Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 31337 del 17 luglio 2019 (UP 13 giu 2019)
Pres. Ramacci Est. Cerroni Ric. Purpura
Beni culturali. Reato di cui all’art. 169 d.lgs. 42\2004
In tema di beni culturali, integra il reato di cui all’art. 169 cit. anche la condotta di chi esegue senza autorizzazione interventi su cose mobili che, costituendo pertinenza di un immobile vincolato, contribuiscono a salvaguardare l’interesse storico ed artistico del bene
TAR Toscana Sez. II n. 1140 del 19 luglio 2019
Rifiuti.Giurisdizione amministrativa esclusiva
È ben vero che l’articolo 133, comma 1, lett. p) del codice del processo amministrativo attribuisce alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie attinenti all’azione complessiva di gestione dei rifiuti, anche se attuata con comportamenti della pubblica amministrazione. La disposizione aggiunge tuttavia che detta azione deve essere sempre riconducibile all’esercizio di un pubblico potere. La giurisprudenza ha individuato ambiti di questa materia in cui è assente la giurisdizione amministrativa: si tratta di quelle liti nelle quali non viene in rilievo in alcun modo l’esercizio di un pubblico potere poiché riguardano aspetti meramente patrimoniali della gestione dei rifiuti.
Cass. Sez. III n. 31311 del 17 luglio 2019 (UP 4 giu 2019)
Pres. Di Nicola Est. Gai Ric. Castaldfi
Rifiuti.Deposito incontrollato
Il reato di deposito incontrollato, è integrato dal mancato rispetto delle condizioni dettate per la sua qualificazione come temporaneo, ha natura permanente, perchè la condotta riguarda un'ipotesi di deposito "controllabile" cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall'art. 183, comma primo, lett. bb), D.Lgs. n. 152 del 2006, la cui antigiuridicità cessa con lo smaltimento, il recupero o l'eventuale sequestro
Consiglio di Stato Sez. III n. 6093 del 4 settembre 2019,
Rifiuti.Digestato per usi agronomici
Nel concetto di agroindustria, da intendersi come l’insieme dei processi produttivi dedicati alla raccolta, al trattamento e alla trasformazione dei prodotti agricoli, non può rientrare, l’attività industriale di produzione di carburanti. Sebbene la normativa europea (direttiva 2008/98/CE) promuova il riciclaggio dei rifiuti, ed incentivi le fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica (direttiva 2001/77/CE, direttiva 2009/28/CE), sollecitando il massimo sfruttamento delle risorse, la riduzione dei rifiuti ed il loro recupero/riciclaggio, nondimeno la qualificazione come sottoprodotto di un residuo necessita particolare cautela e presuppone la verifica della sussistenza delle condizioni caso per caso: l’Amministrazione, facendo applicazione del principio di precauzione e prevenzione, nel disciplinare il digestato per usi agronomici, ha ritenuto di ammettere i soli materiali per i quali l’impiego doveva ritenersi sicuramente privo di rischi sotto il profilo ambientale e sanitario e, dunque, presuntivamente innocuo per l’ambiente e per la salute umana (segnalazione e massima Avv. M. Balletta)
TAR Toscana Sez. I n. 1143 del 22 luglio 2019
Acque. Imposizione del canone non ricognitorio
E' illegittima l'imposizione da parte dell'Ente locale del pagamento del canone non ricognitorio per l'uso singolare della sede stradale ai sensi dell'art. 27 d.lg. n. 285 del 1992, a fronte di tipologie e modalità di utilizzo, quali quelle che conseguono alla posa di cavi e tubi interrati per l'erogazione del servizio idrico, che non precludono ordinariamente la generale fruizione della risorsa pubblica. Alla luce della finalità precipua della normativa in questione, infatti, tale imposizione può essere consentita soltanto in relazione al periodo temporale nel quale viene eseguito l'intervento di posa dei tubi, ma non rinviene alcuna valida giustificazione per il periodo successivo (che può essere anche pluridecennale) durante il quale la presenza nel sottosuolo dell'infrastruttura di servizio a rete non impedisce né limita la pubblica fruizione della sede stradale
Cass. Sez. III n. 31310 del 17 luglio 2019 (UP 4 giu 2019)
Pres. Di Nicola Est. Gai Ric. Gerli
Rifiuti.Abbandono e responsabilità
Mentre il comando di cui all'art. 14, comma 3 (ora art. 192, comma 3 d.lgs. 152\06) è rivolto ai responsabili dell'abbandono di rifiuti e ai proprietari del terreno inquinato, il precetto dell'art. 50, comma 2 (ora art. 255, comma 3 d.lgs. 152\06) è rivolto ai destinatari formali dell'ordinanza sindacale; di modo che spetta a costoro, per evitare di rendersi responsabili dell'inottemperanza, di ottenere l'annullamento dell'ordinanza sindacale per via amministrativa o per via giurisdizionale, o - al limite - di provare in sede penale di non essere proprietari del terreno nè responsabili dell'abbandono, al fine di ottenere dal giudice penale la disapplicazione dell'ordinanza per illegittimità (cioè per mancanza dei presupposti soggettivi).
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