Brevi note sull’ammissibilità dell’oblazione amministrativa in caso di abbandono di mozziconi e prodotti da fumo
di Cristiano BRUNO
L’art. 255 c.1 bis del TUA dispone che per l’abbandono dei mozziconi di sigarette si applica la sanzione prevista per l’abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni (che va da un minimo di trenta euro ad un massimo di centocinquanta) “aumentata fino al doppio”.
La formulazione letterale della norma parrebbe ostare all’ammissibilità del pagamento in misura ridotta nelle ipotesi relative alle suddette violazioni, in quanto l’impiego della preposizione “fino” non consentirebbe l’individuazione di quegli importi edittali prestabiliti sulla cui base opera l’istituto dell’oblazione.
Questa pare essere, ad oggi, la tesi maggiormente accreditata (cfr Vattani, “Le nuove sanzioni per coloro che abbandonano mozziconi di sigaretta e rifiuti di piccolissime dimensioni”, in www.dirittambiente.net”, 8 febbraio 2016; Aiello, Cm.Te PL Lioni, in www.associazionemarcopolo.it, risposta a quesito in data 01.11.2019).
Vi è, purtuttavia, chi, all’opposto, ammette il pagamento in misura ridotta (quantificandolo in euro 100), senza, però, argomentare tale conclusione (cfr AA. vari, Nuovo Codice della Strada commentato, Maggioli, 2016, p. 222).
Ciò nonostante, a personale giudizio di chi scrive, è quest’ultima l’opinione preferibile.
Occorre infatti evidenziare che, ove non sia espressamente escluso, il pagamento in misura ridotta costituisce un diritto riconosciuto in via generale dall’art. 16 della L.689/1981, a tenore del quale “è ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo…”.
Ne deriva che, prima di addivenire all’esclusione di tale diritto per via interpretativa, occorre verificare se davvero non sia possibile l’individuazione di almeno uno dei parametri sulla cui base poter quantificare l’importo in misura ridotta, rappresentati dal minimo e massimo edittali.
Nel caso di specie, l’aumento “fino al doppio” della sanzione amministrativa già stabilita per il caso di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni (sanzione che oscilla da un mino di 30 euro ad un massimo di 150), comporta senz’altro la possibilità di individuare nell’importo di 300 euro il limite massimo della sanzione relativa all’abbandono di prodotti da fumo.
Appare cioè indubbio che la previsione dell’aumento “fino al doppio” di una sanzione applicabile nell’importo minimo di trenta euro e, in quello massimo, di 150 euro, porti a ravvisare la possibilità dell’irrogazione di una pena pecuniaria entro il limite non superabile di 300 euro: limite non superabile che, a ben guardare, corrisponde esattamente al concetto di “massimo della sanzione” di cui all’articolo 16 della L. 689/1981.
Pertanto, una volta individuato il limite massimo della pena irrogabile, non sembra legittimo escludere il trasgressore dalla possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta tramite il versamento di una somma pari alla terza parte dello stesso.
Giova ribadire che, ai fini dell’applicazione dell’istituto di cui all’articolo 16 della L. 689/1981, non è necessario che, oltre al massimo, sia (esattamente) stabilito ed individuabile anche il minimo della sanzione, come si evince dal tenore letterale della predetta disposizione, la quale non solo utilizza la preposizione “o” per mettere in relazione i suddetti termini, ma anche espressamente indica come eventuale la presenza di un minimo (suscettibile di venire in rilievo solo “qualora sia stabilito”).
In tale prospettiva, assume perciò scarso rilievo la circostanza che dalla previsione dell’aumento “fino al doppio” della sanzione non si riesca a individuare un importo certo e prestabilito (anche) in riferimento al minimo edittale.
Si noti infatti che l’aumento “fino al doppio” di una sanzione che, nel minimo, riporti la somma di 30 euro, sul piano letterale può significare soltanto che la sanzione minima dovrà corrispondere ad un importo invariabilmente maggiore di 30 euro, ma senza possibilità di individuare una cifra prestabilita.
Ciò non toglie, tuttavia, sulla scorta di quanto in precedenza osservato, che il massimo della sanzione rimanga con esattezza individuabile e possa, pertanto, dirsi “stabilito” ai sensi e agli effetti di cui all’articolo 16 della l. 689/1981, con conseguente ammissibilità del pagamento in misura ridotta.