Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez.II n. 5609 del 7 agosto 2019
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e acquisizione coattiva al patrimonio comunale
In tema di lottizzazione abusiva, i principi costituzionali e comunitari di buona fede e di presunzione di non colpevolezza invocabili dai contravventori allo scopo di censurare un asserito deficit istruttorio e motivazionale consistente nell’omessa individuazione dell’elemento psicologico dell'illecito contestato possono al più utilizzare l’argomento al mero fine dell'applicazione della sanzione penale accessoria della confisca urbanistica contemplata dall'art. 44 del D.P.R. n. 380 del 2001 (reputata comunque compatibile con l'art. 7 CEDU dalla Corte europea dei diritti dell'uomo: Grande Chambre, 28 giugno 2018, n. 1828), nel mentre l'argomento medesimo non è utilmente invocabile al fine dell'irrogazione della sanzione amministrativa dell'acquisizione coattiva dell'immobile al patrimonio disponibile del Comune, contemplata dall'art. 30, comma 8, del D.P.R. n. 380 del 2001, in quanto atto vincolato (segnalazione M. Federici)
Cass. Sez. III n. 31291 del 17 luglio 2019 (UP 7 mag 2019)
Pres. Di Nicola Est. Gai Ric. Ricigliano
Rifiuti.Inottemperanza ordinanza di rimozione
La sanzione penale di cui all’art. 255 comma 3 cit, è rivolta propriamente non già ai responsabili dell’abbandono o ai proprietari menzionati nella prima norma, ma ai destinatari formali dell'ordinanza sindacale, mentre il precetto di cui all'art. 193 comma 3, è rivolto ai responsabili dell'abbandono di rifiuti e ai proprietari del terreno inquinato. Ma in ogni caso, spetta a costoro, per evitare di rendersi responsabili dell'inottemperanza, di ottenere l'annullamento dell'ordinanza sindacale per via amministrativa o per via giurisdizionale, o - al limite - di provare in sede penale di non essere proprietari del terreno ne' responsabili dell'abbandono, al fine di ottenere dal giudice penale la disapplicazione dell'ordinanza per illegittimità (cioè per mancanza dei presupposti soggettivi).
Cass.Civile Sez. III n.19504 del 19 luglio 2019
Pres.Amendola Est. Moscarini Ric. MATTM
Danno ambientale.Misure di riparazione
In caso di impossibilità di determinare le misure di riparazione primaria (perché oggetto di rinuncia), la Corte territoriale non è affatto esonerata dall'obbligo decisorio ex art. 112 c.p.c. di individuare e conseguentemente disporre, a carico del responsabile del danno ambientale, le altre misure di riparazione, complementare e compensativa, determinandone anche i relativi costi, anche con riguardo agli eventuali profili di responsabilità per il danno non patrimoniale da risarcire ai sensi dell'art. 2043 e 2059 c.c..(segnalazione e massima Avv. F. Benedetti)
TAR Lazio (RM) Sez. II ter n.9358 del 15 luglio 2019
Urbanistica.Rimozione vincolo cimiteriale
La situazione d'inedificabilità prodotta dal vincolo cimiteriale è suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell'art. 338, quinto comma, t.u. leggi sanitarie. Il Consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie
Cass. Sez. III n. 31287 del 17 luglio 2019 (UP 11 apr 2019)
Pres. Ramacci Est. Reynaud Ric. Maniaci
Urbanistica.Opere di scavo
In tema di reati urbanistici, le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo
Consiglio di Stato Sez. VI n. 4939 del 15 luglio 2019
Urbanistica.Sanzione pecuniaria
L’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 disciplina gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, prevedendo, al secondo comma, che «quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione»; la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria, disciplinata dalla disposizione appena citata, deve essere valutata dall’Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione
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