NON RESIDUANDO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA (Cass. Pen. Sez. 6 numero 13139/2022).

Si riportano ora alcune sentenze in materia di art 90 TUED e sua corretta applicazione.

GIURISPRUDENZA SU ART. 90 , COMMI 1 E 2 DEL TUED

  1. TAR Puglia, Bari Sentenza n 860/2018 : la previa autorizzazione del Genio Civile di cui art 90 sia commi 1 che 2 TUED è necessaria preventivamente alla richiesta ed ottenimento del titolo edilizio , nel caso di sopraelevazione. Nel caso, il Comune provvedeva proprio per omesso corretto triplo iter di cui Art.90 TUED, ad annullare in autotutela il titolo abilitativo di sua competenza già emesso, ed ad ordinare la demolizione della sopraelevazione che era stata anche oggetto di autorizzazione sismica, ma quella di cui Art.94 TUED e non anche quella preventiva di cui art. 90 comma 2.

  2. Consiglio di Stato Sentenza n.7151/2019 : Nel caso, una ristrutturazione di un sottotetto con incremento volumetrico aveva comportato una sopraelevazione. I ricorrenti (confinanti), soccombenti davanti al TAR Basilicata ( Sentenza n.517/2007) hanno però visto riconoscere il loro appello, perché non si era dato seguito alle tre fasi di cui Art.90 TUED (previa autorizzazione del Genio Civile ai sensi comma 2 Art.90, poi rilascio del titolo abilitativo comunale, infine rilascio autorizzazione sismica ex Art.94 del TUED). Ma vi è di più. Il CdS ha annullato anche la Sanatoria Edilizia che il Comune aveva rilasciato credendo, il Comune, che detta sanatoria potesse superare la procedura tri fasica prevista dall’Art.90 TUED, ma elusa . In sintesi la violazione integrata nel caso del CdS cioè tre fasi dell’art. 90 TUED non è intervento neanche sanabile e l’opera va demolita.

La sanatoria edilizia (Art.36 TUED), è non concedibile in (ammessa) doppia conformità edilizia, perché esiste una violazione di Legge (appunto Art.90 TUED), nel tempo inziale che impedisce il ricorso sanante. La sanatoria sismica inoltre non è prevista nell’ordinamento e questo preclude una ipotetica sanatoria edilizia anche per impossibile contemporanea “doppia conformità sismica dovuta in caso di doppia conformità edilizia, se esistente quella edilizia (Corte Costituzionale n.101/2013, n.02/2021 punto 14., TAR Molise n.169/2021, TAR Abruzzo n.42/2022.

Con violazione di cui Art.90 TUED è inesistente sia doppia conformità edilizia che la “doppia conformità sismica ”.

Esiste poi da non obliare il rischio (ulteriore), per il fatto che un sottotetto illecito sempre può essere oggetto di sequestro preventivo penale ex Art.321 c.p.p., anche dopo la ultimazione lavori avvenuta da tempo (Cass. Pen. sez. III, n.13704/2022).

  1. Consiglio di Stato Sentenza n. 2563/2021 che conferma TAR Milano n.572/2020:

Anche in dette sentenze si conferma la dovutezza dei tre steps imposti dall’art 90 TUED sia comma 1 che comma 2, prodromici, solo dopo autorizzazione preventiva di massima da parte del genio civile, al rilascio del titolo edilizio e dell’autorizzazione (o deposito), sismico di cui Art.94 TUED. Senza questa sequenza di tre procedure conseguenziali e non sovrapponibili, l’intervento è illegittimo e le opere illecite

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  1. Consiglio di Stato Sentenza n. 4940/2020 del 05/08/2020 (rigetta ricorso revocatorio)

La sentenza indicata è molto importante. Nel caso del CdS questi aveva respinto il ricorso ordinario confermato in giudizio di revocazione, evidenziandosi, per quanto di interesse, che “…perché la Regione Campania (id est Genio Civile ) ha dichiarato la nullità di tutti gli atti di progetto, di variante e di collaudo (risalenti al 2007 ) ai fini sismici, con provvedimento n. 0172029 dell’ 11 Marzo 2014 , in quanto la costruzione costituiva una seconda sopraelevazione di fabbricati esistenti del tipo misto muratura e c.a., illecita ai sensi della normativa sismica (l.n. 64 del 1974 e Art.90 DPR n.380 del 2001 )”.

In detto processo amministrativo il Genio Civile adito, a cui fu eseguito un deposito sismico nel 2007, poi una variante ed indi il collaudo sismico, proprio per la illegalità diinosservanza al disposto dell’Art.90 TUED, nel 2014 ha dichiarato la nullità delle dette procedure.

CONSEGUENZE PER ELUSIONE ART. 90 TUED

L’azione di annullamento in autotutela da parte di una P.a. non trova limiti temporali quando esista, un reato di falsità ideologica, posto a monte .

In aggiunta esiste anche altro istituto similare del ravvedimento di una P.a. che abbia rilasciato un titolo illegittimo.

Non solo l’annullamento in autotutela.

Attenendosi alla Sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 18/2020 ( vedi dottrina “attività edilizia ed istituto della decadenza – di Massimo Grisanti su Lexambiente.it del 22 Ottobre 2020 ), si è osservato che l’istituto della DECADENZA (in luogo dell’annullamento in autotutela), opera in materia di attività edilizia, dove tutto è basato sulla esattezza delle informazioni che i privati, richiedente del titolo abilitativo, nonché progettista o direttore lavori, rendono alla pubblica amministrazione, ai sensi e per effetti del DPR n.445/2000, esponendosi alla dichiarazione di decadenza (in quanto mendace), ex Art.75 qualora per effetto degli idonei controlli prescritti (anche postumi), dal precedente Art.71 EMERGA che, ad esempio, lo stato dei luoghi non è stato fedelmente rappresentato oppure sono state taciute circostanze rilevanti in fatto o in diritto, oppure con giuramenti mendaci, oppure non sussista la legittimità dell’immobile ove previsto intervenire con ulteriori lavori, etc..

Di conseguenza l’inesattezza o l’ inveridicità delle informazioni e/o asseverazioni dei richiedenti e loro tecnici comportano la DECADENZA EX TUNC DEL PERMESSO DI COSTRUIRE O DEL DEPOSITO AL GENIO CIVILE O DELL’ALTERNATIVA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ, ETC... SENZA CHE RILEVI IL DOLO O LA COLPA .

Quindi il Dirigente (sia esso Comunale o del Genio Civile),è obbligato ad adottare la decadenza dai titoli, per cui diventano inapplicabile sia le disposizioni dell’Art.21 nonies Legge n.241/1990, sia quelle dell’Art.38 TUED (salva sanzione come vedremo e adeguamento sismico previo alla sanzione), nonché alla dichiarazione di abusività dell’intervento realizzato su assunti e presupposti FALSI.

Si afferma dal Grisanti, in modo condivisibile da chi scrive, E alle medesime conclusioni si arriva anche in presenza di dichiarazioni mendaci, che sono assimilate ad assenza di dichiarazione (v. Cass. civile, SS.UU., n. 8230/2019), o false, anche per omissione di informazioni rilevanti, atteso che l’Art.21 L. 241/1990 commina la sanzione della non ammissione della conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli 19 e 20 ”.

La nozione di (non)sopraelevazione sismica, intesa come intervento locale e non di adeguamento sismico non è prevista per legge e non esiste nell’ordinamento.

