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Cass. Sez. III sent.. 40828 del 10112005 (ud. 6 ottobre 2005)
Pres. De Maio Est. Gentile Ric. P.M. in proc. Fradella ed altri
Rifiuti – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

La nozione giuridica di condotta abusiva di cui all'art. 53 bis, lo comma Dlvo 22/97 comprende - come attività organizzata al traffico illecito di rifiuti - oltre quella cosiddetta "clandestina' (ossia quella effettuata senza alcuna autorizzazione) e quella avente per oggetto una tipologia di rifiuti non rientranti nel titolo abilitativo, anche tutte quelle attività che, per le modalità concrete con cui si esplicano, risultano totalmente difformi da quanto autorizzato, sì da non essere più giuridicamente riconducibili al titolo abilitativo rilasciato dalla competente Autorità Amministrativa.
L’ingiusto profitto richiesto dall'art. 53 bis, DLv 22/97 non deve avere carattere necessariamente patrimoniale, potendo essere costituito anche da vantaggi di altra natura (nella fattispecie gli indagati consentendo, mediante la attività illecita, un rilevante risparmio dei costi di produzione dell'azienda, rafforzavano notevolmente la loro posizione apicale nell'ambito della struttura dirigenziale della stessa, con conseguente vantaggio personale, immediato e futuro). La circostanza che la riduzione dei costi da parte del1’azienda, costituisca soltanto uno dei parametri da valutare ai fini del conferimento dei premi di produzione, non esclude affatto che detto parametro concorra a determinare l'erogazione dei citati incentivi economici, con conseguente profitto personale e patrimoniale da parte degli interessati.

dai CEAG

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