Urbanistica.Sanatoria paesaggistica di abusi in zona vincolata e3x art. 36bis TUE
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TAR Campania (SA) Sez. I n. 1062 del 9 giugno 2025
Urbanistica.Sanatoria paesaggistica di abusi in zona vincolata e3x art. 36bis TUE
Seppure l’articolo 36 bis del testo unico dell’edilizia, d.p.r. 380 del 2001, non esclude la sanabilità degli interventi in parziale difformità dal permesso di costruire oppure in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, lo stesso articolo 36 bis, al comma 4, dispone che, per tali interventi, l’ufficio competente richieda all’autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento. La norma non prevede automaticamente la sanatoria paesaggistica degli interventi di cui si tratta, ma subordina l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria alla valutazione tecnico-discrezionale di compatibilità paesaggistica, nella fattispecie concretamente esercitata dalla Soprintendenza
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Ambiente in genere.Iter progettuale delle infrastrutture strategiche
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 4257 del 19 maggio 2025
Ambiente in genere.Iter progettuale delle infrastrutture strategiche
Con riferimento all'iter progettuale delle infrastrutture strategiche, la possibilità di inserire prescrizioni in sede di approvazione del progetto definitivo, non soltanto è ammissibile, ma a volte si rende necessaria: diversamente argomentando, occorrerebbe predisporre un nuovo iter di approvazione per ogni difformità, ancorché secondaria, fra il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo; proprio al fine di non incorrere in questo inconveniente, che andrebbe ad incidere sulla celere azione amministrativa, il legislatore ha previsto la possibilità di introdurre delle raccomandazioni e prescrizioni in sede di adozione del progetto definitivo
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Polizia giudiziaria.Accertamenti ex art. 354 cod. proc. pen.
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Cass. Sez. III n. 22079 del 12 giugno 2025 (UP 15 mag 2025)
Pres. Ramacci Rel. Galanti Ric. Laterza
Polizia giudiziaria.Accertamenti ex art. 354 cod. proc. pen.
In tema di accertamenti ex art. 354 cod. proc. pen. la nullità derivante dall'omesso avviso all'interessato da parte della polizia giudiziaria che proceda ad accertamenti urgenti di cui all'art. 354 cod. proc. pen. della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia deve ritenersi sanata a norma dell'art. 182, secondo comma, cod. proc. pen., se la parte, presente, non la deduce immediatamente prima o immediatamente dopo il compimento dell'atto o comunque prima della sentenza di primo grado, mentre, ove l’indagato non fosse presente, non può più essere rilevata né dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado (art. 180 cod. proc. pen.).
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Ambiente in genere.Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
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Corte di giustizia (Quinta Sezione) 12 giugno 2025
« Rinvio pregiudiziale – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43/CEE – Articolo 1, lettera i), primo comma – Stato di conservazione di una specie – Nozione – Articolo 14 – Misure di gestione – Prelievo nell’ambiente naturale e sfruttamento compatibile con il mantenimento o il ripristino della specie in uno stato di conservazione soddisfacente – Articolo 1, lettera i), secondo comma – Valutazione del carattere soddisfacente dello stato di conservazione della specie interessata – Condizioni cumulative – Canis lupus (lupo) – Classificazione nella categoria “vulnerabile” della “lista rossa” dell’Unione internazionale per la conservazione della natura – Specie animale che fa parte di una popolazione la cui area di ripartizione naturale si estende al di là del territorio di uno Stato membro – Presa in considerazione degli scambi con le popolazioni della medesima specie presenti negli Stati membri o nei paesi terzi limitrofi – Articolo 2, paragrafo 3 – Presa in considerazione delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali »
Urbanistica.Legittimazione ad impugnare atti che regolano l’attività edilizia
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 4262 del 19 maggio 2025
Urbanistica.Legittimazione ad impugnare atti che regolano l’attività edilizia
La nozione di vicinitas va diversamente apprezzata, quanto meno con riguardo alla circostanza per cui: a) ad impugnare il permesso di costruire sia o meno il titolare di un immobile confinante, adiacente o prospiciente su quello oggetto dell'intervento assentito; b) ad impugnare il permesso di costruire cui è correlata un'autorizzazione commerciale, sia un operatore economico. Invero, nel caso di cui alla lettera a) che precede ai fini della legittimazione a impugnare un titolo edilizio da parte del proprietario confinante (o di chi si trovi in una posizione analoga), è sufficiente la semplice vicinitas, ossia la dimostrazione di uno stabile collegamento materiale fra l’immobile del ricorrente e quello interessato dai lavori, escludendosi in linea di principio la necessità di dare dimostrazione di un pregiudizio specifico e ulteriore. Tale pregiudizio è “in re ipsa in quanto consegue necessariamente dalla maggiore antropizzazione (traffico, rumore), dalla minore qualità panoramica, ambientale, paesaggistica e dalla possibile diminuzione di valore dell'immobile. Diversamente, nel caso in cui ad impugnare il titolo edilizio non sia il proprietario confinante (o un soggetto che si trovi in posizione analoga) il mero criterio della vicinitas riguardato in senso solo materiale non può di per sé radicare la legittimazione al ricorso giurisdizionale prescindendo dal generale principio dell'interesse ad agire in relazione alla lesione concreta, attuale e immediata della posizione sostanziale dell'interessato, presupponendo altresì la detta legittimazione la specificazione, con riferimento alla situazione concreta e fattuale del come, del perché ed in quale misura il provvedimento impugnato si rifletta sulla propria posizione sostanziale, determinandone una lesione concreta, immediata e di carattere attuale. La sussistenza dell'interesse ad agire deve essere valutata in astratto, con riferimento al contenuto della domanda, e non secundum eventum litis, e requisiti imprescindibili per la configurazione di questa condizione dell'azione sono il suo carattere personale, la sua attualità e la sua concretezza, per cui la lesione arrecata dal provvedimento impugnato deve essere effettiva, nel senso che dall'esecuzione di esso discenda in via immediata e diretta un danno certo alla sfera giuridica della ricorrente, ovvero potenziale, intendendosi come tale, però, quello che sicuramente (o molto probabilmente ) si verificherà in futuro.
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Rifiuti.Reato di illecita combustione
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Cass. Sez. III n. 22077 del 12 giugno 2025 (UP 14 mag 2025)
Pres. Ramacci Rel. Bucca Ric. Goddi
Rifiuti.Reato di illecita combustione
Il reato di combustione illecita di rifiuti di cui all'art. 256-bis del d.lgs n. 152 del 2006 si configura con l'appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati, ovvero depositati in maniera incontrollata, non essendo richiesto, per l'integrazione del reato, la dimostrazione del danno all'ambiente e il pericolo per la pubblica incolumità. Inconferente è poi il confronto con l’art. 423 comma 2 cod. pen., risultando non equiparabile il dato normativo. L’incendio, che connota la fattispecie incriminatrice richiamata, richiede un evento di vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, sì da porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone. La norma speciale è, invece, incentrata sulla sola presa delle fiamme sui rifiuti indipendentemente dal quantitativo e dal rischio di propagazione anche solo potenziale del fenomeno.
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