Eccone il presupposto giuridico.

ANCORA SUL “PRESIDIO” RAPPRESENTATO DALL’ART. 90 DEL TUED

Per comprendere l’errore di ipotizzare una non sopraelevazione sismica, ma solo edilizia (dicotomia inesistente) , occorre una disamina del profilo edilizio e sismico della nozione di sopraelevazione, nozione come ut supra , richiamata.

Il TUED ha portata e natura sia edilizia-urbanistica che sismica e non è la norma tecnica simica particolare che la si rinviene nel Decreto Ministeriale Sismico applicativo, che possa definire la nozione di sopraelevazione.

Un DM sismico applica la legge e basta e non individua il tipo di intervento.

Il TUED all’Art.90 denominata (“L” che sta per Legge) – Sopraelevazioni – non riporta alcun riferimento a DM 14/01/2008 oppure ora al DM 17/01/2018,per cui la nozione di SOPRAELEVAZIONE è solo quella unica ed univoca derivante dalla giurisprudenza.

NON ESISTE LA NOZIONE SISMICA DI SOPRAELEVAZIONE CHE SIA DIVERSA DA QUELLA EDILIZIA .

La prova, è posta nello stesso Articolo 90 TUED e nel presidio che esso pone alla esecuzione di sopraelevazioni.

Al comma 1 è scritto: “ È consentita nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti” e poi al punto a) “ la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente capo” . Fermandoci qui, appare evidente che l’intervento è sottoposto alla possibilità del PRG e NTA. Quindi non si tratta di andare a verificare una NTC (che è strumento attuativo e non legislativo), per capire come agire in sopraelevazione e peggio qualificare ed introdurre erroneamente una nozione di sopraelevazione sismica” di cui nel TUED NON ESISTE ALCUNA TRACCIA .

La risposta la offre il Legislatore al comma 2 Art.90, è scritto: “ l’autorizzazione (id est alla sopraelevazione n.d.r.) è consentita previa certificazione (id est autorizzazione in forma espressa n.d.r.) del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo dei piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l’idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico .

Appare di tutta evidenza come l’iter non sia lasciato all’arbitrio di questo o quel tecnico, anche tecnico pubblico, nella maniera più assoluta .

Se la sopraelevazione edilizia è consentita per PRG, il successivo passaggio DI LEGGE èl’autorizzazione e la certificazione da rilasciarsi previamente da parte del competente Genio Civile e non si tratta dell’autorizzazione ex Art.93-Art.94 del TUED (progetto esecutivo strutturale).

Non deve sfuggire che dal 01/07/2003 (data di entrata in vigore del TUED), ilnormatore ha introdotto il comma 2 come un quid novi che è una disposizione nuova per il nostro ordinamento (vedi pagg. 773-774 Testo Unico Edilizia ed. Giuffrè 2003 commento articolo per articolo a cura di valenti professori coordinati da Vittorio Italia). Le pagine 773-774 (commento Art.90), sono state scritte dal Prof. Giangiacomo Ruggeri. Si afferma condivisibilmente all’autore che “l’idoneità della struttura esistente vada verificata se tale da sopportare il nuovo carico tenendo conto delle azioni simiche che si possono verificare ”.

Quindi la certificazione indicata all’Art.90 TUED, la rilascia e preventivamente al PdC, solo il Genio Civile, che stabilisce il tipo di intervento che non può che essere che adeguamento sismico perché scatta subito anche art 1127 comma 2° cod. civ., dovendo il soggetto sopraelevante gravarsi della sicurezza statica dell’intero edificio sottostante.

Un eventuale ipotesi di “intervento locale” non garantisce dall’obbligo del sopraelevante di assicurare la stabilità dell’intero edificio sottostante, come imposto dall’art. 1127 cod. civ..

A tutti noto che quanto ora indicato è maggiormente pregnante nel caso di edifici costruiti in Comuni non sismici, con sopraelevazione da eseguirsi con subentrata la legge sismica.

Proprio per evitare condotte pericolose per la pubblica incolumità, il legislatore ha introdotto, dal 01/07/2003, all’Art.90 del TUED, il comma 2.

Senza certificazione del Genio Civile di cui Art.90 comma 2 TUED, su come affrontare la sopraelevazione, ogni valutazione è solo soggettiva e quindi impedita dalla legge.

LA INFONDATEZZA, IRRILEVANZA ED INUTILIZZABILITÀ DI REGOLAMENTI O DELIBERE REGIONALI O SIMILARI (COME LINEE GUIDA), DEROGATORIE DELLA LEGGE SISMICA, NORMA QUESTA DI COMPETENZA STATALE .

La Legge sismica attenendo a tutela della Pubblica Incolumità non è derogabile , né interpretabile, in quanto materia di Protezione Civile e come tale di UNICA COMPETENZA STATALE, dovendosi dare attuazione solo alla Legge statale sismica (parte qua del TUED e ovvio il decreto ministeriale sismico ratione temporis applicabile). Vedi Corte Costituzionale (tra le tante) n.201/2012; n.300/2013; n.02/20221, n.115/20221; n.219/2021;

In subiecta materia sismica il legislatore regionale non ha alcun potere, per cui linee guida o Delibere Regionali o pareri che siano collidenti con la Legge Sismica Statale sono insussistenti , cioè come mai emanate e seguirle implica commettere reati sismici e falsità ideologica.

  1. La Sentenza Cassazione Penale sez. III, n. 50624/2014 per fatto in città di Pesaro.

La sentenza de qua attiene ad una realizzazione di un muro in città di Pesaro. L’imputato era stato assolto dal GIP che sentito in udienza un funzionario del Genio Civile di Pesaro, giudice che aveva aderito alla tesi sia dell’imputato che del funzionario del GENIO CIVILE per essere la realizzazione riportata in una Delibera di Regione Marche (DGR Marche n.836/2009 ), su c.d. “opere minori”, per cui non ci voleva, aderendo alla detta DGR n.836/2009, la previa autorizzazione sismica. Su ricorso del PM la SC penale ha stabilito la inutilizzabilità della detta DGR Marche, ha accolto il ricorso del PM, ha annullato l’assoluzione e rinviato l’imputato al tribunale penale di Pesaro il quale ovvio è tenuto ad applicare il principio di diritto della Suprema Corte.

Stralci Sentenza Cass. Pen. n.50624/2014:

La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare che, nelle zone sismiche, l’obbligo di informativa e di produzione degli atti progettuali non è limitato in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche dell’opera, ma riguarda tutte le opere indicate dalla disposizione normativa, nessuna esclusa e dunque anche le opere c.d. “minori”, perché diversamente verrebbe frustrato il fine di rendere possibile il controllo preventivo e documentale dell’attività edilizia nelle zone sismiche (Sez. 3, n. 8140 del 06/07/1992, Di Scala, Rv. 191390)”.

Ne consegue che, in materia urbanistica ed edilizia, le disposizioni legislative regionali, espressione del potere concorrente con quello dello Stato in materia, devono non solo rispettare i principi fondamentali stabiliti in materia edilizia-urbanistica dalla legislazione statale, ma devono anche essere interpretate in modo da non collidere con i medesimi (Sez. 3, n. 28560 del 26/03/2014, Alonzo, Rv. 259938).

