TAR Abruzzo, (L’Aquila), Sez. I, n. 158, del 18 febbraio 2013
Ambiente in genere. Valutazione d’incidenza e protezione ambientale

L’art. 6 comma 4 della Direttiva Habitat 43/92/CEE statuisce normativamente la prevalenza dell’interesse di protezione ambientale, recessivo solo rispetto a primari concorrenti interessi (salute dell’uomo, sicurezza pubblica ovvero altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico a giudizio della Commissione) e, salva la ricorrenza di detti interessi concorrenti, non sacrificabile neppure con l’adozione di misure compensative ove siano in rilievo siti interessati da habitat naturali e/o specie prioritari. Tale irriducibilità dell’interesse di tutela ambientale può predicarsi solo ove tale interesse sia effettivamente (e concretamente) messo in pericolo dall’intervento proposto, circostanza fatta constare all’esito delle “conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito”, condizione che, tuttavia, non ricorre affatto nella specie, essendo stata per converso esclusa ogni (possibilità di) incidenza negativa. Il riferimento ai siti interessati da “habitat naturale e/o specie primari”, operato nell’ultima parte del citato comma 4 dell’articolo 6, non può, in sostanza, essere letto separatamente dalla prima parte del comma, operazione non giustificata dalla stessa lettera oltre che dal contesto del corpus dispositivo e significare intangibilità del sito (se non in presenza di concorrenti prevalenti esigenze normativamente indicate) anche ove siano escluse (ex ante, come nel caso, ovvero ex post, all’esito di positiva conclusione della valutazione di incidenza) conseguenze pregiudizievoli per gli ambienti naturali. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00158/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00527/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 527 del 2011, proposto da: 
Wwf Italia ONG Onlus, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Maiorano, con domicilio eletto presso TAR Segreteria in L'Aquila, via Salaria Antica Est;

contro

Regione Abruzzo in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico; 
Comune di Collelongo in persona del Sindaco p.t., Comune di Villavallelonga in persona del Sindaco P.T., rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Salvini, con domicilio eletto presso TAR Segreteria in L'Aquila, via Salaria Antica Est;

nei confronti di

Ghella Spa; Vallelonga Energia Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Filippo Brunetti, Francesco Scanzano, con domicilio eletto presso avv. Roberto Colagrande in L'Aquila, via Ulisse Nurzia 26 - Pile;

per l'annullamento

del provvedimento di autorizzazione unica n.160 del 21.4.2011 di cui alla determinazione n.DA13/83 Direzione Affari della Presidenza Politiche legislative e comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, valutazioni ambientali, Energia – Servizio Politica energetica, Qualità dell’aria e SINA, recante autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 3,00377 Mwp da ubicarsi nel comune di Collelongo località “Macere”;

del provvedimento di autorizzazione unica n.161 del 21.4.2011 Determinazione n.DA13/83 Direzione Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, Programmazione, Parchi, territorio, Valutazioni ambientali, energia – Servizio politica energetica, Qualità dell’aria e SINA, recante autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 3,00377 Mwp da ubicarsi nel Comune di Villavalelongo località “Macere”.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo in persona del Presidente p.t., del Comune di Collelongo in persona del Sindaco p.t., del Comune di Villavallelonga in persona del Sindaco P.T. e di Vallelonga Energia Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2013 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il WWF Italia ONG ONLUS ha impugnato i provvedimenti meglio sopra individuati recanti autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di impianti fotovoltaici della potenza di 3.00377 rispettivamente nei Comune di Collelongo e Villavallelonga chiedendone l’annullamento.

Detti impianti, contigui, erano ubicati a cavallo del confine tra i due Comuni e i procedimenti di autorizzazione si erano svolti sostanzialmente in contemporanea.

Per entrambi gli impianti veniva acquisito il giudizio del Comitato di Coordinamento regionale per la valutazione di impatto ambientale favorevole all’esclusione dalla procedura V.I.A. con prescrizioni (giudizio n.1515 del 29.6.2010 e 1516 del 29.6.2010).

