Agli oli usati si applica in via generale la disciplina sui rifiuti Pubblicato su Ambiente e Sicurezza n. 12/2000 LE PRINCIPALI FONTI DI INQUINAMENTO

 

 

Il D.Lgs 22/1997 configura gli oli usati come rifiuti, inserendoli nell'allegato A), catalogo europeo dei rifiuti e qualificandoli nell'allegato D) [codice CER 1302: olli esauriti da motiri, trasmissioni ed ingranaggi]come pericolosi. In attesa del Regolamento di cui al comma 2 bis dell'art. 56 del D.Lgs 22/1997, le attività di smaltimento degli olii continuano ad essere disciplinate dalla normativa sui rifiuti di cui al D.Lgs cit. e, per quelle svolte in assenza di autorizzazione prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, non possono invocarsi le previsioni contenute nella decretazione d'urgenza in materia di riutilizzo in quanto gli olii esausti non sono elencati nell'allegato I del D.M. 26 gennaio 1990 e neppure negli allegati II e III del D.M. 5 settembre 1994. Ne deriva la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 25, 1° comma D.P.R. 915/1982, come sostituito dall'art. 51, 1° comma D.Lgs 22/1997, con applicazione della sanzione prevista dalla vecchia disciplina, da ritenersi più favorevole ex art. 2 c.p..

Cass. pen., Sez. III, sent. n. 1345 del 4-02-2000 (ud. 18-11-1999), De Patre.

Considerazioni sul rapporto tra la normativa in materia di oli usati e la disciplina sui rifiuti

 

La decisione della Cassazione afferma un principio importante nell'ambito dei complessi rapporti tra le discipline in materia di oli usati e di rifiuti, accogliendo la tesi del Giudice di primo grado [1]che, in presenza dell'attività di gestione, senza autorizzazione, di un centro di stoccaggio di rifiuti speciali tossici e nocivi ( tra cui olii esusti)  aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 25, 1° comma D.P.R. 915/1982.

Per comprendere i confini tra i due settori, occorre ricordare che la disciplina degli oli usati discende dalla direttiva CEE n. 439/1975[2] (poi modificata dalla n. 101/87[3]), inizialmente e parzialmente recepita dal D. P. R. 691/82[4], nel quadro generale delineato dal D. P. R. 915/82. I rapporti tra le due normative erano specificati dall’art. 9 duodecies del D. L. 9 settembre 1988, n. 397 [5] che recitava: “ Si applicano al conferimento, al trasporto, allo stoccaggio degli olii esausti di cui al D. P. R. 691/82, fino al momento della loro cessione a soggetti che provvedano alla rigenerazione, le norme in vigore concernenti i rifiuti”. Era, altresì, previsto che le imprese che provvedevano per conto del consorzio obbligatorio degli olii usati alla raccolta, al trasporto ed allo stoccaggio degli olii medesimi dovevano essere munite di autorizzazione delle Regioni rilasciata ai sensi dell’art. 6 D. P. R. 915/82[6].

Il principio della classificazione degli olii usati come rifiuti fino al momento della rigenerazione, che emerge con evidenza dalle norme ora richiamate, veniva espressamente confermato dall'art. 70, lett. d), della legge comunitaria n. 428/1990 [7], in cui si specificava l’obbligo, nel recepire le direttive CEE, di mantenere “ferma la classificazione degli olii esausti come rifiuti”[8].

In tale contesto il D.Lgs n. 95/1992 [9] ha disciplinato specificamente alcuni aspetti della raccolta e conferimento degli olii usati assoggettandoli a specifica autorizzazione regionale, inserendo, ancora, tale disciplina nel quadro generale delle norme in vigore per i rifiuti che vengono espressamente dichiarate applicabili (art. 1, n. 3) in modo integrativo: “Per quanto non disposto dal presente decreto si applicano alla raccolta, immagazzinamento e trasporto degli olii usati e nel momento della loro consegna alle imprese autorizzate alla rigenerazione, le norme in vigore per i rifiuti”.

