Cass. Sez. III n. 37641 del 17 settembre 2015 (Cc 28 mag 2015)
Presidente: Franco Estensore: Andronio Imputato: Armenante e altro
Urbanistica. Lottizzazione abusiva negoziale e accatastamento di terreni

In tema di reati edilizi, l'accatastamento di un terreno integra una delle forme del reato di lottizzazione abusiva, e precisamente quella cd. "negoziale", così da assumere rilievo anche ai fini della permanenza del reato, solo se l'operazione è ascrivibile alla volontà dei lottizzanti, ma non anche quando la stessa costituisce adempimento imposto dall'amministrazione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato, con rinvio, l'ordinanza del riesame che aveva individuato come "tempus commissi delicti" quello del successivo accatastamento, ordinato agli indagati dall'Agenzia del Territorio, di un fabbricato già oggetto di lottizzazione abusiva cd. "materiale").



 RITENUTO IN FATTO

1. -— Con ordinanza del 12 aprile 2013, il Tribunale di Salerno ha confermato, quanto alle posizioni di Armenante Vincenzo e Armenante Maria, il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip dello stesso Tribunale il 27 febbraio 2013, avente ad oggetto alcuni immobili, in relazione al reato di lottizzazione abusiva. Lo stesso Tribunale ha invece annullato il provvedimento di sequestro nei confronti di Di Domenico Immacolata, rilevando la violazione del principio del ne bis in idem cautelare, essendo questa sottoposta a diverso procedimento pendente nel merito per lo stesso fatto, sebbene diversamente qualificato. Rileva il Tribunale che la lottizzazione materiale era avvenuta nel marzo 2008, ma nell'anno 2011 vi era stato l'accatastamento degli immobili, al quale non può essere conferita una valenza esclusivamente fiscale, trattandosi di un atto che completa l'operazione di frazionamento e consente il possibile trasferimento a terzi dei singoli cespiti. Il reato non poteva, quindi, essere considerato prescritto, essendo cessata la sua permanenza solo nel 2011.

2. - Avverso l'ordinanza gli indagati hanno proposto ricorso per cassazione, sostenendo, con unico motivo di doglianza, che l'accatastamento degli immobili era stato effettuato su ordine dell'amministrazione, che aveva reclamato il pagamento delle imposte ad essi riferibili, e non era riconducibile ad una volontà degli stessi indagati di completare la lottizzazione abusiva rendendo vendibili a terzi gli immobili stessi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. - Il ricorso è fondato.

3.1. - Devono essere preliminarmente richiamati i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di lottizzazione abusiva cosiddetta "negoziale".

In particolare, è opportuno sottolineare che il reato di lottizzazione abusiva ha natura permanente e la permanenza dura sino a quando sussiste l'attività edificatoria, posto che dopo il frazionamento iniziale anche la condotta successiva, ovvero l'esecuzione di opere di urbanizzazione o la realizzazione di singole costruzioni, protrae l'evento criminoso, attraverso la lesione del monopolio pubblico della programmazione urbanistica (ex plurimis, sez. 3, 26 aprile 2007 n. 19732; sez. 3, 06 giugno 2008, n. 27739, rv. 240603; sez. 3, 18 settembre 2013, n. 42361, rv. 257731). In proposito è utile ricordare che l'art. 30, comma 1 del T.U. sull'edilizia, che riproduce sostanzialmente la L. n. 47 del 1985, art. 18, comma 1, dispone che si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando: vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione (lottizzazione materiale); tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche, quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio(lottizzazione negoziale). Questo secondo tipo di lottizzazione si fonda sulla presenza di elementi indiziari, da cui risulti, in modo non equivoco, la destinazione a scopo edificatorio del terreno. Tali elementi indiziari sono indicati, con elencazione non tassativa, nella stessa norma e consistono: nell'idoneità dei lotti all'edificazione, tenuto conto della superficie degli stessi; nell'eventuale previsione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria in sede di frazionamento; nella vicinanza dei lotti all'aggregato urbano e ad aree già edificate; nelle qualità personali dell'acquirente; nel prezzo pagato per l'acquisto del lotto. Siffatti elementi non devono essere presenti tutti in concorso fra di loro, in quanto è sufficiente anche la presenza di uno solo di essi, purchè rilevante ed idoneo a fare configurare, con margini di plausibile veridicità, la volontà di procedere a lottizzazione.

Si è, inoltre, precisato che ai fini della integrazione del reato di lottizzazione abusiva, il frazionamento di un terreno non deve necessariamente avvenire mediante apposita operazione catastale che preceda le vendite o gli atti di disposizione, ma può realizzarsi con ogni altra forma di suddivisione fattuale dello stesso, essendo sufficiente un insieme di opere che comportano una trasformazione urbanistico-edilizia a scopo edificatorio in grado di conferire all'area un diverso assetto del territorio (sez. 6, 28 novembre 2013, n. 48472, rv. 257457; sez. 3, 4 novembre 2014, n. 6180, rv. 262387).

Non vi è dubbio, dunque, che l'accatastamento di un terreno possa in astratto costituire uno dei passaggi attraverso i quali la lottizzazione abusiva negoziale è integrata; con la conseguenza che lo stesso può certamente rilevare ai fini della permanenza del reato. Ma ciò, ovviamente, solo qualora l'accatastamento sia ascrivibile alla volontà dei lottizzanti e non qualora lo stesso sia imposto dall'amministrazione.

3.2. - Tali principi non sono stati correttamente applicati dal Tribunale. Emerge infatti dagli atti che l'accatastamento degli immobili oggetto di sequestro è stato effettuato in data 23 novembre 2011 a seguito di "avvisi di accertamento di fabbricato o ampliamento non risultanti in catasto" inviati agli indagati dall'Agenzia del territorio il 27 agosto 2010, con i quali i proprietari erano informati della necessità di procedere a tale accatastamento.

Dunque, il sopravvenuto accatastamento non ha rappresentato un elemento concorrente nella lottizzazione abusiva, già compiuta e definita nell'anno 2008 attraverso l'esecuzione materiale delle opere edilizie, ma ha invece rappresentato una pura e semplice adesione ad un ordine dell'autorità. Allo stato degli atti, il reato contestato risulta, dunque, prescritto.

4. - L'ordinanza impugnata deve, conseguentemente, essere annullata, con rinvio al Tribunale di Salerno, perchè proceda a nuovo giudizio, individuando il tempus commissi delicti in applicazione dei principi di diritto sopra enunciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Salerno.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2015.