Nuova pagina 1

Trib. Cosenza Sez. II ord. 41 del 20 aprile 2006
Pres. Gallo Est. Pappalardo Ric. Pizzimenti

il soggetto che impugna in sede di riesame un decreto di sequestro probatorio deve dimostrare  il titolo alla restituzione del bene (nel caso di specie, trattavasi di struttura alberghiera insistente su terreno patrimoniale dello Stato. Annullato il sequestro, per difetto di esigenze probatorie, il Tribunale ha restituito il bene non agli occupanti (abusivi), ma allo Stato, che, in base al principio dell'accessione, è proprietario dell'albergo,  situato abusivamente su suolo pubblico.

 

Nuova pagina 2

N. 1394/05 R.G.N.R

N. 41/06 R.G.T.L.

 

TRIBUNALE  ORDINARIO DI COSENZA

II SEZIONE PENALE

RIESAME DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO

 

Il Tribunale di Cosenza, composto dai  Magistrati:

dott. Antonia Gallo

Presidente

dott. Piero Santese

Giudice

dott. Carlo Pappalardo

Giudice relatore

 

§       sull’istanza di riesame promossa in data 29.3.06 nell’interesse di PIZZIMENTI Bruno e PIZZIMENTI Domenico, al fine di ottenere l’annullamento del decreto, emanato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Paola il 25.3.06, con il quale è stato disposto il sequestro probatorio del complesso turistico – ricettivo denominato “Summer Day”, sito in località Granata agro di Santa Maria del Cedro (Cs), ed in particolare delle seguenti opere:

ü     fabbricato posto a due livelli ove vi sono ubicati, al piano terra: reception, lavanderia, market; al piano primo: locali ad uso deposito ed altro (porzione di questo sul lato ovest ricade su demanio marittimo);

ü     fabbricato a forma di “L” posto sul lato mare ad un livello e sul lato est su due livelli, adibito sul lato mare ad alloggi per i clienti, mentre sul lato est sono ubicati al piano terra: ristorante ed annesse cucine; al piano primo: locale pizzeria;

ü     n. 10 fabbricati ad un livello con copertura a falde tipo villette a schiera trifamiliare;

ü     n. 2 fabbricati ad un livello con copertura a falde tipo villette a schiera quadrifamiliare;

ü     n. 8 fabbricati ad un livello con copertura a falde tipo villette a schiera bifamiliare;

ü     n. 1 fabbricato ad un livello con copertura a falde tipo villette;

ü     n. 3 fabbricati ad un livello con copertura a falde tipo villette a schiera trifamiliare;

ü     n. 1 fabbricato a due livelli con copertura a falde adibito a più unità abitative;

ü     n. 1 fabbricato a due livelli con copertura a falde adibito a più unità abitative;

ü     impianto composto da una piscina per adulti e una per bambini con annessi locali docce e wc e con piccolo locale destinato alla consolle dj a servizio della pista discoteca antistante, quest’ultima ricadente su demanio marittimo;

ü     rimanente area scoperta, asservita al villaggio con destinazione parcheggi, con sovrastante struttura metallica e rete ombreggiale.

§       letti gli atti;

§       sentiti i difensori, all’udienza camerale del 20.4.06, che concludevano come da verbale;

  • riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

Nell’ambito del procedimento penale n. 1394/05 R.G.N.R. il PM presso il Tribunale di Paola chiedeva al G.I.P., con provvedimento del 12.12.05, l’emissione del decreto di sequestro preventivo di un’area patrimoniale di circa 20.000 mq., sulla quale insisteva un complesso turistico denominato “Summer Day”.

Il 15.12.05 il G.I.P. accoglieva la richiesta ed emetteva il decreto di sequestro.

Il 25.1.06 il difensore dell’indagato avanzava istanza di dissequestro.

Il 27.1.06 il PM esprimeva parere contrario all’accoglimento dell’istanza.

