TAR Lombardia (BS) Sez. I n.1700 del 7 dicembre 2016
Rumore.Tramvia
Il terzo comma dell’art. 2 del DPR 459/1998, che detta il regolamento in esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, stabilisce che gli articoli 2, 6 e 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 non si applicano (dovendo, invece, trovare applicazione le disposizioni dello stesso DPR 459/1998) solo per le infrastrutture di cui al comma 1 del medesimo articolo e cioè “infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari”. Se l’infrastruttura fonte di inquinamento acustico è rappresentata da una tramvia il solo fatto che sia, sostanzialmente, utilizzata come una metropolitana di superficie non appare sufficiente a consentire di superare il dato letterale della norma.
Pubblicato il 07/12/2016
N. 01700/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01638/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1638 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Teb - Tramvie Elettriche Bergamasche S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Di Vita, con domicilio eletto in Brescia presso la Segreteria del T.A.R., Via Carlo Zima, 3;
contro
Comune di Bergamo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Mangili e Vito Gritti, con domicilio eletto in Brescia presso la Segreteria del T.A.R., Via Carlo Zima, 3;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia - di Bergamo, non costituite in giudizio;
nei confronti di
Pedrotti Gian Peder non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- dell’ordinanza del Comune di Bergamo n. U0089137 P.G. del 6 maggio 2015, nella parte in cui ordina che, in relazione alla sottostazione TEB denominata Silvio Pellico, sita in via Corridoni 103, il livello di rumorosità debba essere ricondotto entro i limiti di legge;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quello impugnato, compreso il processo verbale di accertamento dell’ARP Lombardia – dipartimento di Bergamo del 27 aprile 2015;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- del parere ARPA del 23 dicembre 2010 nr. 180802;
- del parere prot. n. 4267/2010, elaborato dalla Commissione Edilizia del Comune di Bergamo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bergamo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2016 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’ordine censurato scaturisce dal verbale relativo a un sopralluogo ARPA, nel quale si afferma essere stato riscontrato, presso la sottostazione collocata in via Corridoni 103, a Bergamo, in corrispondenza con la fermata “Bergamo-Martinella” della tramvia TEB, il superamento del valore limite differenziale di immissione ed emissione per il periodo notturno.
Tale provvedimento sarebbe, secondo parte ricorrente, frutto della violazione e falsa applicazione della legge n. 445/1995, del DPCM 14 novembre 1997 e del D.M. 29 novembre 2000.
Secondo l’art. 4 del DPCM 14 novembre 1997, infatti, le disposizioni dello stesso, relative ai valori limite differenziali di emissione, non si applicherebbero nel caso delle “infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuale….”. In questi casi si dovrebbe fare riferimento solo ai limiti di immissione delle zone che l’infrastruttura attraversa e che nell’esenzione (dall’applicazione del limite dei 45 dB(A) stabilito per la classe III della zonizzazione acustica comunale) rientrerebbe anche la cabina elettrica a servizio della sottostazione in questione sembrerebbe potersi dedurre dall’art. 1, comma 1, lett. a) del DPR 459/1998 (regolamento di attuazione dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario), che definisce come infrastruttura l’insieme di materiale rotabile, binari, stazioni, scali, parchi, piazzali e sottostazioni elettriche”.
Invero, la suddetta esenzione dai restrittivi limiti di inquinamento acustico, introdotta dalla sopra ricordata norma di cui al DPR 459/1998, non si applicherebbe alle tramvie e funicolari (cfr art. 2, in ragione del quale, dunque, dovrebbero essere assoggettate agli ordinari limiti di emissione), ma, secondo quanto sostenuto in ricorso, l’infrastruttura in questione sarebbe, di fatto, qualificabile come una metropolitana leggera, che effettua un servizio suburbano o extraurbano.
In ogni caso, la tramvia sarebbe preesistente alla costruzione del “recettore”. Pertanto, sostiene parte ricorrente, da un lato la tramvia non aveva alcun obbligo di porsi il problema del rispetto dei limiti acustici, mentre, dall’altro, il privato aveva l’onere di adottare tutte le misure idonee ad escludere l’inquinamento derivante da un’infrastruttura preesistente. La mancata considerazione della preesistenza integrerebbe, dunque, un difetto di istruttoria.