Il D.Lgs n. 95/1992 intende rappresentare un unico riferimento per tutta la materia della "eliminazione degli oli usati", con ciò stabilendo le terminologie, gli obblighi di comportamento veri e propri, nonché le sanzioni collegate all'inosservanza di essi [10].

Punti caratterizzanti della disciplina sono:

1) l'oggetto, individuato dall'art. 1, lett. a) nell'olio usato (qualsiasi olio - indifferentemente se per uso industriale o lubrificante e se di origine minerale o sintetica - divenuto improprio per l'uso al quale era stato destinato) cui è equiparata la miscela oleosa (ogni composto usato fluidi o liquido solo parzialmente formato di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acque ed olio e le emulsioni);

2) l'individuazione delle varie attività di eliminazione degli oli usati (da attuarsi mediante trattamento -ossia mediante operazioni volte a consentirne il riutilizzo-, combustione, ovvero mediante immagazzinamento o deposito sul suolo o nel suolo). Connessa alle operazioni di eliminazione è la raccolta, individuata dall'art. 1, lett. f) nelle operazioni che consentono di trasferire gli oli usati dai detentori alle imprese di eliminazione degli oli;

3) i principi da seguire nella eliminazione (art. 3, comma 3) individuati come segue:

a) in via prioritaria la rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti, che presenta l'evidente vantaggio di consentire il riutilizzo e quindi la non dispersione di risorse economiche;

b) ove la rigenerazione non sia tecnicamente possibile o conveniente nel rapporto costi - benefici, la combustione, metodo che, pur non consentendo un vero riutilizzo, se effettuata nel rispetto del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 sull'inquinamento atmosferico, consente un utilizzo economicamente valido e scevro di apprezzabile pregiudizio per l'ambiente;

c) ove neppure la combustione possa avere luogo, ad esempio per le gravi conseguenze ambientali che ne deriverebbero, tramite distruzione innocua o immagazzinamento o deposito permanente autorizzati ai sensi del D. P. R. 10 settembre 1982, n. 915;

4) i divieti ( art. 3, comma 2) e precisamente:

a) lo scarico degli oli usati nelle acque interne di superficie, nelle acque sotterranee, nelle acque marine territoriali e nelle canalizzazioni;

b) il deposito o lo scarico di oli usati che abbia effetti nocivi per il suolo, come pure lo scarico incontrollato di residui risultati dal trattamento degli oli usati;

c) qualsiasi trattamento di oli usati che provochi un inquinamento dell'aria superiore al livello fissato dalle disposizioni vigenti[11];

- obblighi che incombono sui soggetti che gestiscono gli oli usati (artt. 6/13).

Uno degli obblighi di fondamentale importanza è quello (previsto dall'art. 5) di munirsi di autorizzazione regionale per l'esercizio delle attività di raccolta e di eliminazione degli oli usati[12].

Circa la portata di tale obbligo autorizzatorio la Cassazione [13] aveva affermato: "A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 95 (attuazione delle direttive Cee n. 75/439 e n. 87/101 in tema di eliminazione degli oli esausti), la previsione dell'obbligo di presentazione di una nuova domanda di autorizzazione (art. 14) non ha determinato - nella fase transitoria - il venir meno della necessità del pregresso analogo provvedimento (rilasciato in base al D. P. R. 10 settembre 1982 n. 915) per la prosecuzione dell'attività di smaltimento degli oli esausti - ivi comprese la raccolta e lo stoccaggio -, né l'abrogazione delle sanzioni per coloro che la espletavano o la avessero svolta senza l'autorizzazione stessa, poiché da un lato l'art. 14, primo comma, espressamente statuisce che continuino ad applicarsi le disposizioni penali vigenti e dall'altro l'art. 15 dichiara valida - fino al conseguimento di quella successiva - la pregressa autorizzazione, così sancendo implicitamente l'illiceità dello smaltimento di oli esausti, in precedenza compiuto senza il rilascio dell'atto amministrativo suddetto".

