Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2634, del 15 maggio 2013
Sviluppo sostenibile.Illegittimità silenzio della Regione Puglia sull’istanza di rilascio di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto eolico

La giurisprudenza ha stabilito che l’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 risponde a evidenti finalità di semplificazione e accelerazione e il termine per la conclusione del procedimento di AU e deve essere, quindi, qualificato come principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. Pertanto, la circostanza che tutti gli atti di assenso debbano confluire nel procedimento unico di AU presuppone a sua volta che quest’ultimo sia stato avviato, non certo che la Regione possa rimanere silente, tantomeno a causa dell’inerzia di altri enti deputati al rilascio di atti destinati a confluire nell’AU, né che la Regione possa in tal modo sottrarsi all’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Dunque, si deve prescindere da ogni attività endoprocedimentale eventualmente svolta o da svolgersi, poiché rileva soltanto il decorso del termine fissato dalla legge senza che l’Amministrazione abbia concluso il procedimento mediante provvedimento espresso. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)



N. 02634/2013REG.PROV.COLL.

N. 00342/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 342 del 2013, proposto da:
Eco Puglia Energia S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Mescia e Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Franco Gaetano Scoca in Roma, via Paisiello, 55;

contro

Regione Puglia;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 02058/2012, resa tra le parti, concernente silenzio serbato dall'Amministrazione su istanza di rilascio autorizzazione unica per realizzazione impianto eolico nel Comune di Troia.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2013 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti gli avvocati Colalillo, per delega degli Avvocati Antonio e Giuseppe Mescia;

 

FATTO e DIRITTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, sez. I, con la sentenza n. 2058 del 6 dicembre 2012, ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dall’attuale appellante Eco Puglia Energia s.r.l. per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio tenuto dalla Regione Puglia sull’istanza di rilascio di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto eolico da realizzarsi nel Comune di Troia.

Il TAR ha rilevato, infatti, che l’inerzia della Regione Puglia era venuta meno con l’invio della comunicazione in data 30 ottobre 2012, motivata sulla base di carenze documentali non contestate da parte ricorrente.

L’appellante contrastava la sentenza del TAR e, con l’appello in esame, chiedeva la reiezione del ricorso di primo grado, deducendo: Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione artt. 2 e 14-ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387. Violazione e falsa applicazione della Deliberazione della Giunta Regionale 23 gennaio 2007, n. 35. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 5, L.R. 14 giugno 2007, n. 17.

Alla Camera di consiglio del 14 maggio 2013 la causa veniva trattenuta in decisione.

Il Collegio ritiene la fondatezza dell’appello, poiché l’inerzia della Regione Puglia non è venuta meno con l’invio della comunicazione in data 30 ottobre 2012, benché motivata sulla base di carenze documentali non contestate da parte ricorrente.

Infatti, l’invio della richiesta istruttoria ex nota prot. n. 10238 del 30 ottobre 2012, a mezzo della quale la Regione intimata ha richiesto alla Eco Puglia Energia s.r.l. di integrare la documentazione posta a corredo della propria istanza di autorizzazione unica, non ha fatto venir meno l’inadempimento della Regione Puglia, tenuto conto che i tempi stabiliti dalle normative regionali sul procedimenti di VIA, ove più lunghi, devono ritenersi abbreviati al fine di restare nei termini massimi imposti per il rilascio della AU dall’art. 12 del D. Lgs. 387-03, che costituisce principio fondamentale della normativa statale sulle energie rinnovabili.

La giurisprudenza, peraltro, ha stabilito che l’art. 12 del D.lgs. n. 387-03 risponde a evidenti finalità di semplificazione e accelerazione e il termine per la conclusione del procedimento di AU e deve essere, quindi, qualificato come principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia (cfr. C. Cost. 9 novembre 2006, n. 364, Consiglio di Stato, sez. V, 23 ottobre 2012, n. 5413, 21 novembre 2012, n. 5895).

