TAR Veneto, Sez. II , n. 1348 del 7 novembre 2012
Urbanistica.Legittimità diniego sanatoria edilizia per costruzione a meno di 30 metri dalla ferrovia.

E’ legittima l’ordinanza adottata dal Comune di diniego del permesso di costruire a sanatoria edilizia per costruzione a meno di 30 metri dalla ferrovia. Infatti, l’art. 49 del D.P.R. 753/1980 prevede che la distanza minima delle costruzioni dalle ferrovie debba essere di almeno 30 metri. La finalità del vincolo è quella di impedire la realizzazione di costruzioni che pregiudichino la sicurezza e la regolarità dell’esercizio delle ferrovie. Solo particolari circostanze locali possono giustificare riduzioni di tale distanza. Tale estrema vicinanza del fabbricato costituisca di per sé ragione di pericolo per la sicurezza e la regolarità del traffico ferroviario e dunque valido motivo di diniego della deroga, non potendo la fascia di rispetto essere ridotta fino all’annullamento della stessa. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01348/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00856/2007 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 856 del 2007, proposto da: 
Borsetto Elvina e Vecchiato Alessandro, rappresentati e difesi dagli avv. Donato Bruno, Natascia Rocchi, con domicilio eletto presso l’avv. Donato Bruno in Venezia-Mestre, Riviera XX Settembre, 38/5;

contro

Comune di Mogliano Veneto - (Tv), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Cristian Giuriato, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Marghera - Ve, via Portenari 1;

nei confronti di

R.F.I. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

dell’ordinanza adottata dal Comune di Mogliano Veneto il 5 febbraio 2007 di diniego del permesso di costruire a sanatoria edilizia;

del parere della R.F.I. Italia s.p.a., del 1 giugno 2006.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Mogliano Veneto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2012 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con il ricorso in esame, i ricorrenti impugnavano i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle loro doglianze, premettevano:

- di essere proprietari di un complesso immobiliare sito in Comune di Mogliano Veneto, composto da un’ abitazione e da un garage;

- di aver presentato, in data 25/09/1986, domanda di condono ex lege n. 47/1985 in relazione alla realizzazione di alcune modifiche in ampliamento e di un manufatto ad uso garage;

- che, completata la regolarizzazione della pratica nel 2005, l’amministrazione comunale si era pronunciata con il provvedimento impugnato del 5 febbraio 2007, rigettando la richiesta di sanatoria relativamente al garage, sulla base del parere negativo espresso da R.F.I. s.p.a. – Gruppo Ferrovie dello Stato. Con quest’ultimo si era comunicato, infatti, che non era possibile rilasciare l’autorizzazione a sanatoria in quanto il fabbricato accessorio ad uso garage poteva “creare pregiudizio per la sicurezza e la regolarità dell’esercizio ferroviario”.

Instava quindi per l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituiva l'Amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza del 10.10.2012, il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 32 della n. 47/1985, in quanto, decorso il termine di 180 giorni dalla richiesta del parere all’ente preposto alla tutela del vincolo, il parere doveva intendersi reso in senso positivo per silenzio-assenso; 2) carenza di motivazione del parere; 3) il diniego di condono non era stato preceduto dal parere della Commissione Edilizia Comunale.

Il ricorso è infondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

1. Va premesso che il manufatto ad uso garage, oggetto di diniego di condono, essendo ubicato in fascia di rispetto ferroviaria, richiedeva, per essere condonato, il previo parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, nella fattispecie, quindi, della società R.F.I. s.p.a. . Tale parere è stato reso in senso negativo in quanto il manufatto avrebbe potuto “creare pregiudizio per la sicurezza e la regolarità dell’esercizio ferroviario”.

I ricorrenti sostengono che sulla richiesta di tale parere si sia formato il silenzio assenso, non avendo la R.F.I. s.p.a. risposto entro 180 giorni dalla richiesta. Tale censura è infondata. Infatti, la legge sul primo condono edilizio n. 47/1985, in base alla quale è stata avanzata la richiesta di sanatoria (a differenza della legge sul condono successivo n. 724/1994, non applicabile alla fattispecie), non ha previsto l’istituto del silenzio assenso per il parere delle speciali autorità preposte alla tutela dei vincoli, e nemmeno quello del silenzio significativo in termini di diniego, bensì la formazione del silenzio rifiuto (un silenzio, cioè, che esprime l’inerzia dell’amministrazione rispetto all’obbligo generale di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro termini certi), con la conseguenza che l’autorità preposta non perde il potere di provvedere una volta scaduto il termine per il rilascio del parere.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno lamentato l’insufficienza della motivazione (del parere e dunque del diniego di sanatoria) che sarebbe “stereotipata e solo apparente, attesa la possibilità di derogare alle distanze” .

Anche tale motivo deve essere giudicato infondato.

Infatti, l’art. 49 del D.P.R. 753/1980 prevede che la distanza minima delle costruzioni dalle ferrovie debba essere di almeno 30 metri.

La finalità del vincolo è quella di impedire la realizzazione di costruzioni che pregiudichino la sicurezza e la regolarità dell’esercizio delle ferrovie. Solo particolari circostanze locali possono giustificare riduzioni di tale distanza.

Nel caso di specie, risulta che il fabbricato di proprietà dei ricorrenti si trova ad una distanza inferiore ai tre metri dalla sede ferroviaria.

E’ evidente, pertanto, che proprio tale estrema vicinanza del fabbricato costituisca di per sé ragione di pericolo per la sicurezza e la regolarità del traffico ferroviario e dunque valido motivo di diniego della deroga, non potendo la fascia di rispetto essere ridotta fino all’annullamento della stessa. Di conseguenza, la società R.F.I., a motivazione del proprio parere, non avrebbe potuto aggiungere altro rispetto all’affermazione dell’esistenza di tale potenziale pericolo.

Peraltro, il predetto ente ha anche proposto la soluzione ragionevole di accorpare il garage in questione all’abitazione, in modo da portarlo a distanza superiore ai tre metri dalla sede ferroviaria. Spetterà poi al ricorrente proporre tale soluzione al Comune in modo da evitare la demolizione, ma tale possibilità e le conseguenti scelte dell’amministrazione non costituiscono oggetto del presente giudizio.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti hanno eccepito la mancata acquisizione del parere della Commissione Edilizia. Al riguardo si osserva che, una volta reso in senso negativo il parere dell’ente preposto alla tutela del vincolo d’inedificabilità, il procedimento non poteva che avere un esito di diniego, di qui l’irrilevanza del parere della Commissione Edilizia.

Per queste ragioni, il ricorso deve essere respinto.

Nondimeno, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)