A questo proposito, le osservazioni trasmesse da TEB il 17 ottobre 2014, evidenziano come, nel 2010, fossero stati adottati appositi accorgimenti per garantire il pieno rispetto del piano di zonizzazione acustica. A seguito dell’esecuzione, nel 2010, dei lavori relativi ad interventi migliorativi dal punto di vista della rumorosità delle sottostazioni, completati prima che fosse edificato il fabbricato in cui risiede l’esponente, i risultati delle apposite indagini fonometriche avevano portato ad un parere “sospeso”, fondato sull’adozione, come criterio differenziale per il periodo diurno, di 50 dBA all’interno delle unità abitative a finestre aperte e, quindi, sull’applicazione alla fattispecie dell’art. 4, comma 2 del DPCM 14.11.1997, che stabilisce proprio tale valore. In altre parole, dopo l’esecuzione dei lavori di miglioramento delle emissioni, presso la sottostazione Silvio Pellico il limite è risultato rispettato durante il periodo diurno, ma è stata evidenziata la necessità di verificare la presenza di abitazioni in periodo notturno e, a differenza che per le altre due sottostazioni valutate, il parere espresso da ARPA non è stato pienamente positivo, ma tale per cui “si raccomanda di monitorare la sottostazione di Silvio Pellico”.
Ciononostante, nella valutazione preventiva del clima acustico relativa al realizzando edificio oggi assunto a ricettore per la verifica del rispetto dei limiti di legge, espressa il 29 dicembre 2010 da ARPA, si è ritenuto che “nel circondario dell’insediamento non sono presenti sorgenti sonore fisse specifiche in grado di contribuire sensibilmente alla rumorosità dell’area, che risulta determinata essenzialmente dal traffico veicolare di via Corridoni e dal passaggio dei mezzi TEB” (documento 18 prodotto dal Comune): è stato, dunque, espresso un giudizio di sostanziale “adeguatezza”, sul piano acustico, del progetto, così come presentato, per l’edificazione del nuovo stabile destinato all’abitazione.
Gli abitanti di quest’ultima, però, lamentando eccessive immissioni sonore nel periodo notturno, hanno determinato l’avvio di un procedimento amministrativo per un “presunto inquinamento acustico ed elettromagnetico”, il quale ha condotto al sopralluogo che ARPA ha operato il 15 aprile 2015,( rilevando, secondo quanto acclarato nel corso del giudizio, valori sostanzialmente corrispondenti a quelli del 2010) e alla conseguente contestazione della violazione del DPCM 14/11/1997 per superamento del valore limite differenziale di immissione ed emissione per il periodo notturno da parte della cabine elettrica a servizio della sottostazione TEB “Silvio Pellico”, alla richiesta, da parte di ARPA, dell’irrogazione della sanzione ex art. 10 della legge n. 447/1995 e all’adozione dell’ordinanza del 6 maggio 2015, con cui è stato ordinato di eseguire le opere necessarie a ricondurre il livello di rumorosità entro i limiti di legge in materia.
Tale provvedimento è stato impugnato con il ricorso in esame, nel quale sono stati dedotti i seguenti vizi:
1. Violazione e falsa applicazione della legge 447/1995, del DPCM 14/11/1997 e del D.M. 29/11/2000;
2. Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.
In sede cautelare, con ordinanza n. 1768/2015, si è, in primo luogo, affermato di non poter condividere la tesi di parte ricorrente, secondo cui la tramvia in questione dovrebbe essere qualificata come infrastruttura ferrovia, esclusa dall’applicazione dell’art. 4 del DPCM 14 novembre 1997, date le caratteristiche proprie dell’opera.
Si è, inoltre, ritenuto che, ai fini della decisione, fosse essenziale verificare:
a) se il livello di emissioni provenienti dalla sottostazione in questione sia oggi corrispondente a quello rilevato nel 2010 dopo l’esecuzione dei lavori di miglioramento della sottostazione e preso a riferimento per l’espressione del parere dell’ARPA prot. n. 180802 del 29 dicembre 2010 (pratica 760/10). In caso di risposta negativa sarà necessario precisare a quale causa possa essere imputata tale differenza;
b) se, nell’edificazione del fabbricato sito in via Corridoni 103 a Bergamo, siano state rispettate le misure preordinate alla prevenzione dell’inquinamento acustico oggetto di valutazione nel citato parere dell’ARPA e le prescrizioni ivi contenute.
