TAR Campania (SA) Sez. II n. 127 del 3 maggio 2023
Urbanistica.Movimenti di terra pertinenti all’attività agricola

Il regime di esenzione dall’autorizzazione edilizia di cui all'art. 6, comma 1 lett. d) T.U.E., secondo cui sono “sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo” esclusivamente “i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari” presupponel’esercizio, in corso di realizzazione, di un’attività agricola rispetto alla quale i movimenti terra, oggetto di comunicazione, si pongano in una relazione di stretta pertinenzialità (fattispecie in cui l’area di proprietà della società ricorrente, pur avendo una destinazione urbanistica agricola, non era, di fatto, utilizzata per scopi agricoli, in quanto sede di un’attività produttiva dismessa).

Pubblicato il 03/05/2023

N. 01027/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00312/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 312 del 2018, proposto dalla società Giorgest s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Ruta, Margherita Zezza e Assunta Baratta, con domicilio eletto in Salerno, Case Rosse c/o Centro Direzionale Grande Fratello;

contro

Comune di Ariano Irpino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Pizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia:

- del provvedimento del 9 gennaio 2018, prot. n. 768, adottato dal Comune di Ariano Irpino, con il quale è stata rigettata la comunicazione di attività libera, prot. n. 18681 del 10.7.2017;

- e di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti e connessi, inclusa, ove necessario, l'ordinanza di Sospensione Lavori n. 85 del 7.11.2017.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ariano Irpino;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza cautelare di rigetto n. 166 del 29.03.2018;

Visto l'art. 87, comma 4 bis, c.p.a.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 aprile 2023, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, la società ricorrente, quale proprietaria in Contrada Contessa del Comune di Ariano Irpino, di alcuni terreni, parte dei quali utilizzati, in passato, quale deposito di inerti fluviali (in Catasto al foglio 65, part. 837 e 599), ha impugnato il provvedimento prot. n. 768 del 9.01.2018 con cui il predetto Comune, dopo aver disposto la sospensione dei lavori, ha sostanzialmente ordinato il ripristino dello stato dei luoghi interessato dalle attività edilizie di cui alla C.I.L.A. ex art. 6 comma 1 lett d) del DPR 380/2001, assunta al prot. n. 18861 del 10.07.2017, appresso indicate:

- realizzazione di un'area agricola terrazzata da destinare ad olivo-cultura e contemporaneo riutilizzo del terreno di risulta degli scavi per il ripristino dello stato di fatto dei luoghi e la riqualificazione paesistico ambientale di un altro terreno di proprietà sito sempre alla località Contessa;

- ripristino dello stato dei luoghi e riqualificazione paesistico ambientale di un appezzamento di terreno sito alla Contrada Contessa del Comune di Ariano Irpino (AV) precedentemente utilizzato per scopi non agricoli — da attuare mediante opere di ingegneria naturalistica, e movimenti di materiale -opere interessanti il materiale accumulato in soprassuolo e non incidenti sul suolo originario, completate da pratiche di dissodamento del substrato — con finalità di ricostituire in loco lo stato pre-ante del sito e conseguire in tempi medio lunghi il miglioramento fondiario del terreno. 1.2 Il Comune ha sostanzialmente ordinato il ripristino dello stato dei luoghi, sul presupposto del carattere abusivo delle attività di sbancamento e terrazzamento oggetto della summenzionata C.I.L.A., realizzate sine titulo in un’area paesaggisticamente vincolata.

Più precisamente, ad avviso dell’amministrazione, la società ricorrente avrebbe posto in essere, in prosecuzione rispetto ad analoghe attività precedentemente autorizzate sia dal punto di vista edilizio (permesso n. 133 del 31.12.2009) che paesaggistico (autorizzazione del 24.09.2009), movimenti terra finalizzati al ripristino di una destinazione agricola non più esistente. Tali attività avrebbero comportato una profonda alterazione dell’orografia del territorio, soggetto a vincolo paesaggistico ed idrogeologico, e, come tali, avrebbero necessitato:

- del preventivo rilascio di un permesso di costruire, sfuggendo al regime della cd. attività edilizia libera, oltre che di una autorizzazione paesaggistica, rispetto alla quale non opererebbe l’esonero di cui all’art. 149 D.lgs. n. 42/2004 - D.P.R. n. 31/2017.

- di una autorizzazione del PRAE della Regione Campania, approvato con ordinanza commissariale n. 12/2006, avendo previsto 1'asportazione ed il riutilizzo di circa 60.000 mc di terreno su una superficie complessiva di 54.740,00 mq.

2. La società ricorrente ha, dunque, impugnato il provvedimento di ripristino in esame, all’uopo articolando i motivi di diritto appresso sintetizzati e raggruppati per censure omogenee.

