Cass. Sez. III n. 23953 del 5 giugno 2023 (UP 23 mar 2023)
Pres. Galterio Rel. Semeraro Ric. Canzanese
Caccia e animali.Articolo 727 comma 2 codice penale e confisca degli animali

La confisca degli animali, in relazione al reato ex art. 727, comma 2 cod. pen., può essere disposta soltanto se ricorrono i presupposti della confisca facoltativa prevista dall'art. 240, comma 1, cod. pen., rientrando l'animale oggetto dell'illecita detenzione prevista dall'art. 727, comma 2, cod. pen. nel lato concetto di «cosa che servì o fu destinata alla commissione del reato». La discrezionale valutazione che il giudice di merito è chiamato a compiere è funzionale ad accertare, caso per caso, se l'ablazione si giustifichi in quell'ottica di prevenzione speciale connessa alla misura di sicurezza. Ed invero, in tema di confisca facoltativa ex art. 240, comma 1, cod. pen., la motivazione del provvedimento non può essere basata sul solo rapporto di asservimento del bene rispetto al reato, ma deve anche riguardare la circostanza che il reo, secondo l'id quod plerumque accidit, reitererebbe l'attività punibile se restasse nel possesso della res, in quanto la misura, per la sua natura cautelare, tende a prevenire la commissione di nuovi reati.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 1 aprile 2022 il Tribunale di Teramo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Alfredo Canzanese perché estinti per prescrizione, in data 8 novembre 2021: il reato di cui al capo A), ex art. 727, comma 2, cod. pen., così riqualificata l’imputazione di cui all’art. 544-ter cod. pen.; il reato descritto al capo B), ex art. 1, comma 1, lett. f), legge 7 febbraio 1992, n. 150; nonché quello di cui al capo C), ex art. 2, comma 1, lett. f), della legge citata.
Il Tribunale ha disposto, fra l’altro, la confisca ex art. 240 cod. pen. degli animali oggetto di sequestro in sede di indagini preliminari.
1.1. Alfredo Canzanese è stato imputato dei predetti reati per avere, senza necessità, sottoposto a sevizie, ovvero a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche, un elevato numero di animali di diverse specie, costringendoli ad alloggiare in gabbie e ambienti angusti, in condizioni igienico sanitarie precarie e senza sufficienti cure, nonché per aver detenuto, senza documentazione, n. 2 specie di animali in via di estinzione e n. 3 specie di animali a rischio di estinzione (in Bellante il 6 luglio 2016).
 
2. Avverso tale sentenza il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si deduce il vizio ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 240 cod. pen., nonché la mancanza di motivazione in ordine alla specifica natura di confisca applicata.
Il Tribunale non avrebbe indicato se la confisca disposta sia facoltativa, ai sensi del primo comma dell’art. 240 cod. pen., ovvero obbligatoria a norma del secondo comma e, in tal caso, di che tipo sia.
Se fosse una confisca facoltativa sarebbe illegittima in quanto non sarebbe intervenuta una sentenza di condanna, avendo il Tribunale pronunciato sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato.
Se, invece, fosse una confisca obbligatoria sarebbe illegittima, giacché gli animali non possono considerarsi cose che servirono a commettere il reato, né il prezzo, il prodotto o il profitto dello stesso. La loro mera detenzione o alienazione non costituisce reato. L’animale dovrebbe considerarsi l’oggetto materiale del reato, se non la stessa vittima della fattispecie incriminatrice.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 240 cod. pen.: la confisca non potrebbe essere disposta in caso di pronuncia di prescrizione del reato, non equiparabile ad una condanna sostanziale.
Nel caso in esame non potrebbe trovare applicazione l’art. 578-bis cod. proc. pen., in quanto introdotto con d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, in un tempo successivo ai fatti contestati; inoltre tale norma di applicherebbe solo nei giudizi di impugnazione.
2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: il Tribunale avrebbe omesso di indicare le ragioni a sostegno della confisca applicata e non avrebbe motivato circa l’effettiva responsabilità dell’imputato per i fatti al medesimo ascritti. Non si rinverrebbe nella pronuncia un esaustivo accertamento giudiziale della responsabilità con cui si dia conto, mediante un ragionamento logico e coerente, delle prove acquisite ed esaminate e della loro valutazione.
