Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 6159 del 14 luglio 2025
Rifiuti.Cessazione dell'attività di impresa ed obblighi di rimozione
Secondo il diritto eurounitario, i rifiuti devono essere in ogni caso rimossi, anche qualora l'attività dell'impresa cessi: il soggetto responsabile potrà essere individuato nello stesso imprenditore non fallito, oppure in colui che amministra il patrimonio fallimentare. Invero, i costi della gestione dei rifiuti vanno imputati sia al loro produttore iniziale che ai detentori del momento ed ai detentori precedenti, potendo riconoscersi l'esimente prevista all'art. 192, comma 3 del d. lgs. n. 152/2006 soltanto ed unicamente a favore di chi non sia mai stato detentore dei rifiuti e, pertanto, nei confronti, ad esempio, del proprietario incolpevole del terreno
Consiglio di Stato Sez. IV n. 6166 del 14 luglio 2025
Rifiuti.Abbandono e colpa del proprietario che si disinteressa del fondo
E' ravvisabile la colpa del proprietario che si disinteressi del fondo omettendo di adottare le cautele necessarie ad evitare che siano accumulati rifiuti; il requisito della colpa postulato dall’art. 192, del d.lgs. n. 152/2006, consiste oltre che nella commissione di condotte positivamente orientate all’abbandono dei rifiuti, anche nell’omissione di quei doverosi controlli che – soli – potrebbero distogliere o impedire terzi soggetti dal compiere le condotte sanzionate dalla norma, tra cui quelle di deposito incontrollato e di abbandono per le quali è causa.
Consiglio di Stato Sez. IV del 15 luglio 2025
Urbanistica.Permesso di costruire subordinato all’ottenimento di un altro provvedimento amministrativo
Nel caso in cui permesso di costruire sia subordinato all’ottenimento di un altro provvedimento amministrativo (come, ad es., alla concessione demaniale sull’area dove si intende costruire, già richiesta e il cui procedimento non è stato ancora ottenuto), il permesso può essere rilasciato, ma la sua efficacia è condizionata all’ottenimento dell’ulteriore provvedimento
Da riforma a dogma anacronistico: il lungo lascito del DM 5 febbraio 1998 e il suo impatto sull’evoluzione culturale del settore dei rifiuti
di Oreste PATRONE
Consiglio di Stato Sez. IV n. 6287 del 17 luglio 2025
Rifiuti.Principio di precauzione e misure di prevenzione
Il principio di precauzione è stato concepito per offrire una risposta al problema della gestione dei rischi per la salute delle persone e per l’ambiente quando neppure la più seria istruttoria scientifica sia in grado di fornire delle certezze riguardo ai pericoli, agli oneri e agli effetti collaterali connessi ad una determinata attività. La finalità del principio è dunque quella di assicurare, in modo trasversale, la tutela di beni e di interessi primari, e tra questi certamente rientrano la tutela della salute umana e dell’ambiente, quando essi siano minacciati non solamente da pericoli concreti, ma anche da rischi la cui misura e incidenza sia difficilmente ponderabile. Nel caso di un’area di bonifica che presenta rilevantissimi rischi per le matrici ambientali e per la salute umana, sicuramente trova applicazione detto principio che deve essere declinato, per quanto riguarda le misure di prevenzione, ai sensi del citato art. 245, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006. Le misure di prevenzione, nei casi quali quello in esame, non sono soltanto quelle da assumersi nell’urgenza e nell’immediatezza dell’iniziale fatto inquinante, ma anche quelle volte a fronteggiare, nel corso del tempo necessario alla bonifica (nella specie evidentemente assai lungo), situazioni sopravvenute che, per la loro rilevanza e intensità inquinante, devono essere affrontate anche attraverso un iter non necessariamente immediato, ma al contrario protratto nel tempo (con varianti ai piani di messa in sicurezza e di bonifica etc…).
Consiglio di Stato Sez. IV n. 5926 del 8 luglio 2025
Beni ambientali.Piano paesaggistico
Se la funzione del piano paesaggistico è quella di introdurre un organico sistema di regole, sottoponendo il territorio regionale a una specifica normativa d'uso in funzione dei valori tutelati, ne deriva che, con riferimento a determinate aree, e a prescindere dalla qualificazione dell'opera, il piano possa prevedere anche divieti assoluti di intervento. La possibilità di introdurre divieti assoluti di intervento e trasformazione del territorio appare, d'altronde, del tutto conforme al ruolo attribuito al piano paesaggistico dagli artt. 143, comma 9, e 145, comma 3, cod. beni culturali, secondo cui le previsioni del piano sono cogenti e inderogabili da parte degli strumenti urbanistici degli enti locali e degli atti di pianificazione previsti dalle normative di settore e vincolanti per i piani, i programmi e i progetti nazionale e regionali di sviluppo economico. Questa interpretazione risulta suffragata dall’art. 145, comma 3, d.lgs. n. 42/2004 che, nel dettare la disciplina di coordinamento fra i diversi strumenti di pianificazione, ha disposto che quello paesaggistico risulta “prevalente” anche sulle disposizioni eventualmente difformi contenute negli strumenti urbanistici, così confermando la possibile interferenza e antinomia fra disposizioni regolatorie di natura differente, come quelle che dispongano per interessi di conservazione dell’interesse paesaggistico limiti di trasformazione ed edificabilià al bene immobile tutelato e quelle di natura urbanistica che ne avessero invece previsto l’astratta potenzialità edificatoria.
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