TAR Campania (NA) Sez. III n. 1500 del 6 marzo 2024 
Urbanistica.Demolizione e fiscalizzazione abuso

La cd. fiscalizzazione dell’abuso di cui all'art. 34 TU edilizia - la cui applicazione è limitata agli interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo - non costituisce condizione di legittimità dell’ordinanza di demolizione in quanto l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria va decisa in fase esecutiva dell’ordine di demolizione. Il potere di disporre la fiscalizzazione degli abusi, disciplinato dall'art. 34, d.P.R. n. 380/2001, ha valore eccezionale e derogatorio e deve essere inteso nel senso che non compete all'Amministrazione procedente valutare, prima dell'emissione dell'ordine di demolizione dell'abuso, se la misura possa essere applicata, incombendo, piuttosto sul privato interessato, la dimostrazione, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, della obiettiva impossibilità di ottemperare all'ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme.

Pubblicato il 06/03/2024

N. 01500/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03444/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3444 del 2020, proposto da
Raffaele Mennella, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Licenziati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- dell'ordinanza di demolizione prot. n. 194 del 9 marzo 2017 adottata dal Comune di Torre del Greco, notificata in data 13 marzo 2017;

- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 novembre 2023 la dott.ssa Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Nel presente giudizio è controversa la legittimità dell’ordinanza indicata in epigrafe, con cui il Comune di Torre del Greco ha ingiunto la demolizione di una serie di opere abusive realizzate sull’immobile di proprietà del ricorrente, sito in Torre del Greco, alla II Traversa Bianchini n. 7, e allibrato in catasto al foglio 4, p.lla 1115, sub 7.

Trattasi di opere che non risultano nei grafici allegati alla richiesta di condono edilizio ex L. 47/85 prot. n. 85742 del 23 gennaio 1985, presentata dalla precedente proprietà, in quanto l’immobile era di per sé stato costruito in difformità dalla licenza edilizia n. 2284 del 10 dicembre 1965.

2. Con il presente mezzo di tutela, mediante il quale è stato trasposto in sede giurisdizionale, a seguito di atto di opposizione del Comune di Torre del Greco, il ricorso straordinario previamente proposto, la parte ricorrente insorge avverso l’ordinanza di demolizione innanzi citata, deducendone l’illegittimità a mezzo di tre motivi di gravame.

Il Comune, costituitosi in giudizio, ha eccepito, in rito, la tardività della trasposizione del ricorso; e, nel merito, l’infondatezza della domanda di annullamento invocandone la reiezione.

Previo deposito di ulteriore memoria da parte del ricorrente, la causa viene ritenuta per la decisione all’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 30 novembre 2023.

3. Può prescindersi dall’esame dell’eccezione d’irricevibilità per tardività in quanto il ricorso è infondato nel merito, come eccepito dal Comune con ampie e puntuali argomentazioni.

3.1 Con il primo motivo, la parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 34, comma 2 bis, del T.U.Ed. in quanto l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione arrecherebbe evidente pregiudizio alle porzioni di manufatto edificate in forza di regolare licenza edilizia.

Come è noto, la cd. fiscalizzazione dell’abuso di cui alla norma su citata non costituisce condizione di legittimità dell’ordinanza di demolizione in quanto l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria va decisa in fase esecutiva dell’ordine di demolizione: “Il potere di disporre la fiscalizzazione degli abusi, disciplinato dall'art. 34, d.P.R. n. 380/2001, ha valore eccezionale e derogatorio e deve essere inteso nel senso che non compete all'Amministrazione procedente valutare, prima dell'emissione dell'ordine di demolizione dell'abuso, se la misura possa essere applicata, incombendo, piuttosto sul privato interessato, la dimostrazione, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, della obiettiva impossibilità di ottemperare all'ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme” (ex multis, da ultimo, sentenza n. 6089 del 7 novembre 2023 di questa Sezione).

Il motivo, pertanto, è infondato.

3.2 Parimenti infondato è il secondo motivo, con cui si deduce la violazione degli artt. 3, 6 e 10 del T.U.Ed. in quanto il Comune ha avrebbe omesso di distinguere tra gli interventi che richiedono apposita concessione edilizia e quelli che invece non necessita di concessione o addirittura rientrano nel novero dell’attività di edilizia libera.

La giurisprudenza ha da tempo chiarito che l’esecuzione di lavori edilizi su un immobile abusivo, in quanto non ancora condonato, comporta che le ulteriori opere realizzate ripetono le caratteristiche di illiceità dell’abuso originario cui strutturalmente ineriscono, risultano parimenti abusive e, come tali, soggette a sanzione ripristinatoria, come avvenuto nel caso di specie.

Siffatta condotta è illecita a prescindere dall’entità dei lavori eseguiti atteso che, per l’appunto, i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale strutturalmente ineriscono (cfr., ex multis, Consiglio di Stato n. 3840/2021).

3.3 Anche il terzo motivo è infondato.

La parte ricorrente lamenta il mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della l.n. 241 del 1990.

La giurisprudenza, da tempo consolidatasi, ha chiarito che l’attività di repressione degli abusi attraverso l'emissione dell'ordinanza di demolizione costituisce un’attività di natura vincolata, che non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, e ciò in quanto la partecipazione del privato al procedimento non potrebbe determinare alcun esito diverso (ex multis, da ultimo, Consiglio di Stato n. 7783 del 2023).

4. Il ricorso, in conclusione, è infondato e va respinto.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese in favore del Comune di Torre del Greco che liquida nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere

Donatella Testini, Consigliere, Estensore