2.3. La sentenza impugnata, come fondatamente lamenta il ricorrente, non si è uniformata ai richiamati principi di diritto e neppure ha spiegato se il deliberato della Giunta regionale delle Marche (n.836 del 25 Maggio 2009) – che sembrerebbe, contrariamente ai principi fissati dalla legislazione statale e contenuti nel testo unico dell’edilizia , distinguere gli interventi non sulla base della natura dell’intervento stesso (costruzioni, riparazioni, sopraelevazioni ex articolo 93 T.U.E.) ma solo sulla base delle caratteristiche costruttive – rispetti i principi fondamentali stabiliti in materia edilizia – urbanistica dalla legislazione statale ovvero se collida con essi, come in sostanza ritenuto dal ricorrente, posto che, in ogni caso, l’intervento si è risolto nella realizzazione di una “costruzione”, dovendosi anche ricordare che la disciplina edilizia antisismica e delle costruzioni, attenendo tali materie alla sicurezza statica degli edifici, rientra come tale nella competenza esclusiva dello Stato ex articolo 117, comma secondo, Cost. (Sez. 3, n. 16182 del 28/02/2013, Crisafulli ed altro, Rv. 255254).”

Al tribunale competeva dunque di qualificare correttamente in iure i fatti e non di decretarne l’insussistenza.

4. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio .

Il giudice di rinvio si atterrà ai suesposti principi di diritto (punti 2 e 3 del considerato in diritto) anche accertando se la contestazione di cui al capo b) sia autonoma (essendosi contestato in fatto l’omesso preavviso allo sportello unico e sempre che risulti dagli atti, non accessibili alla Corte, che l’imputata si sia difesa sul punto) o sovrapponile alla contestazione di cui al capo d), nel quale ultimo caso l’una non potrà che assorbire l’altra.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Pesaro.”

In sintesi le DGR regionali sono atti “tamquam non esset”, quando pensate applicabili alla materia sismica, per eluderne i precetti sismici.

Ecco altre giurisprudenze in materia qua.

  1. Dottrina apparsa sul sito “Lexambiente.it” del 10 Febbraio 2022

URBANISTICA. Rifacimento massetti solai e demolizione e ricostruzione tramezzature su un piano esteso ” di Mauro Federici.

L’articolo ricorda e rimarca la irrilevanza di linee guida, delibere regionali ed altro incidenti sulla preminenza della legge statale sismica, che non può essere derogata.

Tra le tante sentenze ulteriori si indicano:

  1. Cassazione Penale (recente) sez. 3 Num. 3966 anno 2022 . udienza 10/01/2022 con indicato quanto segue (estratto)

In secondo luogo, poi, secondo un principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza penale di legittimità, in materia urbanistica, le disposizioni introdotte da leggi regionali, anche se a Statuto speciale, devono rispettare i principi generali stabiliti dalla legislazione nazionale, e conseguentemente devono essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi (cfr., proprio con riferimento alla disciplina di cui all'art. 20 legge Regione Sicilia n. 4 del 2003, tra le tante, Sez. 3, n. 30657 del 20/12/2016, dep. 2017, Calabrò, Rv. 270210-01, e Sez. 3, n. 2017 del 25/10/2007, dep. 2008, Giangrasso, Rv. 238555-01).

E questo principio deve essere confermato in questa sede perché, come ripetutamente evidenziato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, il potere di incidere sulla sanzionabilità penale spetta al solo legislatore statale, anche in materia di estinzione del reato o della pena, o di non procedibilità (Corte cost., n.232 del 2017, n. 183 del 2006, n. 70/2005, n. 196/2004, n. 327/2000, n.149/1999 e n. 487/1989), ed anche con riferimento alle Regioni ad autonomia speciale, pur quando esse, nei loro statuti, prevedano competenze legislative di tipo primario. Anzi, il principio in forza del quale le Regioni ad autonomia speciale, per quanto nei rispettivi statuti prevedano competenze legislative di tipo primario, devono, in ogni caso, rispettare il limite della materia penale e di quanto è immediatamente riferibile ai principi di grande riforma, come nel caso del titolo abilitativo edilizio in sanatoria è stato recentemente ribadito anche in relazione ad una disciplina dettata dalla Regione Sicilia (cfr. Corte cost., n. 232 del 2017).

2.2. Posta l'irrilevanza della legislazione regionale per escludere la qualificazione dei fatti come penalmente rilevanti, la necessità del permesso di costruire ai fini dell'applicabilità dell'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 per le opere di cui è stata accertata l'esistenza deve essere valutata in considerazione della disciplina urbanistica nazionale.”

  1. Dal sito Lexambiente.it del 02 Febbraio 2022 :

N. 47300/2021

Urbanistica. Circolari ed altri atti interni alla pubblica amministrazione

Dettagli

Categoria principale: Urbanistica

Categoria: Cassazione Penale

Pubblicato: 02 Febbraio 2022

Visite: 422

Cass. Sez. III n. 47300 del 30 dicembre 2021 (CC 30 nov 2021)

Pres. Marini Est. Galterio Ric. Baiocco

Urbanistica. Circolari ed altri atti interni alla pubblica amministrazione

Un atto interno alla pubblica amministrazione si risolve in un mero ausilio per i funzionari e non esplica alcun effetto vincolante non solo per il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari , poiché non può comunque porsi in contrasto con l'evidenza del dato normativo. Lo status di indipendenza esterna riconosciuto, per costante giurisprudenza costituzionale, al pubblico ministero, impone infatti che la scelta sulle modalità della sua azione non possa che essere rimessa al singolo Procuratore della Repubblica, sicché lo stesso sarà vincolato nello svolgimento di tale attività solo al rispetto della legge e non all'osservanza di circolari interpretative del dato normativo emesse dalla pubblica amministrazione o di direttive adottate dagli uffici requirenti, con la conseguenza che deve ritenersi del tutto infondata qualunque censura che abbia ad oggetto la violazione di simili atti interni”.

  1. Cassazione Penale sez. 3° sentenze nn. 39428/2018; 51683/2016)

N. 51683/2016 da Lexambiente.it:

Urbanistica. Disciplina antisismica e inefficacia deroghe adottate dalle Regioni

Dettagli

Categoria principale: Urbanistica

Categoria: Cassazione Penale

Pubblicato: 03 Gennaio 2017

Visite: 2086

Cass. Sez. III n. 51683 del 5 dicembre 2016 (Ud 7 giu 2015)

Pres. Fiale Est. Liberati Ric. Bonina

Urbanistica. Disciplina antisismica e inefficacia deroghe adottate dalle Regioni

Il reato previsto dall'art. 95 del d.P.R. 6 Giugno 2001, n. 380 è configurabile in relazione a qualsiasi opera, eseguita in assenza della prescritta autorizzazione antisismica, in grado di

esporre a pericolo la pubblica incolumità , senza che le Regioni possano adottare in via amministrativa deroghe per particolari categorie di interventi.

Cassazione Penale n. 39428/2018 (estensore Ramacci Luca) che per esaustività e rilevanza giuridica si riporta per esteso.

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

IMPASTATO SILVANO nato a PONTEDERA il 23/10/1959

PRETINI LUISA nato a SANTA CROCE SULL'ARNO il 22/08/1962

DI SANDRO SAURO nato a PONTEDERA il 29/09/1951

avverso la Sentenza del 15/09/2017 del TRIBUNALE di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto .

udito il difensore

Il difensore avv. Gronchi Ivo chiede l'accoglimento del ricorso

Il difensore avv. Biondi Ferdinando si riporta ai motivi.