Premessa la legittimazione attiva del ricorrente WWF Italia, associazione riconosciuta di protezione ambientale a carattere nazionale, il ricorso deduce: 1) Eccesso di potere per illogicità della motivazione: mancata argomentazione e contraddizione dei risultati negativi dell’istruttoria in sede di adozione del parere su assoggettabilità alla procedura V.I.A.: il Comitato CCR-VIA ha escluso l’assoggettabilità alla procedura senza tenere conto dei pareri negativi dei funzionari regionali in sede istruttoria contenuti nella “Relazione istruttoria” e del rappresentante del Corpo Forestale dello Stato e senza motivare in alcun modo per superare le dette risultanze negative; 2) Violazione di legge (art. 20 comma 4 d.lgs. 152/2006); eccesso di potere per illogicità della motivazione; mancata controdeduzione alle osservazioni presentate dalle associazioni ambientaliste in sede di adozione del parere su assoggettabilità ala procedura V.I.A.: la motivazione è carente anche perché non tiene in alcun conto le osservazioni presentate dalle associazioni ambientaliste, che pure avrebbero dovuto essere parte della motivazione stessa; 3) Violazione di legge (art. 6 comma 4 Direttiva Habitat 43/92/CEE e DPR 357/1997) - Valutazione di Incidenza Ambientale; eccesso di potere per istruttoria tecnica lacunosa e superficiale, mancato esame dell’incidenza dell’intervento su due habitat di carattere prioritario: gli interventi in esame ricadono all’interno del S.I.C. IT7110205, interessato da ben due habitat prioritari a livello comunitario in base alle classificazioni operate dalla Direttiva 43/92/CEE Habitat (con codice rispettivamente n.6210, “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)”, e n.6220, “Percorsi sub steppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”); il CCR non ha espresso alcuna motivazione in ordine alla procedura di valutazione di incidenza prescritta dal DPR 367/97 e succ. modif. nonostante le diverse risultanze dell’istruttoria regionale (in ordine a gravi lacune progettuali sul punto), limitandosi a richiamare il parere, a sua volta immotivato, dell’Ente gestore dell’area protetta (nota Ente Parco n.2509/2010) incentrato solo sulla protezione dell’orso marsicano e non su altre specie faunistiche o sulla flora; 4) Violazione di legge (Decreto legislativo 152/2006; D.P.R. 357/1997); eccesso di potere per istruttoria tecnica lacunosa e superficiale; sviamento dalla procedura autorizzativa; mancata valutazione del cosiddetto effetto cumulo: non è stato valutato il c.d. “effetto-cumulo” derivante dalla pressoché contestuale autorizzazione dei due impianti formalmente ubicati in due Comuni ma in realtà contigui; le procedure sono state artatamente separate per eludere la valutazione di impianto ambientale; 5) Violazione di legge (art. 20 commi 5 e 6 Decreto legislativo 152/206); eccesso di potere per istruttoria tecnica lacunosa e superficiale; mancata realizzazione della procedura di valutazione di Impatto Ambientale: il Comitato CCR-VIA ha concluso per la non necessità della valutazione di impatto ambientale benché dall’istruttoria compiuta dagli uffici regionali emergessero profili critici non adeguatamente confutati.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso.

Si costituivano la Regione Abruzzo, i Comune di Collelongo e Villavallelonga e la controinteressata svolgendo eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso e chiedendone comunque il rigetto per infondatezza.

Le parti depositavano memorie illustrative.

All’esito della pubblica udienza del 9 gennaio 2013, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.

DIRITTO

I. La ricorrente WWF ONLUS impugna gli atti con i quali sono stati autorizzati due impianti fotovoltaici ubicati in area di interesse ambientale compresa in sito tutelato a livello comunitario.

II. Può prescindersi dalle preliminari eccezioni di inammissibilità del ricorso (per proposizione di ricorso c.d. “cumulativo” avverso atti distinti, per omessa impugnazione del parere dell’Ente Parco ovvero per omessa notifica del ricorso al medesimo Ente e al CCR/VIA) perché lo stesso è infondato nel merito per le considerazioni che sotto si svolgeranno.

