Curiosamente
anche i più tempestivi ed attenti “segnalatori” di novità normative
(ambientali e non ) 1
, nel dare notizia prima dell’approvazione definitiva da parte del Senato ,
l’8 marzo 2001, del DDL AS 3833 B recante "Disposizioni in materia
ambientale" e , successivamente , della
sua pubblicazione quale legge n. 93 del 2001 sulla Gazzetta Ufficiale del 4
aprile scorso 2
, hanno sottolineato le misure economiche ivi previste ; le modifiche apportate
ad alcune norme del c.d. Decreto Ronchi , in specie agli artt. 9,10,12 e 22 ;
l’esclusione dalla normativa sui rifiuti delle terre e rocce di scavo ;
il cambiamento di denominazione del meritorio Nucleo ecologico dei carabinieri 3
, e nulla , invece, - e non è facile darsene una ragione –
hanno detto sull’art. 22 della L.93/01 che , ciliegina sulla torta ( si
tratta , infatti , dell’ultima , prima di quella relativa alla copertura
finanziaria , delle 23 norme di una legge che disordinatamente si occupa di
tantissimi argomenti uniti tra loro
solo dal comune, quanto generico , denominatore d’essere tutte riferite in
qualche modo all’ambiente) ha introdotto un’innovazione di grande momento
nel panorama delle incriminazioni ambientali : il delitto ( il primo
delitto ambientale in senso stretto della legislazione italiana 4)
di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” .
Non
riteniamo questa la sede adatta alla disamina delle ragioni di questa –
crediamo del tutto apparente - indifferenza per l’importante evento ,
riteniamo invece valga la pena di
formulare qualche considerazione sull’iniziativa in sé e sulla struttura che
il legislatore ha voluto dare a questo “nuovo” reato.
Si
anticipa che , nonostante chi scrive sia stato tra i primi a sostenere già
molti anni or sono 5
, e con totale insuccesso , la necessità di prevedere anche fattispecie
delittuose nel pletorico quanto
inefficace arsenale sanzionatorio ambientale penale , tutto ostinatamente
contravvenzionale 6
, non per ciò solo si sente in grado di esprimere su questa norma un giudizio
pienamente positivo.
Anzitutto
, ancora una volta , si tratta di una norma frutto dell’emergenza più
drammatica e quindi non solo frettolosamente redatta ( come meglio si preciserà
in seguito 7
) , ma anche riferita solo ad un settore ,
seppur molto importante , del vastissimo orizzonte della tutela
dell’ambiente in Italia . L’aver introdotto in fine legislatura nella
vigente normativa il solo ( solitario) delitto di “attività organizzate per
il traffico illecito di rifiuti” fa
temere che tutto l’intenso lavoro , anche se criticabile e talvolta anche da
noi criticato , svolto dalle varie Commissioni preposte ad un organica
riformulazione delle fattispecie ambientali8
venga se non del tutto vanificato , comunque trascurato e – se non altro per
il futuro più prossimo –
abbandonato . L’ aver disciplinato
- nei tempi strettissimi imposti tanto dalla
necessità di dare una risposta , sia pure , al momento ,
solo simbolica 9,
all’emergenza rifiuti in Campania , tanto
, ci venga perdonata la malignità ,
da contingenti ragioni
elettorali - un delitto per così dire di nicchia , temiamo provochi il
perdurare dell’assenza di interventi d’analogo conio riservati a
comportamenti , altrettanto gravi , compromissori di altre risorse ambientali di
non minore importanza ad opera
dalla criminalità ambientale , organizzata e non .
Ma
veniamo alle scelta di struttura della norma . Anzitutto , e contrariamente
all'indirizzo che pareva prevalente negli studi propedeutici alla introduzione ,
nell'arsenale penalistico , di nuovi delitti ambientali , si punisce la condotta
descritta nella norma solo se sostenuta dal dolo specifico del
"fine di conseguire un ingiusto profitto".
In
secondo luogo la condotta è
descritta con ricchezza di dettagli : è necessario che il soggetto ponga in
essere una pluralità di operazioni e (congiunzione ) attraverso l'
"allestimento di mezzi e attività continuative ed organizzate ceda ,
riceva , trasporti , esporti importi o comunque gestisca
abusivamente ingenti quantità di rifiuti ".