Penale Sent. Sez. 3 Num. 39428 Anno 2018

Presidente: LAPALORCIA GRAZIA

Relatore: RAMACCI LUCA

Data Udienza: 12/06/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Firenze, con Sentenza del 15 settembre 2017 ha affermato la

responsabilità penale di Silvano IMPASTATO, Luisa PRETINI e Sauro DI SANDRO,

che ha condannato alla pena dell'ammenda, per il reato di cui agli articoli 110 cod.

pen., 93 e 95 d.P.R. 380\2001, perché, in concorso tra loro, i primi due quali

proprietari e committenti, il terzo quale tecnico asseverante e direttore dei lavori, “dele una riga”

realizzavano

interventi in zona sismica senza provvedere al preventivo deposito, presso l'ufficio

del Genio Civile, del relativo progetto; in particolare, perché realizzavano opere

strutturali diverse da quelle oggetto del progetto depositato, consistite

nell'allungamento dei pilastri esterni in muratura tramite una porzione di pilastro in

cemento armato e nella realizzazione di due travi in cemento, armato poste al di

sopra delle travi principali di copertura, inoltre perché realizzavano opere strutturali,

in assenza del deposito del progetto, consistite nella costruzione di platee di

fondazione, pilastri e travi in cemento armato e solatio interpiano in legno (fatto

accertato in Fucecchio, il 9 Giugno 2014).

Il tribunale, inoltre, ha assolto gli imputati dal reato di cui all'articolo 44, lett. c)

d.P.R. 380\2001, ritenendo che parte dell'intervento e, segnatamente, la

movimentazione di terreno, il riporto, la realizzazione di un marciapiede, la

realizzazione di cordonature e di pilastri, lo scavo del piano terra ed il rialzamento

del tetto fossero da qualificarsi come interventi manutentivi tali'da non richiedere il

titolo edilizio e, pertanto, quali fatti non previsti dalla legge come reato. Riteneva,

inoltre, il rifacimento del solaio quale intervento estinto per sanatoria ai sensi

dell'articolo 36 del medesimo d.P.R..

Ha inoltre dichiarato non doversi procedere, nei confronti degli imputati, in

relazione al reato paesaggistico, pure contestato, perché estinto a seguito di

sanatoria paesaggistica ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quinquies d.lgs.

42\2004, richiamando, in particolare, l'innalzamento della quota del tetto.

Avverso tale pronuncia i predetti propongono ricorso per cassazione tramite i

rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti

strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc.

pen.

2. Silvano IMPASTATO e Luisa PRETINI, con un primo motivo di ricorso,

deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rappresentando che il

giudice del merito avrebbe erroneamente affermato la loro responsabilità penale per

la violazione della normativa antisismica senza tener conto del fatto che le opere

eseguite e non indicate nel progetto originariamente depositato andrebbero

considerate come "interventi aggiuntivi", qualificabili quali "opere di trascurabile

importanza ai fini della pubblica incolumità", rispetto alle quali l'articolo 12 del DPRG

della Regione Toscana numero 36\R del 2009 consente la possibilità di procedere

senza necessità di ulteriore previa autorizzazione, ovvero senza preavviso.

2.1. Con un secondo motivo di ricorso denunciano la violazione di legge ed il

vizio di motivazione, osservando che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto

conto del fatto che le opere oggetto di imputazione non avrebbero comportato in

alcun modo la modifica della tipologia strutturale del fabbricato e non

necessitavano, pertanto, di quanto richiesto dagli articoli 93 e 95 del d.P.R. 380\01.

Specificano che le caratteristiche degli interventi aggiuntivi non

presenterebbero neppure i requisiti previsti dal d.m. 14 gennaio del 2008.

Rilevano, altresì, che tali opere non potrebbero considerarsi quali difformità al

progetto, bensì avrebbero potuto essere ricondotte, nell'ipotesi meno favorevole agli

imputati, ad un caso in cui la pratica già avviata necessitava di meri chiarimenti o

integrazioni, integrazioni comunque fornite al Genio Civile il quale, peraltro, non

aveva richiesto il deposito di un nuovo progetto, limitandosi a considerare le nuove

opere quale variante al progetto medesimo.

Lamentano, altresì, che il giudice del merito non avrebbe provveduto al

necessario accertamento tecnico nei termini indicati dall'articolo 98 del d.P.R.

380\2001.

2.3. Con un terzo motivo di ricorso rilevano la violazione di legge ed il vizio di

motivazione, ritenendo incolpevole la condotta dei proprietari committenti, i quali si

sarebbero rivolti a soggetti dotati di specifiche competenze tecniche riguardo ad

una materia che aveva richiesto anche interventi interpretativi ed orientativi da parte

del legislatore regionale.

2.4. Con un quarto motivo di ricorso lamentano che il giudice del merito

avrebbe erroneamente ritenuto non maturata la prescrizione del reato.

2.5. Con un quinto motivo di ricorso denunciano la mancata applicazione della

causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen.

3. Il ricorso di Sauro DI SANDRO si fonda su argomentazioni non dissimili da

quelle prospettate dai ricorrenti IMPASTATO e PRETINI

Egli deduce infatti, con un primo motivo di ricorso, la violazione di legge ed il

vizio di motivazione, osservando che, diversamente da quanto accertato dalla

polizia giudiziaria, gli ulteriori interventi realizzati non potrebbero ritenersi quali

opere strutturali rispetto a quelle indicate nel progetto originario e, pertanto,

richiama l'attenzione sul fatto che il Genio Civile avrebbe considerato tali opere

come mera variante, nonché sui contenuti dell'articolo 12 del DPRG della Regione

Toscana numero 36\R del 2009.

3.1. Con un secondo motivo di ricorso lamenta il fatto della mancata

declaratoria di prescrizione del reato.

3.2. Con un terzo motivo di ricorso deduce la mancata assunzione della prova

decisiva e, segnatamente, la mancata audizione di testi e consulenti tecnici e

l'espletamento di perizia.

3.3. Con un quarto motivo di ricorso segnala la mancata applicazione della

causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen.

Tutti insistono pertanto per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati.

2. Occorre rilevare, con riferimento al primo e secondo motivo di ricorso di

Silvano IMPASTATO e Luisa PRETINI ed al primo motivo di ricorso di Sauro DI

SANDRO, che gli stessi si fondano, così come la sentenza, su un erroneo

presupposto e, cioè, sulla possibilità di una valutazione parziale e frammentaria

dell'intervento edilizio.

3. Invero, come è dato rilevare dalla sentenza, il giudice del merito,

nell'assolvere gli imputati dalla violazione urbanistica contestata al capo a)

dell'imputazione, ha preso in considerazione singolarmente le opere eseguite, come

ricordato in premessa, ritenendone alcune non soggette a titolo abilitativo edilizio ed

altre sanate ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380\01 ed altrettanto sembra aver fatto con

riferimento alla violazione paesaggistica, rispetto alla quale, riferendosi, in

dispositivo, alla "sanatoria paesaggistica", richiama, in particolare, l'innalzamento

della quota del tetto.

Altrettanto avviene nei ricorsi, laddove le opere eseguite vengono distinte, come

si dirà anche in seguito, tra quelle individuate nel progetto originariamente

presentato e quelle definite "aggiuntive", ritenendo queste ultime di minimo rilievo e,

in quanto tali, sottratte alla disciplina antisismica in forza delle richiamate

disposizioni regionali.