Il principio per cui gli olii esausti sono comunque rifiuti trova conferma nel D.Lgs 22/1997, che li  inserisce nell'allegato A), catalogo europeo dei rifiuti e li qualifica nell'allegato D) - codice CER 1302: olii esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi - come pericolosi [14].

La Suprema Corte [15], nella prima pronuncia riferita al nuovo sistema, aveva affermato: "L'attività di raccolta, trasporto e smaltimento di oli esausti è sottoposta alla speciale disciplina del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95, attuativo delle direttive 75/439 e 87/101 Cee, relative all’eliminazione degli oli usati. Tale normativa non è stata abrogata dall'art. 56 del più recente D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio, che ha, invece, abrogato il D. P. R. 10 settembre 1982, n. 915 e, con esso, la norma incriminatrice di cui all'art. 25, primo comma. Il che è significativo nel senso della non applicabilità, in via generale, alle attività di smaltimento degli oli della disciplina normativa dei rifiuti (neppure di quella introdotta dal D.Lgs. n. 22 del 1997), salva l'ipotesi in cui la sostanza in questione risulti avere, in concreto, le caratteristiche intrinseche del rifiuto: in tal caso trovano applicazione, in forza di espressa previsione dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs 95/1992 "le disposizioni penali vigenti in materia" (di rifiuti)".

La decisione in commento ha corretto tale affermazione sulla base dei seguenti rilievi:

-         il D.Lgs 22/1997 ribadisce la configurazione degli olii usati quali rifiuti, in ogni caso ed indipendentemente dalle loro concrete caratteristiche oggettive;

-         il regime del rilascio delle autorizzazioni per “l’esercizio delle attività di raccolta e di eliminazione degli olii usati” è fissato dall’art. 5 D.Lgs 95/1992 ma, per quanto non disposto dallo stesso decreto, “si applicano alla raccolta, immagazzinamento e trasporto degli oli usati e nel momento della loro consegna alle imprese autorizzate alla rigenerazione, le norme in vigore per i rifiuti” (art. 1, 3° comma);

-         ai sensi dell’art. 14, 1° comma, “alle attività di smaltimento dei rifiuti previste nel presente decreto restano applicabili le disposizioni penali vigenti in materia”;

-         l’art. 14, 5° comma, dello stesso D.Lgs n. 95 sanziona soltanto la mancata presentazione della domanda di autorizzazione per coloro che, esercitando alla data di entrata in vigore del decreto attività di raccolta e di eliminazione di oli usati per le quali era richiesta autorizzazione, non presentavano la domanda all'autorità competente nel termine previsto dall'art. 15.  

Sembra allora di poter affermare che per la raccolta ed eliminazione degli oli usati, l’autorizzazione ex D.Lgs. 95/1992, sostituisce quella prevista dalla normativa sui rifiuti[16].

Occorre ora chiedersi se l'effetto sostitutivo si estende all'attività di stoccaggio posta in essere nell'ambito delle attività come sopra autorizzate.

La Cassazione, in una decisione precedente a quella in commento [17], aveva affermato: " Per quel che attiene all’attività di raccolta degli olii, consentita in forza di autorizzazione regionale, è dettata una specifica disciplina, in base alla quale risultano penalmente sanzionate le attività non autorizzate di “raccolta e di eliminazione” degli stessi (art. 14, 5° comma). L’esercizio dell’attività autorizzata di “raccolta” degli olii usati comporta, tra l’altro, l’obbligo per il soggetto autorizzato di “provvedere al loro stoccaggio” (art. 7, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. 95/1992). Se ne evince che l’obbligo, di cui trattasi, non può essere disgiunto dall’opera di raccolta. A fronte di tale sistema di norme non appare sostenibile il principio, secondo cui, per la “fase” dello stoccaggio, sarebbe necessaria una specifica autorizzazione amministrativa; e ciò perché, come si è appena detto, lo stoccaggio, secondo la previsione della norma citata (art. 7, 1° comma lett. b), non solo inerisce all’azione di “raccolta”, ma costituisce un obbligo ineludibile alla stessa connesso".

