NOMINE ILLEGITTIME DI PRESIDENTI DI ENTI PARCHI E RISERVE NATURALE REGIONALE di Maurizio BALLETTA SEZ

 

1. IL FATTO.

 

La Regione Campania, con L.R. 1/9/1993 n. 33, istituisce, in attuazione della Legge quadro 6/12/1991, n. 349, il proprio sistema di aree naturali protette, individuando, all’art. 5, i singoli Parchi e Riserve. Con successivi Decreti del Presidente della Giunta, la Regione istituisce gli Enti di gestione. Tali Enti, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 33/93, hanno tra i propri organi il Presidente che, ai sensi del successivo art. 8, <<viene nominato dalla Giunta Regionale su proposta degli Assessori alle Foreste, alla Urbanistica ed all’Ecologia, sentito il parere delle Commissioni Consiliari competenti ai sensi della Legge n. 26 del 24/4/1980 e prescelto tra persone che si siano distinte per i loro studi e/o per la loro attività nel campo della protezione dell’ambiente e non ricoprano cariche elettive e/o amministrative negli enti locali, negli organi di gestione di Enti Regionali nonché cariche elettive regionali, parlamentari ed europee>>;  

Con Avviso Pubblico, pubblicato sul BURC n. 16 del 22/3/1999,  avente ad oggetto: << Nomina dei Presidenti degli Enti Parco Regionali… e di due Enti Riserve….. >>, la Regione invita i soggetti interessati a presentare istanza di partecipazione ad un apposito procedimento di selezione munita di a) un curriculum contenente dati anagrafici, nonché l’indicazione dei titoli di studio, della professione, delle cariche e incarichi ricoperti, dei requisiti di professionalità e competenze nel campo della protezione dell’ambiente, precisando che <<le dichiarazioni contenute nel curriculum dovranno essere comprovate da attestati o certificati>> B) dichiarazione di disponibilità ad accettare l’incarico e di insussistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità. 

Presentano istanza di partecipazione n. 173 persone.

Con deliberazione n. 6789 del 3/11/1999, la Giunta Regionale preso atto della verifica di regolarità formale delle candidature presentate, ritenuto che  <<……….. il Presidente ha provveduto a definire per come segue la proposta dei candidati designati alle nomine in questione…..>>, sottopone al parere della Commissione Consiliare competente la proposta nomina dei nominativi prescelti. Con deliberazione del 15/2/2000, n. 878, la Giunta Regionale modifica la precedente deliberazione  n. 6789 del 3/11/1999 proponendo un nuovo nominativo in sostituzione di uno dei candidati dichiaratosi indisponibile.

In data 28/2/2000, la I Commissione Consiliare permanente, osservato che la deliberazione della Giunta Regionale 6789/99, pervenuta alla Commissione in data 9/12/1999 senza recare in allegato tutti i curricula degli aspiranti né i giudizi della Commissione appositamente istituita (ndr Gruppo di lavoro), considerato che il Presidente della Commissione, con nota n. 11 del 12/1/2000, ha richiesto alla Giunta quanto non trasmesso, che la Giunta ha provveduto solamente con nota dell’11/2/2000 e che, quindi, la Commissione potrebbe provvedere per il parere sino al 12 marzo 2000, rilevato che essa  non  può esprimere alcun parere negli ultimi 45 giorni antecedenti le elezioni regionali fissate per il 16 aprile 2000, conclude che <<è nella materiale impossibilità, prevista ex lege,  di procedere al suo diritto-dovere di esprimere parere. Si diffida perciò la Giunta ed il suo Presidente dal procedere alla nomina dei Presidenti degli Enti Parco, non sussistendo le motivazioni previste dal 3° comma dell’art 7 ( decorrenza dei termini di 30 giorni oltre i quali, in assenza di parere, la Giunta procede in ogni caso alla nomina). Tanto più che, tali motivazioni sono da riferire alla deliberazione di Giunta regionale 878 del 15/2/2000 pervenuta alla Commissione soltanto in data 24 febbraio 2000: in questo caso i termini scadrebbero in data 26 marzo 2000>>.

Ciò nonostante, l’incompetente Presidente della Giunta Regionale, adotta i Decreti di nomina dei candidati prescelti.

