COMUNICAZIONE MUD 2010: C’È O NON C’ È L’OBBLIGO DI PRESENTARLA?
di Giovanni Tapetto

 

Se quest’anno non bastasse il Sistri a creare problemi, dubbi, incertezze e spese, nell’approssimarsi della scadenza del 30 Aprile dobbiamo necessariamente aggiungere la considerazione sul MUD: si deve o non si deve farlo?

Se non fosse ovvio anche il MUD, quest’anno, costituisce un ulteriore problema generato prevalentemente dal rinvio dell’entrata in vigore del Sistri al primo di giugno.

Ma andiamo con ordine e vediamo la successione cronologica della normativa per individuare l’esatta situazione al giorno d’oggi.

La sequenza normativa che interessa la comunicazione MUD è la seguente:

-         Legge 70/94               (istitutiva del MUD)

-         DPCM 02/12/2008     (modifica dei moduli di presentazione dei dati da comunicare)

-         DM 17/12/2009          (art. 12) (istitutivo del Sistri)

-         D.lgs. 152/2006          (artt. 189 e 264bis come modificati dal D.lgs. 205/2010)

-         DM 22/12/2010          (modifica dell’art. 12 del DM 17/12/2009)

 

La norma istitutiva del Sistri (DM 17/12/2009) prevede all’art. 12 che:

Entro il 31 dicembre 2010, i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione

ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano al SISTRI compilando l’apposita scheda le seguenti informazioni, relative al periodo dell’anno 2010 precedente all’operatività del sistema SISTRI, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice CER;

b) per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;

c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;

d) per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza.

Con questo intervento viene radicalmente modificata la composizione dei soggetti obbligati alla presentazione della comunicazione in quanto rimangono obbligati i “produttori iniziali di rifiuti nonché le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento” che già lo erano per la precedente comunicazione, mentre vengono esclusi i trasportatori, gli intermediari ed i commercianti.

Anche i dati da comunicare sono stati modificati con una drastica riduzione delle informazioni a soli quattro tipi, il che rallegra gran parte delle aziende che si vedono ridotti sia la complessità dell’elaborazione che gli oneri correlati.

 

Con il DM 22/12/2010 le parole “Entro il 31 dicembre 2010” sono state modificate in:   “Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2011”, mentre le parole “relative al periodo dell’anno 2010 precedente all’operatività del sistema SISTRI” sono state soppresse.

Questo intervento normativo si è reso necessario in quanto lo slittamento dell’entrata in vigore del Sistri ha impedito l’osservanza delle scadenze indicate nel primo decreto e, nel confermare che la comunicazione dei dati viene effettuata mediante “apposita scheda Sistri”, viene fissata la nuova scadenza al 30 aprile per i dati 2010.

 

Nel frattempo veniva pubblicato ed entrava in vigore il D.lgs. 205/2010 a recepimento della direttiva 98/2008, che apportava numerose e sostanziali modifiche al D.lgs. 152/2006 fra le quali alcune relative alla comunicazione annuale:

1)      Art. 189, c.3: I comuni o loro consorzi e le comunità montane comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70 (…)

2)      Art. 189, c.5: Le disposizioni di cui al comma 3, fatta eccezione per le informazioni di cui alla lettera d), non si applicano altresì ai comuni di cui all´articolo 188-ter, comma 2, lett. e) che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)”

 

Il disposto dei due commi obbliga dunque gli enti elencati in comma 3 a presentare integralmente la vecchia comunicazione MUD se non iscritti al Sistri mentre, se iscritti al Sistri, i soli dati dei  “costi di gestione”.

 

L’altro intervento relativo al MUD è previsto dall’art. 264bis ai seguenti commi:

3)      Art. 264bis, c.1-a): al capitolo 1 – Rifiuti, al punto “4. Istruzione per la compilazione delle singole sezioni” la “Sezione comunicazione semplificata” è abrogata e sono abrogati il punto 6 “ Sezione rifiuti” e il punto 8 “ Sezione intermediari e commercio”;

4)      Art. 264bis, c.1-b): i capitoli 2 e 3 sono abrogati a decorrere dalla dichiarazione relativa al 2011”.

 

Con tale disposto sono dunque ABROGATE sia la comunicazione MUD in forma semplificata per i produttori (Cap. 1-p.4)., sia la dichiarazione MUD ormai tradizionale (Cap. 1-p.6)., ancorché conforme all’ultimo DPCM 02 dicembre 2008, nonché la dichiarazione MUD di intermediari e commercianti (Cap. 1-p.8).

 

Rimangono ancora attive e quindi obbligatorie per rispettivi soggetti:

-         La dichiarazione relativa ai dati dei “costi di gestione” dei Comuni (Cap. 1-p.7)

-         La dichiarazione relativa agli imballaggi (Cap. 1-p.9)

-         la dichiarazione relativa ai veicoli (Cap. 2)

-         la dichiarazione delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (Cap. 3).

Le ultime due rimangono valide ancora per i dati 2010 e sono abrogate per i dati 2011.

 

In conclusione il quadro dichiaratorio di quest’anno relativo ai dati del 2010 si presenta come segue:

Produttori                                         comunicano con la apposita scheda Sistri

Trasportatori                                    esenti

Recuperatori                                    comunicano con la apposita scheda Sistri

Smaltitori                                          comunicano con la apposita scheda Sistri

Intermediari                                     esenti

Commercianti                                  esenti

Comuni, consorzi ecc. (iscritti al Sistri)                comunicano i dati dei rifiuti con la apposita scheda Sistri e

i dati dei costi di gestione con il vecchio MUD

Comuni, consorzi ecc. (non iscritti al Sistri)       comunicano con il vecchio MUD

 

Quanto descritto corrisponde alla situazione di “legittimità” normativa e, in stretta correlazione con le pessimistiche notizie che ci giungono da fonti ministeriali circa la possibilità che il Sistri produca e metta a disposizione, in tempo utile per rispettare la scadenza, la “apposita scheda” per la trasmissione dei dati, va considerato che:

-       se la “apposita scheda” non viene resa disponibile:

a)      necessita provvedimento di proroga (è sufficiente un DM)

ovvero

b)      provvedimento di ripristino del MUD abrogato (necessita una legge o un provvedimento di pari rango)

in entrambi i casi la data di consegna della dichiarazione dovrà necessariamente slittare in avanti e, nel secondo caso con riferimento alla L. 70/94, dovrà slittare di 120 gg.

 

In ogni caso c’è la garanzia di esenzione da ogni sanzione in ragione del disposto dell’art. 39 del D.lgs. 205/2010 che sposta l’inizio di decorrenza sanzionatoria alla data di avvio del Sistri; ciò significa che fino al 31 maggio non ci sono sanzioni per la dichiarazione MUD ma se il termine di presentazione slittasse e il Sistri partisse allora la sanzionabilità sarebbe attiva.

 

Quale delle due situazioni si realizzerà?