III. Con il primo motivo, il ricorrente deduce il difetto di motivazione del giudizio di esclusione dalla V.I.A. e la contraddittorietà, che si assume non sanata, con quanto risultante nella relazione istruttoria dei funzionari regionali che avevano invece argomentato diffusamente sulla necessità della medesima V.I.A.

III.1) La ricorrente fonda il proprio assunto su quanto può leggersi nella c.d. “relazione istruttoria”, in particolare riguardo al passaggio secondo cui “La relazione per la valutazione di incidenza risulta essere poco approfondita riguardo ai possibili rischi di impatto”; “le conclusioni relativamente ai rischi di impatto su habitat e specie appaiono insufficienti e contraddittorie”; “le considerazioni relative ai possibili impatti sulla flora ed in particolare sulla fauna appaiono insufficienti e scientificamente poco sostenibili; “le descrizioni di quanto previsto in sede di cantiere è scarsa…nessuna di tali attività è descritta con dettaglio e secondo quanto previsto dalle linee guida per la valutazione dì incidenza”; anche con riferimento alle osservazioni inviate in proposito dal Comune di Collelongo, gli istruttori definiscono “i contenuti di queste integrazioni...poco articolate ed ancora contraddittorie”; infine, con riguardo alle opere di mitigazione indicate, le stesse “non costituiscono misure tali da poter ridurre gli eventuali impatti sugli habitat prioritari e sulle specie indicate”; infine, “si nota che nulla è detto e specificato sia dal punto di vista progettuale che di valutazione dei possibili impatti sull’intervento di ripristino e sostituzione della linea elettrica che in gran parte si effettuerà all’interno del SIC”.

Secondo la ricorrente, “a fronte di un’istruttoria negativa di tali proporzioni, il Comitato CCCR-VIA non ha ritenuto di motivare né contraddire in alcun modo”, richiamando soltanto una nota (n.2509/2010) del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise che si esprime unicamente sull’impatto sulla specie dell’orso bruno marsicano e non sugli habitat interessati, definiti prioritari dall’Unione Europea.

III.2) Il motivo è infondato.

Unitamente alla detta “relazione istruttoria” è agli atti il già richiamato parere del Parco Nazionale (Parere Direttore Parco Nazionale dell’Abruzzo, Lazio e Molise, prot. 0002509/2010, in produzione di parte controinteressata, del 21 gennaio 2012, sub 1) che esclude, come lo stesso ricorrente riconosce, qualsiasi impatto negativo delle opere sulla specie protetta dell’orso bruno marsicano.

A parte tale specifico rilievo, il detto parere svolge significative considerazioni, non affatto astratte ma “emerse a seguito di sopralluogo sul sito dell’impianto e dell’esame della parte di materiale relativo al progetto acquisito presso il Comune di Villavallelonga”; in particolare, il parere precisa che “l’impianto risulta localizzato ai margini del sito SIC 71102050 a cavallo del confine tra i due Comuni”, che “la superficie complessivamente interessata all’impianto è di circa 14 ha di cui solo il 32%, pari quindi a circa 4.4 ha risultano occupato effettivamente dalle stringhe di celle fotovoltaiche, la rimanente superficie è interessata dalle strutture di servizi e da vie di passaggio”, che “l’impianto è localizzato a ridosso delle prime case del paese di Villavallelonga, a circa 130 metri dalla strada provinciale per Trasacco, ed è situato tra la discarica comunale di Villavallelonga, il depuratore e le abitazioni in un’area incolta parzialmente ricoperta da cespugli di ginepro, prugnolo, biancospino”; conclude dunque che “l’area pertanto risulta essere già fortemente antropizzata e quindi di basso valore naturalistico”.

Dunque, da detto parere, che, come sopra riportato, descrive con accuratezza e in concreto l’area interessata dagli interventi, emerge che l’intervento, sia per la natura e consistenza dello stesso (minima superficie effettivamente occupata), sia per la sua ubicazione (ai limiti esterni dell’area tutelata, in continuità con il territorio antropizzato e le infrastrutture già esistenti, quali depuratori e strade), sia per le effettive condizioni dell’area di allocazione (per lo più incolta) non può ragionevolmente arrecare impatto rilevante sull’ambiente, non ipotizzabile in ragione delle sopraindicate (concrete) circostanze di fatto.

