TAR Emilia Romagna (BO), Sez. II, n. 537, del 15 luglio 2013
Ambiente in genere.Illegittimità revoca oasi di protezione
E’ illegittima la revoca del provvedimento del dirigente del settore politiche agricole e sviluppo rurale d’istituzione dell'oasi di protezione della fauna selvatica, nonchè dello studio d'incidenza allegato al provvedimento, non comunicato. Poiché l'effetto è quello di modificare le modalità di tutela ambientale dell'area ricompresa nell'oasi e, in particolare, di aprire, sia pure con limitazioni, la caccia all'interno di quel territorio, i proprietari dei fondi interessati dalle modificazioni subiscono un effetto e, quindi, ad essi deve essere inviato l'avviso di avvio del procedimento. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 00537/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01055/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1055 del 2012, proposto da:
Francesco Damiani, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Grazia Berardi, Giovan Candido Di Gioia, con domicilio eletto presso Ruggero Piazzolla in Bologna, via Saragozza N.135;
contro
Provincia Di Ravenna, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Valgimigli, con domicilio eletto presso Carmela Cappello in Bologna, via Rubbiani 3; Ambito Territoriale Di Caccia Ravenna 3 Faentino;
per l'annullamento
dell'atto di revoca n.2909 del 03.09.2012, emesso dal dirigente del settore politiche agricole e sviluppo rurale della provincia di Ravenna, con cui è disposta la revoca del provvedimento del dirigente del settore politiche agricole e sviluppo rurale n.29 del 23.01.2003 di istituzione dell'oasi di protezione della fauna selvatica Pietramora Torre di Ceparano, sito nel comune di Brisighella ai sensi dell'art.19 l.r. 15 febbraio 1994 n.08 e successive modificazioni, nonchè dello studio d'incidenza allegato sub a al provvedimento di revoca,non comunicato;
del successivo provvedimento di approvazione della valutazione d'incidenza n.3399 del 16.10.2012, emesso dal dirigente del settore politiche agricole e sviluppo rurale della provincia di Ravenna, con cui è approvata la valutazione d'incidenza redatta dal settore politiche agricole e sviluppo rurale per la revoca dell'oasi di protezione della fauna selvatica Pietramora Torre di Ceparano, nel comune di Brisighella, non conosciuto;
di ogni altro provvedimento ai primi due presupposto, connesso e comunque collegato o preordinato, anche se non conosciuto dalla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia Di Ravenna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2013 il dott. Bruno Lelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe viene impugnato il provvedimento n. 2909 del 30/9/2012 con cui il Dirigente del Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale della provincia di Ravenna ha disposto la revoca del precedente provvedimento n. 29/2003 di istituzione dell'Oasi di Protezione della Fauna Selvatica Pietramora Torre di Ceprano.
Viene altresì impugnato il successivo provvedimento di approvazione della valutazione di incidenza n. 3399 del 16/10/2012 del Dirigente del Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale della provincia di Ravenna con cui è stata approvata la valutazione di incidenza redatta dal medesimo settore politiche agricole e sviluppo rurale per la revoca della suddetta oasi.
Avverso i suddetti provvedimenti vengono dedotte censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.
Si è costituita in giudizio la provincia di Ravenna deducendo, con varie argomentazioni, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
2. Premesso che l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva non è fondata, in quanto con la memoria depositata il 14 dicembre 2012 parte ricorrente ha documentato di essere proprietario di un immobile all'interno dell'oasi di cui si tratta, appare fondato ed assorbente il primo motivo di ricorso con cui viene dedotta la violazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 per mancata comunicazione dell'avviso di inizio del procedimento di revoca ai proprietari dei fondi inclusi nel perimetro dell'oasi.
Invero l'articolo 7 della legge 241/1990 prevede che il suddetto avviso di avvio del procedimento sia comunicato ai soggetti nei confronti dei quale il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e da quelli che per legge debbono intervenire.
Nel caso di specie, poiché l'effetto del provvedimento impugnato è quello di modificare le modalità di tutela ambientale dell'area ricompresa nell'oasi e, in particolare, di aprire, sia pure con limitazioni, la caccia all'interno di quel territorio, i proprietari dei fondi interessati dalle modificazioni subiscono un effetto e, quindi, ad essi deve essere inviato l'avviso di avvio del procedimento.
In tal modo, fra l'altro, sarebbe stato possibile instaurare un contraddittorio preventivo del quale l'amministrazione si sarebbe potuta giovare al fine di acquisire ulteriori elementi utili ai fini della decisione da adottare.
Le suesposte considerazioni valgono anche per la valutazione di incidenza, tenuto conto del fatto che tale provvedimento è strettamente connesso a quello di revoca; anzi, nella sostanza, tenuto conto delle modalità procedimentali scelte dalla provincia di Ravenna, la revoca presuppone l'approvazione della valutazione di incidenza che ne vincola sussistenza e contenuto.
Per completezza si deve aggiungere che appare fondato anche il motivo con cui si deduce l'intervenuta approvazione della valutazione di incidenza in epoca successiva all'adozione del provvedimento di revoca (che porta la data del 3/9/2012 e viene dichiarato esecutivo sin dal momento della sottoscrizione da parte del dirigente) mentre la valutazione di incidenza risulta approvata col successivo provvedimento del 16/10/2012.
Si è già detto che, tenuto conto delle modalità procedimentali alle quali la provincia si era autovincolata, l'approvazione della valutazione di incidenza e l'acquisizione del parere su di essa di tutti gli enti interessati, ivi compreso quello della provincia di Forlì-Cesena all'interno del cui territorio rientra una parte dell'Oasi, rappresenta il presupposto per l'adozione dell'eventuale provvedimento di revoca e per la determinazione del suo contenuto.
Per completezza si deve poi aggiungere che appare fondato anche il dedotto vizio di difetto di motivazione, in quanto coi provvedimenti impugnati non vengono esposti in modo organico e completo tutti gli elementi per i quali la provincia ritiene indispensabile, in quanto proporzionato e privo di alternative, l'adozione di un provvedimento di revoca e le ragioni per le quali sussiste un rapporto causa-effetto fra oasi ed aumento della popolazione di ungulati e fra permanenza dell'oasi e permanenza dei danni (da descrivere adeguatamente) lamentati dagli agricoltori, tenuto conto delle eventuali soluzioni alternative.
Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, devono essere annullati i provvedimenti impugnati, ferma restando la protesta della provincia di Ravenna di adottare un nuovo provvedimento tenendo conto del contenuto della presente sentenza.
Tenuto conto dell'esito alterno della fase cautelare e delle caratteristiche complessive della controversia, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti spese, competenze ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere, Estensore
Sergio Fina, Consigliere
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)