La motivazione sarebbe apparente in quanto il Tribunale si sarebbe limitato a riportare il capo di imputazione, in chiave dubitativa, senza precisare gli elementi di fatto da cui avrebbe dedotto le condizioni inconciliabili con la cura degli animali e di privazione di alimentazione degli stessi.
Il numero degli animali detenuti sarebbe stato proporzionale agli spazi e non sarebbe stata violata alcuna norma igienica o sanitaria. Non vi sarebbe prova che gli animali fossero affetti da malattie o gravi sofferenze. Al contrario, gli stessi avrebbero vissuto in libertà, in buona salute e stato di nutrizione.
Le prove documentali e testimoniali, agli atti dell’istruttoria dibattimentale, deporrebbero in tal senso e il Tribunale avrebbe omesso di motivare sulle stesse.
2.4. In data 14 febbraio 2023 è stato trasmesso alla cancelleria di questa Corte di cassazione il provvedimento, adottato in pari data dal Tribunale di Teramo, con cui, a fronte della comunicazione da parte del difensore del custode giudiziario, Franco Saladyga, nominato nel procedimento nei confronti di Alfredo Canzanese, con la quale si rappresentava il decesso di n. 3 cani in custodia, il Giudice di primo grado ha dichiarato assolto l’ufficio di custode.
2.5. Il difensore ha poi depositato le conclusioni scritte, in replica alle argomentazioni del Procuratore generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è fondato.
1.1. Va premesso che il principio espresso da Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870 – 01, secondo cui «In tema di lottizzazione abusiva, la confisca di cui all'art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato determinata dalla prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata già accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non può proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento», è specificamente riferito alla confisca urbanistica, per la quale l’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 prevede che la confisca possa essere disposta con una sentenza di accertamento; quindi, anche nel caso di sentenza di prescrizione, ove però la responsabilità dell’imputato sia accertata prima che sia maturata la prescrizione, è possibile disporre la confisca.
1.2. Invece, negli altri casi, laddove non sia previsto che la confisca possa essere disposta con la sentenza di accertamento del reato, ma sia previsto che la confisca possa essere disposta con la condanna o il patteggiamento, sono ancora validi i principi della sentenza Lucci, alla cui motivazione si rimanda, per cui «Il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell'art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264434 – 01).
1.3. Anche il testo dell’art. 578-bis cod. proc. pen. porta a tale conclusione perché tale norma trova applicazione nel giudizio di impugnazione quando «è stata ordinata la confisca»: il che implica che la confisca deve necessariamente essere stata ordinata, cioè disposta, applicata, nel giudizio precedente a quello di impugnazione in cui si dichiara la prescrizione.
Se è la Corte di appello che deve dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, il processo pende dinanzi al giudice di appello a seguito dell’impugnazione di una sentenza di condanna formale, perché il giudice di primo grado, per poter trovare applicazione l’art. 578-bis cod. proc. pen., deve sì aver ordinato la confisca ma non può aver dichiarato la prescrizione (che dovrà essere dichiarata in appello). Per poter disporre la confisca senza dichiarare la prescrizione, il giudice di primo grado deve necessariamente aver pronunciato la sentenza di condanna.
Analogamente, se è la Corte di cassazione a dichiarare la prescrizione del reato, vuol dire che la confisca è stata disposta almeno con una sentenza di condanna formale nei gradi precedenti.
1.3. La confisca senza condanna, in primo grado, è possibile solo nei casi di cui all’art. 240, comma 2, n.2, cod. pen.
1.4. Il Tribunale non ha esplicitamente qualificato la confisca degli animali, ma può ritenersi, proprio per averla applicata in presenza della prescrizione, che abbia ritenuto di applicare proprio l’art. 240, comma 2, n. 2, cod. pen., tenuto conto anche dell’orientamento della giurisprudenza (Sez. 4, n. 18167 del 31/01/2017, Arneodo, Rv. 269805; Sez. 3, n. 16480 del 14/11/2019, dep. 2020, Niero, Rv. 278914, in motivazione) richiamato dal Procuratore generale secondo cui la detenzione di animali integrante la fattispecie di cui all'art. 727 cod. pen., costituendo reato, sia pure contravvenzionale, rientra nell'ipotesi di cui all'art. 240 cod. pen., comma 2, n. 2, in base al quale deve sempre essere ordinata la confisca delle cose, la detenzione delle quali costituisca reato, a meno che esse non appartengano a persone estranee al reato
1.5. Tale orientamento è stato, però, di recente superato da Sez. 3, n. 6330 del 23/01/2023, Califano, non massimata, che ha dato continuità all’orientamento espresso da Sez. 3, n. 537 del 08/11/2022, Anastasi, Rv. 284031, secondo cui l’art. 240, comma 2, n. 2, cod. pen. «… non sia necessariamente predicabile con riguardo a qualsiasi ipotesi di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze».
