TAR Campania (NA), Sez. V, n. 4700, del 3 settembre 2014
Urbanistica.Riclassificazione di un’area ex “zona bianca”

La riclassificazione di un’area ex “zona bianca” non può effettuarsi attraverso una semplicistica ridefinizione urbanistica del singolo lotto, dovendosi inquadrare necessariamente in una revisione più complessa della pianificazione generale in ottemperanza ai dettami legislativi vigenti di cui alla legge n. 765 del 6 agosto 1967 e al D.M. n. 1444 del 1968. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 04700/2014 REG.PROV.COLL.

N. 06548/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6548 del 2010, proposto da: 
De Vita Bernardino, rappresentato e difeso dall'avv.to Luigi Maria D’Angiolella, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Napoli, viale Gramsci n. 16;

contro

Comune di San Prisco in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Paola Tamborino, con domicilio eletto, ai sensi dell’art. 25 comma 1 lett. a) del c.p.a., presso la Segreteria del T.a.r. della Campania in Napoli, piazza Municipio;

per la condanna

del Comune di San Prisco al pagamento dell’indennizzo (rectius, risarcimento del danno) conseguente alla reiterazione di vincoli di natura espropriativa e/o di inedificabilità assoluta sul fondo di proprietà del ricorrente;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Prisco;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2014 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il ricorrente rappresenta di essere proprietario di un terreno sito nel Comune di San Prisco (CE), censito al catasto terreni al foglio n. 5 particella n. 599 (già particella n. 92) della superficie complessiva di mq 4.091.

Con il ricorso in esame (presentato in riassunzione dopo che la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 2688/2010, ha rilevato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario), il ricorrente ha chiesto il ristoro dei danni subiti per effetto della illegittima reiterazione di vincoli di natura espropriativa e/o di inedificabilità assoluta sul terreno di cui è proprietario.

Il ricorrente fa rilevare che nel piano regolatore generale adottato dal Consiglio comunale di San Prisco, con deliberazione n. 2 del 27 gennaio 1984 e approvato con D.P.A.P. n. 1423 del 25 novembre 1985, il terreno di cui è proprietario era classificato come zona omogenea F – “Attrezzature ed impianti di interesse generale” e che nella variante generale al P.R.G., adottata con deliberazione di C.C. n. 80 del 12 aprile 1988 ed approvata con D.P.A.P. n. 602 del 25 settembre 1990, è stato classificato come zona SP – “Spazi pubblici – attrezzature collettive D.I. 02/04/1968 n. 1444 art. 3”.

Il ricorrente fa rilevare che:

- le predette destinazioni urbanistiche danno luogo a vincoli di natura espropriativa e/o di inedificabilità assoluta che debbono considerarsi ormai scaduti, essendo trascorsi cinque anni dalla loro imposizione;

- il Comune di San Prisco non ha avviato alcun procedimento espropriativo né ha realizzato alcuna opera pubblica;

- i terreni in questione si trovano nel centro abitato del Comune di San Prisco, in zona urbanizzata ed edificata, e la destinazione urbanistica ne ha fortemente limitato la utilizzabilità e appetibilità sul piano commerciale.

Fa rilevare, infine, di non aver ricevuto alcun indennizzo per effetto della reiterazione del vincolo e dell’attuale mancata attribuzione di una specifica destinazione urbanistica. A sostegno di quanto dedotto, fa rilevare che con nota del 22 febbraio 2006 (prot. 3432) il Comune di San Prisco ha denegato nei confronti del ricorrente il rilascio del permesso di costruire.

Si è costituito in giudizio il Comune di San Prisco, per resistere alla domanda del ricorrente.

Con ordinanza di questo Tribunale n. 3357/2013 è stato conferito incarico di consulenza tecnica d’ufficio all’arch. Ciro Guida, ai fini della quantificazione dei danni asseritamente subiti dal ricorrente. La relazione peritale del c.t.u. è stata depositata in data 30 aprile 2014.

Con memorie depositate nel corso del giudizio, le parti hanno avuto modo di rappresentare le rispettive tesi difensive.

All’udienza pubblica del 29 maggio 2014, su richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Preliminarmente, il Collegio è chiamato a valutare la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dall’amministrazione comunale resistente.

L’eccezione è infondata.