Se
poi aggetto delle condotte appena descritte sono "rifiuti ad alta
radioattività" si prevedono
limiti di pena maggiori.
Ancora
: alla condanna conseguono le pene accessorie previste dagli artt. 28 , 30 , 32 bis
e 32 ter c.p. "con le
limitazioni dei cui all'art.33".
Infine
, con la sentenza di condanna il giudice ordina "il ripristino
dell'ambiente" e "può subordinare , ove possibile ,
la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione
del danno o del pericolo per l'ambiente" .
Andiamo
per ordine : delitto a dolo specifico . Perché? La ratio
che normalmente sostiene questa scelta del legislatore è almeno duplice : o si
vuole limitare il riconoscimento di comportamenti penalmente rilevanti
tra quanti già di per sé potrebbero già venire considerati meritevoli
di riprovazione ( e quindi illeciti)
e , pertanto , il legislatore sceglie di qualificare come
reati solo quelli , tra questi, che
siano stati realizzati perseguendosi quella particolare finalità 10
, oppure si vuole delimitare il campo del penalmente rilevante con riferimento a
compimento di fatti che , di per sé leciti , si ritiene debbano essere
qualificati come reati solo quando realizzati per quelle determinate finalità 11.
Nel caso all'esame , l'impiego dell'avverbio "abusivamente" a
connotare di illiceità speciale la condotta descritta nella norma , induce a
credere che il legislatore non solo abbia voluto punire solo quando sostenuti da
quella particolare finalizzazione comportamenti che già di per sé avrebbero
potuto essere considerati illeciti
. Ma , poichè l'abusiva gestione dei rifiuti , così come il commercio ,
l'intermediazione e le spedizioni abusive degli stessi sono già previsti come
reati , sia pure come
contravvenzioni , dallo stesso
decreto in cui è stato introdotto il delitto de
quo , possiamo ritenere che il legislatore abbia voluto
"promuovere" a rango di delitto una condotta già prevista come
contravvenzione , anzitutto , quando sia relativa a "ingenti " quantità
di rifiuti , e , soprattutto , solo se realizzata al fine di trarne un ingiusto
profitto . Ma , ci viene da
domandare, si può ipotizzare nella realtà concreta dei fatti un'attività
abusiva finalizzata ad un profitto giusto ? Ed ancora , quando una quantità di
rifiuti è ingente ? e ancora quali i requisiti che rendono le attività
"continuative e organizzate" che
non siano , tuttavia , il previo
allestimento di mezzi e la molteplicità di operazioni che già la norma indica
come porzioni della condotta? E infine , ma forse sarebbe stato più corretto
porre questo quesito come
preliminare , perché si è formulata la rubrica del reato nei termini di
"Attività organizzate per
il traffico illecito di rifiuti"
- a prescindere dalla infelice locuzione adottata che farebbe pensare ad attività
propedeutica al traffico illecito e per questo solo punite , ed invece la
condotta descritta spiega che si punisce la organizzata e continuativa cessione,
trasporto , esportazione ecc. illeciti dei rifiuti - e perché
il nuovo reato è stato collocato subito dopo l'art. 53 che punisce tout
court , il "Traffico illecito di
rifiuti" , se poi il
concetto di "traffico illecito" non è lo stesso nelle due norme?
L'art. 53 , da chi scrive subito
indicato come modello esemplare di pessima redazione normativa 12
, limita , infatti , il concetto a quello di cui all'art. 26 del Reg. CEE 1
febbraio 1993 , n. 259 ( cioè a spedizioni effettuate senza la dovuta notifica
alle autorità competenti , oppure senza il loro consenso , oppure con il loro
consenso ottenuto illegittimamente 13
) e ai rifiuti elencati negli
Allegati II , III , IV allo stesso
Regolamento . L'art. 53 bis , al
contrario , ritiene integri traffico illecito di rifiuti una molteplicità di
condotte che vanno dalla cessione , all'esportazione , al ricevimento
di rifiuti fino alla gestione
degli stessi , concetto normativamente
definito , e comprendente a sua volta un'altra molteplicità di condotte,
senza alcun limite di appartenenza dei rifiuti
ad Allegati di sorta che non sia quello di legge 14
.
