Cass. Sez. III n.38432 del 9 ottobre 2008 (Ud. 9 lug. 2008)
Pres. De Maio Est. Onorato Ric. Briolotta
Urbanistica. Validità ed efficacia del titolo abilitativo

Per valutare la sussistenza del reato di cui all\'art. 44 D.P.R. 380/2001 deve valutarsi la nuova costruzione nel suo complesso, e deve quindi verificarsi se il titolo abilitativo rilasciato per la nuova costruzione sia ancora valido ed efficace durante l\'esecuzione dei lavori ovvero sia diventato inefficace prima che i lavori progettati e autorizzati siano ultimati.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Signori


Dott. Guido DE MAIO Presidente
Dott. Agostino CORDOVA Consigliere
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Aldo FIALE Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA



sul ricorso proposto da BRIOLOTTA Rodolfo, nato a Palermo il 9.12.1940, avverso la ordinanza resa il 25.3.2008 dal Tribunale per il riesame di Palermo.
- Visto il provvedimento denunciato e il ricorso,
- Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere Pierluigi Onorato,
- Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Santi Consolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
- Udito il difensore dell\'indagato, avv. ==
Osserva:


In fatto e in diritto


1 - Con ordinanza del 25.3.2008 il Tribunale di Palermo, in sede di riesame, ha confermato il sequestro preventivo di un fabbricato in costruzione a sei elevazioni fuori terra, disposto con decreto del 3.3.2008 dal g.i.p. palermitano, che aveva ravvisato l\'astratta configurabilità del reato di cui all\'art. 44 DPR 380/200 a carico di Rodolfo Briolotta.


Il giudice del riesame ha osservato che:
- al momento dell\'accesso al cantiere (21.2.2008) la polizia municipale aveva riscontrato lavori in corso al terzo e al quarto piano del fabbricato, consistenti nella realizzazione della tramezzatura e degli impianti idrici ed elettrici;
- sussisteva pertanto il fumus delicti, posto che il relativo permesso di costruire era ormai scaduto, giacché le opere non erano state ultimate nel temine ivi previsto;
- ricorreva anche il periculum in mora, esistendo la possibilità che i lavori edilizi fossero proseguiti senza titolo.

2 - L\'indagato Briolotta ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi di annullamento.


In particolare, denuncia:
2.1 - inosservanza ed erronea applicazione dell\'art. 44 DPR 380/2001 e degli artt. 321, 322 e 324 c.p.p., giacché il tribunale del riesame aveva valutato solo le prospettazioni della polizia municipale e del p.m., ma non aveva assolutamente preso in considerazione le specifiche argomentazioni e allegazioni prodotte dal difensore, e in particolare quella che precisava essere presenti nel cantiere alla data del 21.2.2008, non gli operai, ma solo il direttore dei lavori e i suoi collaboratori, che effettuavano un sopralluogo al fine di preparare l\'istanza per il rinnovo del permesso di costruire;


2.2 - ancora inosservanza ed erronea applicazione dell\'art. 44 DPR 380/2001 e degli artt. 321, 322 e 324 c.p.p., laddove la ordinanza impugnata ha ritenuto sussistere il fumus del reato urbanistico di cui all\'art. 44 DPR 380/2001, atteso che mancava qualsiasi elemento probatorio da cui potesse desumersi che le opere edilizie erano proseguite dopo la scadenza del permesso di costruire;


2.3 - inosservanza degli artt. 44, 22, commi 1 e 2, e 37 del DPR 380/2001, nonché degli artt. 321, 322 e 324 c.p.p., giacché le opere asseritamente in corso al momento del sopralluogo - e cioè le tramezzature interne e gli impianti idrici ed elettrici - configurano interventi edilizi minori soggetti esclusivamente a denuncia di inizio attività e pertanto sanzionati soltanto in via amministrativa;


