Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR abruzzo (PE) Sez. I n. 165 del 20 giugno 2019
Beni culturali. Negata attribuzione del premio per ritrovamento o determinazione non accettata
La legge 1 giugno 1939 n. 1089 è stata abrogata dal d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 a sua volta abrogato dal d.lgs. n. 42 del 2004, sicché non sussiste più la previsione di cui all’articolo 48 della legge 1039 del 1939, secondo cui in caso di non accettazione del premio fissato dal Ministro questo era determinato da una commissione a mente dell’articolo 44 della medesima legge; ne consegue che trovano applicazione solo gli articoli 92 e 93 del d.lgs. 42 del 2004, che non prevedono alcun procedimento ulteriore in caso di negata attribuzione del premio o di determinazione non accettata (solo la stima dei beni è oggetto di un procedimento eventuale, a mente dell’articolo 93 cit. comma 3: “Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da un terzo, designato concordemente dalle parti”), residuando quindi per il privato solo la possibilità di adire tempestivamente il giudice amministrativo in caso di diniego o di determinazione non accettata, e a tal proposito le determinazioni fatte dalla Sovrintendenza per conto del Ministero sono provvedimenti immediatamente lesivi e quindi da impugnare tempestivamente
TAR Campania (NA) Sez. VII n. 3651 del 3 luglio 2019
Sviluppo sostenibile.Impianti mini eolici e tutela del paesaggio
E' necessario compiere senz’altro, anche con riferimento agli impianti c.d. minieolici, la valutazione del “corretto inserimento nel paesaggio”, tenuto conto del fatto che – sebbene innocui, singolarmente considerati – essi possono comunque produrre impatti ambientali significativi ove installati in numero rilevante e/o in aree maggiormente vulnerabili.
TAR Campania (NA) Sez. VII n. 3647 del 3 luglio 2019
Urbanistica.Esclusione della preventiva valutazione di sanabilità delle opere da parte del Comune
Dal chiaro tenore letterale dell’articolo 36 del D.P.R. n. 380/2001 (che ha sostituito l’art. 13 della legge n. 47/1985) si desume che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria consegue necessariamente ad un’istanza dell’interessato, mentre al Comune compete, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, l’esercizio della vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia che si svolge nel territorio comunale. Pertanto, una volta accertata l’esecuzione di opere in assenza del prescritto permesso di costruire l’Amministrazione comunale deve disporne senz’altro la demolizione, non essendo tenuta a valutare preventivamente la sanabilità delle stesse
TAR Campania (NA) Sez. VII n. 3669 del 4 luglio 2019
Sviluppo sostenibile.Fasi del procedimento autorizzatorio
L’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 – norma speciale rispetto alla disciplina generale di cui all’art. 14-quater della legge n. 241/1990 – esige, dopo la conclusione della conferenza di servizi, l’atto di autorizzazione unica; sicché per quanto riguarda lo specifico procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica, l’istituto della conferenza di servizi resta caratterizzato da una struttura dicotomica, articolata in una fase che si conclude con la determinazione della Conferenza (anche se di tipo decisorio), di valenza endoprocedimentale, e in una successiva fase che si conclude con l’adozione del provvedimento finale, di valenza esoprocedimentale effettivamente determinativa della fattispecie
TAR Campania (SA) Sez. II n.1123 del 25 giugno 2019
Beni culturali.Irrilevanza dello stato di abbandono
Lo stato di abbandono di un bene di per sé non osta alla dichiarazione di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico - potendo un manufatto in condizione di degrado ben costituire oggetto di tutela storico-artistica, sia per i valori che ancora presenta, sia per evitarne l'ulteriore decadimento. In sede di dichiarazione di interesse storico-artistico è, tuttavia, onere dell'Amministrazione dei beni culturali prendere in considerazione le puntuali obiezioni sollevate dall'Amministrazione comunale proprietaria dell'immobile.
TAR Campania (SA) Sez. II n.1181 del 1 luglio 2019
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e variazioni incidenti sulla destinazione d’uso dei manufatti realizzati.
Poiché sussiste lottizzazione abusiva in tutti i casi in cui si realizza un’abusiva interferenza con la programmazione del territorio, la verifica dell’attività edilizia realizzata nel suo complesso può condurre a riscontrare un illegittimo mutamento della destinazione all’uso del territorio autoritativamente impressa anche nei casi in cui le variazioni apportate incidano esclusivamente sulla destinazione d’uso dei manufatti realizzati: invero, proprio la formulazione dell’art. 30 d. P. R. n. 380/2001 impone di affermare che integra un’ipotesi di lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di opere in concreto idonee a stravolgere l’assetto del territorio preesistente, a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, quindi, in ultima analisi, a determinare sia un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione (che viene posta di fronte al fatto compiuto), sia un carico urbanistico che necessita adeguamento degli standards”
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