Aggiunge l’ente Parco che il Comune ha pure previsto alcuni interventi di mitigazione, quali “inizio dei lavori a partire da metà giugno al fine di non interferire con la stagione riproduttiva dell’avifauna; allestimento di impianto antintrusione e a infrarossi al fine di mitigare l’inquinamento luminoso relativo alla sorveglianza notturna dell’impianto; risemina della superficie occupata dall’impianto per la ricostituzione del manto erbaceo; messa a dimora perimetrale di arbusti appartenenti alle stesse specie presenti nell’area (biancospino, prugnolo, rosa canina, perastro); rinaturalizzazione dell’area al momento della dismissione dell’impianto”.

Infine, con specifico riferimento alla specie dell’orso bruno marsicano, l’Ente “ritiene minima l’incidenza; l’area interessata è un incolto disseminato di cespugli di ginepro, prugnolo, biancospino (specie poco appetite dall’orso) a ridosso del centro abitato e di altre strutture. Tale collocazione rende l’area sicuramente poco frequentata dalla specie e l’esigua superficie (14 ha totali) interessata dall’impianto rappresenta lo 0.02% della superficie del SIC…tale percentuale non rappresenta sicuramente una sottrazione di habitat e di risorse alimentari significative per la specie”.

In conseguenza, il CCR-VIA ha ritenuto che “in riferimento agli habitat indicati nella relazione d’incidenza il Comitato ritiene che la compatibilità del progetto sia già stata attentamente valutata dall’Ente gestore dell’area protetta (PNALM), valutazione confermata per gli aspetti naturalistici ambientali in sede di comitato”.

III.3) Sulle indicate premesse fattuali, è evidente che è del tutto logica (non irragionevole e dunque difficilmente superabile in relazione al perimetro di sindacabilità della discrezionalità tecnica da parte del giudice amministrativo) la conclusione, pure sopra riportata, cui perviene il Comitato CCR-VIA nel senso della esclusione dalla procedura, non potendosi ipotizzare alcun effetto negativo sugli habitat in ragione del concreto stato dell’area, che in alcun modo viene contestato dal ricorrente.

III.4) Quanto al dissenso del rappresentante del Corpo Forestale dello Stato, dal quale la ricorrente argomenta la pretesa carenza motivazionale, deve osservarsi che le questioni relative allo stato dei luoghi sono puntualmente contraddette dal parere citato dell’Ente Parco.

III.5) Mette conto inoltre osservare che la ricomprensione delle aree interessate nella zona SIC non importa la necessità, sempre e comunque, di assoggettare gli interventi a procedimento V.I.A, dovendosi comunque valutare in concreto se, in base appunto alle condizioni delle aree e alla natura dell’intervento, sia o meno necessaria tale disamina, che, mediante l’operata procedura di screening, ben può essere, motivatamente, esclusa.

In proposito va ricordato che la valutazione di impatto ambientale comporta una valutazione anticipata finalizzata, nel quadro del principio comunitario di precauzione, alla tutela preventiva dell’interesse pubblico ambientale, con la conseguenza che, in presenza di una situazione ambientale connotata da profilo di specifica e documentata sensibilità, anche la semplice possibilità di un’alterazione negativa va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un’attività.

Invero la valutazione di impatto ambientale è istituto, previsto dagli artt. 19-24 del d.lgs. 23 aprile 2006, n.152 mediante il quale, nelal formula dell’art. 5 lettera b) del T.U. “vengono preventivamente individuati gli effetti sull’ambiente di un progetto”.

Detto istituto prevede l’elaborazione di uno studio particolarmente complesso ed oneroso, che, per tale ragione, come previsto dal legislatore nazionale in ossequio alla normativa uniforme europea, non è imposto indiscriminatamente per tutti gli interventi capaci di influenzare l’ambiente, ma solo per quelli in relazione ai quali il previo procedimento di “screening” (“verifica di assoggettabilità”) ha ritenuto la necessità si sottoposizione ad esso.

