TAR Toscana Sez.III n.1559 del 12 dicembre 2017
Urbanistica.Completamento di un edificio concessionato non portato a termine

La disciplina nazionale, regionale e comunale che inquadra la ricostruzione di ruderi nell’ambito della ristrutturazione edilizia fa riferimento ad edifici completamente realizzati e poi caduti in rovina. Si tratta dunque di una fattispecie completamente diversa e non assimilabile al completamento di un edificio concessionato non portato a termine. In quest’ultima ipotesi, trattandosi di completare un’opera che rientra indiscutibilmente nella categoria della nuova costruzione, il titolo edilizio necessario per procedere al completamento dell’intervento è il permesso di costruire e non la scia.

Pubblicato il 12/12/2017

N. 01559/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01728/2016 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1728 del 2016, proposto da:
Anna Mangiavacchi, rappresentata e difeso dagli avvocati Nicola Colombini, Antonio Alberto Azzena, elettivamente domiciliata ex art. 25 cpa presso la Segreteria T.A.R. per la Toscana in Firenze, via Ricasoli, 40;

contro

Comune di San Giuliano Terme, rappresentato e difeso dagli avvocati Sandra Ciaramelli e Aldo Fanelli, elettivamente domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del T.A.R. per la Toscana in Firenze, via Ricasoli, 40;

nei confronti di

Gianfranco Capriz non costituito in giudizio;

per l'annullamento:

del provvedimento del medesimo Dirigente n. 40216 del 19.10.2016, avente ad oggetto "Annullamento d'ufficio della SCIA prot. 22538 del 13.06.2016 n. 488/2016" per la ristrutturazione di rudere esistente in civile abitazione posto in Asciano via delle Sorgenti di proprietà della Sig.ra Anna Mangiavacchi", notificato alla ricorrente il 26.10.2016, nonché in via incidentale dell'art. 20 delle Norme Tecniche d'Attuazione della Variante di Manutenzione del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico approvato con delibera del Consiglio Comunale di San Giuliano Terme n. 28 del 07.06.2016; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque conseguenziale, ancorché incognito alla ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Giuliano Terme;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2017 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

In data 13 giugno 2016 la Sig.ra Anna Mangiavacchi ha presentato al comune di S. Giuliano Terme una scia finalizzata al completamento di un edificio concessionato negli anni’70 e mai completato.

La scia veniva annullata in autotutela dal predetto comune, previa diffida a dare inizio ai lavori. a) in quanto contrastante con l’art. 31 delle nta di zona che ammette la realizzazione di nuovi edifici rurali solo per esigenze di conduzione del fondo da parte dell’imprenditore agricolo; b) in quanto avente ad oggetto una operazione non assimilabile alla ricostruzione di un rudere ammessa dalla normativa regionale e dal regolamento urbanistico; c) in quanto contrastante con la disciplina dell’ANPIL Monte Castellare – Valle delle fonti la quale consente il recupero delle strutture degradate derivanti da interventi precedentemente autorizzati e rimasti incompiuti solo per realizzare strutture compatibili con le finalità dell’area protetta e tramite permesso di costruire convenzionato; d) in quanto relativa ad intervento soggetto a permesso di costruire; e) in quanto contrastante con interessi pubblici ritenuti prevalenti; in quanto la scia sarebbe stata sottoscritta da professionista non munito di specifico mandato;

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l’interessata sulla base dei seguenti motivi: a) il tecnico sottoscrittore della scia sarebbe stato legittimato secondo le norme previste per la presentazione in via telematica degli atti edilizi; b) che il manufatto oggetto della scia potrebbe essere assimilato ad un rudere trattandosi di opera in stato embrionale di cui sarebbe possibile ricostruire la consistenza sulla base del progetto allegato alla concessione decaduta; c) che trattandosi sostanzialmente di rudere la sua ricostruzione ricadrebbe nella categoria della ristrutturazione edilizia e non della nuova costruzione necessitante di permesso edilizio; d) che il comune di S. Giuliano, con evidente disparità di trattamento, avrebbe autorizzato la ricostruzione di un rudere di cui non sarebbe stato possibile appurare l’originaria consistenza, dimostrando così di voler dare in quel caso una applicazione estensiva alla norma che, invece, è stata interpretata in senso restrittivo nei confronti della Sig.ra Mangiavacchi; e) il Comune non avrebbe evidenziato nell’atto di annullamento quale sarebbe l’interesse pubblico concreto che giustifica il ricorso al potere di autotutela; f) che l’affidamento meritevole di tutela in sede di giudizio comparativo, diversamente da quanto affermato dal comune, insorgerebbe già al momento dell’inizio dei lavori senza che sia necessario il loro completamento.

Si può prescindere dalla eccezione di inammissibilità formulata dal comune resistente per mancata impugnazione del provvedimento presupposto attesa la infondatezza nel merito del ricorso.

La disciplina nazionale, regionale e comunale che inquadra la ricostruzione di ruderi nell’ambito della ristrutturazione edilizia fa riferimento ad edifici completamente realizzati e poi caduti in rovina. Si tratta dunque di una fattispecie completamente diversa e non assimilabile al completamento di un edificio concessionato non portato a termine.

In quest’ultima ipotesi, come già affermato dalla sentenza n. 1453/2014, trattandosi di completare un’opera che rientra indiscutibilmente nella categoria della nuova costruzione, il titolo edilizio necessario per procedere al completamento dell’intervento è il permesso di costruire e non la scia.

Con ragione l’amministrazione ha quindi dichiarato inefficace la scia presentata dalla ricorrente dal momento che tale strumento non può fornire legittimazione alcuna alla realizzazione di interventi per cui è necessario il permesso di costruire i quali, ancorché sia stata presentata un segnalazione, restano soggetti al proprio regime.

Da ciò deriva l’inapplicabilità del termine decadenziale del potere inibitorio previsto dall’art. 19 della L. 241 del 1990 la cui scadenza esaurisce gli ordinari poteri di vigilanza edilizia solamente nelle ipotesi in cui gli interventi realizzati o realizzandi rientrino fra quelli realizzabili mediante scia. Per quelli soggetti a permesso, invece, deve applicarsi il comma 2 bis dell’art. 21 della medesima legge a mente del quale “restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20”.

Non dovendo l’amministrazione fare appello al potere di autotutela per giustificare la dichiarata inefficacia di una scia che non ha mai prodotto né poteva produrre effetto alcuno risultano infondati anche i motivi VII e VIII del ricorso con cui si lamenta la violazione sotto vari profili dell’art. 21 nonies della richiamata legge 241 del 1990.

Il V motivo di ricorso con cui censura il provvedimento impugnato per eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento è inammissibile in quanto il provvedimento adottato non ha carattere discrezionale e, comunque, infondato, perché la situazione presa come riferimento per affermare la presunta disparità di comportamento (rudere dai contorni non leggibili) è diversa dal caso di specie.

Inammissibile per difetto di interesse è, invece, il primo motivo di ricorso atteso che il provvedimento si regge su presupposti autonomi e ben più pregnanti della asserita irregolarità formale della scia per difetto di mandato al tecnico abilitato.

Il ricorso deve, quindi, essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Nulla per le spese nei confronti del controinteressato non costituito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore dell’Amministrazione che liquida in Euro 3.000 oltre IVA e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere

Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Raffaello Gisondi        Rosaria Trizzino