Cass. Sez. III n. 7068 del 23 febbraio 2026 (UP 11 febbraio 2026)
Pres. Ramacci Rel. Galanti Ric. Luciani
Rifiuti.Riqualificazione tra abbandono e deposito incontrollato di rifiuti
In tema di reati ambientali, la distinzione tra l’abbandono di rifiuti e il deposito incontrollato (art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006) risiede non nella condotta materiale, ma nella finalità dell’agente: l’abbandono è reato istantaneo con volontà esclusivamente dismissiva, mentre il deposito incontrollato è reato permanente che implica una volontà gestoria prodromica al recupero o allo smaltimento. La riqualificazione del fatto da "abbandono" a "deposito incontrollato" operata dal giudice non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.), né l'obbligo di attivazione del contraddittorio per diversa definizione giuridica (art. 611, comma 1-sexies, c.p.p.), qualora la condotta materiale resti identica e l'imputato abbia potuto interloquire sulla qualificazione giuridica del fatto nel corso del processo, configurandosi una mera emendatio libelli.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 29/05/2024, il Tribunale di Velletri condannava Marco Luciani alla pena di euro 12.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all’articolo 255 d.lgs. 152/2006, così riqualificata l’originaria imputazione di cui agli articoli 256, comma 1, lettere a) e b), e 256, comma 2, d.lgs. 152/2006.
Avverso tale provvedimento ricorre l’imputato lamentando, con un unico motivo, violazione dell’articolo 157 cod. pen., in relazione alla omessa declaratoria di prescrizione del reato. Avendo il Tribunale riqualificato il reato contestato come «abbandono» e non come «discarica abusiva», trattandosi di reato istantaneo, con condotta pacificamente esaurita nel 2010, il reato, al momento della pronuncia della sentenza, era prescritto.
Il ricorso, inizialmente assegnato alla Settima Sezione Penale, è stato restituito in Terza Sezione con ordinanza interlocutoria del 31 ottobre 2025 per la non manifesta infondatezza del ricorso e per la costituzione di parte civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Va premesso che la decisione impugnata ha erroneamente indicato il reato per cui ha proceduto alla riqualificazione del fatto contestato in quello di cui all’articolo 255 d. lgs. 152/2006, laddove al contrario, all’epoca di accertamento del fatto (28 agosto 2020), la formulazione allora vigente della norma citata faceva riferimento alla condotta dei soggetti non titolari di imprese o enti, sanzionandola amministrativamente (sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro, aumentata fino al doppio se l’abbandono riguardava rifiuti pericolosi). La norma applicabile era, al contrario, quella di cui all’articolo 256, comma 2, d. lgs. 152/2006, la quale sanzionava la condotta dei «titolari di imprese» e dei «responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti». Nel caso in esame non vi è infatti dubbio che il Luciani (v. pag. 4 della sentenza impugnata) all’epoca della costituzione dei cumuli di rifiuti svolgesse attività imprenditoriale di «commercio all’ingrosso di rottami», sicché i rifiuti rinvenuti dovevano essere ricondotti a tale attività, che ha continuato a svolgere di fatto anche in epoca successiva, come dimostra l’alterazione della quantità di rifiuti depositati in loco tra il 2015 e il 2019. Va in proposito ricordato che la ratio dell’assoggettamento a trattamento penale delle condotte previste dal comma 2 dell’articolo 256 del d.lgs. 152/2006, ove commessa da titolari di impresa o responsabili di enti, è evidente e risiede nella maggior gravità e pericolosità ambientale dell’abbandono o deposito incontrollato di rifiuti provenienti dall’esercizio di attività produttive, di qualsiasi genere, organizzate o comunque ricollegabili alla gestione di enti collettivi, rispetto alle analoghe condotte riferibili a singoli soggetti privati, operanti uti cives, i cui comportamenti il legislatore, sulla considerazione del minor disvalore sociale e del presumibile limitato impatto ambientale di siffatte episodiche condotte, ha ritenuto di dover sanzionare solo in termini di illecito amministrativo, già ai sensi dell’art. 50 d.lgs. 22/97» (Sez. 3, n. 18046 del 18/01/2024, Palazzo, Rv. 286362 - 02; Sez. 7, n. 15025 del 29/11/2017, dep. 2018, Cerchecci, non mass.; Sez. 3, n. 19969 del 14/12/2016, dep. 2017, Boldrin, non mass. sul punto; Sez. 3, n. 8652 del 18/11/2015, dep. 2016, Prudentino, non mass.; Sez. 3, n. 47662 del 08/10/2014, Pelizzari, non mass. sul punto).
Ancora, l’articolo 256, comma 2, d.lgs. 152/2006, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti, rinviava quoad poenam al comma 1 dell’articolo 256, il quale stabiliva una pena dell’arresto da tre mesi a un anno o dell’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro in caso di rifiuti non pericolosi e della pena dell’arresto da sei mesi a due anni e dell’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro in caso (come nella vicenda in esame) di rifiuti pericolosi; pertanto, la pena concretamente irrogata è stata (benevolmente) calcolata al di sotto del minimo edittale, in quanto la norma prevede la pena detentiva congiunta con quella pecuniaria.