Il 31.1.06 il G.I.P. di Paola accoglieva l’istanza e disponeva la revoca del sequestro.

Quest’ultimo provvedimento era impugnato dal Pubblico Ministero il 6.2.06, con un’articolata motivazione.

Il Tribunale di Cosenza accoglieva l’appello, pronunciando il 27.2.06, la seguente ordinanza:

letto l’art. 324 (rectius, 322 bis c.p.p.),

-   accoglie il gravame;

-   annulla  il decreto di dissequestro emesso dal G.I.P. di Paola il 31.1.06;

-   ordina il ripristino del sequestro preventivo emesso il 15.12.05 dal G.I.P. di Paola su un’area del patrimonio dello Stato di circa mq. 20.000, recintata da muro in cls – rete metallica e annessi cancelli in ferro, in località Granata agro di S. Maria del cedro – fg. di mappa nr. 9 part. 1 (parte) del NCT, dettagliatamente individuato e descritto nell’allegata planimetria redatta dal geom. Salvatore Barillà – funzionario dell’Agenzia del Demanio – Filiale Calabria;

-   motivi riservati;

-   manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Nella stessa data, il PM ordinava l’esecuzione dell’ordinanza. L’1.3.06 la Polizia Giudiziaria redigeva verbale di sequestro a carico di PIZZIMENTI Bruno.

Il 3.3.06 i difensori dell’indagato promuovevano incidente di esecuzione, lamentando l’illegittimità dell’operato della Procura della Repubblica.

Il 7.3.06 era depositata la motivazione dell’ordinanza del Tribunale del Riesame.

Il 23.3.06 il Tribunale di Cosenza, decidendo sull’incidente di esecuzione, si pronunciava nei seguenti termini:

 letto l’art. 666 c.p.p.,

-        accoglie il ricorso;

-        annulla l’ordine di esecuzione del PM di Paola del 27.2.06, con il quale era disposta l’esecuzione dell’ordinanza del Tribunale di Cosenza emanata lo stesso giorno;

-        ordina la restituzione temporanea a PIZZIMENTI Bruno dei beni in sequestro;

-        manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza”.

Il 25.3.06 il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Paola emanava decreto di sequestro probatorio dei medesimi beni.

Avverso quest’ultimo provvedimento proponevano istanza di riesame i difensori degli indagati, riservandosi l’articolazione dei motivi all’udienza camerale.

Le doglianze difensive attengono a due profili:

ü     l’assenza del “fumus commissi delicti”;

ü     l’assenza di esigenze probatorie.

Il ricorso è fondato.

Quanto al primo profilo, il Tribunale si è già pronunciato il 27.2.06 (motivazione depositata il 7.3.06), anche se in diversa composizione collegiale. Questo Collegio è giunto alle medesime conclusioni. Pertanto, si richiama, sul punto, il precedente provvedimento:

Nell’ambito del procedimento penale n. 1394/05 R.G.N.R. il PM presso il Tribunale di Paola chiedeva al G.I.P., con provvedimento del 12.12.05, l’emissione del decreto di sequestro preventivo di un’area patrimoniale di circa 20.000 mq., sulla quale insisteva un complesso turistico denominato “Summer Day”.

Il 15.12.05 il G.I.P. accoglieva la richiesta ed emetteva il decreto di sequestro.

Il 25.1.06 il difensore dell’indagato avanzava istanza di dissequestro.

Il 27.1.06 il PM esprimeva parere contrario all’accoglimento dell’istanza.

Il 31.1.06 il G.I.P. di Paola accoglieva l’istanza e disponeva la revoca del sequestro.

Quest’ultimo provvedimento era impugnato dal Pubblico Ministero il 6.2.06, con un’articolata motivazione.

L’Appello è fondato.