- “I) VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT.6 DELD.P.R.N.380/2001 E 146 e 149 DEL D.LGS. N.42/2004; VIOLAZIONE DELL’ART.3 DELLA L.N.241/90: CARENZA DEI PRESUPOSTI; ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO; CARENZA DI ISTRUTTORIA; ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE”;

Contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, le opere in contestazione, essendo finalizzate al ripristino della vocazione agricola dell’area di interesse e non avendo determinato la creazione di nuovi volumi/superfici, rientrerebbero nella attività edilizia libera di cui all’art. 6 comma 1 lett. d) D.P.R. n. 380/2001, oltre a risultare attratte nel cono d’ombra di cui all’art. 149 D.lgs. n. 42/2004 ed art. 2 D.P.R. n. 31/2017, in tema di esenzione dall’autorizzazione paesaggistica.

Inoltre, le opere de quibus, pur trattandosi di movimento terra, non avrebbero comportato alcuna alterazione dell’assetto idrogeologico, per come desumibile dall’autorizzazione conseguita in data 19.12.2014, previo parere favorevole della Regione Campania.

- “II) -VIOLAZIONE DELL’ART. 5 DEL DPR N. 380/2001 ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 146 DEL D.LGS. N. 42/2004: OMESSA RICHIESTA ED ACQUISIZIONE DEL PARERE PAESAGGISTICO: INCOMPETENZA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI GIUSTO PROCEDIMENTO DI CUI ALL’ART.1 DELLA L. N.241/90 E DI CUI ALL’ART. 97 COST. - VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N.241/90; CARENZA DI ISTRUTTORIA ED ILLOGICITA’ MANIFESTA; SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA DELL’ATTO”;

- “III) VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 12 DISP. PREL. COD. CIV. E DELL’ART. 20 DEL DPR N. 380/2001 ED ALL’ART. 1, DELLA L. N.241/90; VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/90 E CARENZA DI ISTRUTTORIA SOTTO ALTRO PROFILO”.

Piuttosto che inibire l’attività edilizia, il Comune di Ariano Irpino avrebbe dovuto acquisire l’autorizzazione paesaggistica ovvero richiederla alla società ricorrente in uno all’eventuale ulteriore documentazione di natura urbanistico-edilizia, di cui fosse stata ravvisata la necessità, ad integrazione della C.I.L.A.

3. Il Comune di Ariano Irpino, costituitosi in giudizio, ha resistito al gravame mediante articolate deduzioni difensive, chiedendone il rigetto.

4. In occasione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 aprile 2023, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.

6. Il provvedimento amministrativo in contestazione risulta motivato sulla scorta di plurime ragioni autonomamente idonee a sorreggerlo sicché è sufficiente che almeno una di esse resista ai motivi di gravame affinché il ricorso venga, de plano, rigettato.

Orbene, con il provvedimento impugnato, l’amministrazione comunale di Ariano Irpino ha ordinato alla ricorrente di ripristinare lo stato dei luoghi in considerazione del carattere abusivo dell’attività edilizia da quest’ultima realizzata in assenza del preventivo rilascio delle necessarie autorizzazioni di natura sia edilizia che paesaggistica.

Siffatte valutazioni in termini di abusività sfuggono ai motivi di gravame.

7. L’apprezzamento dell’infondatezza di tali motivi passa dalla preliminare ricognizione circa l’effettiva portata delle opere in contestazione.

Per come desumibile dalla C.I.L.A. in atti, la società ricorrente ha comunicato all’amministrazione comunale la propria volontà di realizzare una zona agricola terrazzata, da destinare ad olivo-cultura, laddove, un tempo, insisteva un’attività estrattiva dismessa. Ciò mediante l’esecuzione di opere di ingegneria naturalistica, sbancamenti e movimenti terra, con pratiche di dissodamento del substrato.

8. Così descritta, l’attività in parola, per come correttamente ritenuto dal Comune di Ariano Irpino, sfugge al cono d’ombra della disposizione di cui all’art. 6 comma 1 lett. d) T.U.E., secondo cui sono “sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo” esclusivamente “i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari”.

Il regime di esenzione dall’autorizzazione edilizia di cui alla norma in esame presuppone, dunque, l’esercizio, in corso di realizzazione, di un’attività agricola rispetto alla quale i movimenti terra, oggetto di comunicazione, si pongano in una relazione di stretta pertinenzialità.

Nel caso in esame, invece, l’area di proprietà della società ricorrente, pur avendo una destinazione urbanistica agricola, non era, di fatto, utilizzata per scopi agricoli, in quanto sede di un’attività produttiva dismessa.

Ne consegue la carenza di stretta strumentalità e pertinenzialità dei movimenti terra in contestazione rispetto al concreto “esercizio” di un’attività agricola in loco, di fatto inesistente, con conseguente inoperatività della disposizione normativa di cui all’art. 6 comma 1 lett. d) T.U.E.