Criticabile
, quindi , sia la scelta del delitto a dolo specifico , sia l'improprio
riferimento , nella rubrica , al concetto di traffico illecito , sia la vaghezza
dell'espressione "attività continuative e organizzate" , sia
l'assoluta indeterminatezza del concetto di "ingenti quantità" .
Non
meno critici si può essere sul secondo comma , laddove si prevede la pena della
reclusione da tre a otto anni "se si tratta di rifiuti ad alta radioattività"
. Anzitutto non si comprende bene una norma , meglio : una porzione di una
norma, dedicata ai rifiuti radioattivi , sia pure solo a quelli ad
"alta" radioattività , all'interno di un decreto che li esclude dal
proprio ambito di operatività " in quanto disciplinati da specifiche
disposizioni di legge" ( art. 8 , comma 1 , lett.a) . E che i rifiuti
radioattivi siano disciplinati da specifiche disposizioni di legge è dimostrato
dalle norme di cui al capo VI del D.Lgs. 230/95 come modificato ed integrato dal
D.Lgs.241/00 relativo , tra l'altro, a
" Particolari disposizioni per
i rifiuti radioattivi" , e
dall'allegato X allo stesso decreto relativo a "Determinazione , ai sensi
dell'art.31 delle disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione
all'attività di raccolta di rifiuti radioattivi provenienti da terzi e delle
esenzioni da tali autorizzazioni "15
Ma
quel che lascia ancora più perplessi è la categoria dei rifiuti considerati
che , a quanto ci consta , non
appartiene alle classificazioni
scientificamente accettate , ed infatti di essa non v'è traccia nell'attuale
disciplina sui rifiuti radioattivi. Quali tra i rifiuti radioattivi , allora, il
giudice dovrà/potrà considerare
ad "alta" radioattività 16?
Sul versante della determinatezza e della tipicità , la norma pare deficitaria
.
E
che dire delle pene accessorie che conseguono alla condanna, e fin qui tutto
bene, "con la limitazione di cui all'art. 33 c.p."
sol che si consideri che detta limitazione è rigorosamente riservata a
delitti colposi 17e
quello all'esame è stato , dal legislatore , previsto esclusivamente come
doloso e , per di più , anche a dolo specifico?
Ed
ancora , come valutare l'obbligatorio ordine di "ripristino dello stato
dell'ambiente" che il giudice deve emettere con la sentenza di condanna ( o
con quella pronunciata ai sensi dell'art.444 c.p.p.) e la contestuale
possibilità di “subordinare , ove possibile 18,
la concessione della sospensione condizionale della pena alla eliminazione del
danno o del pericolo per l’ambiente” ? Anzitutto ci sembra che l’obbligo e
la facoltà previsti insieme nella norma convivano con una certa difficoltà ,
nel senso che l’obbligatorio ordine di “ripristino dell’ambiente” – ed
anche qui tralasciamo le inevitabili critiche che potrebbero formularsi sulla
non particolarmente felice scelta terminologica : all’interno del
decreto Ronchi si allude al “ripristino ambientale delle aree inquinate “
con riferimento a indici di inquinamento dei siti individuati legislativamente 19
, ma mai si utilizza un’espressione tanto vaga e per di più in totale
assenza di una definizione
Impensabile
che detto ripristino giochi due ruoli contemporaneamente : adempimento
dell’ordine conseguente alla condanna e condizione cui subordinare la
sospensione dell’esecuzione della pena cui si è stati condannati . E allora ?
E che qualificazione dobbiamo dare a questo ordine di ripristino ? pena
accessoria ( che in caso di concessione della sospensione condizionale subirebbe
la stessa sorte della pena principale ) o sanzione amministrativa irrogata dal
giudice penale ? problemi non certo nuovi , basti pensare all’ordine di
demolizione delle opere abusive di
cui all’ultimo comma dell’art. 7 della legge n. 47/85 20
. Per tacere delle difficoltà di individuare il contenuto di tale ordine , che
, si ripete , consegue
obbligatoriamente alla condanna per il delitto in questione qualunque sia la
condotta integrata dall’autore tra le molte indicate nel disposto del comma 1
, quando la stessa
sia solo quella di cessione , o solo quella di esportazione , o solo
quella di trasporto .
