Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
TAR Liguria (GE) Sez. I n. 183 del 19 febbraio 2025
Ambiente in genere.Inefficacia proroga concessioni demaniali marittime
L’art. 12, comma 6-sexies, del d.l. n. 198/2022, conv. in l. n. 14/2023, che ha posticipato al 31 dicembre 2024 la scadenza delle concessioni, dev’essere disapplicato per contrasto con la direttiva Bolkestein. La disapplicazione investe oggi anche l’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d.l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024, che ha differito al 30 settembre 2027 il termine finale di durata dei titoli concessori (segnalazione M. GRISANTI)
Consiglio di Stato Sez. VI n. 744 del 31 gennaio 2025
Elettrosmog.Impianti di trasmissione radiomobile e procedimento autorizzatorio
Gli impianti di trasmissione radiomobile, essendo parificati a opere di urbanizzazione primaria, sono compatibili in linea generale con qualsiasi zona urbanistica. Anche per quanto riguarda il rispetto dei parametri previsti dal D.M. 1444/1968 (distanza minima dai confini e dai fabbricati circostanti) questo è escluso. Né la preventiva presentazione di un piano delle installazioni potrebbe costituire un requisito per l’ottenimento dell’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base, stante la tassatività delle condizioni procedimentali descritte nell’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003. In materia di autorizzazione all'installazione di un impianto di telefonia mobile, attesa la presenza della procedura semplificata ex art. 87 [art. 44] d.lgs. n. 259/2003 l’amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all'all. 13, mod. A del medesimo testo normativo, attese le finalità acceleratorie del procedimento e l'esigenza di evitare ogni forma di aggravamento procedimentale da parte del Comune .
Cass. Sez. III n. 5536 del 11 febbraio 2025 (CC 16 gen 2025)
Pres. Ramacci Rel. Mengoni Ric. Giuliano
Urbanistica.Inammissibilità di autorizzazione sismica in sanatoria
Il permesso di costruire in sanatoria non può essere rilasciato per le opere in zona sismica. La richiesta di autorizzazione ai fini sismici è sempre preventiva, non potendosi ammettere l’istituto dell’autorizzazione sismica in sanatoria.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 363 del 17 gennaio 2025
Beni culturali.Questioni di legittimità costituzionale in tema di procedimento semplificato per beni di interesse culturale.
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 65, comma 4-bis, secondo periodo, del d.lgs. n. 42 del 2004 per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 9, comma 1 e comma 2, 97, comma 2, Cost. nella parte in cui, al suo secondo periodo, consente all’ufficio di esportazione, all’atto della ricezione della autodichiarazione finalizzata al trasferimento di opera all’estero, di avviare il procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale di cui all’articolo 14 del d.lgs. n. 42 del 2004 solo nell’ipotesi in cui la medesima ricada nella fattispecie ex art. 10, comma 3, lett. d-bis) del medesimo decreto (id est “le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione”) e non anche nelle altre ipotesi di cui all’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004
Consiglio di Stato Sez. II n. 762 del 31 gennaio 2025
Urbanistica.SCIA e potere di autotutela
Il termine massimo entro cui esercitare il potere di autotutela, dapprima pari a 18 mesi, poi, con il d.-l. n. 77/2021, ridotto a 12 mesi è posto a presidio del principio del legittimo affidamento, il quale rinviene il suo fondamento normativo, sia nel diritto nazionale che in quello unionale. La giurisprudenza, sul punto, ha specificato che la previsione del termine massimo entro cui azionare il potere di annullamento d'ufficio rinviene la sua ratio nel fatto che il destinatario del provvedimento ampliativo “sia parte passiva e incolpevole” nella provocazione della patologia che affligge l'atto da ritirarsi, sicché la responsabilità nell'adozione dell'atto illegittimo debba totalmente ascriversi all'Amministrazione. Pertanto ai fini del legittimo esercizio del potere di intervento in autotutela sulla segnalazione certificata di inizio attività è indispensabile che, ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241 del 1990, l'Autorità amministrativa invii all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, che l'atto di autotutela intervenga tempestivamente e che in esso si dia conto delle prevalenti ragioni di interesse pubblico concrete e attuali, diverse da quelle al mero ripristino della legalità violata, che depongono per la sua adozione, tenendo in considerazione gli interessi dei destinatari e degli eventuali controinteressati. Mentre nel caso dell’abuso edilizio non vi è mai una stabilizzazione degli effetti come ormai affermato dalla sentenza 9/2017 dell’Adunanza Plenaria in presenza di atti provenienti dal privato cui la legge assegna la produzione di effetti giuridici l’esercizio del potere inibitorio prima e repressivo in autotutela poi deve essere tempestivo altrimenti se la fattispecie fosse produttiva di effetti soltanto ove corrispondente alla disciplina sostanziale, i titoli così formatisi sarebbero sottratti alla disciplina della annullabilità. In sostanza, decorso lo stringente termine per l’inibitoria, l’Amministrazione potrebbe esercitare l’autotutela nel più lungo termine dell'art. 21-nonies l. 241 del 1990; ma tale atto dovrebbe essere (oltre che tempestivo a propria volta, ovviamente assistito dagli stringenti requisiti di comparazione tra interesse pubblico e affidamento.
Cass. Sez. III n. 5537 del 11 febbraio 2025 (CC 16 gen 2025)
Pres. Ramacci Rel. Mengoni Ric. Scotto
Urbanistica.Ambito di efficacia dell'ordine demolitorio
L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall'art. 31, comma nono, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di "restitutio in integrum" dello stato dei luoghi e, come tale, non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione
Pagina 10 di 630