Pertanto, la circostanza che tutti gli atti di assenso debbano confluire nel procedimento unico di AU presuppone a sua volta che quest’ultimo sia stato avviato, non certo che la Regione possa rimanere silente, tantomeno a causa dell’inerzia di altri enti deputati al rilascio di atti destinati a confluire nell’AU, né che la Regione possa in tal modo sottrarsi all’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

Dunque, si deve prescindere da ogni attività endoprocedimentale eventualmente svolta o da svolgersi, poiché rileva soltanto il decorso del termine fissato dalla legge senza che l’Amministrazione abbia concluso il procedimento mediante provvedimento espresso.

Dal combinato disposto del punto 14.13 delle Linee Guida, dell’art. 26 del D.lgs. 152-06 nonché e del punto 3.15 della D.G.R. della Puglia n. 3029-2010 consegue che la Regione Puglia deve, eventualmente, attivare il potere sostitutorio con i passaggi procedimentali a tal fine previsti: diffida a provvedere alla conclusione del procedimento di VIA e, in caso di perdurante inerzia, agire in via sostitutiva, adottando il provvedimento di VIA, per farlo confluire nel procedimento di AU; ciò in quanto il termine per la conclusione del procedimento di AU rileva ai sensi degli artt. 2 e 2-bis della l. 241-90 e la normativa di riferimento non subordina affatto la conclusione del procedimento di AU al previo esperimento della VIA, ma al contrario attribuisca espressamente alla Regione il potere di sostituirsi all’ente deputato a concludere la VIA medesima.

Nel caso di specie, dunque, la comunicazione effettuata dalla Regione con nota prot. n. 10238 del 30 ottobre 2012, pur essendo motivata sulla base di carenze documentali non contestate da parte ricorrente, impedendo di ritenere la Regione stessa completamente inadempiente nei confronti del ricorrente, trattandosi di un onere documentale che spetta al medesimo, tuttavia, non impedisce di ritenere illegittima l’inerzia dell’Amministrazione nella conclusione del procedimento di AU il cui termine, come detto, è giuridicamente rilevante per concretizzare il giudizio di inadempimento dell’Amministrazione.

Pertanto, una volta acquisita tale documentazione, tenuto anche presente che la suddetta richiesta istruttoria è stata presentata a notevole distanza dalla scadenza del termine di legge per la conclusione del procedimento, ne consegue che, nel caso di specie, non solo non può pronunciarsi la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, ma visto il tempo trascorso deve essere assegnato alla Regione Puglia intimata un ulteriore e definitivo termine per la conclusione del procedimento di AU, termine che si ritiene congruo fissare in 100 giorni.

Pertanto, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere accolto e, di conseguenza, in riforma della sentenza appellata, deve dichiararsi l’inadempimento della Regione Puglia ed assegnarsi alla medesima un congruo un termine di 100 giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della presente decisione alla Regione stessa, per la conclusione del procedimento di AU.

Si ritiene di dover nominare fin d’ora, in caso di perdurante inerzia della Regione, il commissario ad acta, individuato nel Dirigente Generale del Ministero delle Politiche Ambientali, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, o in altro Dirigente di Direzione o struttura periferica del Ministero, da lui delegato, che dovrà provvedere nel termine di 100 giorni decorrenti dalla notificazione al medesimo dell’istanza da parte dell’attuale appellante.

Nel caso in cui il Commissario ad acta fosse chiamato a provvedere, egli dovrà denunciare il ritardo alla Procura Regionale della Corte dei Conti, per i provvedimenti di competenza.

Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sull’appello principale come in epigrafe proposto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado, ai sensi di cui in motivazione.

Nomina fin d’ora, in caso di perdurante inerzia della Regione, commissario ad acta il Dirigente Dirigente Generale del Ministero delle Politiche Ambientali, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, o altro Dirigente di Direzione o struttura periferica del Ministero, da lui delegato, con le prescrizioni indicate in motivazione.

Condanna la Regione convenuta al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore dell’appellante, spese che liquida in euro 5000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente FF

Manfredo Atzeni, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)