Conclusione
: è da tanto tempo che andiamo lamentando la sciatteria del legislatore
ambientale che propone norme così
mal formulate da rendere difficile la loro conoscibilità , ardua la loro
applicazione , praticamente nulla la loro efficacia 21
; altri hanno sottolineato come spesso la tecnica di redazione adottata renda
queste norme meramente simboliche – e di compromesso – 22
, quando non addirittura siano le norme ambientali , proprio per come
strutturate , a provocare quell’ inquinamento che dovrebbero impedire 23;
tutti quelli che si occupano della materia hanno censurato le tante
occasioni mancate dal legislatore in questi anni
per produrre previsioni efficaci sia a livello di prevenzione che di
repressione dei fatti di inquinamento 24.
L’art. 53 bis , frettolosamente
approvato - meglio : precipitosamente e poco meditatamente approvato , sull'onda
della permanente "emergenza rifiuti" , al di là delle buone
intenzioni e della riconosciuta
opportunità di ricorrere finalmente
a previsioni delittuose in campo ambientale , ci sembra, tuttavia , non
rappresenti molto di più che una ulteriore , e non certo necessaria , conferma
dei difetti appena evidenziati . Lo
aspettiamo con ansiosa curiosità alla prova dei fatti , augurandoci , con
assoluta sincerità , di essere ben presto clamorosamente contraddetti.
1
Per tutti ricordiamo
l’Aggiornamento normativo settimanale di www.reteambiente.it
e l’altrettanto puntuale informativa settimanale di www.tuttambiente.it
2
v. L. 21.3.2001 , n. 93
recante Disposizioni in materia ambientale
, in G.U. n. 79 del 4.4.2001
3
Che ormai si chiama
“Comando dei Carabinieri per la tutela dell’ambiente “ , ma , come è
stato correttamente già fatto notare da RAMACCI , Ambiente
e politica, mediazioni sbagliate , in Corriere
del mezzogiorno , Puglia , inserto del Corriere
della sera del 29.3.2001 , come
potrà essere reso edotto di ciò il cittadino comune non aduso a leggere
quotidianamente la Gazzetta Ufficiale?
4
Nel codice penale ,
infatti , sono previsti delitti talvolta utilizzati nella pratica
giudiziaria anche per reprimere condotte aggressive dell’ambiente , ma ad
essi , previsti a tutela di
beni giuridici di tutt’altro tipo ( si pensi al delitto di danneggiamento
di cui all’art. 635 , reato contro il patrimonio , o a quello di
avvelenamento di acque o sostanze alimentari di cui all’art.439 , reato
contro l'incolumità pubblica ) si è dovuto fare
ricorso ,nel passato, proprio
per l’assenza di delitti specificatamente ambientali .
5
Ci permettiamo di rinviare a VERGINE, Inquinamento
delle acque , Dig./pen., vol. VII, Torino
1993 ,
6
Con una "specie" di eccezione rappresentata dal comma 3
dell'art.52 del D.Lgv.22/97 laddove , rinviandosi per l'individuazione della
pena per la condotta di trasporto di rifiuti pericolosi senza il prescritto
formulario a quella di cui all'art. 483 c.p. ( delitto di falsità
ideologica commessa dal privato in atto pubblico)
si rende detta condotta delittuosa in quanto punita con la
reclusione.
7
Qui merita solo
sottolineare come , del tutto scriteriatamente almeno a nostro avviso ,
l’art. 22 della L.93/01 rechi la rubrica “Organizzazione di traffico
illecito di rifiuti” ,ma il testo della norma reciti testualmente “Dopo
l’art. 53 del D.Lgv.22/97 è inserito il seguente Art. 53 bis
“ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”
Non si riesce a comprendere la differenza lessicale , ma secondo chi scrive
non solo tale , delle due rubriche relative alla medesima norma.