Precisato che le operazioni avrebbero dovuto essere compiute in contraddittorio con le parti del giudizio (TEB e Comune di Bergamo), dell’effettuazione delle stesse è stato incaricato il Presidente del Consiglio del Corso di laurea magistrale in ingegneria edile dell’Università di Bergamo – Prof. Giulio Mirabella Roberti (che non ha esercitato la facoltà di delega) e si è prevista, a suo favore, la corresponsione, a titolo di acconto, del compenso di euro 1.500, da porsi provvisoriamente a carico di TEB.
Al deposito della relazione, da parte del verificatore, è stata allegata la perizia ARPA del 23 dicembre 2010, richiesta dalla Cooperativa Habitat (costruttrice del condominio di via Corridoni) e sconosciuta alla ricorrente, nella quale si dava atto che “non sono presenti sorgenti sonore fisse specifiche in grado di contribuire sensibilmente alla rumorosità dell’area”, ritenuta determinata essenzialmente dal traffico veicolare, tanto che è stata suggerita la collocazione della zona notte sul lato opposto alla strada, sul lato della sottostazione Silvio Pellico, la cui presenza e rumorosità è stata, dunque, completamente trascurata, pur essendo facilmente rilevabile.
Analoga omissione è stata riscontrata dal verificatore nella “Valutazione del clima acustico” del 9 settembre 2010, redatta dalla società “Consulenze Ambientali s.p.a.”, per conto di Habitat e sulla scorta della quale la Commissione edilizia del Comune di Bergamo ha prescritto l’arretramento degli edifici rispetto alla via Corridoni e la “riduzione delle distanze dal confine verso la cabina ENEL” posta sul retro. In realtà si trattava della sottostazione TEB, nella quale sono ospitati i trasformatori di proprietà ENEL e, dunque, lo stesso Comune ha imposto l’avvicinamento dell’edificio alla sottostazione in questione, definita come “struttura tecnologica priva di destinazione principale”.
TEB ha, quindi, notificato un ricorso per motivi aggiunti, con il quale ha censurato il parere ARPA del 23 dicembre 2010 nr. 180802 e il parere prot. n. 4267/2010, elaborato dalla Commissione Edilizia del Comune di Bergamo, entrambi affetti da eccesso di potere per difetto di istruttoria, dal momento che entrambi i soggetti hanno omesso di considerare la presenza della sottostazione Silvio Pellico, quale fonte di inquinamento acustico. Tutto ciò dimostrerebbe, secondo la ricorrente, la totale estraneità di TEB rispetto alla presunta violazione di norme in tema di inquinamento acustico che, invece, dovrebbe ritenersi imputabile al fatto che la valutazione del clima acustico operata dal costruttore ha completamente omesso di valutare le immissioni provenienti dalla preesistente infrastruttura tramviaria.
Il Comune ha impostato la propria linea difensiva sulla sostanziale imputabilità dell’attuale situazione di inquinamento acustico alla non corretta rappresentazione dei fatti da parte della cooperativa Habitat. Secondo il medesimo, infatti, l’ente locale non avrebbe competenza in materia acustica e si limiterebbe a prendere atto del parere positivo di ARPA, a sua volta fondato sulla descrizione dello stato dei luoghi e dei dati forniti dal richiedente, senza svolgere alcun sopralluogo, data la scarsità di personale. In ogni caso, secondo il Comune, l’indicazione di dislocare le zone notte nell’ “area meno esposta al disturbo acustico”, non starebbe necessariamente ad indicare il lato confinante con la sottostazione, in quanto avrebbero potuto essere utilizzati anche gli altri due lati non affacciati sulla via Corridoni.
Pertanto, incontestato che il lamentato inquinamento acustico è da imputarsi alla sottostazione in questione, che esso è superiore ai limiti di legge e che il parere di ARPA è stato espresso sulla scorta della Valutazione previsionale di clima acustico prodotto da Habitat, con esclusione di ogni responsabilità del Comune rispetto alla, riconosciuta, “lacunosità o, meglio, erroneità, della valutazione previsionale di clima acustico presentata per conto della società costruttrice” (così la memoria del Comune depositata il 21 ottobre 2016, pag. 12), secondo il Comune “ne deriva necessariamente che l’unico soggetto che può e deve intervenire per ovviare all’inquinamento acustico prodotto è il proprietario della sottostazione fonte di rumore”. Conseguentemente, il provvedimento sarebbe stato legittimamente adottato, anche in considerazione del fatto che TEB non si sarebbe preoccupata di dare corso, in alcun modo, alle raccomandazioni che, già nel 2010, evidenziavano valori significativi, da verificare in presenza di abitazioni per il periodo notturno. Secondo la difesa pubblica, la società potrebbe, se del caso, agire in rivalsa nei confronti del soggetto responsabile del falso presupposto su cui si sono innestati gli atti autorizzativi.