4. Una simile soluzione interpretativa è del tutto errata.

Essa si pone, infatti, in palese contrasto con il principio, ripetutamente

affermato da questa Corte e che qui va fermamente ribadito, secondo il quale il

regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione

dell'attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla,

astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più limitate per la loro più

modesta incisività sull'assetto territoriale. L’opera deve essere infatti considerata

unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare

separatamente i suoi singoli componenti e ciò ancor più nel caso di interventi su

preesistente opera abusiva (Sez. 3, n. 30147 del 19/4/2017, Tomasulo, Rv. 270256;

Sez. 3, n. 16622 del 8/4/2015, Pmt in proc. Casciato, Rv. 263473; Sez. 3, n. 15442

del 26/11/2014 (dep. 2015), Prevosto e altri, Rv. 263339; Sez. 3, n. 5618 del

17/11/2011 (dep.2012), Forte, Rv. 252125; Sez. 3 n. 34585 del 22/4/2010, Tulipani,

non massimata; Sez. 3, n. 20363 del 16/3/2010, Marrella, Rv. 247175; Sez. 3, n.

4048 del 6/11/2002 (dep. 2003), Tucci, Rv. 223365).

Ciò é stato ripetutamente specificato anche con riferimento alla sanatoria

degli abusi edilizi, escludendo l'ammissibilità di una «sanatoria parziale», dovendo

l'atto abilitativo postumo contemplare gli interventi eseguiti nella loro integrità (cfr..

Sez. 3, n. 22256 del 28/4/2016, Rongo, Rv. 267290; Sez. III n. 19587, 18 maggio

2011; n. 45241, 5 dicembre 2007, non massimata; Sez. 3, n. 291 del 26/11/2003

(dep.2004), P.M. in proc. Fammiano, Rv. 226871) ed escludendo, altresì, la sanatoria

condizionata all'esecuzione di interventi volti a ricondurre il manufatto a conformità

urbanistica (Sez. 3, n. 51013 del 05/11/2015, Carratu' e altro, Rv. 266034 e prec.

conf.), nonché quella "giurisprudenziale" o "impropria" (Sez. 3, n. 47402 del

21/10/2014, Chisci e altro, Rv. 260973 e prec. conf.) sempre sulla base della

necessità di una valutazione unitaria delle opere a tal fine.

5. Tali principi sono stati, dunque, del tutto ignorati dal Tribunale, sebbene tale

evenienza non rilevi in questa sede in assenza di impugnazione del Pubblico

Ministero, ma vanno ulteriormente considerati anche in relazione a quanto

prospettato dai ricorrenti nei motivi di ricorso in esame, poiché anche in questo caso

si rileva, dal contesto generale delle argomentazioni sviluppate, che gli interventi

realizzati non sono stati presi in considerazione unitariamente.

6. Invero, l'art. 93 del d.P.R. 380\01, nel disciplinare le modalità di denuncia dei

lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, afferma

chiaramente, al comma 3, che il contenuto minimo del progetto è determinato dal

competente ufficio tecnico della regione e che, in ogni caso, il progetto deve essere

esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una

relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione

sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

Nei successivi commi 4 e 5 si stabilisce, inoltre, che al progetto deve essere

allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri

seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei

riguardi del complesso terreno-opera di fondazione e che la relazione sulla

fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto

necessari.

Il rigoroso procedimento autorizzatorio individuato dal legislatore che, come è

noto, si configura come del tutto autonomo da quello finalizzato al rilascio del titolo

abilitativo edilizio, ha la evidente finalità di consentire il controllo preventivo da parte

della pubblica amministrazione di tutte le costruzioni realizzate in zone sismiche,

stante l'evidente rilievo che esse assumono con riferimento alle esigenze di tutela

della pubblica incolumità, sicché è evidente l'esigenza, avvertita dalle richiamate

disposizioni, di fornire alle autorità competenti una informazione completa circa le

opere da realizzare.

Da ciò consegue, evidentemente, che non può ammettersi la possibilità di

interventi non conformi all'opera progettata, valutandone singolarmente la

consistenza ai fini della necessità o meno del rilascio di un titolo abilitativo.

Ciò è quanto fanno, invece, i ricorrenti, considerando autonomamente singole

opere che essi stessi ammettono non essere incluse nel progetto depositato presso

il Genio Civile e che, sulla base di personali valutazioni in fatto relative alla loro

effettiva consistenza, ritengono non rilevanti sulla base della disciplina regionale

che assumono, peraltro, erroneamente applicata dal giudice del merito.

Una simile asserzione, proprio alla luce della finalità della disciplina antisismica

di cui si è detto, non può essere condivisa, perché le opere vanno considerate nella

loro integrità e la valutazione sulla loro effettiva consistenza e conseguente

rilevanza ai fini della disciplina antisismica spettava alle autorità competenti.

Si è inoltre già affermato che, ai fini dell'integrazione delle violazioni della

disciplina prevista per le costruzioni in zone sismiche, non rileva la concreta entità

delle opere realizzate in difformità rispetto a quelle assentite, poiché essa non

prevede esenzioni o tetti minimi di difformità, ma trova applicazione in ogni caso di

violazione (così Sez. 3, n. 36576 del 21/6/2011, Licastro e altro, Rv. 251388).

A nulla rileva, inoltre, il contenuto delle disposizioni regionali richiamate in

ricorso, poiché, in disparte la questione della loro applicabilità o meno nel caso

concreto, va ricordato come questa Corte abbia già avuto modo di affermare che il

reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 380\01 è applicabile a qualsiasi opera, eseguita in

assenza della prescritta autorizzazione antisismica, in grado di esporre a pericolo la

pubblica incolumità, senza che le Regioni possano adottare in via amministrativa

deroghe per particolari categorie di interventi ed escludendo espressamente la

possibilità di individuazione di "opere minori" non soggette alla disciplina

antisismica, poiché ciò costituisce aperta violazione del disposto dell'art. 83 del

d.P.R. n. 380 del 2001, il quale prevede che tutte le costruzioni la cui sicurezza possa

comunque interessare la pubblica incolumità sono soggette alla normativa

antisismica (così, Sez. 3, n. 19185 del 14/1/2015, Garofano, Rv. 263376).

7. Va conseguentemente affermato che, anche per quanto riguarda la disciplina

antisismica, la valutazione di un'opera va effettuata con riferimento al suo

complesso, non potendosi considerare separatamente i singoli interventi, anche

successivi, non rilevando, peraltro, l'entità delle difformità realizzate né eventuali

deroghe per particolari categorie di opere stabilite da disposizioni amministrative

regionali.

8. Per quanto concerne, poi, il terzo motivo di ricorso di Silvano IMPASTATO e

Luisa PRETINI, va ricordato che incombe sui soggetti che intendono eseguire

interventi edilizi uno specifico onere di informazione presso le autorità competenti

circa la disciplina che regola l'esecuzione delle opere che si intendono effettuare,

tanto più quando, come nella fattispecie, si tratta della esecuzione di interventi non

compresi nel progetto presentato, sicché una simile verifica, diversamente da

quanto si assume in ricorso, non era affatto complessa.

9. Quanto alla dedotta prescrizione del reato, di cui trattano il quarto motivo di

ricorso di Silvano IMPASTATO e Luisa PRETINI ed il terzo motivo di ricorso di Sauro

DI SANDRO, va rilevato che la data di accertamento del fatto è quella del 9/6/2014

ed il giudice ha invece collocato la cessazione della permanenza del reato al

10/2/2015, data in cui è stata ottenuta quella che viene definita "sanatoria postuma"

da parte del Genio Civile.