La “verifica di assoggettabilità”, pertanto, come positivamente normata, serve a valutare, ove prevista, se per gli interventi previsti possa anticipatamente prevedersi un impatto significativo e negativo sull’ambiente, tale da richiedere la VIA.

Inoltre, l’attività mediante la quale l’amministrazione provvede alle valutazioni poste a base della verifica di assoggettabilità a VIA è connotata da discrezionalità tecnica e quindi può essere sindacata in sede giurisdizionale sotto il profilo del non corretto esercizio del potere nei limiti del difetto di motivazione, di illogicità manifesta, della erroneità dei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti; le illegittimità e incongruenze, peraltro, devono essere macroscopiche e manifeste (cfr. Cons. di Stato. sez.V, n.2460/2005, C.d.S. sez.VI, n.561/2008; TAR Lombardia , Brescia, n.398/2011).

Va pure precisato che la sottoposizione a VIA discende dalla potenziale incidenza negativa sul bene ambiente qualificabile in termini di “significatività” (art. 6, comma 1 d.Lgs. n.152/2006) dovendosi altrimenti concludere che qualunque intervento, siccome importa comunque impatto sull’ambiente, dovrebbe irragionevolmente, e in violazione del principio di proporzionalità comunitaria, essere sottoposto a VIA.

III.6) Nel caso di specie, le risultanze del’istruttoria hanno appunto “in concreto” escluso la peculiare sensibilità dell’ambiente tutelato che, ragionevolmente, come sopra detto, è stato escluso dalla procedura di valutazione preventiva non potendosi ipotizzare alcuna negativa alterazione rispetto al documentato stato di fatto.

Motivazione che, per quanto sopra detto, sussiste e non si appalesa illogica o irragionevole.

IV. Con il secondo motivo di ricorso, il WWF lamenta che il provvedimento (e la presupposta istruttoria) non ha tenuto conto alcuno delle osservazioni presentate dalle associazioni ambientaliste, motivatamente critiche sul progetto.

IV.1) Secondo il WWF, l’obbligo di controdedurre discenderebbe da quanto disposto dall’art. 20, comma 4 del D.lgs. 152/2006 a termini del quale “L’autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all’allegato V del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi e significati sull’ambiente”.

Dunque, argomenta il ricorrente, il mancato riscontro a tali osservazioni inficerebbe ex se il provvedimento finale.

IV.2) Ritiene in proposito il Collegio che il principio di (tendenziale) completezza dell’istruttoria, che permea il modello di procedimento disegnato in generale dalla L. 241/1990 e, nello specifico, dalla richiamata disposizione di cui all’art. 20, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, non vada inteso in senso formale (o formalistico) richiedendo l’espresso riscontro ad ogni eventuale intervento, ma piuttosto nel senso che sostanzialmente dello stesso si tenga conto (“tenuto conto delle osservazioni pervenute”), ben potendosi implicitamente dar risposta allo stesso nel contesto della motivazione ovvero del complesso dell’istruttoria.

In particolare, ove siano segnalati elementi di criticità (e in base al grado di specificità degli stessi e delle allegazioni a supporto degli stessi), la motivazione può contenere anche implicitamente il superamento di dette criticità con il riferimento operato a risultanze più documentate in senso contrario ovvero a pareri più autorevoli che valgano a giustificare il diverso avviso.

Nel caso di specie, le osservazioni fatte pervenire dal WWF si limitano a richiamare la valenza (in astratto) del sito protetto, senza alcuna specifica allegazione delle sue concrete condizioni riferite all’area di intervento.

Il provvedimento finale è invece fondato (anche) sull’autorevole (perché qualificato) parere del Parco che, al contrario, come sopra già riferito al punto III) che precede, svolge considerazioni sulla base delle concrete condizioni dell’area di intervento, escludendo la significativa incidenza, in rapporto a dette condizioni, dell’intervento.

V. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce l’insufficienza motivazionale in ordine alla esclusione dalla valutazione di incidenza, pur in presenza di sito protetto a livello comunitario (SIC IT110205) interessato da due habitat prioritari di protezione floristica (“Formazioni erbose secche seminaturali a facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) - codice n.6210 e Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea” - codice 6220).

