Cass. Sez. III n. 06749 del 19 febbraio 2026 (CC 14 gen 2026)
Pres. Ramacci Rel. Pazienza Ric. Calise
Urbanistica.Estensione dell'ordine di demolizione e limiti del terzo condono edilizio in aree vincolate
L'ordine di demolizione ex art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001 deve essere eseguito sull'immobile considerato nella sua interezza, anche se relativo a interventi di completamento di un pregresso abuso prescritto per il quale il precedente ordine era stato revocato. Inoltre, in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, il "terzo condono" (D.L. 269/2003) è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria) previo parere favorevole dell'autorità competente, restando esclusa la sanatoria per le nuove volumetrie. Infine, il giudice dell'esecuzione non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione se maturata durante il procedimento di cognizione, potendo intervenire solo per cause estintive successive al giudicato
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 09/08/2025, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza - proposta da CALISE Giuseppe - di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione posto in esecuzione dal Pubblico Ministero e disposto con sentenza emessa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di CALISE Giovanni (dante causa del ricorrente), in relazione ad un manufatto da quest'ultimo realizzato a più riprese, ed in violazione dei sigilli, in assenza di ogni titolo abilitativo in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale oltre che di inedificabilità, con conseguente distruzione delle bellezze naturali.
2. Ricorre per cassazione il CALISE, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dedotta prescrizione dei reati. Si censura il mancato apprezzamento di quanto dedotto in ordine alla possibilità di demolire solo le opere oggetto della sentenza di patteggiamento, in quanto, per gli abusi accertati nel 1991, non era stata nemmeno esercitata l'azione penale. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 6, comma 6, del P.T.P. dell'isola d'Ischia. Si deduce che la sanzione del ripristino dello stato dei luoghi, autonoma da quella della demolizione perché conseguente alla condanna per il reato paesaggistico, necessitava l'elaborazione di un progetto di riqualificazione.
3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza delle censure prospettate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Manifestamente infondato è il primo ordine di doglianze, avuto riguardo ai consolidati insegnamenti di questa Suprema Corte secondo cui, da un lato, «non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, nel caso in cui essa sia maturata nel corso del procedimento di cognizione, potendo essere dichiarate in sede esecutiva le sole cause di estinzione del reato intervenute dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna» (Sez. 1, n. 46476 del 17/10/2023, Raimo, Rv. 285406 - 01). D'altro lato, con riferimento all'estensione dell'intervento demolitorio censurata in questa sede, deve ritenersi altrettanto pacifico il principio per cui «l'ordine di demolizione conseguente alla sentenza di condanna, previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pur se relativo ad interventi edilizi di prosecuzione e/o di completamento di un pregresso abuso dichiarato estinto per prescrizione e in relazione al quale il precedente ordine demolitorio era stato revocato, deve comunque essere eseguito sull'immobile considerato nella sua interezza» (Sez. 3, n. 869 del 14/12/2023, dep. 2024, Cutolo, Rv. 285733 - 01). È poi opportuno porre in evidenza la piena condivisibilità di quanto osservato dal Tribunale (pag. 3) in ordine alla perdurante pendenza di due istanze di condono. Si è in particolare posto in evidenza, sulla scorta dei principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa che la realizzazione di nuova volumetria in aree sottoposte a vincolo paesaggistico non consente di fare applicazione del c.d. terzo condono, dovendosi tra l'altro escludere la possibilità di ricondurre l'intervento (di oltre 450 mq) nell'alveo degli "abusi minori" suscettibili di autorizzazione paesaggistica postuma. Si tratta di un percorso argomentativo pienamente in linea anche con gli insegnamenti di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il condono previsto dall'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 (convertito, con modificazioni, dalla I. n. 326 del 2003) è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del citato D.L. (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici» (Sez. 3, n. 40676 del 20/05/2016, Armenante, Rv. 268079 - 01).
3. Per ciò che riguarda il secondo motivo, deve ritenersi preliminare ed assorbente il rilievo per cui l'odierna impugnazione ha ad oggetto esclusivamente l'ordine di demolizione conseguente alla violazione della normativa urbanistica, e non anche il diverso e autonomo ordine di rimessione in pristino disposto - come precisato dallo stesso ricorrente - in relazione all'ulteriore reato previsto dalla l. n. 431 del 1985.
4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 gennaio 2026


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