Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 31311 del 17 luglio 2019 (UP 4 giu 2019)
Pres. Di Nicola Est. Gai Ric. Castaldfi
Rifiuti.Deposito incontrollato
Il reato di deposito incontrollato, è integrato dal mancato rispetto delle condizioni dettate per la sua qualificazione come temporaneo, ha natura permanente, perchè la condotta riguarda un'ipotesi di deposito "controllabile" cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall'art. 183, comma primo, lett. bb), D.Lgs. n. 152 del 2006, la cui antigiuridicità cessa con lo smaltimento, il recupero o l'eventuale sequestro
Consiglio di Stato Sez. III n. 6093 del 4 settembre 2019,
Rifiuti.Digestato per usi agronomici
Nel concetto di agroindustria, da intendersi come l’insieme dei processi produttivi dedicati alla raccolta, al trattamento e alla trasformazione dei prodotti agricoli, non può rientrare, l’attività industriale di produzione di carburanti. Sebbene la normativa europea (direttiva 2008/98/CE) promuova il riciclaggio dei rifiuti, ed incentivi le fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica (direttiva 2001/77/CE, direttiva 2009/28/CE), sollecitando il massimo sfruttamento delle risorse, la riduzione dei rifiuti ed il loro recupero/riciclaggio, nondimeno la qualificazione come sottoprodotto di un residuo necessita particolare cautela e presuppone la verifica della sussistenza delle condizioni caso per caso: l’Amministrazione, facendo applicazione del principio di precauzione e prevenzione, nel disciplinare il digestato per usi agronomici, ha ritenuto di ammettere i soli materiali per i quali l’impiego doveva ritenersi sicuramente privo di rischi sotto il profilo ambientale e sanitario e, dunque, presuntivamente innocuo per l’ambiente e per la salute umana (segnalazione e massima Avv. M. Balletta)
TAR Toscana Sez. I n. 1143 del 22 luglio 2019
Acque. Imposizione del canone non ricognitorio
E' illegittima l'imposizione da parte dell'Ente locale del pagamento del canone non ricognitorio per l'uso singolare della sede stradale ai sensi dell'art. 27 d.lg. n. 285 del 1992, a fronte di tipologie e modalità di utilizzo, quali quelle che conseguono alla posa di cavi e tubi interrati per l'erogazione del servizio idrico, che non precludono ordinariamente la generale fruizione della risorsa pubblica. Alla luce della finalità precipua della normativa in questione, infatti, tale imposizione può essere consentita soltanto in relazione al periodo temporale nel quale viene eseguito l'intervento di posa dei tubi, ma non rinviene alcuna valida giustificazione per il periodo successivo (che può essere anche pluridecennale) durante il quale la presenza nel sottosuolo dell'infrastruttura di servizio a rete non impedisce né limita la pubblica fruizione della sede stradale
Cass. Sez. III n. 31310 del 17 luglio 2019 (UP 4 giu 2019)
Pres. Di Nicola Est. Gai Ric. Gerli
Rifiuti.Abbandono e responsabilità
Mentre il comando di cui all'art. 14, comma 3 (ora art. 192, comma 3 d.lgs. 152\06) è rivolto ai responsabili dell'abbandono di rifiuti e ai proprietari del terreno inquinato, il precetto dell'art. 50, comma 2 (ora art. 255, comma 3 d.lgs. 152\06) è rivolto ai destinatari formali dell'ordinanza sindacale; di modo che spetta a costoro, per evitare di rendersi responsabili dell'inottemperanza, di ottenere l'annullamento dell'ordinanza sindacale per via amministrativa o per via giurisdizionale, o - al limite - di provare in sede penale di non essere proprietari del terreno nè responsabili dell'abbandono, al fine di ottenere dal giudice penale la disapplicazione dell'ordinanza per illegittimità (cioè per mancanza dei presupposti soggettivi).
Consiglio di Stato Sez. IV n.6071 del 3 settembre 2019
Aria.AUA per emissioni in atmosfera impianto idustriale
La IV Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 6071 del 03/09/2019 si è definitivamente pronunciata su un procedimento per il rilascio di un'Autorizzazione Unica Ambientale relativa alle emissioni in atmosfera prodotte da un impianto industriale che realizza impermeabilizzanti per l'edilizia (settore produttivo a forte impatto con problematiche anche di natura odorigena). Al di là dello specifico caso trattato, gli elementi significativi della decisione risiedono nell'interpretazione che il giudice amministrativo ha deciso di fornire al requisito della "modifica sostanziale", in presenza del quale è giustificata la richiesta dell'Autorità competente di imporre all'azienda la presentazione di una domanda per una nuova autorizzazione espressa e non di una mera comunicazione (art. 269 D. Lgs. 152/2006). Il Consiglio di Stato ritiene che si debba classificare una modifica come "sostanziale" ogni qualvolta vi sia un potenziale incremento qualitativo o quantitativo delle emissioni in atmosfera rispetto al precedente assetto produttivo, ciò a prescindere dal superamento del limite teorico massimo previsto dall'autorizzazione attualmente vigente. Interessante anche il riconoscimento, compiuto dai Giudici del Consiglio di Stato, di un'ampia discrezionalità tecnica attribuita ad amministrazioni come le Agenzie Ambientali nel formulare valutazioni prognostiche in settori altamente specialistici come quello oggetto della controversia in questione (segnalazione e commento Avv. G. Fantini)
TAR Toscana Sez. III n. 1149 del 22 luglio 2019
Urbanistica.Valore probatorio dei dati catastali
I dati catastali non possono ritenersi, neppure dal punto di vista topografico, fonte di prova certa sulla situazione di fatto esistente sul piano immobiliare, rappresentando l'accatastamento un adempimento di tipo fiscale-tributario che fa stato ad altri fini, senza assurgere a strumento idoneo, al di là di un mero valore indiziario, ad evidenziare la reale consistenza degli immobili interessati e la relativa conformità alla disciplina urbanistico-edilizia
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