Il provvedimento, argomenta il ricorrente, non tiene in alcun conto di dette risultanze in quanto si limita, sul punto, a richiamare la nota dell’Ente Parco, già esaminata sopra (sub III) limitata alla protezione della specie orso marsicana e silente sul resto.

Il ricorrente, inoltre, richiama il testo dell’art. 6 comma 4 della Direttiva che, sul punto della protezione di siti di importanza comunitaria, statuisce: “Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate. Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica e relative a conseguenza positive di primaria importanza per l’ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”.

V.1) Il motivo è infondato.

Va anzitutto sgombrato il campo dal suggestivo richiamo all’art. 6 comma 4 della Direttiva che in effetti statuisce normativamente la prevalenza dell’interesse di protezione ambientale, recessivo solo rispetto a primari concorrenti interessi (salute dell’uomo, sicurezza pubblica ovvero altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico a giudizio della Commissione) e, salva la ricorrenza di detti interessi concorrenti, non sacrificabile neppure con l’adozione di misure compensative ove siano in rilievo siti interessati da habitat naturali e/o specie prioritari.

Senonché, osserva il Collegio che tale irriducibilità dell’interesse di tutela ambientale può predicarsi solo ove tale interesse sia effettivamente (e concretamente) messo in pericolo dall’intervento proposto, circostanza fatta constare all’esito delle “conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito”, condizione che, tuttavia, non ricorre affatto nella specie, essendo stata per converso esclusa ogni (possibilità di) incidenza negativa.

Il riferimento ai siti interessati da “habitat naturale e/o specie primari”, operato nell’ultima parte del citato comma 4 dell’articolo 6, non può, in sostanza, essere letto separatamente dalla prima parte del comma, operazione non giustificata dalla stessa lettera oltre che dal contesto del corpus dispositivo e significare intangibilità del sito (se non in presenza di concorrenti prevalenti esigenze normativamente indicate) anche ove siano escluse (ex ante, come nel caso, ovvero ex post, all’esito di positiva conclusione della valutazione di incidenza) conseguenze pregiudizievoli per gli ambienti naturali.

V.2) Quanto al merito della censura, il Collegio deve sul punto ribadire quanto già espresso con riguardo al primo motivo in ordine ai criteri valutativi utilizzati di sufficienza motivazionale.

In particolare, la nota dell’Ente Parco, che il ricorrente tende a minimizzare, al contrario, in ragione della provenienza qualificata, è senz’altro probante in relazione al concreto stato dell’area compresa nel sito comunitario, in particolare con riferimento alle sopra richiamate incontestate circostanze fattuali.

VI. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce la mancata considerazione della circostanza che sono stati autorizzati due impianti contigui, circostanza incidente sulla valutazione di impatto ambientale; la formale distinzione dei procedimenti sarebbe appunto elusiva dell’esigenza di esaminare congiuntamente le implicazioni ambientali dell’intervento.

VI.1) Il motivo è infondato.

L’Amministrazione ha dimostrato che, benché gli interventi risultassero formalmente distinti, della dedotta circostanza si è in realtà tenuto conto in sede di complessiva valutazione, tanto da prevedere espressamente addirittura un “corridoio” tra i due (cfr. prescrizioni contenute nel parere favorevole CCR-VIA).

VII. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce che da parte del Comitato VIA non si è tenuto conto del c.d. “effetto-cumulo” derivante dalla contestuale autorizzazione dei due impianti, ed anzi la formale separazione ha eluso la stessa possibilità di valutazione globale.

Risulta dagli atti che il Comitato ha puntualmente verificato e ha tenuto conto della circostanza della contestuale realizzazione dei due impianti, il che priva di fondamento fattuale la censura.

VIII. Il ricorso è dunque complessivamente infondato e va respinto.

IX. La natura della controversia consiglia l’integrale compensazione delle spese di giudizio, con espressa declaratoria di irripetibilità del contributo versato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – L’AQUILA,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate e contributo irripetibile.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Alberto Tramaglini, Consigliere

Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)