Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Lazio (RM) Sez. II-quater n.9223 del 11 luglio 2019
Urbanistica.Acquisizione del bene abusivo e dell’area di sedime
Ai sensi dell’art. 31, d.P.R. n. 380/2001, l’acquisizione concerne ordinariamente non solo il bene e la relativa area di sedime, ma anche l’area necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive (nel limite massimo, tuttavia, del decuplo della complessiva superficie utile abusivamente costruita). Nella chiara configurazione normativa l’acquisizione di tale area ulteriore è una sanzione che l’ordinamento pone come conseguenza automatica e doverosa dell’inottemperanza all’ordine demolitorio dell’opera abusiva (salvo i casi in cui venga ad incidere sui diritti dei terzi o sulle porzioni di manufatti legittimi, nel qual caso l’acquisizione è limitata al manufatto abusivo e alla sua sola area di sedime) e non è, come tale, soggetta a specifici obblighi motivazionali in ordine alle ragioni di pubblico interesse. L’applicazione della norma in esame impone, tuttavia, all’Amministrazione comunale di assolvere all’obbligo motivazionale in ordine alle modalità del calcolo (in relazione ai parametri urbanistici in astratto applicabili per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusivamente realizzate) con cui perviene all’individuazione di tale “area ulteriore”.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 4345 del 25 giugno 2019
Urbanistica.Contenuto e limiti della pianificazione del territorio
Il disegno urbanistico definito da uno strumento di pianificazione generale costituisce estrinsecazione del potere pianificatorio connotato da ampia discrezionalità, giacché rispecchia delle scelte riguardanti non solo l’organizzazione del territorio, ma il quadro assai più vasto delle opzioni inerenti al suo sviluppo socio-economico Le scelte urbanistiche configurano dunque valutazioni di merito sottratte al sindacato giurisdizionale di legittimità, salvo i casi in cui siano inficiate da errori di fatto, violazioni procedurali, illogicità abnormi o siano confliggenti con particolari situazioni che abbiano dato luogo ad aspettative qualificate
TAR Lombardia (MI) Sez. II n.1572 del 8 luglio 2019
Urbanistica.Difformità e trattamento sanzionatorio
In base all’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, mentre si è in presenza di difformità totale del manufatto o di variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, quando i lavori riguardino un’opera diversa da quella prevista dall’atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione, si configura la difformità parziale quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera. Ai fini sanzionatori, per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, va senz’altro disposta la demolizione delle opere abusive; per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, la legge prevede la demolizione, a meno che, non potendo essa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, debba essere applicata una sanzione pecuniaria
TAR Lombardia (MI) Sez. II n.1573 del 8 luglio 2019
Urbanistica.Passaggio da una destinazione agricola ad una destinazione commerciale
Il passaggio da una destinazione agricola ad una destinazione commerciale (di vicinato) risulta essere urbanisticamente rilevante in quanto, a prescindere o meno dalla realizzazione di opere, implica una variazione degli standard previsti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444
TAR Lombardia (MI) Sez. II n.1585 del 10 luglio 2019
Urbanistica.Contributi di costruzione e presentazione di una fideiussione rilasciata da soggetto non autorizzato ad operare nel territorio della Repubblica
L’art. 42, co. 2, del DPR 380/01 prevede che Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione di cui all’articolo 16 comporta: a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni; b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni; c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni…. 4. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate. Se ne ricava che la presentazione di una fideiussione rilasciata da un soggetto che non è debitamente autorizzato ad operare nel territorio della Repubblica è equiparabile alla mancata prestazione della cauzione e non ad un semplice irregolarità della fideiussione presentata, in quanto l’extraterritorialità comporta che la garanzia risulti improduttiva di effetti, non potendo ex se valere nei confronti dello Stato o altro ente pubblico, ai sensi della suindicata normativa; circostanza quest’ultima, del resto, non puntualmente contestata dalla ricorrente, che si limita a richiamare genericamente la prassi di altri enti locali, senza peraltro fornire elementi dettagliati in tal senso.
TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 624 del 3 luglio 2019
Urbanistica.Criteri di compensazione tra oneri concessori e opere di interesse pubblico
In linea generale, le convenzioni urbanistiche (alle quali è assimilabile l’atto unilaterale d’obbligo che accede a un titolo abilitativo) sono la sede naturale per introdurre criteri diversi di compensazione tra gli oneri concessori e le opere di interesse pubblico eseguite direttamente a spese dei privati; per quanto riguarda questi ultimi le posizioni giuridiche relative agli oneri concessori sono considerate disponibili, e dunque non vi sono ostacoli alla definizione di un sinallagma che preveda anche l’accettazione di condizioni meno vantaggiose rispetto a quelle risultanti dalla normativa regionale o comunale, purché sia salvaguardata l’utilità economica finale dell’intervento edilizio.
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