I ricorrenti IMPASTATO e PETRINI, invece, ritengono che il reato sia istantaneo

ed individuano, al più tardi, come data dalla quale inizierebbero a decorrere i termini

di prescrizione, il 22 febbraio 2013, data di inizio dei lavori, mentre il ricorrente DI

SANDRO indica come data di ultimazione lavori fine Giugno del 2013.

Va rilevata, in primo luogo, la natura permanente del reato in esame.

Dando atto delle precedenti oscillazioni della giurisprudenza, questa Corte ha

qualificato come permanente il reato contestato agli odierni ricorrenti, chiarendo

che la consumazione dello stesso si protrae sino a quando il responsabile non

presenta la relativa denuncia con l'allegato progetto ovvero non termina l'intervento

edilizio (Sez. 3, n. 29737 del 4/6/2013, Vella, Rv. 255823, cui si rinvia per i richiami ai

precedenti). Il principio è stato successivamente ribadito (Sez. 3, n. 12235 del

11/2/2014, Petrolo, Rv. 258738; Sez. 3, n. 2209 del 3/6/2015 (dep.2016), Russo e

altro, Rv. 266224; Sez. 3, n. 1145 del 8/10/2015 (dep.2016), Stabile, Rv. 266015;

Sez. 3, n. 24574 del 23/6/2016 (dep. 2017), Sorbello, non massimata).

Ciò premesso, deve rilevarsi, considerati i richiamati principi, che in ogni caso,

considerando la data di accertamento del fatto, la data di conseguimento della

"sanatoria" o quella di fine lavori come individuata dallo stesso DI SANDRO, e

calcolando anche le sospensioni dei termini di cui viene dato atto in sentenza, il

termine massimo quinquennale di prescrizione non è, ad oggi, maturato.

10. Quanto alla mancata assunzione di prove, di cui tratta il terzo motivo di

ricorso del DI SANDRO, richiamando anche il contenuto dell'art. 98 d.P.R. 380\01,

menzionato anche nel secondo motivo degli altri ricorrenti, va rilevato, quanto alla

richiamata disposizione, che la stessa è rivolta al Pubblico Ministero, al quale è

consentita, qualora ravvisi la necessità di ulteriori accertamenti tecnici, la nomina di

uno o più consulenti, da scegliere fra i componenti del Consiglio superiore dei lavori

pubblici o tra tecnici laureati appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti o di altre amministrazioni statali.

Si tratta di mera facoltà e non di obbligo, che la legge neppure prevede nei

confronti del giudice.

11. Quanto alla ulteriore censura concernente la mancata assunzione di prove

richieste, nei ricorsi non viene dedotto di aver eccepito immediatamente l'eventuale

nullità dell'ordinanza di revoca, sicché una eventuale nullità sarebbe in ogni caso

sanata ai sensi dell'art. 182, comma 2 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 9761 del

10/2/2015, Rizzello, Rv. 263210; Sez. 5, n. 51522 del 30/9/2013, Abatelli e altro, Rv.

257891; Sez. 5, n. 18351 del 17/2/2012, Biagini, Rv. 252680; Sez. 3, n. 816 del

06/12/2005 (dep. 2006), Guatta, Rv. 233256).

Neppure viene offerta la doverosa dimostrazione della decisività della prova

non ammessa, dovendosi intendere come tale quella che, ove esperita, avrebbe

determinato una diversa decisione (Sez. 4, n. 6783 del 23/1/2014, Di Meglio, Rv.

259323; Sez. 3, n. 27581 del 15/6/2010, M., Rv. 248105; Sez. 6, n. 14916 del

25/3/2010, Brustenghi e altro, Rv. 246667 ed altre prec. conf.).

Tale onere, infatti, incombe sulla parte che intende censurare l'ordinanza con la

quale viene esclusa la prova già ammessa, in forza del principio di specificità di

all'art. 581, comma primo, lett. c). cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 15673 del 19/12/2011

(dep. 2012), Ceresoli, Rv. 252581).

12. Per ciò che concerne, infine, il quinto motivo del ricorso IMPASTATO e

PRETINI ed il quarto motivo del ricorso DI SANDRO, concernente la mancata

applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., va

osservato che nessuno dei suddetti risulta aver richiesto l'applicazione dell'art. 131-

bis cod. pen. nel giudizio di merito, risultando l'unica richiesta in tal senso formulata

dall'imputato Marco BECONCINI, non ricorrente )e pertanto, deve ribadirsi, secondo

quanto già affermato da questa Corte, che quando la sentenza di merito è

successiva alla vigenza della nuova causa di non punibilità, la questione

dell'applicabilità dell'ari 131-bis cod. pen. non può essere posta per la prima volta

nel giudizio di legittimità come motivo di violazione di legge (cfr. Sez. 6, n. 20270 del

27/4/2016, Gravina, Rv. 26667801; Sez. 7, n. 43838 del 27/5/2016, Savini, Rv.

26828101), né può affermarsi, in assenza di specifica richiesta, che nella fattispecie

il giudice avesse l'obbligo di pronunciarsi comunque.

13. I ricorsi devono pertanto essere rigettati, con le consequenziali statuizioni

indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del

procedimento

Così deciso in data 12/6/2018

Il Consigliere Estensore Il Presidente

(Dott. Luca RAMACCI) (Dott. Grazia LAPALORCIA)

CONCLUSIONE SU DEROGHE ALLA LEGGE SISMICA

Pertanto è agevole convenire sulla inutilizzabilità di procedure regionali deroganti la legge sismica statale.

CONSEGUENZE IN TEMA DI VIOLAZIONE SISMICA

SUL PERCORSO OBBLIGATO EX ART.100 TUED A SEGUITO DELLA INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL REATO SISMICO (MA NON DEL DELITTO DI FALSITÀ IDEOLOGICA DEL D.L. GIURANTE ED ALTRI ).

E’ notorio che in caso di intervenuta prescrizione del reato sismico , il Normatore, rinvii gli agenti alle disposizioni Art.100 del TUED.

Se non è attivabile Art.98 TUED (da parte del giudice penale con sentenza di condanna penale) poiché non esiste la prescrizione amministrativa della violazione sismica , opera sempre il potere-dovere del Genio Civile, indicato appunto in Art.100 TUED .

SU DOVUTEZZA SANZIONI DI CUI ART 100 TUED

Sul punto esiste copiosa giurisprudenza amministrativa per cui, prescritto il reato sismico, spetta al Capo del Genio Civile stabilire il “rimedio” sismico, con parere autorizzatorio espresso. (TAR Lazio Roma n.167/2016; CdS n.1231/2016; TAR Campania Napoli n.7989/2021).

Allo stato, per gli interventi di cui art 100 TUED, si deve solo fare ricorso alle NTC 2018 dovendo l’attività repressiva amministrativa della P.a. essere impostata alla disciplina prevista dalla normativa in vigore al tempo dell’adozione del provvedimento (Art.100 TUED), come insegna CdS n.204/2022 e CdS n.3026/2022 qui punto 5.3.2 che ricorda “… la disciplina sanzionatoria applicabile è quella vigente al momento dell’esercizio del potere sanzionatorio ”.