In vista della pubblica udienza, parte ricorrente ha, in primo luogo, ribadito l’applicabilità alla linea tramviaria in questione della disciplina derogatoria, rispetto al limite di inquinamento acustico, da misurarsi solo in termini di immissioni e non emissioni, di cui all’art. 4 del DPCM 14/11/1997: sarebbe, dunque, necessaria un’interpretazione sistematica che estenda la normativa derogatoria, oltre che alle ferrovie, anche alle linee tramviarie e funicolari, ancorchè non specificamente nominate. Ciò fatto, le immissioni non avrebbero potuto essere misurate, rispetto ad un edificio non ancora costruito, così ne risulterebbe dimostrata l’assenza di qualsiasi responsabilità in capo a TEB.
Quest’ultima ha, quindi, ulteriormente riaffermato l’imputabilità dell’inquinamento alle previsioni costruttive e alle successive prescrizioni sottese al rilascio del titolo e non anche alla tramvia. Ma anche e ancor più a monte, alla non corretta pianificazione urbanistica. La presenza della linea tramviaria e dei manufatti di servizio ha sempre condotto all’introduzione, per le aree su cui insistono tali opere e quelle limitrofe il sedime ferroviario, di una previsione non residenziale (spazi pubblici, piazze, parcheggi). Solo il Piano delle Regole del PGT approvato definitivamente il 14 maggio 2010 ha modificato tali previsioni, contemplando la possibilità di realizzare degli insediamenti residenziali in luogo dei parcheggi: in particolare, l’area prima destinata, nel caso di specie, a piazza e parcheggi, è stata classificata come “IU5 – interventi in corso di attuazione”, così violando il principio di prevenzione.
Alla pubblica udienza del 23 novembre 2016, la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso in esame ha ad oggetto il provvedimento con cui il Comune di Bergamo ha imposto alla ricorrente, oltre al pagamento della sanzione di cui all’art. 10 della legge n. 447/1995, la bonifica acustica della cabina elettrica a servizio della sottostazione TEB denominata Silvio Pellico, al fine di ricondurre il livello di rumorosità entro i limiti di legge in materia.
Con motivi aggiunti sono stati, altresì, censurati gli atti ad esso collegati, riguardanti il rispetto della normativa acustica nella costruzione del condominio di via Corridoni.
Così delineato l’oggetto del contendere, deve essere preliminarmente confermato che, come anticipato in sede cautelare, l’interpretazione della disciplina speciale in materia di inquinamento acustico proposta da parte ricorrente non risulta conforme alla norma.
Infatti, il terzo comma dell’art. 2 del DPR 459/1998, che detta il regolamento in esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, stabilisce che gli articoli 2, 6 e 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 non si applicano (dovendo, invece, trovare applicazione le disposizioni dello stesso DPR 459/1998) solo per le infrastrutture di cui al comma 1 del medesimo articolo e cioè “infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari”.
Nel caso di specie, l’infrastruttura fonte di inquinamento acustico è rappresentata da una tramvia e il solo fatto che sia, sostanzialmente, utilizzata come una metropolitana di superficie non appare sufficiente a consentire di superare il dato letterale della norma.
Ciò chiarito, la disposta verificazione ha consentito di accertare che i valori di emissione rilevati nell’ottobre 2010, corrispondenti a 55,6 dBA e con una componente tonale di 200 Hz, sono quasi esattamente coincidenti con quelli rilevati da ARPA cinque anni dopo nella medesima posizione. Non è perciò plausibile un peggioramento della situazione dovuto a cause sconosciute che abbiano modificato il comportamento delle barriere installate: piuttosto risulta ragionevole ritenere che la sorgente di emissione difficilmente potesse essere compatibile con i livelli di emissione richiesti nella zonizzazione acustica Comunale, conseguente alla modifica urbanistica del 2010, che ha fatto ricadere l’area nella zona III, con limiti notturni pari a 45 dBA.