2.4 - violazione dell\'art. 203, comma 1 bis, c.p.p. nella misura in cui il giudice del riesame ha utilizzato la fonte confidenziale anonima che avrebbe denunciato alla polizia municipale la prosecuzione dei lavori edilizi oltre la scadenza del permesso di costruire, senza considerare che ai sensi della norma citata sono inutilizzabili anche al di fuori del dibattimento le dichiarazioni fornite alla polizia giudiziaria da informatori di cui la polizia non riveli l\'identità;


2.5 - ancora inosservanza o erronea applicazione dell\'art. 44 DPR 380/2001 e degli artt. 321, 322 e 324, comma 7, c.p.p., laddove la impugnata ordinanza non ha ritenuto di limitare il sequestro preventivo - come richiesto nei motivi di riesame - alla sola parte del fabbricato in cui sarebbero proseguite le opere senza titolo, cioè al piano terzo e quarto.


3 - Deve anzitutto disattendersi l\'eccezione processuale di cui al n. 2.5, giacché non risulta che sia stata utilizzata la fonte confidenziale indicata dal ricorrente.


Risulta invece che i requisiti legali del sequestro siano stati accertati attraverso una ispezione effettuata dalla polizia municipale, a nulla rilevando se questa sia stata occasionata da informazioni di confidenti raccolte dalla stessa polizia.


4 - Tanto premesso, vanno respinti il primo e il secondo motivo di ricorso (nn. 2.1 e 2.2) in quanto destituiti di fondamento.


Il giudici cautelari, con motivazione incensurabile in questa sede, hanno accertato in linea di fatto che al momento del sopralluogo della polizia municipale (21.2.2008) erano ancora in corso lavori edilizi al terzo e al quarto piano dell\'edificio di cui trattasi. Affermare invece che in cantiere erano presenti solo il direttore dei lavori e i suoi collaboratori per effettuare una ispezione, evidentemente non necessaria, al fine di rinnovare l\'istanza di permesso di costruire, è una mera asserzione del tutto incompatibile col predetto accertamento.


Altrettanto incompatibile con i lavori in corso è la tesi della mancanza di prova che i lavori fossero proseguiti dopo la scadenza del permesso o della concessione edilizia, posto che è pacifico che alla predetta data del 21.2.2008 il titolo abilitativo era già scaduto.


4 - Manifestamente infondato è anche il terzo motivo (n. 2.3).


Vero è che i lavori in corso riguardavano soltanto opere interne, cioè tramezzature, nonché impianti idrici ed elettrici, che di per sé sono soggetti solo a denunzia di inizio attività ai sensi del primo o del secondo comma dell\'art. 22 D.P.R. 380/2001.

Ma è altrettanto vero che per valutare la sussistenza del reato di cui all\'art. 44 D.P.R. 380/2001 deve valutarsi la nuova costruzione nel suo complesso, e deve quindi verificarsi se il titolo abilitativo rilasciato per la nuova costruzione sia ancora valido ed efficace durante l\'esecuzione dei lavori ovvero sia diventato inefficace prima che i lavori progettati e autorizzati siano ultimati.


5 - E\' invece fondata l\'ultima censura (n. 2.5).


Tra i motivi di riesame era stata formulata una specifica censura volta ad ottenere in via subordinata la riduzione del sequestro al terzo e al quarto piano dell\'edificio in cui i lavori assentiti non erano stati ancora ultimati.


Sul punto il giudice del riesame ha omesso qualsiasi motivazione, violando così la norma processuale di cui all\'art. 125, comma 3, c.p.p.. Avrebbe invece dovuto valutare se il rapporto di pertinenzialità tra cosa sequestranda e reato, richiesto dall\'art. 321 c.p.p., sussisteva solo per i predetti piani dell\'edificio o si estendeva anche agli altri piani. In altri termini, avrebbe dovuto verificare se il sequestro poteva (giuridicamente e materialmente) limitarsi ai piani in cui i lavori erano in corso e/o ai piani in cui i lavori assentiti non erano ancora ultimati.


Limitatamente a questo punto, la ordinanza impugnata va annullata con rinvio.


P.Q.M.


la Corte suprema di cassazione annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo.



Così deciso in Roma il 9.7.2008.

Deposito in cancelleria 09/10/2008