TAR Lazio (LT), Sez. I, n. 440, del 28 maggio 2015
Elettrosmog.Illegittimità regolamento comunale SRB nella parte in cui limita in modo generalizzato l'istallazione degli impianti di telefonia mobile

È illegittimo il regolamento comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per radio-telecomunicazione nella parte in cui limita, in modo generalizzato, l'istallazione degli impianti di telefonia mobile, tale da non consentire una diffusa localizzazione sul territorio del relativo servizio pubblico; ai comuni è infatti consentito, ai sensi dell'art. 8 comma 6, l. n. 22 febbraio 2001 n. 36, soltanto individuare i siti non idonei o sensibili senza però vincolare intere zone del territorio comunale; inoltre l'art. 86 comma 3, d. lg. 1° agosto 2003 n. 259 ha equiparato le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni alle opere di urbanizzazione primaria, evidenziando ulteriormente il principio della necessaria capillarità della localizzazione di detti impianti. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).

N. 00440/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00511/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 511 del 2014, proposto da: 
Telecom Italia Spa, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Mariacarla Galli, con domicilio eletto presso l’Avv. Elena Finotti in Latina, corso G. Matteotti n. 208; 

contro

Comune di Terracina, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Martina Iannetti, con domicilio eletto presso il Tar Lazio Sez. di Latina, Via A. Doria, 4; 

per l'annullamento

previa sospensiva,

del provvedimento a firma del Dirigente del Settore SUAP n. 7 del 6.5.2014, successivamente conosciuto, a mezzo del quale è stato annullato il silenzio assenso sull’istanza Telecom Italia s.p.a. prot. 32545/T del 9.7.2012 per l’installazione SRB per telefonia mobile denominata “Borgo Hermada” sita in Terracina – Frazione Borgo Hermada Viale C. Battisti – e di ogni atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale ivi compresi, ove occorra e per quanto di ragione, il Regolamento Comunale degli Impianti approvato dal Consiglio comunale con delibera del 2.10.2008, nonché il Piano di Riassetto Analitico delle emissioni elettromagnetiche territoriali (P.R.A.E.E.T.).

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Terracina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2015 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato il 5 luglio 2014 e depositato il successivo giorno 18, la società Telecom Italia S.p.a. ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Comune di Terracina ha disposto l’annullamento dell’assenso formatosi sulla istanza, presentata dalla ricorrente in data 9.7.2012, per la realizzazione di una stazione radio base per servizi di telefonia cellulare sita nella frazione di Borgo Hermada viale Cesare Battisti snc.

2) Espone la ricorrente di avere presentato l’istanza in argomento ai sensi dell’art. 87 D.lgs 253/2003 per l’installazione, in un luogo situato all’interno di area della Centrale Telecom già recintata, di una stazione radio base composta da un palo flagiato di circa mt. 26 complessivi con struttura di fondazione, da antenne posizionate sul nuovo palo e da una nuova rastrelliera portacavi.

Con comunicazione del 15 febbraio 2013, il Comune di Terracina ha adottato provvedimento di rigetto dell’istanza, successivamente annullato con sentenza di questa Sezione n. 298 del 16 gennaio 2014 in ragione dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sulla medesima.

3) Con l’impugnato provvedimento, l’Amministrazione ha annullato il silenzio assenso con la motivazione che il sito non rientra tra le aree preferenziali provvisorie e dei siti sensibili e comunali del PRAEET (Piano di Riassetto Analitico delle Emissioni Elettromagnetiche Territoriali e che sussiste l’interesse pubblico a una corretta, uniforme e disciplinata installazione di siffatti impianti tecnologici così come rilevato dal suddetto PRAEET.

4) Tanto premesso, a sostegno del gravame la ricorrente deduce le seguenti censure:

I) Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione e dei principi del buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione. Violazione degli artt. 3, 7 e 21 octies L. 241/90. Sviamento di potere e ingiustizia manifesta. Difetto di motivazione.

L’Amministrazione giustifica il provvedimento impugnato con il richiamo a un non meglio precisato interesse pubblico per una corretta, uniforme e disciplinata installazione di siffatti impianti tecnologici, utilizzando una clausola di stile che non specifica in concreto le ragioni di pubblico interesse sottese a siffatto provvedimento.

La circostanza che il sito in questione non rientra nelle aree individuate nel PRAEET non identifica alcun interesse pubblico all’annullamento in autotutela del provvedimento tacito abilitativo considerato che l’opera rispetta i limiti di esposizione elettromagnetica previsti dal DPCM 8 luglio 2003.

