Cass. Sez. III n. 19968 del 27 aprile 2017  (Ud.14 dic 2016)
Presidente: Di Nicola Estensore: Aceto Imputato: Buono e altro
Rifiuti.Sversamento di rifiuti e danni provocati soltanto a cose

La contravvenzione di getto pericoloso di cose, di cui all'art. 674 cod. pen., non è configurabile quando l'offesa, l'imbrattamento o la molestia abbiano ad oggetto esclusivamente cose e non persone. (Fattispecie di contestazione di imbrattamento di una pubblica via, cagionato dal riversamento a terra di cumuli di rifiuti nel corso di una manifestazione di protesta, nella quale la S.C. ha proceduto a riqualificare la condotta, originariamente rubricata sotto l'art. 674 cod. pen., nella diversa fattispecie di cui agli artt. 639, comma secondo e 639-bis cod. pen.).

RITENUTO IN FATTO

1.Le sigg.re B.A. e P.C. ricorrono per l'annullamento della sentenza del 24/10/2014 del Tribunale di Napoli che le ha condannate alla pena di 200,00 Euro di ammenda ciascuna per il reato di cui agli artt. 110 e 674 cod. pen., perchè, in concorso con altre persone, avevano imbrattato la pubblica via gettandovi la spazzatura contenuta negli appositi contenitori; fatto contestato come accertato in (OMISSIS).

1.1.Con unico motivo eccepiscono, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), l'inosservanza o comunque l'erronea applicazione dell'art. 674 c.p. e la mancanza o comunque la manifesta illogicità della motivazione.

Deducono, a tal fine, che:

a) le dichiarazioni rese dai testimoni I. e R. sono carenti anche nella prospettazione del presunto rovesciamento dei cassonetti sul manto stradale poichè non forniscono, in sede di escussione testimoniale, elementi utili all'accertamento di tale circostanza;

b) non v'è stata alcuna denunzia da parte del Comune di Napoli in relazione al presunto imbrattamento e ai disagi attribuibili ai fatti per i quali si procede;

c) tale circostanza rende irrealizzabile l'offesa all'interesse tutelato dall'art. 674 c.p., non essendo sufficiente la conformità della condotta a quella tipica;

d) nè dalla motivazione, nè dalle testimonianze rese emergono le condotte ascritte alle odierne ricorrenti;

e) la quasi totalità delle questioni sollevate in sede di istruttoria dibattimentale (e tra queste quelle relative alla credibilità e concordanza delle testimonianze) sono state superate dal Tribunale in assenza di motivazione o comunque con motivazioni talmente semplicistiche da risultare apodittiche;

f) è rimasta così inevasa la richiesta della difesa di indicare quali fossero le condotte loro ascrivibili (risposta impossibile a darsi, visto che nessun testimone le menziona), con conseguente grave violazione del principio di personalità della responsabilità penale sancito dall'art. 27 Cost..

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. I ricorsi, per quanto oltre si dirà, sono inammissibili.

3.Ricorda questa Corte che:

3.1. l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794);

3.2.1a mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicchè dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), sicchè una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903).

3.3.Occorre perciò sottolineare che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata; b) l'esame può avere ad oggetto direttamente la prova solo quando se ne denunci il travisamento, purchè l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali.

3.4.Tanto premesso, il Collegio rileva che l'intero ricorso è volto a sollecitare non tanto l'esame critico della logica ordinante delle prove, quanto un inammissibile (ri)esame, nel merito, delle prove stesse, così come utilizzate dal Tribunale per affermare la penale responsabilità delle imputate, senza nemmeno eccepirne in modo espresso il travisamento (e senza allegarne i relativi verbali).

3.5.Dal testo della motivazione della sentenza impugnata risulta invece con estrema chiarezza che le due imputate sono state ritenute responsabili del fatto loro ascritto in quanto direttamente e personalmente coinvolte in una manifestazione di protesta posta in essere da organizzazioni di disoccupati nel corso della quale furono spostati e rovesciati dai manifestanti vari cassonetti dell'immondizia, con spargimento dei rifiuti sulla pubblica via. In particolare esse furono video-riprese, insieme con altre persone, nell'atto di spingere e spostare materialmente (la P. e la B.) e quindi rovesciare (la B.) i cassonetti.

3.6.La loro condanna si fonda pertanto su una ricostruzione lineare e intrinsecamente coerente della vicenda che, facendo buon governo della logica e delle norme in materia di concorso di persone nel reato, conduce il fatto (lo spargimento di rifiuti) alla loro piena, consapevole e concorrente responsabilità desunta dalle condotte positivamente poste in essere nel corso della manifestazione suddetta.

4.Quanto al reato di cui all'art. 674, cod. pen., il Tribunale motiva la condanna sul rilievo che "nel corso della manifestazione venivano riversati a terra sulla strada di pubblico transito cumuli di rifiuti, per loro natura idonei ad imbrattare e molestare i passanti".

4.1.In termini generali (a parte quanto oltre si dirà sulla qualificazione del fatto), è irrilevante, ai fini della procedibilità del reato di cui all'art. 674 c.p., che il Comune non abbia sporto denunzia. Il Comune, quale ente di governo e di rappresentanza della collettività locale, non è certo il titolare del bene/interesse (l'incolumità delle persone) protetto dalla norma e non si può trarre dal suo comportamento alcuna decisiva conseguenza in ordine alla materiale sussistenza del reato.

4.2.Trattandosi di reato di pericolo concreto, non è nemmeno manifestamente illogico trarre dall'ampiezza degli effetti della condotta (i cumuli di rifiuti riversati a terra), amplificati dal convergere di più azioni finalizzate allo stesso scopo e dal luogo della sua consumazione (la via pubblica in piena città), la conclusione che essa fosse concretamente idonea a imbrattare i passanti, recare disagio, fastidio o disturbo dei passanti ovvero a turbare il modo di vivere quotidiano delle persone residenti (Sez. 3, n. 49983 del 09/04/2015, Sicali, Rv. 265399; Sez. 3, n. 12261 del 04/07/1986, Di Leo).

4.3.Sennonchè la rubrica imputa alle ricorrenti esclusivamente di aver "imbrattato la pubblica via", non i passanti. La contravvenzione di cui all'art. 674, cod. pen., non è configurabile quando l'offesa, l'imbrattamento o la molestia abbiano ad oggetto esclusivamente cose e non persone (Sez. 3, n. 22032 del 13/04/2010, Chelli, Rv. 247612).

4.4. Il fatto così come descritto dalla rubrica, infatti, integra, sussistendone gli elementi costitutivi così come descritti nella sentenza, il (più grave) delitto di cui all'art. 639 c.p., comma 2, art. 639-bis c.p., non la contravvenzione oggetto di condanna.

4.5.Poichè il fatto accertato non è diverso da quello contestato con la rubrica e la sua materiale sussistenza emerge ictu oculi dalla lettura della motivazione, alla sua diversa qualificazione può procedere direttamente questa Corte di cassazione, avendo (pur senza frutto) posto le parti in condizione di interloquire sul punto con ordinanza resa all'esito dell'udienza pubblica del 11/10/2016.

4.6.Non essendo stata proposta impugnazione dal P.M., le imputate non possono essere pregiudicate dalla diversa qualificazione del fatto, per cui il trattamento sanzionatorio non potrebbe essere aggravato.

4.7.Ne consegue che, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 639, c.p., i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

5.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa delle ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonchè del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Qualificato il fatto contestato ai sensi dell'art. 639 c.p., dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.