Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 8325 del 14 settembre 2023
Urbanistica.Potere di gestione del territorio
Il potere di gestione in chiave urbanistica del territorio, proprio perché comprende tra i suoi fini anche la protezione dell'ambiente, quale fattore condizionante le relative scelte può legittimamente indirizzarsi verso valutazioni discrezionali che privilegino la qualità della vita, anche in parti del territorio comprensive di beni immobili non aventi le caratteristiche intrinseche e peculiari che ne comportino livelli sovraordinati di tutela. In tale ordine di idee i limiti imposti alla proprietà privata attraverso destinazioni d'uso che garantiscano la salvaguardia ambientale non devono essere valutati in sede giurisdizionale alla luce delle specifiche leggi che garantiscono la tutela del paesaggio, ma sulla base dei criteri propri della materia urbanistica, per cui l'esercizio del potere di conformazione urbanistica è compatibile con la tutela paesistica, trattandosi di forme complementari di protezione preordinate a curare con diversi strumenti distinti interessi pubblici con la conseguenza che pur non sussistendo alcuna fungibilità tra le legislazioni di settore, le stesse possono riferirsi contestualmente allo stesso oggetto. Da tale impostazione discende che l’ambito di discrezionalità del comune nel determinare le scelte che incidono sull’assetto del territorio comunale è quindi molto ampio sia nel quid che nel quomodo.
Manutenzione forestale urbana: legno vergine risultante da abbattimenti, da operazioni di potatura o messa in sicurezza – sfalci e potature - è da considerarsi materiale forestale escluso dal regime di trattamento dei rifiuti.
di Rosa BERTUZZI
Consiglio di Stato Sez. II n. 8670 del 5 ottobre 2023
Urbanistica.Limiti di altezza degli edifici
Ai fini dell’applicazione dell’art. 8 del DM 1444 del 1968 la valutazione sull’altezza degli edifici preesistenti e circostanti non va circoscritta all’interno della zona di interesse, né presuppone una identità di zona in quanto la differenziazione per zone introduce un elemento di discontinuità e di frammentazione che, oltre a rendere più complessa e difficoltosa l’applicazione del criterio degli edifici preesistenti e circostanti (ai quali viene aggiunto, praeter legem e in via meramente interpretativa, quello dell’identità di zona), contrasta con la finalità del D.M. che è quella di garantire un’omogeneità nell’altezza dei nuovi edifici rispetto a quella degli edifici preesistenti, finalità che la differenziazione per zone è suscettibile di pregiudicare (segnalazione Avv. E.Gaz)
Le ultime modifiche normative sulle sanzioni della normativa ambientale
di Gianfranco AMENDOLA
Consiglio di Stato Sez. IV n. 8260 del 11 settembre 2023
Beni ambientali.Impianti agrivoltaici
Deve ritenersi impropria la valutazione di un progetto agrivoltaico alla stregua dei criteri previsti per gli impianti fotovoltaici, che mal si conciliano con le caratteristiche proprie degli impianti agrivoltaici. Il che non vuol dire che una simile tipologia di impianti debba ritenersi sempre e comunque consentita in deroga al regime vincolistico posto a presidio dei valori paesaggistici ed ambientali ma che le autorità competenti ad esprimere il giudizio di compatibilità debbano necessariamente tenere conto delle peculiarità tecnologiche ed impiantistiche finalizzate ad evitare – o comunque a ridurre fortemente – il consumo di suolo che limita l’utilizzo per fini agricoli e che rappresenta una delle principali finalità di tutela sottese alle prescrizioni limitative di tutela ambientale e paesaggistica. Non rileva dunque la questione meramente nominalistica se l’agrivoltaico rappresenti o meno una species del più ampio genus fotovoltaico, quanto la questione di ordine sostanziale circa la necessità di esprimere il giudizio di compatibilità ambientale e paesaggistica tenendo conto delle concrete ed effettive caratteristiche di tali impianti di ultima generazione nel quadro di una disciplina univocamente orientata nel senso della ricerca di scelte amministrative capaci rendere compatibili interessi pubblici comprimari.
Cass.Pen. Sez. III n. 40508 del 5 ottobre 2023 (CC 9 giu 2023)
Pres. Di Nicola Rel. Aceto Ric.PG in proc. Mineo
Urbanistica.Patteggiamento e ordine di demolizione
In tema di patteggiamento, pur in difetto di accordo tra le parti, il giudice ha l'obbligo di disporre sia l'ordine di demolizione delle opere abusive, previsto per il reato edilizio, sia l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, previsto per il reato paesaggistico, in quanto si tratta di statuizioni obbligatorie e sottratte alla disponibilità delle parti. L’ordine di demolizione deve essere impartito anche in caso di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena
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