 

 

2. I VIZI DELLE NOMINE.

 

L’art. 8 della L.R. 33/93 prevede che <<Il Presidente dell’Ente Parco viene nominato dalla Giunta Regionale su proposta degli Assessori alle Foreste, alla Urbanistica ed all’Ecologia, sentito il parere delle Commissioni Consiliari competenti>>. I provvedimenti di nomina impugnati sono stati, invece, adottati con atto monocratico del Presidente della Giunta Regionale, in assenza della preventiva  proposta degli  assessori regionali alle Foreste, Urbanistica ed Ecologia ed in assenza del parere delle competenti commissioni regionali permanenti del Consiglio Regionale, impossibilitate ex lege ad esprimerlo ed, anzi, nonostante la diffida della I Commissione consiliare a non provvedere. Il procedimento di nomina fissato dalla norma regionale citata in rubrica prevede, invece, l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni  sulla proposta di nomina adottata dai predetti assessori – che nel caso manca – ed una successiva deliberazione della Giunta contenente il provvedimento definitivo di nomina.  Dalla lettura della deliberazione della Giunta Regionale n. 6789/99 si apprende che la proposta di nomina adottata dalla incompetente Giunta non è stata avanzata dai competenti assessori, ma << il Presidente ha provveduto a definire per come segue la proposta dei candidati designati alle nomine in questione>> . Il Presidente della Giunta Regionale, cioè, ha proposto e nominato i Presidenti di Parco, pur spettando la proposta agli assessori e la nomina alla Giunta. Il tutto nonostante l’assenza di  parere della I Commissione permanente del Consiglio regionale che ha diffidato dal provvedere alle nomine.  

 

L’art. 7, comma 2, della L.R. 7/8/1996, n. 17 prevede che << La richiesta di parere corredata dalla documentazione di cui al comma 3 dell'articolo 6 deve specificare i motivi che giustificano la nomina o la designazione, con particolare riferimento alla idoneità professionale in relazione all'incarico da conferire>>. La deliberazione di individuazione dei candidati di cui si propone la nomina circa i quali viene richiesto il parere della Commissione consiliare non esplicita alcuna motivazione circa i motivi che giustificano la nomina. Consegue non solo il vizio di difetto assoluto di motivazione, sia della deliberazione di proposta di nomina adottata dalla Giunta in vece degli assessori, sia dei Decreti impugnati adottati dal  Presidente della Giunta Regionale in vece della Giunta, contenenti le singole nomine, ma anche l’eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità e di  trasparenza. Non si comprende infatti l’iter logico seguito per la scelta, né le motivazioni della scelta che appare, pertanto, frutto di mere decisioni politiche del tutto svincolate dai parametri di cui all’art. 8 L.R. 33/93.

 

L’art. 1 L.R. 17/96 rubrica prevede che <con riferimento ai requisiti di competenza, esperienza e professionalità dei candidati prescelti in relazione ai fini ed agli indirizzi da perseguire negli Enti>>. L’art. 8 L.R. 33/93 prevede che il Presidente del Parco venga << prescelto tra persone che si siano distinte per i loro studi e/o per la loro attività nel campo della protezione dell’ambiente>>.  Orbene, nessuno dei candidati nominati si è distinto per studi o attività nel campo della protezione dell’ambiente più di altri candidati che hanno adito il TAR , i quali  che vantano tutti specifiche esperienze nel campo della conservazione della natura di aree naturali protette.  

 

Ben 5 candidature, degli  8 Presidenti nominati, sono inammissibili. Infatti, i curricula contengono dichiarazioni “non comprovate” o “non del tutto comprovate”. Tali candidature dovevano pertanto essere escluse dal procedimento di nomina. Infatti, l’art. 6, comma 5, della L.R. 17/96 così testualmente recita: << Le proposte di candidatura prive della documentazione di cui al comma 3 sono ritenute inammissibili>>. Ugualmente inammissibile è la candidatura di un quinto candidato la cui dichiarazione di cui alla lett. b della L.R. 17/96, allegata al curriculum, risulta essere “incompleta”, come peraltro, inutilmente rilevato in sede istruttoria. Tale ultima nomina è inoltre ulteriormente viziata dalla incompatibilità del nominato che ricopre anche la carica di Presidente di un Consorzio Rifiuti. 

 

3. Il Danno grave ed irreparabile per gli esclusi.

 

Il danno  ai ricorrenti è grave ed ha natura  morale e patrimoniale, considerata anche l’indennità di carica dei Presidenti illegittimamente nominati. Esso è irreparabile, considerato che i Presidenti nominati durano in carica 5 anni. Si evidenzia anche il danno grave ed irreparabile per l’interesse pubblico di rilievo costituzionale alla conservazione della natura la cui cura, nei territori naturalisticamente più importanti della Campania, è affidato a soggetti illegittimamente prescelti dall’incompetente Presidente della Giunta Regionale, in piena campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale, senza alcuna previa verifica circa  possesso da parte dei nominati dei requisiti di cui all’art. 8 L.R. 33/93. Nessun danno invece è configurabile per il funzionamento degli Enti Parco e Riserve, considerato che questi, formalmente istituiti,  non sono stati ancora concretamente avviati, non essendo stati dotati, nel vigente bilancio regionale, di alcuna risorsa per il loro funzionamento, né di personale, né di sede e beni strumentali. Il corretto avvio e funzionamento di tali Enti dovrà essere pertanto assicurato, previa sospensiva dei provvedimenti impugnati,  mediante l’avvio di un procedimento di riesame  da parte della competente Giunta regionale nominata dal Presidente eletto alle elezioni amministrative del 16/4/2000.

 

Avv. Maurizio Balletta