8
V. il pdl. n. 3282 , il
ddl n. 2750 e il ddl. Governativo
n. 3960 che si possono vedere commentati da MAGLIA-ROCCA, Modifiche
al codice penale in materia di delitti e reati ambientali , Rivistambiente ,
2001 , 3 , 261 ss. In
specie ci piace ricordare il
lavoro svolto dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sul ciclo dei
rifiuti e sulle attività illecite ad esso collegate , presieduta dall’on.
Scalia che , ad onta della sua intitolazione a prima vista limitata alla
sola questione rifiuti , ha prodotto una ben più ampia proposta di
inserimento nel codice penale del Titolo VI bis “Delitti contro
l’ambiente “ ove si punivano tra l'altro ,
il delitto di “alterazione dello stato dell’ambiente” , quello
di “Traffici contro l’ambiente” quello di “Associazione per
delinquere contro l’ambiente” quello di “Ecomafia” , condotte tutte
interessanti non soltanto i rifiuti ma anche ogni altro comportamento
relativo all’illecita gestione di
sostanze o energie di qualsiasi natura che siano dannose o pericolose per
l’ambiente.
9
Come tutte le norme
penali , anche questa potrà essere utilizzata per reprimere solo
fatti commessi dopo la sua entrata in vigore .
10
In questo senso FIANDACA
-MUSCO , Diritto penale .Parte
generale , 1999, 325
11
Ibidem
12
VERGINE, La delusione del penalista
ambientale, Ambiente , 1996, 70
13
Oppure ancora aver effettuato spedizioni non concretamente
specificate nel documento di accompagnamento o che comporti uno smaltimento
o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali , o che
sia contraria alle disposizioni degli artt. 14,16,19 e 21 del regolamento
CEE 259/93
14
V. la definizione di rifiuto di cui all'art. 6 , comma 1 , lett. a) del
D.Lgv.22/97
15
V. Supplemento Ordinario n. 140
/L alla G.U. 31.8.2000 , n.203
16
Nel linguaggio non tecnico per "rifiuti ad alta radioattività" o
ad "alta attività" si intendono , in genere, i rifiuti
provenienti da impianti nucleari , tuttavia la normativa attualmente vigente
( D.Lgv.230/95 come modificato ed integrato dal D.lgv.241/00 9 quando si
riferisce a detta tipologia di rifiuti li indica testualmente come "
rifiuti provenienti da impianti ci cui al capo VII ". L'improprietà
dell'espressione è pertanto palese.
17
Basterebbe la lettura della sola rubrica della norma a dar conto
dell'incongruità del riferimento: Condanna
per delitto colposo
18
Ma che senso ha
impiegare nella norma il verbo
potere ( può subordinare) per poi affiancargli l'inciso "ove
possibile" , quasi che , in assenza di detto inciso , il giudice
avrebbe potuto subordinare la sospensione condizionale ad un 'impossibile
condizione ?
19
V. art. 17 , D.Lgv.22/97 e DM 471/99
20
Sulla antica questione ci permettiamo rinviare a VERGINE , Le
Sezioni Unite confermano : il giudice penale non può subordinare la
sospensione condizionale della pena alla demolizione del "fabbricato
abusivo", Riv.pol. , 1988 , VI , 6 ss. ; VERGINE , Reati
urbanistici e sospensione condizionale della pena subordinata
all'abbattimento del manufatto :le sezioni unite si pronunciano ,
Riv.trim.dir.pen.ec., 1989 , 132 ss.
21
Ci permettiamo rinviare a VERGINE, Inquinamento
delle acque, Dig.pen. Aggiornamento , Torino , 2000 , 422 , laddove
vengono riportate le , spesso feroci ,
critiche anche di numerosi altri AA al legislatore italiano "tra
i peggiori del mondo", così AMENDOLA, Quando
la legge è incomprensibile , La Repubblica, 29.9.1998.
22
V: PALIERO , Metodologie de lege
ferenda: per una riforma non improbabile del sistema sanzionatorio , RIDPP ,
1990 , 430
23
V. MURATORI, Il danno ambientale di
origine normativa, Ambiente , 1, 2001, 3
24
Per tutti si rinvia ai numerosi lavori di F.GIAMPIETRO e P. GIAMPIETRO a
commento delle leggi ambientali che negli ultimi anni si sono succedute , in
particolare quelli pubblicati sulla rivista AMBIENTE
.