TAR Campania (NA), Sez. III, n. 5616, del 5 dicembre 2013
Urbanistica.Illegittimità Ordinanza demolizione di una barriera metallica sopraelevata su preesistente

La mera sopraelevazione mediante saldatura sui monconi di una preesistente ed autorizzata recinzione con paletti in ferro, non è assoggettata al regime del permesso di costruire, poiché la trasformazione edilizia è già diretta conseguenza dell’opera preesistente autorizzata e il mero prolungamento in altezza della pregressa barriera metallica non aggiunge alcunché sotto il profilo urbanistico. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 05616/2013 REG.PROV.COLL.

N. 03963/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3963 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Ugliano Rosa, rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Manfredonia, con domicilio eletto presso Ciro Manfredonia in Napoli, Centro Direzionale Is.E2 -St.Capotorto;

contro

Comune di Boscoreale, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Di Palma, Sergio Campanile, con domicilio eletto presso Giuseppe Di Palma in Napoli, Segreteria T.A.R.;

per l'annullamento

dell'ingiunzione prot.n. 9026 del 15/04/2008, notificata in data 18/04/2008, emessa dal Capo Settore Urbanistica del Comune di Boscoreale, con la quale si dispone la demolizione delle opere edili realizzate alla via Settetermini, nel Comune di Boscoreale; di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, comunque lesivo dei diritti della ricorrente.



Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Boscoreale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente impugna l’ordinanza n. 9026 del 15.4.2008 con la quale il dirigente competente del Comune di Boscoreale le ha ingiunto la demolizione di una barriera metallica di circa m. 1,30 di altezza e 25 di lunghezza, realizzata mediante saldatura di monconi di paletti metallici e creazione quindi di un’aggiunta ai preesistenti paletti metallici realizzati in forza di pregresso permesso di costruire in sanatoria n. 2/2007. L’abuso contestato consisteva anche nel livellamento del terreno di proprietà con pietrisco.

Con successivi motivi aggiunti venivano gravati il verbale di accertamento dell’inottemperanza alla demolizione e il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

Non si costituiva il Comune intimato e alla pubblica Udienza del 24.10.2013 sulle conclusioni di parte ricorrente la causa veniva ritenuta in decisione.

2.1. Fondato ed assorbente è il secondo motivo di gravame, con il quale si rubrica violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 37 del d.p.r. n. 380/2001 ed eccesso di potere per difetto di presupposto.

In particolare la deducente lamenta che per l’abuso contestatole, consistente nella sistemazione del fondo di sua proprietà mediante estirpazione di arbusti, livellamento del terreno con posa di pietrisco e completamento della recinzione preesistente regolarmente autorizzata, non era necessario il previo permesso di costruire, ragion per cui la sanzione demolitoria è illegittima, presidiando la demolizione la sola realizzazione di opere senza il prescritto permesso di costruire, atteso che quanto alla posa di pali in ferro sulla preesistente recinzione, tutt’al più poteva essere ritenuta necessaria la DIA, la cui mancanza comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria ma non di quella reale demolitoria.

La censura è fondata avuto riguardo alle concreta attività edilizia posta in essere dalla deducente.

Orbene, va debitamente considerato che la medesima già era titolare del permesso di costruire in sanatoria n. 2/2007, concernente la realizzazione di paletti in ferro ancorati alla muratura perimetrale. L’abuso contestato con l’ordinanza odiernamente al vaglio del Collegio si risolve, dunque, nel prolungamento di detti preesistenti paletti metallici mediante saldatura sui monconi di una propaggine degli stessi, fino a raggiungere un’altezza di mt. 1,30.

2.2. Non sfugge, peraltro al Collegio che di recente la Sezione è intervenuta in materia di titoli edilizi necessari per realizzare opere di recinzione, distinguendo il caso delle recinzioni precarie e facilmente amovibili, non infisse al suolo con opere di muratura e perciò inidonee ad immutare lo stato dei luoghi e a determinare trasformazione edilizia, da quello delle recinzioni consistenti, infisse al suolo con opere rilevanti e pertanto stabili e non amovibili, integranti nuova costruzione e come tali assoggettate al permesso di costruire.

Ha di recente precisato, infatti, che “Al fine di stabilire se una recinzione sia assoggettata o meno a permesso di costruire, occorre infatti accertarne la facile rimuovibilità, la natura precaria o meno e l’idoneità ad incidere o meno sull’assetto edilizio del territorio. E siffatti caratteri vanno sicuramente ascritti al manufatto realizzato dalla deducente, siccome stabilmente infisso al suolo ed idoneo ad alterare permanentemente l’assetto edilizio del territorio”, concludendo come in quel caso “I paletti in questione risultano invece pacificamente stabilmente infissi nel suolo, discendendone la necessità del previo ottenimento del titolo abilitativo” (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 26.6.2013, n. 3328).

Purtuttavia, nel caso in esame, malgrado si sia al cospetto della posa di una barriera metallica di 1,30 mt. di altezza, deve fondatamente affermarsi che non era necessario il permesso di costruire, in considerazione della circostanza che la ricorrente era già titolare del permesso di costruire in sanatoria n. 2/2007 che la legittimava a detenere una barriera metallica composta da paletti in ferro (presumibilmente infissi su cordolo di muratura).

La trasformazione edilizia era quindi già conseguenza di un titolo autorizzatorio, ancorché in sanatoria, ragion per cui l’abuso contestato alla deducente si risolve nel mero prolungamento, mediante saldatura sui monconi, della preautorizzata barriera metallica con paletti in ferro fino a raggiungere la complessiva altezza suindicata.

2.3. Ritiene al riguardo il Collegio che la mera sopraelevazione mediante saldatura sui monconi, di una preesistente ed autorizzata recinzione con paletti in ferro, non sia assoggettata al regime del permesso di costruire, poiché la trasformazione edilizia è già diretta conseguenza dell’opera preesistente autorizzata e il mero prolungamento in altezza della pregressa barriera metallica non aggiunge alcunché sotto il profilo urbanistico.

Ne consegue l’illegittimità della sanzione della demolizione ingiunta con l’ordinanza impugnata, in violazione degli artt. 31 e 37 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380.

L’annullamento dell’ordinanza di demolizione importa conseguentemente l’accoglimento anche del ricorso per motivi aggiunti, diretto contro i conseguenziali provvedimenti di acquisizione al patrimonio previo accertamento dell’inottemperanza alla demolizione.

In definitiva, alla luce delle considerazioni fin qui svolte si profilano fondati il gravame principale e i successivi motivi aggiunti, che vanno entrambi accolti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui successivi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il comune di Boscoreale a pagare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei Magistrati:

Paolo Carpentieri, Presidente FF

Ida Raiola, Consigliere

Alfonso Graziano, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)