La società ricorrente, quindi, al fine di proseguire l’attività edilizia di cui al permesso di costruire n. n. 133 del 31.12.2009, si sarebbe dovuta premunire del preventivo rilascio di un nuovo titolo abilitativo, la cui mancanza ha legittimato il Comune ad adottare l’impugnato provvedimento ripristinatorio.

9. Analoghe considerazioni in termini di “abusività” valgono avuto riguardo alla mancata autorizzazione paesaggistica dei lavori oggetto di C.I.L.A.

Ed invero, ai sensi dell’art. 149 lett. b) D.lgs. n. 42/2004, non sono oggetto di autorizzazione paesaggistica “gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio”.

Anche in questo caso, quindi, deve trattasi di interventi non soltanto strumentali ad una attività agro-silvo-pastorale, il cui esercizio è in corso di esecuzione, ma che, inoltre, non alterino in modo permanente lo stato dei luoghi nonché l’assetto idrogeologico del territorio mediante l’esecuzione di “opere civili” tra cui rientrano anche i cd. “movimenti terra” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 09/08/2022, n. 5328).

Ebbene, nel caso in esame, gli interventi descritti nella C.I.L.A. del 10.07.2017, per come correttamente osservato dal Comune, comportano una trasformazione permanente dell’orografia del territorio, mediante rilevanti opere di movimento terra ed asportazione di materiale e, come tali, avrebbero necessitato del preventivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, al pari di quella già ottenuta dalla ricorrente in data 24.09.2009.

Né l’esenzione dal regime di cui all’art. 146 D.lgs. n. 42/2004 può rinvenirsi nel D.P.R. n. 31/2017, con cui è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

Sul punto, è sufficiente analizzare le dettagliate declaratorie di cui alle lettere A19 ed A26 dell’allegato 1 al Regolamento in esame, a cui fa rinvio la disposizione di cui all’art. 2 citato D.P.R., per avvedersi di come siano ivi descritte una serie di attività strettamente inerenti l’esercizio dell’attività agricola e, comunque, non determinanti, a differenza dei significativi movimenti terra e sbancamenti “comunicati” dalla ricorrente, alterazione del preesistente assetto paesaggistico del territorio.

10. Quanto sopra trova conferma in quel consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza penale, formatosi durante la vigenza dell’art. 152 D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 152 (cfr. Cass. Penale, Sez. 3, n. 2950 del 12/11/2003), di contenuto sovrapponibile a quello di cui all’art. 149 lett. b) D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 149, secondo cui sono opere civili, che impongono la previa autorizzazione, gli interventi che, pur avendo una finalità agro-silvo-pastorale, sono idonei a cagionare un'alterazione permanente del paesaggio, tutelato dalla legge come forma estetica dell'assetto territoriale, ovvero come "aspetto esteriore". Rientrano, quindi, nella definizione di opere civili tutti quegli interventi che espongono a pericolo il sistema paesaggistico interessato nelle sue molteplici componenti estetiche e naturalistiche (cfr. Cassazione penale sez. III, 07/05/2021, n. 28939 n. 1172 del 14.1.2002; n. 4424 del 16.4.1994; n. 10964 del 13.11.1992; n. 2689 del 1.3.1991).

11. Priva di pregio si appalesa, infine, la censura secondo cui, ove l’avesse reputato necessario, il Comune avrebbe dovuto preventivamente richiedere alla ricorrente l’autorizzazione paesaggistica mancante ovvero ogni ulteriore integrazione alla C.I.L.A., quanto ai profili urbanistico-edilizi dell’attività in contestazione.

Ed invero, dopo aver depositato la C.I.L.A. prot. n. 18681 del 10.07.2017, la società istante, in coerenza con la non pertinente fattispecie normativa di cui all’art. 6 D.P.R. n. 380/2001, ha dato immediatamente avvio ai lavori i quali risultano essere stati sospesi, giusta ordinanza n. 85 del 7.11.2017, a cui è poi seguito il provvedimento ripristinatorio, oggetto del presente giudizio.

Rebus sic stantibus, a fronte delle summenzionate lacune autorizzative e preso atto delle alterazioni, in corso di realizzazione, del preesistente assetto urbanistico-edilizio e paesaggistico del territorio, il Comune di Ariano Irpino non avrebbe potuto avviare alcuna interlocuzione con la ricorrente, rendendosi piuttosto necessario, quale atto dovuto e vincolato, l’inibizione della prosecuzione dell’attività ed il ripristino dello stato dei luoghi (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 12/01/2023, n. 277).

12. In conclusione, il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.

13. Sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Germana Lo Sapio, Presidente FF

Roberta Mazzulla, Primo Referendario, Estensore

Michele Di Martino, Referendario