Alcuna DGR può derogare principi statali non devoluti alla concorrenza regionale, come anche affermato di recente da SentenzaCorte Costituzionale Sentenza n. 24/2022 .

SUL DOVERE DEL TECNICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE DI ACCERTARE LA LEGALITA’ DELLO STATO DI FATTO ANTE OPERAM

Non è ignorabile lo “ius receptum” che nuove opere realizzate, anche se autorizzate, ma attenenti su immobile illecito, ripetono lo stato di illegalità pregresso di cui è permeato l’immobile originario (giurisprudenza unitaria, CdS n.2171/2022; Cass. Pen. n.805/2022, tra le ultime ).

Non obliabile che la prova della legalità edilizia-urbanistica-sismica, ex ante, spetta ai tecnici del richiedente, in quanto su essi grava l’obbligo di dimostrare che la costruzione sia perfettamente legittima .

In diritto urbanistico ed amministrativo si chiama:

Principio della vicinanza della prova

L’onere della prova sulla legittimità della costruzione esente da abusi è sempre in carico ai tecnici progettisti, in quanto per diligenza e perizia se intravvedono abusi non possono né progettare né eseguire lavori solo asseritamente legali .

Sull’ onus probandi ” in capo ai tecnici si è già riportata ampia giurisprudenza sopra.

Quindi lo stato ante lavori da intraprendersi, va scrutinato dal progettista perché spetta a lui (ed al richiedente) dimostrare la legalità ante nuovi lavori da eseguirsi.

Non è legale quanto esista anche se da molto tempo.

Tornando alla sopraelevazione, la stessa attiva i confinanti che possono e debbono chiedere il rispetto delle norme regolamentari sulle distanze.

Sulla inderogabilità delle norme sulle distanze sia dai confini che per pareti finestrate ai sensi art 9 del DM 1444/1968, anche in tema di edilizia, vedasi Consiglio di Stato Sentenza n 3540/2022 del 05 maggio 2022 come segue:

La disposizione contenuta nell'Art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 , che prescrive la distanza di dieci metri che deve sussistere tra edifici antistanti, ha carattere inderogabile , poiché è norma imperativa, che predetermina in via generale ed astratta le distanze tra le costruzioni, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza; tali distanze sono coerenti con il perseguimento dell'interesse pubblico e non già con la tutela del diritto dominicale dei proprietari degli immobili finitimi alla nuova costruzione, tutela che è invece assicurata dalla disciplina predisposta, anche in tema di distanze, dal codice civile (Consiglio di Stato, sez. IV, 16/09/2020, n. 5466).

Più volte il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 9 del d.m. 1968 n. 1444 si applica anche alle sopraelevazioni e non solo alle nuove costruzioni (Consiglio di Stato, sez. IV, 17/10/2011, n. 5759).”

Com’è già indicato la legge sul Piano Casa regionale, ANCHE SE PERMETTE AUMENTI VOLUMETRICI IN DEROGA DEL PRG, non deroga le norme sulle distanze civilistiche.

ESAME DEI PROFILI SISMICI

Una premessa dottrinaria è d’obbligo.

In dottrina è incontroverso che deve esistere identità tra il progetto edilizio e quello sismico non solo grafica, ma anche di sostanza giuridica.

Si è osservato (v. Stefano Maini, nel suo testo autorevole in materia sismica apparso su Lexitalia.it n.05/2011), che i due permessi uno del Comune ed altro del Genio Civile “ simul stabunt vel simul cadent”.

Questo significa che la illegalità di uno dei permessi travolge anche il correlato permesso.

La illegalità di un PdC del Comune, travolge quindi di illegalità derivata, il Titolo del Genio Civile anche se emesso in forma di “deposito”.

Per evitare errori progettuali occorre sempre anche fare attenzione alla nozione di sottotetto esistente perché se questo fosse stato già legittimo, ma con elevate altezze interne, si può incappare in precetto penale come a seguire.

Ecco la massima della sentenza estratta dal sito Lexambiente.it:

Urbanistica. Sottotetti

Dettagli

Categoria principale: Urbanistica

Categoria: Cassazione Penale

Pubblicato: 30 Marzo 2022

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Cass. Sez. III n. 7599 del 3 marzo 2022 (UP 20 ott 2021)

Pres. Rosi Est. Noviello Ric. Coxe

Urbanistica. Sottotetti

Avuto riguardo alla nozione di sottotetto non può definirsi tale (con i conseguenti vantaggi in termini di esclusione dalla volumetria) un ultimo piano di un immobile che abbia già un’altezza corrispondente o superiore ai 2,70 metri, ossia l’altezza minima prevista per legge (con DM del Luglio 1975 e L. 457/78 art. 43) perché un piano sia qualificabile come abitativo. Un piano che abbia una tale altezza deve reputarsi abitativo e non un mero sottotetto.

Il profilo in caso di sopraelevazione ha rilievo sul cambio d’uso correlato.

Sul punto si è anche espressa di recente Cass. Pen. sez. III, n. 11303/2022, sentenza depositata in data 29 Marzo 2022, sul cambio di destinazione d’uso tra locale accessori e vani abitabili ad uso residenziale.

Deve anche ricordarsi al lettore che in giurisprudenza che non esiste la nozione di “difformità edilizie atomizzate”, quando è noto a tutti che gli abusi (perché così si chiamano le violazioni edilizie) non sono segmentabili, ma vanno esaminati in una “ Valutazione Unitaria” come insegna la giurisprudenza da anni stratificata.

La giurisprudenza è identica sia per cassazione penale che per giustizia amministrativa.

Afferma la SC penale (Sentenza n. 777/2022) che:

in tema di reati edilizi, la valutazione dell’opera, ai fini della individuazione del regime abilitativo applicabile, deve riguardare il risultato dell’attività edificatoria nella sua unitarietà, senza che sia consentito considerare separatamente i singoli componenti”

Massima da lexambiente.it del 27 Gennaio 2022.

In stesso senso vedasi Cass. Pen. n.37853/2021 e n.39428/2018, questa rilevante sulla impossibilità di atomizzare abusi sismici, di cui a breve si esporrà la massima giurisprudenziale.

In giustizia amministrativa vedasi tra le tante conformi alla SC penale, CdS n.1184/2022; TAR Campania Napoli n.1873/2022 e recentemente Consiglio di Stato n. 3026/2022, punto 9.3, anche edito da “ItaliaIus” in commento per la segnalazione del sottoscritto.

SULLA DOVUTEZZA DEL COLLAUDO STATICO DI FINE LAVORI STRUTTURALI

Si deve rammentare che il Servizio Tecnico Centrale Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con nota del 13/06/2011 (reperibile sul web), in risposta alla richiesta del Genio Civile di Agrigento ha statuito in forma ineludibile:

Sono quindi escluse dalla necessità di verifica di adeguamento le sole sopraelevazioni con manufatti leggeri e che abbiano rigidezza alle azioni orizzontali non significativa nei confronti delle strutture sottostanti già esistenti ”.

Inoltre la dottrina unitaria come già detto rammenta che l’art. 1127 c.c. afferma che qualsiasi incremento di volumetria rispetto ad una stato di fatto, comporta integrazione della nozione giuridica di sopraelevazione (in senso conforme anche Cass. Civ. n. 17284/2011).