Rispetto al primo quesito, il verificatore ha, peraltro, affermato che <<appare chiaro che le indicazioni contenute nel parere rilasciato da ARPA del 23/12/2010 (prot. 180802 del 29/12) non riguardano in alcun modo “misure preordinate alla prevenzione dell’inquinamento acustico” riferite alla presenza della sottostazione elettrica TEB; anzi, la raccomandazione finale, come già ricordato, suggerisce di “prevedere una attenta dislocazione dei reparti notte” verso l’area meno esposta al disturbo acustico causato dalla sede stradale.
Per questa ragione le indicazioni operative concordano con la proposta suggerita dalla relazione di “consulenze ambientali spa” di realizzare un isolamento acustico di facciata compreso tra 40 e 45 dB(A), ma nulla indicano per il retro.>>.
Ciò deve essere letto in stretto collegamento con quanto affermato nella relazione tecnica con riferimento al secondo profilo che ne ha formato oggetto e cioè alla verifica del rispetto delle prescrizioni normative in materia di inquinamento acustico nell’edificazione del condominio di via Corridoni 103.
A tale proposito è stato accertato, nel corso della verificazione, che “non è stato preso nessun provvedimento specifico atto a limitare gli effetti della rumorosità prodotta dalla sottostazione TEB, come diretta conseguenza della sommaria valutazione di clima acustico prodotta da Habitat s.c ai fini dell’ottenimento della licenza edilizia e del successivo parere espresso da ARPA Lombardia. Le indicazioni preventivamente fornite dalla commissione edilizia comunale hanno, anzi, avuto l’effetto di produrre un avvicinamento del fabbricato alla sottostazione, in deroga al Regolamento Edilizio, con un peggioramento delle qualità acustiche ambientali in particolare ai piani bassi della costruzione.”.
Ne discende che il superamento dei limiti dell’inquinamento acustico previsti per la zona in cui ricade (e più precisamente del valore limite differenziale di immissione ed emissione per il periodo notturno da parte della cabina elettrica in questione), riscontrati in corrispondenza di tale edificio, sono indubbiamente riconducibili ad una non corretta edificazione dello stesso, conseguenza degli errori di valutazione in cui Comune e ARPA sono stati indotti a causa della non corretta rappresentazione della realtà da parte della ditta che ha realizzato la relazione prodotta nell’ambito del procedimento edilizio.
Il ricorso, dunque, deve essere accolto, data l’incoerenza dei provvedimenti impugnati, che hanno sanzionato TEB per un inquinamento superiore ai limiti, imputabile, almeno in via principale, alle modalità costruttive e alla localizzazione dell’edificio in modo tale da esporlo maggiormente a quell’inquinamento acustico che era già presente ed era stato rilevato nel 2010.
A tale proposito appare opportuno premettere che la Regione Lombardia ha espressamente previsto, nella legge regionale n.10 del 10 agosto 2001 (con specifiche nel dgr VII/8313 dell'8
marzo 2002) l’obbligo della produzione della valutazione previsionale di clima acustico di cui all’articolo 8 della legge quadro sull’inquinamento acustico n.447/95, per il rilascio della concessione edilizia di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani e nuovi insediamenti residenziali prossimi a opere potenzialmente inquinanti (p.e. strade, fabbriche, ecc.).
Si tratta di uno studio con misure fonometriche, il quale analizza il clima, ovvero 'fotografa' la situazione del livello sonoro esistente in un’area specifica e si conclude con una relazione che si fonda su di una serie di verifiche tecniche.
Di fatto, questo studio previsionale impone di controllare che il clima della zona non sia
acusticamente inquinato dalla presenza, tra le altre opere inquinanti, anche dei sistemi di trasporto collettivo su rotaia e, in presenza di situazioni di inquinamento acustico, la relazione deve dichiarare quali tecnologie costruttive sono state selezionate per eliminarne gli effetti.
Il mancato rispetto delle norme relative ai requisiti acustici passivi (definiti dal DPCM 5 /12/1997) determina, dunque, la responsabilità del progettista, dell’impresa edile, della direzione lavori, dell’acquirente l’edificio che non ha verificato e anche del Comune, preposto a far rispettare il decreto.
Il principio di prevenzione, dunque, avrebbe dovuto trovare applicazione anche in ragione del fatto che la tramvia in questione preesisteva anche rispetto alla pianificazione comunale, per cui, sia questa, che la successiva attività edilizia avrebbero dovuto considerare gli effetti della presenza della ferrovia (mai sdemanializzata).