La sentenza in commento, al pari del Giudice di prime cure, sul punto non prende posizione, affermando che il problema è superato dalla mancanza di una qualsiasi provvedimento autorizzatorio per l'attività di raccolta (scaduta all'epoca dell'accertamento). Sembra, peraltro, che il principio dell'omnicomprensività dell'autorizzazione alla raccolta e trasporto degli olii, non sia da condividere, in quanto lo stoccaggio rappresenta una fase autonoma rispetto altre due e di queste non costituisce né presupposto, né conseguenza necessaria ed irrinunciabile. Inoltre la Pubblica ammonistrazione deve essere portata a conoscenza delle concrete modalità di svolgimento dello stoccaggio onde valutare se e in che limiti consentirlo.

In ogni caso per le attività di gestione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento) svolte in assenza di qualsiasi provvedimento autorizzatorio (od equivalente), gli olii si considerano a tutti gli effetti  rifiuti (per giunta pericolosi) con applicazione delle relative sanzioni previste dal Decreto Ronchi. Scatteranno poi, in aggiunta, quelle previste dall’art. 14, 3° comma, D.Lgs. 95/1992, nell’ipotesi in cui l’illecita gestione comporti anche violazione dei divieti previsti dall'art. 3, comma 2, lettere a), e b):

-         qualsiasi scarico degli oli usati nelle acque interne di superficie, nelle acque sotterranee, nelle acque marine territoriali e nelle canalizzazioni;

-         qualsiasi deposito e/o scarico di oli usati che abbia effetti nocivi per il suolo, come pure qualsiasi scarico incontrollato di residui risultati dal trattamento degli oli usati.

Va in ogni caso precisato che la questione sarà chiarita quando sarà emanato il regolamento previsto dall'art. 56, comma 2-bis[18], del D.Lgs 22/1997, con il quale il Governo dovrà armonizzare la disciplina degli oli usati a quella dei rifiuti, indicando gli atti normativi incompatibili con il decreto Ronchi.

 

Pasquale Fimiani

 

 

La normativa in materia di oli usati

Disciplina comunitaria

Dir. 75/439/CEE del 16 giugno 1975 (1).

Direttiva del Consiglio

concernente l'eliminazione degli oli usati

Dir. 87/101/CEE del 22 dicembre 1986, Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati.

Attuazione

D.P.R. 23 agosto 1982, n. 691, Attuazione della direttiva CEE n.75/439 relativa alla eliminazione degli oli usati.

Poi sostituito dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 (1).

Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative all'eliminazione degli oli usati.

Norme tecniche

D.M. 16 maggio 1996, n. 392, Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati

La disciplina del Decreto Ronchi

Allegato A): codice 13.00.00

Allegato D): codice 1302

 



[1] Pretore di Pescara, sent. n. 2075/98 del 17 dicembre 1998, De Patre, inedita.

[2] Dir. 75/439/CEE del 16 giugno 1975, Direttiva del Consiglio concernente l'eliminazione degli oli usati (pubblicata nella G. U. C. E. 15 luglio 1975, n. L 194).

[3] Dir. 87/101/CEE del 22 dicembre 1986, Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati (pubblicata nella G. U. C. E. 12 febbraio 1987, n. L 42).

[4] D. P. R. 23 agosto 1982, n. 691, Attuazione della direttiva CEE n. 75/439 relativa alla eliminazione degli oli usati (pubblicato nella G. U. 30 settembre 1982, n. 270).

[5] Recante Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.