Come già evidenziato dalla Corte d’Appello di Napoli nella sentenza n. 2688/2010, il pregiudizio lamentato dal ricorrente deriva dal mancato esercizio del potere pubblicistico di riqualificazione urbanistica dell’area in questione. Indipendentemente dalla formulazione letterale della domanda giudiziale, l’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale presentata dal ricorrente non può prescindere dall’accertamento dell’obbligo del Comune di San Prisco di provvedere in merito alla riqualificazione urbanistica dell’area di proprietà del ricorrente, a seguito della scadenza del vincolo precedentemente imposto sull’area medesima. Le pretese di natura indennitaria presuppongono la vigenza del vincolo espropriativo, mentre nel caso di specie, la richiesta (risarcitoria) del ricorrente deriva dal mancato esercizio dei poteri pubblicistici di riqualificazione urbanistica.

Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Il consulente tecnico d’ufficio ha accertato che l’area di proprietà del ricorrente è da considerarsi “zona bianca”, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 1187/1968, essendo trascorsi cinque anni dalla data di approvazione della variante al P.R.G. assoggettata, in quanto tale, alle norme previste dall’art. 9, comma 1, lett. b), del d. P.R. n. 380/2001 e dall’art. 4 della l.r. n. 17/1982 e s.m.i. con i seguenti parametri: fuori del perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione sono consentiti nel limite di 0,03 mc/mq; per interventi a destinazione produttiva la superficie coperta non può comunque superare 1/20 dell’area di proprietà.

Il c.t.u. evidenzia che il Comune di San Prisco, con deliberazione di C.C. n. 72 del 27 novembre 2012, ha adottato il P.U.C. (piano urbanistico comunale), nel quale il terreno di proprietà del ricorrente ricade parte in zona B3 (Residenziale) e parte in (Area a standards – D.M. 2 aprile 1968 n. 1444), ma che il predetto piano non ha ottenuto il visto di conformità della Provincia di Caserta (il Comune di San Prisco si accingerebbe a riadottare un nuovo strumento urbanistico comunale, ai sensi del Regolamento regionale n. 5/2011).

Con riguardo alla quantificazione del danno subito dal ricorrente, il c.t.u. incaricato lo quantifica in € 157.115,82 (euro centocinquantasettemilacentoquindici/82), computando gli interessi legali maturati sul valore del cespite (€ 83.865,50) dalla data di scadenza dei vincoli (26 novembre 1990) alla data del 29 maggio 2014.

Le conclusioni estimative svolte dal c.t.u. non sono efficacemente contestate dal consulente della parte ricorrente che, nella relazione del 18 marzo 2014, quantifica il risarcimento spettante al ricorrente in € 848.820,00.

Il consulente di parte computa il risarcimento spettante al ricorrente, facendo riferimento alla redditività di aree a vocazione edificatoria; tale criterio non può essere condiviso, in quanto il risarcimento spettante al ricorrente deriva proprio dalla mancata riqualificazione urbanistica del terreno del ricorrente (che è tuttora da qualificare come “zona bianca”).

Orbene, come correttamente evidenziato dal c.t.u. in replica alle osservazioni del consulente di parte, la riclassificazione di un’area non può effettuarsi attraverso una semplicistica ridefinizione urbanistica del singolo lotto, dovendosi inquadrare necessariamente in una revisione più complessa della pianificazione generale in ottemperanza ai dettami legislativi vigenti (legge n. 765 del 6 agosto 1967 e D.M. n. 1444 del 1968).

Con riguardo alla nota spese depositata dal c.t.u., il Collegio evidenzia che il numero delle vacazioni allegate non appare adeguatamente giustificato in base alla complessità della questione oggetto di consulenza e che il compenso indicato nella parcella ai sensi dell’art. 12 del d.m. 30 maggio 2002 deve essere determinato “in base alla difficoltà, alla completezza e al pregio della prestazione fornita” (art. 51 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115).

Ritiene conseguentemente il Collegio, in base alla natura della questione e alla complessità dei quesiti sottoposti al perito, che il compenso spettante al c.t.u., per onorari fissi, variabili e a vacazione, debba essere liquidato complessivamente in € 3.000,00 (tremila/00), oltre Iva, contributi previdenziali e rimborso delle spese documentate.

Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, sono poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Comune di San Prisco al risarcimento del danno nella misura di € 157.115,82 (euro centocinquantasettemilacentoquindici/82).

Condanna il Comune di San Prisco al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in € 2.000,00 (duemila/00) oltre I.V.A. e C.P.A.

Pone a carico del Comune di San Prisco le spese della consulenza tecnica d’ufficio che si liquidano in favore dell’arch. Ciro Guida, nella misura di € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre I.V.A., contributi previdenziali e rimborso delle spese documentate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Domenico Nappi, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere

Paolo Marotta, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)