Bisogna premettere che nell’originario decreto di sequestro era stato ravvisato il fumus del delitto di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p. (invasione di terreni pubblici), sulla base degli atti di indagine, dai quali era emerso che su un area di circa 20.000 mq. , in località Granata di Santa Maria del Cedro (Cs), insistevano le seguenti opere:

ü     fabbricato posto a due livelli ove vi sono ubicati, al piano terra: reception, lavanderia, market; al piano primo: locali ad uso deposito ed altro (porzione di questo sul lato ovest ricade su demanio marittimo);

ü     fabbricato a forma di “L” posto sul lato mare ad un livello e sul lato est su due livelli, adibito sul lato mare ad alloggi per i clienti, mentre sul lato est sono ubicati al piano terra: ristorante ed annesse cucine; al piano primo: locale pizzeria;

ü     n. 10 fabbricati ad un livello con copertura a falde tipo villette a schiera trifamiliare;

ü     n. 2 fabbricati ad un livello con copertura a falde tipo villette a schiera quadrifamiliare;

ü     n. 8 fabbricati ad un livello con copertura a falde tipo villette a schiera bifamiliare;

ü     n. 1 fabbricato ad un livello con copertura a falde tipo villette;

ü     n. 3 fabbricati ad un livello con copertura a falde tipo villette a schiera trifamiliare;

ü     n. 1 fabbricato a due livelli con copertura a falde adibito a più unità abitative;

ü     n. 1 fabbricato a due livelli con copertura a falde adibito a più unità abitative;

ü     impianto composto da una piscina per adulti e una per bambini con annessi locali docce e wc e con piccolo locale destinato alla consolle dj a servizio della pista discoteca antistante, quest’ultima ricadente su demanio marittimo;

ü     rimanente area scoperta, asservita al villaggio con destinazione parcheggi, con sovrastante struttura metallica e rete ombreggiale.

Il terreno su cui insistevano le predette opere era censito come appartenente al patrimonio dello Stato, registrato alla scheda n. 743. A sostegno dell’ipotesi accusatoria vi erano:

Ø     missiva n. 355/99 del 1.2.99, del Dirigente della Direzione Compartimentale del Territorio per le Regioni Campania e Calabria – Sezione Staccata di Cosenza;

Ø     nota n. 11591 del 15.11.99 dell’Agenzia del Demanio – Filiale Calabria, a firma del dott. Giuseppe MERLINO;

Ø     verbale di sommarie informazioni rese dal geom. Salvatore BARILLA’, funzionario dell’Agenzia del Demanio, il 18.11.05.

L’insieme di questi atti investigativi evidenziava che l’occupazione del terreno adibito a complesso turistico era abusiva, poiché non era mai stata assentita da alcun titolo concessorio.

L’istanza di revoca del sequestro era fondata sul principio del “ne bis in idem”, essendo stato già il fratello dell’attuale indagato, PIZZIMENTI Domenico, assolto da analoghe accuse con tre sentenze irrevocabili, quali:

  1. sentenza n. 311/90 del Pretore di Paola, che assolve l’imputato dal reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav., “perché il fatto non sussiste”, ed ordina la trasmissione degli atti al PM;
  2. sentenza n. 1/92 del Pretore di Paola, che assolve l’imputato perché il fatto non sussiste, in relazione all’imputazione di invasione di terreni;
  3. sentenza n. 108/93 del G.I.P. di Paola, che dichiara non doversi procedere nei confronti dell’imputato in relazione ai reati di ricettazione e di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav.

Il geom Roberto PRATICO’ attestava, in una relazione di consulenza tecnica di parte che il terreno oggetto del sequestro preventivo corrispondeva a quello già oggetto dei procedimenti definiti con le tre, richiamate, pronunce assolutorie.

Il G.I.P. di Paola, sulla base di quest’istanza, disponeva la revoca del sequestro, sottolinenando che “trattandosi del medesimo bene patrimoniale dello Stato, oggetto di occupazione, le sentenze richiamate e prodotte dalla difesa sono certamente idonee, in assenza di altri elementi, ad escludere il reato di occupazione abusiva della medesima area, già appartenente al demanio marittimo e sclassificata in data 25.9.1967 (cfr. sentenza n. 1/92 in atti)”.