Si è affermato che la disposizione ex art. 240, comma 2, n. 2, cod. pen. prevede la confisca obbligatoria «delle cose ... la detenzione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna», salvo che la cosa appartenga a persona estranea all'illecito e che la detenzione possa essere consentita mediante autorizzazione amministrativa, come previsto dall’art. 240, terzo comma cod. pen.
Anche a voler operare una interpretazione estensiva dell’art. 240, comma 2, n. 2, cod. pen., in base a tale norma non può disporsi la confisca nel caso in esame.
L’art. 240, comma 2, n. 2, cod. pen. trova applicazione in quanto la criminosità e la pericolosità che impongono la confisca non costituiscono un carattere della cosa in sé, ma derivano dalla relazione fra questa e l'agente, per cui, quand'anche la cosa non possa definirsi intrinsecamente criminosa, deve essere comunque applicata la misura di sicurezza patrimoniale tutte le volte che la sua detenzione da parte dell'agente, al quale dovrebbe essere restituita, costituisce reato (cfr. Sez. U, n. 2 del 13/01/1995, La Cava, Rv. 200512).
La confisca obbligatoria ex art. 240, comma 2, n. 2 cod. pen. è applicabile tutte le volte in cui il reato è integrato dalla sola detenzione della cosa pericolosa da parte dell’imputato.
La sentenza Anastasi cita il caso del reato previsto dall'art. 708 cod. pen.; a titolo esemplificativo, la confisca è possibile nel caso della contravvenzione ex art. 697, comma 1, cod. pen. che punisce «chiunque detenga armi o caricatori soggetti a denuncia ex art. 38 T.U. di cui al r.d. del 18 giugno 1931 n. 773, senza averne fatto denuncia all’Autorità…».
Diverso è il caso in cui il reato è integrato non già dalla mera detenzione della cosa bensì - come nell'ipotesi in esame - da una detenzione che avvenga con modalità illecite ma che, da parte del medesimo soggetto, ben potrebbe avvenire con modalità del tutto lecite.
L'automatismo che consegue all'applicazione dell'art. 240, comma 2, n. 2, cod. pen. - che, si badi, trova applicazione «anche se non è stata pronunciata condanna» - non si attaglia, dunque, all'ipotesi in esame.
Qualora la misura di sicurezza di carattere generale legittimasse in ogni caso la confisca degli animali oggetto di condotte illecite penalmente punite, non sarebbe stata necessaria la previsione della speciale ipotesi di confisca obbligatoria contenuta nell'art. 544-sexies cod. pen., introdotto dalla legge n. 189 del 2004. Essa trova applicazione - peraltro, nel solo caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta - unicamente per le più gravi ipotesi delittuose ex artt. 544-ter, 544-quater e 544-quinquies cod. pen., concernenti l'offesa al sentimento per gli animali.
La circostanza che la legge n. 189 del 2004, che ha riformulato anche la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 727 cod. pen., non abbia esteso a quest'ultima l'ablazione obbligatoria è un significativo indice della volontà del legislatore di riservare l'indefettibilità della misura di sicurezza alle più gravi condotte illecite previste in materia e, considerato anche il principio di tassatività stabilito dall'art. 199 cod. pen., non si può pertanto estenderla al caso qui in esame in quanto costituirebbe un’ipotesi illegittima di analogia in malam partem.
Dunque, la confisca degli animali, in relazione al reato ex art. 727, comma 2 cod. pen., può essere disposta soltanto se ricorrono i presupposti della confisca facoltativa prevista dall'art. 240, comma 1, cod. pen., rientrando l'animale oggetto dell'illecita detenzione prevista dall'art. 727, comma 2, cod. pen. nel lato concetto di «cosa che servì o fu destinata alla commissione del reato».
