T.a.r. Friuli V.G. sent. 888 del 17 novembre 2005
Rifiuti. D.Lv. 36 del 2003. Piano di adeguamento ex art. 17
Si ringrazia l'Avv. Paolo Persello per la segnalazione
Ric.
N. 12/2004 R.G.R.
Sent. n.888/05 Reg.
Sent. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia costituito da:
Vincenzo
Borea Presidente
Oria Settesoldi
- Consigliere, relatore
Vincenzo
Farina -
Consigliere
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso
n. 12/2004 di
Ecoplan
s.r.l.
,
rappresentata
e
difesa
dall’
avv. Paolo Persello
, con elezione
di domicilio ex lege presso la segreteria del T.A.R.
;
CONTRO
La Provincia
di Udine, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall’avv. Cristina De Zorzi, con elezione di domicilio presso lo studio
dell’avv. Francesca Tosone in Trieste
;
PER
l’annullamento
dei seguenti atti:
a)
la determinazione n. 446/2003 dd 29.10.2003 del Dirigente dell’Area
Ambiente con cui la società ricorrente è stata diffidata a presentare il piano
di adeguamento ex art. 17 d.lgs n. 36/2003;
b)
la nota n. 115615/2003/UOC40722 del 5.12.2003 con cui alla società
ricorrente è stato fissato un nuovo termine di 15 gg per la presentazione del
piano di adeguamento di cui all’art. 17 deL D. Lgs n. 36/2003;
Visto il
ricorso, ritualmente notificato
e depositato
presso la Segreteria;
Visto l’atto
di costituzione in giudizio
dell’Amministrazione;
Viste le
memorie prodotte dalle parti tutte;
Visti gli atti
tutti della causa;
Uditi
, alla pubblica
udienza del 20 ottobre 2005
- relatore il
Consigliere Oria Settesoldi - i difensori delle parti presenti;
Ritenuto in
fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e
DIRITTO
La società
ricorrente , proprietaria di un impianto di discarica di seconda categoria tipo
B, espone di aver comunicato in data 27.9.03 la cessazione dell’attività di
conferimento di rifiuti in discarica, che era proseguita da oltre un anno al
solo scopo di gestire le fasi di chiusura e sistemazione finale della discarica.
Con i
provvedimenti impugnati la Provincia di Udine ha diffidato la ricorrente a
presentare il piano di adeguamento previsto dall’art. 17, terzo comma del
D.lg. 36/2003, che la ricorrente ha presentato e che è stato valutato come
inadeguato con la fissazione di un ulteriore termine di gg. 15 per la
presentazione di ulteriori elaborati.
Da ciò la
presentazione del presente ricorso che deduce i seguenti motivi:
A)
Violazione di legge. Art. 17, comma 1^ D.lg. n. 36/2003; nell’assunto
che, in base a tale norma, la prosecuzione dell’attività delle discariche già
autorizzate sarebbe incondizionatamente consentita fino al 16.7.05 e che solo
per quelle dove si intenda proseguire l’attività oltre tale termine viene
imposta, ai sensi del terzo comma, la presentazione del piano di adeguamento.
Questo non è quindi necessario quando si intenda cessare l’attività
entro tale data.
B)
Violazione di legge. Eccesso
di potere; in via subordinata si assume che, anche ammessa la necessità di tale
piano, i provvedimenti impugnati non sono previsti da norma alcuna, non essendo
prevista la possibilità di obbligare il titolare dell’autorizzazione alla
presentazione del piano ma unicamente la sanzione della chiusura della discarica
per l’ipotesi della mancata approvazione di questo.
C)
Inapplicabilità della norma di cui all’art. 17 del D.lg. n. 36/2003 in
difetto delle norme regionali di adeguamento, che non sarebbero ancora
intervenute.
D)
Eccesso di potere per falso presupposto,
Violazione di legge; in via ulteriormente subordinata si assume
l’illegittimità del secondo dei provvedimenti impugnati perché il piano di
adeguamento presentato sarebbe adeguato alle esigenze.
Si è
costituita in giudizio l’amministrazione intimata controdeducendo per il
rigetto del ricorso.
Il ricorso è
fondato perché fondata si rivela la censura dedotta in via prioritaria di
violazione dell’ art. 17, comma 1^ D.lg. n. 36/2003.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Provincia, infatti, detta norma
transitoria prevede, al 1^ comma, l’incondizionata possibilità per le
discariche già autorizzate di continuare a ricevere i rifiuti per cui sono
state autorizzate fino al 16.7.2005 (ora 31.12.2005). Al comma terzo si impone poi la presentazione di un piano di
adeguamento della discarica alle previsioni di cui al decreto stesso, la cui
mancata approvazione è sanzionata, al successivo quinto comma, con la
prescrizione della chiusura della discarica per ordine dell’autorità.
E’ pertanto evidente che una discarica, che abbia continuato l’attivitù
transitoriamente ai sensi del primo comma citato e venga chiusa entro il termine
per la presentazione del piano di adeguamento, non potrà ritenersi obbligata
alla presentazione di un piano la cui mancata approvazione è sanzionata proprio
con l’attivazione del procedimento di chiusura, vale a dire ciò che la
discarica ha già autonomamente divisato di effettuare.
Nel caso di
specie ciò è proprio quanto risulta essere avvenuto, per cui il ricorso è
fondato e deve essere accolto.
Sussistono
giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, respinta ogni contraria
istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo
accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese
compensate.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in
Trieste, in Camera di Consiglio, il 20 ottobre 2005
.
f.to
Vincenzo Borea - Presidente
f.to Oria
Settesoldi - Estensore
f.to
Erica Bonanni - Segretario
Depositata
nella segreteria del Tribunale
il 17
novembre 2005
f.to Erica Bonanni.