Infatti, sia la legge, che la sua prassi attuativa, impongono, per gli interventi edilizi su manufatti da realizzarsi nella fascia di rispetto delle ferrovie in deroga alle distanze di cui agli articoli 49, 52, 53, 54, 56, 57 e 59 del D.P.R. n. 753/80, l’ottenimento dell’autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di impianti fissi. La domanda di autorizzazione alla riduzione delle distanze legali deve essere altresì corredata dalla documentazione che evidenzi gli esiti delle misurazioni fonometriche e -eventualmente con l’ausilio di interventi di contenimento acustico- la verifica del rispetto dei limiti acustici normativi.
Del resto, il comma 2 dell’art. 3 del DPR 459/1998, prevede espressamente che “Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza di cui al comma 1.”. Come già visto, questa disposizione non può trovare applicazione diretta in relazione a tramvie, ma pare possibile la sua applicazione in via analogia, non solo in considerazione del fatto che essa è espressione ed esplicitazione di un principio generale del nostro ordinamento, nel rapporto tra fonti inquinanti e nuova edificazione, ma anche della circostanza per cui, nel caso di specie, le aree interessate dal passaggio della tramvia bergamasca in questione sono da sempre destinate al ripristino della linea ferroviaria.
Nessun obbligo poteva, dunque, sussistere in capo a TEB: sebbene i rilievi del 2010 avessero evidenziato la necessità di attenzionare la sottostazione Silvio Pellico, proprio il fatto che la normativa statale e regionale impongono, in sede di nuova costruzione, la necessità di produrre, in allegato al progetto, la valutazione previsionale di clima acustico, porta ad escludere ogni responsabilità di tale società, dovendosi presumere che il Comune, con l’avvallo di ARPA, in quanto soggetto preposto al controllo dell’applicazione della normativa in materia acustica, avesse operato il necessario controllo di compatibilità e di adeguatezza delle soluzioni tecniche adottate nel progetto al fine di rendere accettabili le immissioni provenienti dalla preesistente linea tramviaria.
Esula dalla competenza di questo Tribunale accertare quale sia il soggetto cui deve essere imputata, anche in termini finanziari, la responsabilità della violazione in cui si è, in effetti, incorsi nel momento in cui è stata autorizzata la realizzazione del condominio in questione a distanza ridotta dalla sottostazione esistente e senza adottare specifiche misure di prevenzione delle immissioni (la quale potrà essere ripartita tra costruttore, progettista, esperto in materia acustica, direttore dei lavori, ma anche Comune e ARPA), ma vi rientra indubbiamente l’accertamento del fatto che l’inquinamento acustico che interessa il condominio in questione non è imputabile a TEB. Ciò conduce all’accoglimento del ricorso, con conseguente caducazione di tutti gli atti impugnati.
In particolare debbono essere annullati il parere favorevole di ARPA del 29 dicembre 2010 e il parere della Commissione edilizia comunale le cui prescrizioni sono state trasfuse nel permesso di costruire, in quanto entrambi fondati su di un’erronea rappresentazione della realtà dell’inquinamento acustico presente nell’area su cui si è edificato già nel 2010, che non teneva conto della presenza della sottostazione Silvio Pellico.
Debbono, quindi, essere caducati anche il provvedimento sanzionatorio e l’ordine di procedere alla bonifica, in quanto il superamento dei limiti indicati dalla legge sono la conseguenza di una non corretta pianificazione urbanistica, che ha trasformato le aree confinanti con il tracciato della tramvia, soggette a fascia di rispetto, in aree edificabili senza specifiche prescrizioni e del conseguente rilascio di un titolo abilitativo edilizio non contenente le previsioni delle misure atte a limitare l’inquinamento acustico nell’edificio da realizzare.
Ne deriva, altresì, il rigetto della domanda risarcitoria, formulata da parte ricorrente solo in via subordinata.
Le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza nei confronti del Comune di Bergamo e di Arpa Bergamo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie sia il ricorso principale, che il ricorso per motivi aggiunti e per l’effetto annulla gli atti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare.
Condanna l’Amministrazione comunale di Bergamo e Arpa Bergamo al pagamento delle spese del giudizio a favore della ricorrente, ciascuna nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mara Bertagnolli Giorgio Calderoni