Si deve osservare, innanzitutto, che le pronunce richiamate hanno riguardato la persona di PIZZIMENTI Domenico, persona diversa dall’attuale indagato. Pertanto, non opera, a rigore, il principio del “ne bis in idem”. Inoltre, tale principio varrebbe, a rigore, solo per le prime due sentenze, emesse a seguito di dibattimento, e non per l’ultima, pronunciata in sede di udienza preliminare (e, come tale, sempre revocabile).

Il Tribunale non nega, peraltro, che il decisum dei precedenti Giudici possa avere rilievo, ai fini della valutazione del “fumus commissi delicti”.

In primis, la sentenza del 1990 afferma che il terreno non è demaniale, ma patrimoniale, essendo intervenuto in epoca remota provvedimento di sclassificazione. Tanto è vero che il Giudice assolve l’imputato per il reato di cui al codice marittimo, ma ordina la trasmissione degli atti al PM perché proceda per gli altri reati evincibili dagli atti.

La seconda pronuncia assolve l’imputato dal delitto per cui si procede odiernamente, ritenendo che la Pubblica Amministrazione è sempre rimasta inerte e che, pertanto, ben possono essersi prodotti gli effetti dell’usucapione: l’occupazione non sarebbe abusiva, ma giustificata da un titolo originario di proprietà.

La terza assolveva, sulla base del “ne bis in idem”, l’imputato dal reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav., e anche dal delitto di ricettazione, per aver acquistato un immobile di provenienza delittuosa.

Va detto che queste sentenze non consentono, sicuramente, per il tenore della formula assolutoria (perché il fatto non sussiste, che esclude il fatto materiale di reato), di ritenere configurabile il “fumus” del delitto contestato fino alla data della pronuncia.

Questo Tribunale ritiene, invece, di avere piena giurisdizione sulla condotta succesiva (dal 1993, data dell’ultima pronuncia), per la quale non opera alcuna preclusione. Insomma, se l’Autorità Giudiziaria si è pronunciata, con sentenza irrevocabile, sull’occupazione del terreno in questione fino al 1993 (escludendo la sussistenza del reato), questo Tribunale può comunque ritenere, anche attraverso una rivisitazione critica delle motivazioni di queste pronunce, che, dal 1993 ad oggi, il reato risulti acclarato, in termini di “fumus”.

Sotto questo profilo appare pienamente convincente l’Appello del Pubblico Ministero, che ha sottolineato come, dal 1967, data della sdemanializzazione del terreno, la Pubblica Amministrazione non è affatto rimasta inerte (v. elencazione degli atti dell’U.T.E. di Cosenza e censimento di PIZZIMENTI Bruno tra gli occupatori abusivi della scheda n. 743).

Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 258/2003, emessa in data 11.2.2003 condannava PIZZIMENTI Domenico al pagamento della somma complessiva di £ 782.367.160: è evidente che tale condanna mal si concilia con un acquisto per usucapione, per come affermato in precedenza dal Pretore di Paola – sezione distaccata di Scalea.

Gli stessi germani PIZZIMENTI (Bruno, Demetrio e Domenico), in data 11.2.1982, avanzavano istanza all’Intendenza di Finanza di Cosenza per l’acquisto o, in subordine, la concessione dell’area patrimoniale di cui alla scheda n. 743 (corrispondente a quella oggetto dell’attuale sequestro).

Questo solo atto basterebbe a smentire la possibilità di un acquisto per usucapione, che trova il suo indefettibile presupposto in un pregresso, costante, comportamento “uti dominus”: e chi si rivolge alla P.A. per acquistare un terreno non si comporta, certo, come se fosse proprietario (v. art. 1140 c.c.).

Sulla base di queste argomentazioni, bisogna ritenere che il G.I.P. abbia errato nell’escludere la sussistenza del “fumus””.