Ciò premesso, il ricorso è complessivamente infondato.
Il Collegio evidenzia che, sotto la comune rubrica dell’articolo 256, comma 2, d. lgs. 152/2006, vengono disciplinate due condotte, tendenzialmente analoghe nella modalità di svolgimento, ma differenti nella teleologia: l’abbandono e il deposito incontrollato. La giurisprudenza assolutamente prevalente della Corte ha ribadito che, mentre la contravvenzione sanzionante l’«abbandono» degli stessi ha natura di «reato istantaneo con effetti eventualmente permanenti», presupponendo una «volontà esclusivamente dismissiva» che, per la sua episodicità, dà luogo a un gesto isolato sostanziantesi nella derelizione, quella sanzionante il «deposito incontrollato», che è integrata con un solo atto o con più condotte recanti i segni del persistente dominio sulla cosa, ha sempre «natura permanente», qualificandosi la condotta come deposito «controllabile», cui segue l’omessa rimozione. In tale secondo caso lo stato di antigiuridicità cessa con lo smaltimento, il recupero, l’eventuale sequestro ovvero la sentenza di primo grado, se la contestazione è di natura aperta. (Sez. 3, n. 30929 del 10/04/2024, Duse, Rv. 286838 – 01; Sez. 3, n. 6999 del 22/11/2017, dep. 2018, Rv. 272632 - 01). Si è in tal senso precisato che, poiché il deposito costituisce, rispetto all’abbandono, una forma di gestione del rifiuto «preventiva» rispetto al recupero od allo smaltimento, la sua consumazione perdura sino al compimento di tali operazioni (Sez. 3, n. 48489 del 13/11/2013, Fumuso, Rv. 258519 - 01; Sez. 3, n. 6999 del 22/11/2017, dep. 2018, Paglia, Rv. 272632 - 01; Sez. 3, n. 7386 del 19/11/2014, dep. 2015, Cusini, Rv. 262410 - 01). Il deposito incontrollato costituirebbe quindi «grado zero» della gestione di rifiuti, per cui la relativa illiceità penale permea di sé l’intera condotta (quindi sia la fase prodromica che quella successiva), integrando, pertanto, una fattispecie penale di durata, la cui permanenza cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella di rilascio, tutto ciò con le derivanti conseguenze anche a livello di decorrenza del termine prescrizionale. Nel caso in cui, invece, siffatta attività non costituisca l’antecedente di una successiva fase volta al compimento di ulteriori operazioni, aventi ad oggetto appunto lo smaltimento od il recupero del rifiuto, ma racchiuda in sé l’intero disvalore penale della condotta, non vi è ragione di ritenere che essa sia idonea ad integrare un reato permanente. La verifica del concreto atteggiarsi della vicenda è affidata al giudice di merito, sicché, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, costituirà attendibile indice differenziale l’occasionalità o meno del fatto di abbandono e deposito del rifiuto, laddove la sistematica pluralità di azioni, fra loro di identico o comunque analogo contenuto, farà propendere per una forma di organizzazione della condotta, sintomo attendibile di una volontà gestoria e non esclusivamente dismissiva del rifiuto (Sez. 3, n. 8088 del 13/01/2022, Franceschetti, Rv. 282916 - 01). Nel caso concreto, numerosi indici rivelavano la probabile destinazione ad operazioni di recupero, quali la abitualità della condotta, la suddivisione dei rifiuti per categorie omogenee e il loro diminuire nell’arco temporale 2015 (erroneamente indicato come 2025) e 2019, sintomo della loro destinazione a (parziale) recupero o smaltimento.
La qualificazione del fatto in termini di deposito incontrollato non determina violazione né del principio di cui all’articolo 521 cod. proc. pen., né dell’articolo 611, comma 1-sexies, cod. proc. pen., in quanto non costituisce una forma di immutatio libelli, essendo la medesima la condotta e potendosi l’opzione ermeneutica essere ricondotta alla mera emendatio libelli.
6.1. Quanto al primo aspetto, questa Corte ha già evidenziato in proposito (Sez. 3, n. 29351 del 05/04/2024, Ponticelli, n.m.) come da tempo la giurisprudenza di legittimità (v., ex plurimis, Sez. 6, n. 49054 del 23/06/2017, Spadaro, n.m.) abbia affermato il principio secondo cui, in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (cfr., ex multis, Sez. U., n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco). Proprio in applicazione di tale autorevole affermazione si è ritenuto che non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l’imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza. Si sottolinea, al riguardo, come l’obbligo di correlazione tra accusa e sentenza non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell’imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell’imputato: la nozione strutturale di «fatto», contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata, infatti, con quella funzionale, fondata sull’esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all’esigenza di evitare che l’imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Sez. 2, 16/09/2008, n. 38889, D.; Sez. 5, 13/12/2007, n. 3161, P., Rv. 238345). Nel caso in esame, peraltro, non solo è indubitabile, come emerge dalla semplice lettura del capo di imputazione, che il fatto originariamente contestato è quello in cui il Collegio intende riqualificare la condotta (ossia l’articolo 256, comma 2, d. lgs. 152/2006), ma è altresì certo che il contraddittorio sulla possibile qualificazione giuridica di quelle condotte ai sensi dell’art. 256 d. lgs. 152/2006 è stato esercitato fin dall’inizio del processo. Sotto altro punto di vista, posta l’angusta linea di demarcazione tra «abbandono» e «deposito incontrollato» di rifiuti, che non riposa sulla condotta ma solo sulla «volontà dismissiva» o meno, la riqualificazione non appare certamente evento imprevedibile all’esito del giudizio.