Comunque appare dubbio che il tipo di intervento sismico diverso dall’adeguamento sismico, lo possa stabile o NTC 2008 oppure ora NTC 2018, in quanto

UN INCREMENTO DI “SUPERFICIE ABITABILE”

Relativo alla sopraelevazione rinvia solo ad intervento di adeguamento sismico.

Inoltre ad adiuvandum si osserva:

  1. La nozione di sopraelevazione la decide il TUED edilizia ed art. 90 e la giurisprudenza e non le NTC 2008, che è un decreto attuativo sismico, nel senso che una volta adempiuto alla Legge TUED ed all’art. 90 TUED (nei tre procedimenti elusi) si passa poi all’attuazione sismica tramite la norma tecnica operativa sismica, ma solo in intervento di adeguamento sismico perché imposto anche da art 1127. c. 2 cod. civ..

  2. Se si cambia la sagoma della copertura con anche sua elevazione e anche non di molto, e si ha incremento di cubatura si tratta di sopraelevazione per cui il richiamo al punto 8.4.1. NTC 2008 potrebbe avere una ottica, MA SE RIMANE IDENTICA LA SAGOMA DEL TETTO E NON CI SIA STATO ALCUN INCREMENTO DI VOLUMETRIA.

.

Si riporta per chiarezza la norma di NTC 2018.

Il punto 8.4.3. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO di NTC 2018 riporta apertamente:

L’intervento di adeguamento della costruzione è obbligato quando si intenda:

  1. Sopraelevare la costruzione.

In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all’intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell’intera struttura post-intervento, secondo le indicazioni del presente capitolo.

Nei casi a), per la verifica della struttura, si deve avere un coefficiente “epsilon anche eta E” maggiore o uguale a 1,0 .

Una variazione dell’ altezza dell’edificio dovuta alla ( solo ), realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile……non è considerata ampliamento ai sensi della condizione a ).

BASTA FERMARSI ALLA STESURA NORMATIVA PER CONVENIRE CHE NEL CASO VI È STATO INCREMENTO ANCHE DELLA SUPERFICIE ABITABILE, scatta il precetto dell’Art.90 TUED e quindi la dovutezza dell’adeguamento sismico intero edificio, anche perché i proprietari sottostanti alla sopraelevazione, al di là della indennità di sopraelevazione,pretendono la garanzia della stabilità del nuovo organismo edilizio compreso di sopraelevazione.

SULLA IPOTESI DI “ INTERVENTO LOCALE” IN SOPRAELEVAZIONE

Questo intervento nella gerarchia del rischio sismico sulle costruzioni esistenti (Cap. 8) è il più basso.

Ritiene chi scrive che se non esiste modifica sagoma ed incremento volumetria o di superficie utile del sottotetto, purchè questo sia legale anche in forma sismica nel suo stato ante lavori, e si opti solo per recupero conservativo di un sottotetto, possa, essere accettabile l’intervento locale.

Ovvio che i proprietari sottostanti alla sopraelevazione richiedono la certezza della sopportabilità del nuovo peso e peggio se si tratta di un edificio costruito non sismico e intervento di sopraelevazione con subentrata legge sismica.

Ma non si ritiene applicabile “intervento locale” se sussiste un intervento di sopraelevazione.

Il capitolo 8.4.1. di NTC 2018 riporta:

L’intervento locale è definito come segue:

Gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura …………..e sono volti a conseguire una o più delle seguenti formalità:

-ripristinare ………….le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate.

- migliorare le caratteristiche di resistenza…di elementi o parti, anche non danneggiati

- modificare un elemento o una porzione limitata di struttura

Non va inoltre ignorato il tenore dell’ultimo capoverso dell’articolo 8.4.1..

Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati, documentando le carenze strutturali riscontrate e dimostrando che, rispetto alla configurazione precedente al danno al degrado o alla variante, non vengano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza preesistenti ”.

Si è già riferito della inutilizzabilità di norme derogatorie regionali con schemi, sempre in materia sismica.

La DGR Marche n. 1338/2010 , come altre di ulteriori regioni, che tendono ad individuare “intervento locale” in sopraelevazione. è atto inefficace per eludere art. 90 TUED e per credere che si possa sopraelevare senza fare ricorso all’intervento di adeguamento sismico intero edificio sottostante.

Di contro si è osservato da vari regioni tramite apposti pareri come proprio per gli edifici in muratura , si richieda massima attenzione all’Art. 90 TUED .

Si ritiene che non costituiscano sopraelevazione di edifici in muratura solo la costruzione di o cordoli sommitali, o di costruzione di volumi tecnici dove è esclusa ogni attività di presenza, anche occasionale di persone tranne che per manutenzione impianto circoscritto dal volume tecnico.

(Come parere del 2011 di cui sopra del CTS del C.S.LL.PP. di Roma)

Inoltre va ricordato che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Sezione Prima in Adunanza del 14 dicembre 2010 (protocollo 155/2010 ), ha espresso un parere vincolante articolato per cui con entrata in vigore del D.P.R. n.380/2001 e il D.M. 14/01/2008 ed anche stante il D.M. 20/11/1987, si è da parte autorevole consesso confermata la obbligatorietà di redazione del COLLAUDO STATICO a fine lavori da parte del soggetto terzo abilitato estraneo alla progettazione e D.L.. Infatti il TUED e le NTC 2008, come NTC 2018 indicano che deve essere sempre garantitala sicurezza dell’opera e conseguentemente la pubblica incolumità ”.

Con intervento locale si eluderebbe il collaudo statico.

LA NON PARCELLIZZABILITA’ DEGLI ABUSI SISMICI

La Corte di cassazione penale sez. III, Sentenza n.39428 del 03 Settembre 2018 (Ud. 12 Giu. 2018)

anche sul sito Lexambiente.it del 12 Settembre 2018 ha stabilito il principio di diritto:

(Relatore Dott. Luca RAMACCI)

Anche per quanto riguarda la disciplina antisismica, la valutazione di un’opera va effettuata con riferimento al suo complesso, non potendosi considerare separatamente i singoli interventi,, anche successivi, non rilevando, peraltro, l’entità delle difformità realizzate né eventuali deroghe per particolari categorie di opere stabilite da disposizioni amministrative regionali

Tanto per ricordare che eventuali violazioni sismiche vanno prese in esame in un contesto di “Valutazione Unitaria Sismica” non essendo consentito una loro visione atomizzata con il solo fine di pensare di derivarne una forma di reato di minore peso.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Ritiene chi scrive che, alla luce di quanto riportato, una sopraelevazione che incrementi anche se di poco la cubatura di un piano esistente, purchè questo legalizzato ex ante, comporti il dovuto rispetto di norme di codice civile (art. 1127), le norme delle distanze codicistiche, la norma dell’art. 90 TUED e quindi si converga sull’adeguamento sismico dell’intero edificio.

La giurisprudenza civile sulla sopraelevazione pone a carico del sopraelevante la prova positiva che l’intero edificio sia sismicamente in grado di sopportare il nuovo peso.

Tale onere che il cliente pone in capo al suo tecnico, deve indurre i Colleghi alla massima attenzione ed escludere che si possa fare ricorso, se non per casi estremi e verificati, con NTC 2018, ad una “intervento locale”.

Rammento che il progettista e DL hanno l’onere della legalità sia di codice civile, che di norme comunali che sismiche e salve eventuali altre tutele di Legge.

Senza alcuna supponenza.

Solo per spirito etico.

Scritto in Ancona il 18 maggio 2022 Ing. Mauro Federici