[6] In ogni caso la norma aveva natura meramente interpretativa, come confermato da Cass. pen., Sez. III, sent. n. 922 del 25-01-1991 (cc. del 18-12-1990), Ventrella (rv 186311): "Lo smaltimento degli oli usati senza autorizzazione configurava la violazione del D. P. R. 10 settembre 1982 n. 915 anche prima dell'entrata in vigore del D.L. 9 settembre 1988 n. 397, conv. con modif. nella legge 9 novembre 1988 n. 475, che, con norma interpretativa, ha espressamente previsto tale ipotesi di reato, all'art. 9-duodecies. Né costituiva legge speciale il D. P. R. 23 agosto 1982 n. 691: questo infatti nel disciplinare la suddetta eliminazione, già statuisce (agli artt. 2 e 6) che a detta attività si applicano le disposizioni vigenti in materia di tutela dell'inquinamento".

[7] L. 29 dicembre 1990, n. 428, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 gennaio 1991, n. 10, S. O.

[8] Come sottolineato dal Giudice di primo grado.

[9] D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 , recante Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative all'eliminazione degli oli usati ( pubblicato nella G. U. 15 febbraio 1992, n. 38).

[10] Il provvedimento è stato poi integrato con D. M. 16 maggio 1996, n. 392 ( "Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati), peraltro sospeso dal T. A. R. Lazio con ordinanza 5 dicembre 1996.

[11] Per chi viola i divieti di cui alle lettere a) e b) l'art. 14 co. III stabilisce la pena dell'arresto fino a 2 anni ovvero dell'ammenda da 5 a 20 milioni di lire.

[12] La norma prevede anche il coordinamento con le autorizzazioni previste in materia di rifiuti prevedendo che " Ove l'autorità regionale accerti l'idoneità di un impianto di rigenerazione degli oli usati o del procedimento adottato a distruggere policlorodifenili e policlorotrifenili e loro miscele in concentrazione superiore a 25 parti per milione, ovvero a ridurne la concentrazione negli oli di base prodotti al di sotto del riferito limite, autorizza l'impresa a rigenerare gli oli usati contaminati da dette sostanze anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, dettando le specifiche tecniche e specificando i quantitativi massimi trattabili annualmente".

[13] Cass. pen. Sez. III, sent. n. 5363 del 27-05-1993 (ud. del 19-03-1993), Pullé (rv 194040).

[14] Il principio per cui gli oli esausti sono comunque rifiuti è pacifico in giurisprudenza [ oltre alla sentenza che si commenta si veda, da ultimo, Cass. pen. Sez. III, sent. n. 11007 del 27 settembre 1999 ( ud. 6-07-1999) in questa rivista, n. 1/2000, pag. 122]. Per un caso particolare si rinvia a Cass. pen., Sez. III, sent. n. 13346 del 18/12/98 (ud. 01/10/98), Ambrosini Nobili (rv. 212487): " Gli oli usati sono a tutti gli effetti dei rifiuti, sicchè vige per essi un principio di prevenzione e di speciale prudenza, dovendo obbligatoriamente essere raccolti e destinati all'apposito Consorzio. In questo contesto anche una quantità limitata di materiale oleoso sparsa su terreno non asfaltato integra il reato di cui all'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 95 e non è richiesta la prova di un concreto danno al suolo ed all'ambiente in genere".

[15] Cass. pen Sez. III, sent. n. 7151 del 22-07-97 (ud. 26/05/97) Occhiena (rv. 208983).

[16] Conforme A. GIADROSSI, Oli usati: la difficile convivenza con il D.Lgs 22/1997, in Rifiuti, 1997, n. 10, pag. 35, nota a Corte di Appello di Trieste - Sez. II, 30 aprile 1997, n. 317.

[17] Cass. pen Sez. III, sent. n. 7151 del 22-07-97, Occhiena, cit.

[18] Comma aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389.