Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n, 23392 del 11 giugno 2024 (UP 23 apr 2024)
Pres. Andreazza Rel. Noviello Ric. Moretti
Caccia e animali.Elemento della crudeltà
L’elemento della crudeltà, quale possibile parte integrante del fatto tipico dell’art. 544 ter comma 1 c.p. (che punisce chi cagiona ad animali una lesione o li sottopone a sevizie o comportamenti o fatiche o lavori insopportabili “per crudeltà o senza necessità”) si distingue dal diverso giudizio ostativo di crudeltà di cui all’art. 131 bis c.p., che può scaturire dalla complessiva e più ampia considerazione della intera vicenda, come emergente dalla istruttoria ovvero dagli atti disponibili ( a seconda del rito prescelto).
Consiglio di Stato Sez. IV n. 4405 del 17 maggio 2024
Urbanistica.Impianti distributori di carburanti
In materia di impianti distributori di carburanti, con il d.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 si è proceduto alla sostituzione del regime di concessione con quello di autorizzazione, in quanto ritenuto più idoneo a consentire il libero esercizio dell'attività di installazione e di gestione degli impianti sulla base della sola autorizzazione comunale subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. Detto passaggio al regime autorizzatorio configura un potere conformativo di tipo particolare rispetto all'ambito esclusivamente urbanistico, essendo affidato ai Comuni il compito di definire i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree su cui possono essere istallati gli impianti, con un apposito atto di raccordo con la disciplina urbanistica, in modo da consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private. Al riguardo il d.lgs. 32/1998 pone due principi: il primo, che è contenuto nell’art. 1, comma 2, per cui l'autorizzazione all’esercizio dell’impianto di carburante è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle Regioni; il secondo (art. 2, comma 1 -bis) per cui la localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A. Quanto a questa seconda disposizione (art. 2, comma 1 - bis, d.lgs. 32/1998) occorre premettere che il mero adeguamento cui fa riferimento la disposizione sta ad intendere che trattasi di una modifica degli strumenti di pianificazione che non richiede la procedura della variante. L'art. 2, comma 1 - bis, d.lgs. 32/1998 va interpretato nel senso che consente la localizzazione e l'installazione degli impianti di distribuzione di carburante in ogni zona del territorio comunale senza necessità di ricorrere ad apposite procedure di variante, ma ciò non impedisce ai Comuni di opporre alla presentazione delle istanze tese alla installazione di impianti di carburanti, in una zona diversa da quella di tipo A, l'incompatibilità dell'intervento con le disposizioni edilizie del piano regolatore, le prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, le disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché le norme di indirizzo programmatico delle Regioni.
TAR Abruzzo Sez. I n. 145 del 6 maggio 2024
Urbanistica.Disciplina premiante in deroga e finalità di riqualificazione e razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente.
I benefici previsti dall'art. 5 del d.l. n. 70 del 2011 hanno carattere eccezionale e sono ammessi solo se rivolti a promuovere ed agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate nonché alla razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, che deve, come tale, tenere conto del grado di saturazione delle singole zone. I Comuni possono determinarsi in modo complessivo con una delibera di carattere generale, che riconosca nelle singole aree o per i singoli edifici la sussistenza delle condizioni per applicare la disciplina premiante in deroga alla disciplina urbanistica ordinaria (volumetria aggiuntiva, possibilità di delocalizzare la volumetria in area diversa, cambio di destinazione d'uso, modifiche alla sagoma degli edifici). Nelle relative delibere, di competenza del consiglio comunale, tali deroghe devono essere ben puntualizzate, motivate e specificate, da un lato perché non residua alcun potere valutativo e ricognitivo in capo ai dirigenti, dall’altro perché individuare genericamente tutto il territorio comunale corrisponderebbe di fatto a omettere qualsivoglia effettiva valutazione in ordine alla sussistenza dei succitati eccezionali presupposti di legge. Il legislatore, del resto, sia pure in vista di un rilancio delle attività economiche inerenti all'edilizia, non ha affatto inteso liberalizzare e
generalizzare ogni intervento edilizio incrementativo degli edifici esistenti, ma ha collegato l'obiettivo di rilancio dell'attività edilizia a specifiche e ineludibili finalità relative all'interesse ad un miglioramento del tessuto urbanistico
Corte costituzionale n. 105 del 13 giugno 2024
Oggetto: Industria - Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca - Previsione che quando il sequestro ha a oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, il giudice dispone la prosecuzione dell'attività avvalendosi di un amministratore giudiziario - Denunciata disciplina che impone al giudice di autorizzare la prosecuzione dell’attività produttiva al solo ricorrere di misure di bilanciamento adottate nell’ambito della procedura di riconoscimento dell’interesse strategico - Prevalenza della continuità dell’attività produttiva, nella specie di un impianto di depurazione che appare inidoneo strutturalmente a trattare i reflui industriali, rispetto alle esigenze di tutela dell’ambiente e della salute dei lavoratori e delle popolazioni interessate - Difetto di un ragionevole bilanciamento tra i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione - Mancato rinvio a prescrizioni puntuali da rispettare in modo da valorizzare i principi di prevenzione, precauzione alla fonte, informazione e partecipazione che caratterizzano l’intero sistema normativo ambientale - Difetto di un efficace sistema di controlli - Violazione dei principi a tutela della vita e della salute - Lesione della tutela dell’ambiente - Violazione del principio che garantisce l’iniziativa economica privata che non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in danno alla sicurezza, alla libertà o alla dignità umana.
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale
Misure governative che impongono la prosecuzione di attività produttive di rilievo strategico per l’economia nazionale o la salvaguardia dei livelli occupazionali, nonostante il sequestro degli impianti ordinato dall’autorità giudiziaria, sono costituzionalmente legittime soltanto per il tempo strettamente necessario per portare a compimento gli indispensabili interventi di risanamento ambientale
Consiglio di Stato Sez. VI n. 4329 del 15 maggio 2024
Beni culturali.Eliminazione barriere architettoniche in edificio vincolato
L’ordinamento richieda (ancora), ai fini dell’istallazione di un ascensore la deliberazione del condominio, anche nel caso in cui questo sia finalizzato ad eliminare le barriere architettoniche per le persone con disabilità (o altri soggetti fragili), ancorché realizzato a proprie spese. Tale soluzione è il frutto della necessità di trovare il punto di equilibrio tra i diversi interessi contrapposti quelli domenicali, quelli sottesi alla tutela dei beni storici, quelli delle persone con disabilità
Alcuni chiarimenti in merito all’autotutela doverosa di cui all’art. 21 nonies, comma 2 bis, l. n. 241 del 1990
(nota a Cons. Stato, Sez. II, 2 novembre 2023, n. 9415)
di Federica CAMPOLO
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