1.6. La discrezionale valutazione che il giudice di merito è chiamato a compiere è funzionale ad accertare, caso per caso, se l'ablazione si giustifichi in quell'ottica di prevenzione speciale connessa alla misura di sicurezza. Ed invero, in tema di confisca facoltativa ex art. 240, comma 1, cod. pen., la motivazione del provvedimento non può essere basata sul solo rapporto di asservimento del bene rispetto al reato, ma deve anche riguardare la circostanza che il reo, secondo l'id quod plerumque accidit, reitererebbe l'attività punibile se restasse nel possesso della res, in quanto la misura, per la sua natura cautelare, tende a prevenire la commissione di nuovi reati (Cfr. Sez. 3, n. 10091 del 16/01/2020, Marigliano, Rv. 278406).
1.7. Ne consegue che poiché la confisca avrebbe potuto essere disposta solo ai sensi dell’art. 240, comma 1, cod. pen., il Tribunale non poteva disporre la confisca senza condanna, con la sentenza di prescrizione.
1.8. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla disposta confisca degli animali indicati nel solo capo A), con la restituzione degli animali al legittimo proprietario, con esclusione degli animali indicati anche ai capi B) e C), per le considerazioni che seguono.

2. Il ricorso deve essere rigettato, con riguardo alla confisca degli animali indicati anche ai capi B) e C), disposta rispettivamente in relazione ai reati ex artt. 1, comma 1, lett. f), e 2, comma 1, lett. f), legge 7 febbraio 1992, n. 150, attuativa della Convenzione di Washington del 3 marzo 1973.
2.1. Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto di disporre la confisca di tutti gli animali sequestrati, in virtù della detenzione con modalità illecite degli stessi.
La difesa del ricorrente non ha sollevato specifiche contestazioni in ordine ai predetti capi di imputazione B) e C) per i quali è sufficiente la mera detenzione non autorizzata degli animali per integrare la fattispecie incriminatrice.
2.3. L’aver disposto la confisca degli animali illecitamente detenuti a norma dell’art. 240 cod. pen., tuttavia, integra un errore di diritto, perché la confisca avrebbe dovuto essere comunque disposta ma ai sensi dell’art. 4, comma 1, legge n. 150 del 1992, per il quale «In caso di violazione dei divieti di cui agli articoli 1 e 2 è sempre disposta la confisca degli esemplari; le spese di mantenimento sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca».
Tale ipotesi ablatoria, propria della materia del commercio internazionale della fauna e della flora in via di estinzione, tanto di animali vivi, quanto morti, ovvero di parti o prodotti da essi derivati, trovando fondamento in una disposizione speciale, non può essere ricondotta al regime previsto dall’art. 240 cod. pen., con la conseguenza che non è possibile la restituzione provvisoria degli oggetti in sequestro in vista di una futura regolarizzazione amministrativa (Sez. 3, n. 5119 del 10/10/2013, dep. 2014, Orlando, Rv. 258829-01).
Trattasi, dunque, di una fattispecie di confisca obbligatoria, che prescinde da una sentenza di condanna, operando anche in caso di assoluzione dell’imputato (Sez. 3, n. 18805 del 27/04/2006, Barbero, Rv. 234335-01).
2.4. A norma dell’art. 619, comma 1, cod. pen., la Corte di cassazione, rimanendo nell’ambito della sua funzione istituzionale e nel rispetto del fatto come ritenuto dal giudice di merito, può scongiurare l’annullamento della decisione impugnata, ovviando a errori di diritto, insufficienze motivazionali o cadute di attenzione da parte del giudice a quo, lasciando inalterato l'essenziale del contesto decisorio assunto con la sentenza esaminata (Sez. U, n. 9973 del 24/06/1998, Kremi, Rv. 211072 – 01).
2.5. Ne consegue che la confisca degli animali indicati anche nei capi B) e C) debba essere confermata, con rigetto del ricorso sul punto, procedendo alla rettifica della disposizione di legge applicata dall’art. 240 cod. pen., al corretto art. 4, comma 1, legge n. 150 del 1992.

3. In definitiva, ricordando che il ricorso è stato proposto solo con riferimento alla disposta confisca, deve essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) con esclusione degli animali indicati anche ai capi b) e c), disponendo la restituzione all'avente diritto degli esemplari non esclusi. Il ricorso deve essere rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) con esclusione degli animali indicati anche ai capi B) e C), disponendo la restituzione all'avente diritto degli esemplari non esclusi.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 23/03/2023.