Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Corte costituzionale n. 240 del 1 dicembre 2022
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Puglia - Modifica all'art. 51 della legge regionale n. 56 del 1980, concernente "Limitazione delle previsioni insediative fino all'entrata in vigore dei Piani territoriali" - Previsioni che consentono di realizzare in zona agricola, a determinate condizioni, nuovi fabbricati, qualora gli stessi siano necessari alla conduzione del fondo e all'esercizio dell'attività agricola.
Interventi in aree individuate dal Piano paesaggistico territoriale regionale [PPTR] - Previsione che consente, previa deliberazione del Consiglio comunale, gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 14 del 2009 conformemente alle prescrizioni, indirizzi, misure di salvaguardia e direttive dello stesso PPTR.
Previsione che consente l'ampliamento delle attività produttive senza limitazioni di superficie coperta e di volume, nei Comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti - Disciplina in base alla quale gli ampliamenti fino al 20 per cento delle attività produttive non costituiscono variante urbanistica.
Modifica alla legge regionale n. 20 del 2001, recante "Norme generali di governo e uso del territorio" - Previsto incremento dell'indice di fabbricabilità fondiaria fino a 0,1 mc/mq, per gli interventi di cui all'art. 51 della legge regionale n. 56 del 1980.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - inammissibilità
Corte costituzionale n. 239 del 29 novembre 2022
Oggetto: Ambiente - Foreste - Paesaggio - Norme della Regione Toscana - Disposizioni inerenti il regime autorizzatorio necessario per interventi di taglio colturale.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - non fondatezza - inammissibilità
Corte costituzionale n. 235 del 28 novembre 2022
Oggetto: Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Nuova disciplina del Parco naturale regionale Sirente Velino - Revisione dei confini. Paesaggio. Organi dell'Ente Parco - Modifica alla legge regionale n. 42 del 2011. Vigilanza e sorveglianza - Previsione che la sorveglianza sul territorio del Parco è affidata, tra gli altri, ad apposite guardie del parco assegnate all'Ente Parco alle quali è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria con decreto prefettizio - Previsione che il personale svolge il proprio servizio in divisa ed è munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Ente Parco.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - inammissibilità
Corte europea: terre da scavo su terreni agricoli: rifiuti, sottoprodotti o EoW?
di Gianfranco AMENDOLA
Consiglio di Stato Sez. VI n. 9487 del 2 novembre 2022
Elettrosmog.Condizioni per attivazione impianto
L’accertamento da parte dell’ARPA della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione alle emissioni elettromagnetiche, nonché con i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità ‒ stabiliti uniformemente a livello nazionale a tutela della salute della popolazione ‒ deve seguire, e non già precedere, la presentazione dell’istanza di autorizzazione. L’autorizzazione viene infatti rilasciata sulla base di dati prognostici sui futuri valori di campo elettromagnetico, i quali potranno essere realmente riscontrati nella loro effettiva portata solo a seguito dell’attivazione dell’impianto. L’autorizzazione unica è dunque una condizione necessaria ma non sufficiente per l’attivazione dell’impianto, richiedendosi anche il positivo parere dell’ARPA.
Cass. Sez. III n. 43604 del 17 novembre 2022 (CC 4 ott 2022)
Pres. Andreazza Est. Corbetta Ric. De Vita
Beni ambientali.Sequestro preventivo per reati paesaggistici
Nel valutare la sussistenza del presupposto del periculum in mora ai fini del sequestro preventivo di un immobile abusivo sito in zona paesaggisticamente vincolata conseguente all'uso dello stesso in quanto produttivo di conseguenze dannose sull'area oggetto di speciale protezione, il giudice del merito deve procedere ad una accurata disamina, verificando se possano escludersi ulteriori lesioni del bene protetto sulla base della assoluta compatibilità di tale uso con gli interessi tutelati dal vincolo, tenendo conto della natura di quest'ultimo e della situazione preesistente alla realizzazione dell'opera. In altri termini, in tema di sequestro preventivo per reati paesaggistici, il presupposto del periculum in mora non può essere desunto solo dalla esistenza delle opere ultimate, ma è necessario dimostrare che l'effettiva disponibilità materiale o giuridica del bene, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa ulteriormente deteriorare l'ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico, dovendo valutarsi l'incidenza degli abusi sulle diverse matrici ambientali ovvero il loro impatto sulle zone oggetto di particolare tutela.
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