6.2. Il Collegio osserva, poi, che l’articolo 611 cod. proc. pen., al comma 1-sexies, introdotto dal d. lgs. n. 150/2022, stabilisce che «se ritiene di dare al fatto una definizione giuridica diversa, la Corte dispone con ordinanza il rinvio per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, indicando la ragione del rinvio e dandone comunicazione alle parti con l’avviso di fissazione della nuova udienza». Tale disposizione è stata introdotta (v. pag. 171 rel. ill. d. lgs. 150/2022) «a tutela del contraddittorio nel caso in cui emerga la possibilità di una ridefinizione giuridica del fatto contestato, in aderenza alla giurisprudenza CEDU di riferimento (a partire dalla citata sentenza Drassich c. Italia dell’11 dicembre 2007) e del consolidato orientamento della Suprema Corte che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, esclude la compressione o la limitazione del diritto al contraddittorio quando la diversa qualificazione giuridica del fatto non avvenga a sorpresa e l’imputato e il suo difensore siano stati posti in condizione di interloquire sulla questione (Cfr., fra le più recenti, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27905 del 03/05/2021, Rv. 281817-03)». Se, pertanto, essa impone alla Corte l’obbligo di attivare il contraddittorio in tutti quei casi in cui il mutamento della qualificazione giuridica del fatto avvenga «a sorpresa», e quindi la difesa non abbia potuto difendersi in relazione al fatto come diversamente qualificato, è dubitabile che essa possa trovare applicazione in relazione ad ipotesi, quale quella in esame, in cui il giudizio di merito si è svolto con la qualificazione giuridica ritenuta corretta dalla Corte e la sentenza abbia proceduto a riqualificare il fatto.
6.3. Va quindi affermato il principio che, in tema di rifiuti, la qualificazione del fatto in termini di «deposito incontrollato» anziché di «abbandono» di rifiuti, senza previa attivazione del contraddittorio tra le parti non determina violazione né del principio di cui all’articolo 521 cod. proc. pen., né dell’articolo 611, comma 1-sexies, cod. proc. pen., in quanto non costituisce una forma di immutatio libelli, stante l’identità della condotta e differenziandosi le due fattispecie solo per la «volontà dismissiva» dell’agente di reato.
Il reato, così come qualificato, deve pertanto essere considerato come commesso in permanenza fino alla data del 29 agosto 2020, come contestato in rubrica.
Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato. La costituzione di un valido rapporto di impugnazione rende necessario verificare l’esistenza di cause di estinzione o improcedibilità del reato. In proposito il Collegio rimarca che le Sezioni Unite della Corte (Sez. U., n.20989 del 05/06/2025, Polichetti) hanno chiarito (come precisato dal punto 7.4 del “considerato in diritto”) la coesistenza di diversi regimi di prescrizione, applicabili in ragione della data del commesso reato e in particolare, come già chiarito anche da Sez. 4, n. 39170 del 2023, Guerzoni e che, quindi:
per i reati commessi fino al 2 agosto 2017, si applica la disciplina della prescrizione dettata dagli artt. 157 e ss. cod. pen., così come riformulati dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251 (c.d. legge ex Cirielli);
per i reati commessi a far data dal 3 agosto 2017 e fino al 31 dicembre 2019, si applica la disciplina della prescrizione come prevista dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 (c.d. legge Orlando), con i periodi di sospensione previsti dall’art. 159, comma secondo, cod. pen. nel testo introdotto da detta legge;
per i reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020, si applica in primo grado la disciplina della prescrizione come dettata dagli artt. 157 e ss. cod. proc. pen, senza conteggiare la sospensione della prescrizione di cui all’art. 159, comma 2, cod. pen., essendo stata tale norma abrogata dall’art. 2, comma 1, lett. a) della legge 27 settembre 2021 n. 1 e sostituita con l’art. 161-bis cod. pen. (c.d. Riforma Cartabia), e nei gradi successivi la disciplina della improcedibilità, introdotta appunto da tale legge.
per i reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020, si applica, nei successivi gradi di giudizio, l’art. 344-bis cod. proc. pen., inserito dall’art. 2, comma 2, lett. a), legge 27 settembre 2021, n. 134, che disciplina la c.d. «improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione». Ne consegue che, in ragione della data di accertamento del reato (29 agosto 2020) si applicano al presente giudizio le disposizioni introdotte dalla legge “Cartabia”, con improcedibilità fissata con il giorno 25 maggio 2026. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 11/02/2026


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