Tar Campania (NA) Sez. VIII n. 2828 del 6 giugno 2016
Urbanistica.Conversione dell’istanza di permesso di costruire in istanza di sanatoria

Il permesso di costruire in sanatoria costituisce fattispecie peculiare - in deroga al normale regime di abilitazione preventiva - che presuppone una specifica domanda della parte, la quale deve in sostanza espressamente denunciare l’abuso commesso e chiederne la sanatoria. Non si può, infatti, pretendere che il Comune proceda d’ufficio a convertire una istanza di rilascio di permesso di costruire in una domanda di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 e ciò soprattutto qualora, come nel caso di specie, non vi siano chiare evidenze in atti che le opere in questione sono state già realizzate.

N. 02828/2016 REG.PROV.COLL.

N. 06278/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6278 del 2011, proposto da:
Vincenzo Tartaglione, Anna Raucci, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Nunziante, domicilio in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania, in Piazza Municipio 64;

contro

Comune di Marcianise in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Agliata, con domicilio eletto presso il suo studio, in Napoli, Via G.Porzio C. Dir. Isola G 8;

per l'annullamento

dell’ordinanza di demolizione del Comune di Marcianise n.1952/URB dell’1/09/2011, nonché sul diniego tacito sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria, nonché ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Marcianise in persona del Sindaco pro tempore;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2016 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

Con ricorso notificato l’11.11.2011, la parte ricorrente impugnava l’ordinanza n.1952/URB dell’1/09/2011 del Comune di Marcianise che ingiungeva la demolizione di opere abusive e, in particolare, degli interventi effettuati in difformità al permesso di costruire n. 8678/2011, in Via Sabotino, n. 50, nonché il diniego tacito sull’istanza volta al rilascio del permesso di costruire in sanatoria, ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001.

Chiedeva l’annullamento dei predetti atti per i seguenti motivi:

1) Deduceva l’intervenuta presentazione, in data 6.7.2011, di una istanza (n. 12956) di rilascio di un titolo abilitativo edilizio per realizzare le opere in difformità dal permesso di costruire n. 8678/2011, senza che il Comune si sia espresso sul punto. Tale istanza, seppure formulata quale richiesta di permesso di costruire, doveva intendersi quale istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001, perché proposta successivamente alla realizzazione delle opere in difformità;

2) Si doleva dell’omessa individuazione dell’area di sedime su cui insistono le opere abusive;

3) Affermava l’esistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza di accertamento di conformità.

Si costituiva in giudizio il Comune di Marcianise formulando argomentazioni difensive.

L’adito T.A.R. ordinava, in via istruttoria, al Comune di fornire chiarimenti in ordine all’esito dell’istanza di permesso di costruire n. 12956 del 6.7.2011 in variante al permesso di costruire originario n. 8678/11. Il Comune compulsato depositava copia del provvedimento di rigetto dell’indicata istanza.

La causa veniva chiamata all’udienza pubblica del 20 aprile 2016 e trattenuta in decisione.

DIRITTO

1) Il ricorso si rivela infondato.

2) Parte ricorrente non ha presentato, in data 6.7.2011, un’istanza per il rilascio di un accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 (ammettendo l’intervenuta realizzazione delle opere) ma una “normale” istanza di permesso di costruire per opere ancora da realizzare.

Né ha indicato, in sede di presentazione, che le opere fossero state già realizzate e, anzi, la relazione tecnica allegata all’istanza di rilascio del permesso indica gli interventi come ancora da realizzare.

Il verbale che ha accertato le difformità è del 26.8.2011, ovverosia successivo all’istanza di permesso di costruire.

In tale contesto, quindi, il Comune, in assenza di altri elementi, non avrebbe potuto, nè dovuto, considerate l’istanza come formulata in relazione ad opere già realizzate.

Anzi, risulta corretta la ricostruzione del medesimo comune che ha considerato le opere di cui ha accertato la realizzazione, come lavori in difformità effettuati in pendenza di una istanza di un permesso di costruire in variante e, quindi, passibili di demolizione perché senza titolo.

In ogni caso, inoltre, il permesso di costruire in sanatoria costituisce fattispecie peculiare - in deroga al normale regime di abilitazione preventiva - che presuppone una specifica domanda della parte, la quale deve in sostanza espressamente denunciare l’abuso commesso e chiederne la sanatoria.

Non si può, infatti, pretendere che il Comune proceda d’ufficio a convertire una istanza di rilascio di permesso di costruire in una domanda di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 e ciò soprattutto qualora, come nel caso di specie, non vi siano chiare evidenze in atti che le opere in questione sono state già realizzate.

Si rivelano quindi infondati il primo e il terzo motivo di ricorso, né può dirsi che si sia formato alcun silenzio-rifiuto ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001.

Il Collegio rileva, infine, come, in ogni caso, le circostanze che la formulata istanza di permesso di costruire sia stata, infine, rigettata, con provvedimento n. 299 del 23.2.2012, e che quest’ultimo atto non risulti impugnato, abbiano reso definitivo l’atto di diniego, palesando di difficile configurazione la persistenza di un reale interesse della parte a ottenere una pronuncia sull’illegittimità del mancato accoglimento tacito dell’istanza.

3) Infondato risulta, infine, il motivo relativo all’omessa individuazione nell’ordine di demolizione dell’area di sedime su cui insistono le opere abusive.

Il contenuto essenziale dell'ingiunzione demolitoria, infatti, deve essere individuato in relazione alla funzione tipica del provvedimento che è quella di prescrivere la rimozione delle opere abusive.

Pertanto, ai fini della legittimità dell'atto in esame è necessaria e sufficiente l'analitica indicazione delle opere abusivamente realizzate in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente; l'indicazione dell'area di sedime, quindi, non deve essere necessariamente presente nell'ordinanza di demolizione ma può essere contenuta nel successivo atto dichiarativo dell'acquisizione (TAR Lazio Latina n. 780/09; TAR Campania - Napoli n. 3530/09; TAR Toscana n. 117/08).

4) Per quanto suindicato il ricorso deve essere rigettato.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Marcianise, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Italo Caso, Presidente

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore

Francesca Petrucciani, Primo Referendario

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)