Né vi è stata da parte del Comune alcuna valutazione circa gli interessi della Telecom alla realizzazione della infrastruttura.

II) Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione e dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’agire amministrativo. Violazione degli artt. 4, 5 e 8 L. 36/2001 e dell’art. 87 D.lgs n. 259/2003. Illegittimità derivata dell’annullamento in autotutela per illegittimità del Regolamento comunale degli impianti e del PRAEET. Eccesso di potere.

Contrariamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione, per la realizzazione dell’intervento in argomento non è necessaria la preventiva localizzazione dell’area interessata nel PRAEET in quanto nel caso di specie la ricorrente ha previsto l’impianto presso una centrale di telecomunicazione già esistente e di proprietà esclusiva su cui il Comune ha già autorizzato l’installazione di impianti di comunicazione.

5) Con atto depositato l’8 settembre 2014, si è costituito in giudizio il Comune di Terracina deducendo l’infondatezza del ricorso.

6) Con ordinanza n. 225 dell’11 settembre 2014 la Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare.

7) Alla pubblica udienza del 7 maggio 2015, la causa è stata riservata per la decisione.

8) Il ricorso è fondato.

9) Il Comune di Terracina ha annullato il silenzio assenso formatosi sulla istanza presentata dalla Telecom ai sensi dell’art. 87 d.lgs per l’installazione di una stazione radio base per i servizi di telefonia cellulare con la (sola) motivazione che il sito individuato dalla ricorrente non rientra nelle aree preferenziali provvisorie e dei siti sensibili e comunali del Piano di Riassetto Analitico delle Emissioni Elettromagnetiche Territoriali.

10) Ciò premesso, osserva il Collegio che il Regolamento succitato, nell’individuare un criterio preferenziale di allocazione delle antenne telefoniche individuando aree preferenziali e siti sensibili, pone dei divieti generalizzati preclusivi al rilascio delle autorizzazioni in argomento su vaste aree del territorio comunale, in contrasto con il principio ormai consolidato in materia secondo il quale “Ai sensi dell'art. 87, codice delle comunicazioni elettroniche approvato con d.lg. 1 agosto 2003 n. 259, il Comune non ha alcuna potestà di introdurre un divieto generalizzato di installazione delle stazioni radio base, né di introdurre misure che, pur essendo di natura tipicamente urbanistica (distanze, altezze, quote, ecc.) non siano funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela dai rischi dell'elettromagnetismo che, ai sensi dell'art. 8, l. 22 febbraio 2001 n. 36, rientra nelle esclusive attribuzioni statali, non già in quelle comunali; di conseguenza la localizzazione degli impianti nelle sole zone in cui il Regolamento li consente si pone in contrasto non solo con l'esigenza di permettere la copertura del servizio di telefonia mobile sull'intero territorio comunale ma anche con la loro natura di infrastrutture primarie e impianti di interesse generale, posti al servizio della comunità e quindi compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica” (ex multis T.A.R. Molise 7 aprile 2011 n. 176);

Anche la Sezione di recente ha avuto occasione di ribadire che “È illegittimo il regolamento comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per radiotelecomunicazione nella parte in cui limita, in modo generalizzato, l'istallazione degli impianti di telefonia mobile, tale da non consentire una diffusa localizzazione sul territorio del relativo servizio pubblico; ai comuni è infatti consentito, ai sensi dell'art. 8 comma 6, l. n. 22 febbraio 2001 n. 36, soltanto individuare i siti non idonei o sensibili senza però vincolare intere zone del territorio comunale; inoltre l'art. 86 comma 3, d. lg. 1° agosto 2003 n. 259 ha equiparato le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni alle opere di urbanizzazione primaria, evidenziando ulteriormente il principio della necessaria capillarità della localizzazione di detti impianti” (T.A.R. Lazio Latina 16 maggio 2013 n. 428).

11) Il provvedimento impugnato, quindi, è illegittimo siccome sostenuto dall’unica motivazione della non inclusione della stazione radio base in una delle aree preferenziali individuate dal Piano.

Inoltre, l’Amministrazione non ha tenuto conto, come invece avrebbe dovuto, che il sito individuato per l’installazione della stazione è già destinato a tale uso in quanto ubicato in area nella disponibilità della Telecom e che l’Arpa Lazio con atto del 10.7.2012 ha rilasciato parere favorevole in ordine al rispetto dei limiti di esposizione siccome fissati dal DPCM 8.7.2003.

12) In conclusione, quindi, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

13) Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 511/14 lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Terracina alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 3.000 (tremila) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Taglienti, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere

Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)