Occorre solo aggiungere che l’iscrizione di PIZZIMENTI Domenico nell’attuale procedimento comporta il rispetto, nei suoi confronti del principio del “ne bis in idem”. Questi, infatti è stato già assolto da analoghe accuse con due sentenze irrevocabili. Resta, però, nei suoi confronti, la valutazione della condotta successiva al 1993, sulla quale questo Tribunale ritiene di non essere vincolato ai due precedenti giudicati. A questo secondo indagato, pertanto, si estendono le considerazioni già espresse, ed in particolare la valutazione dell’atto dell’11.2.1982, con il quale costui (insieme agli altri due fratelli, Bruno e Demetrio) chiedeva di acquistare o di ricevere in concessione l’area.

Il Tribunale ribadisce in questa sede che tale atto è assolutamente inconciliabile con la possibilità di un’acquisto per usucapione, siccome frettolosamente ritenuta dal Pretore di Paola. L’usucapione presuppone il possesso, ed il possesso consiste nel comportamento “uti dominus”. E’ logico, pertanto, concludere che il comportamento di chi domanda di acquistare un bene non possa essere qualificato in termini di possesso (del medesimo bene).

Inoltre, i ricorrenti non sono stati in grado di produrre alcuna sentenza del giudice civile che dichiari l’avvenuto acquisto per usucapione del terreno. E’ certo, quindi, che il terreno appartenga ancora allo Stato e che la sua occupazione da parte dei fratelli PIZZIMENTI sia illegittima.

Ciò detto, va valutato il secondo profilo, quello attinente alle esigenze probatorie.

La motivazione del PM è censurabile, non sussistendo alcun pericolo di poter alterare lo stato dei luoghi, ossia di rimuovere un intero complesso alberghiero.

La prova dell’esistenza di tale complesso turistico si è ormai formata, essendo ammessa dagli stessi indagati, che in ragione di ciò ne chiedono la restituzione.

Il procedimento penale verterà, unicamente, sulla natura giuridica del terreno, sulla sua appartenenza (allo Stato, piuttosto che agli indagati), sull’abusività o meno dell’occupazione. Rispetto a  questi temi di prova, la permanenza del vincolo cautelare è assolutamente ininfluente.

Essendo illogica e contraddittoria la motivazione del sequestro, quest’ultimo va annullato.

Occorre, infine, occuparsi di un profilo non trascurabile, relativo all’individuazione del soggetto legittimato alla restituzione del bene.

Per quanto detto in precedenza, l’area su cui insiste il complesso turistico è di proprietà statale. Sulla stessa gli indagati non hanno dimostrato di poter vantare alcun titolo per occuparla (concessione, superficie, locazione).

Pertanto, in base al principio dell’accessione, gli immobili insistenti sul terreno sono di proprietà dello Stato. “Quidquid inaedificatur solo cedit”, secondo il noto brocardo latino, confluito nella previsione dell’art. 934 c.c.

Le opere non possono essere restituite ai ricorrenti, sulla scorta degli orientamenti della Suprema Corte (Cass., 28.1.94, Panzani[1]; Cass., 24.3.94, Angelillo, SS.UU., 3.7.96, Chabni), bensì allo Stato italiano.

 

P.Q.M.

accoglie l’istanza e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, disponendo il dissequestro e la restituzione, in favore dello Stato, dei beni come indicati nello stesso provvedimento di sequestro.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

 

Deciso in Cosenza,  il 20 aprile 2006

Il Giudice estensore

dott. Carlo Pappalardo

Il Presidente

dott.ssa Antonia Gallo

 

 

 



[1] “I soggetti legittimati a ottenere la restituzione delle cose sequestrate non possono essere individuati negli stessi che hanno proposto la richiesta di riesame, perché chi è legittimato ad esperire tale mezzo processuale non è necessariamnete la persona che ha diritto a rientrare in possesso delle cose sequestrate”.