Gestione rifiuti urbani e assimilati –
Servizio pubblico integrativo di gestione rifiuti speciali – Adempimenti
relativi alla compilazione di formulari di identificazione, registri di carico e
scarico e MUD. Indicazioni.
"circolare" di Carlo RAPICAVOLI (Provincia di Treviso)
FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE
Rifiuti urbani
L’art. 15,
comma 4, del D. Lgs. 22/1997 introduce una inequivocabile esclusione
dall’obbligo di compilazione del formulario di identificazione in caso di “trasporto
dei rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico”.
Malgrado la
chiarezza della disposizione, le diverse possibili variabili nella gestione del
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani inducono ad approfondire
l’argomento.
Innanzi
tutto è utile ricordare quanto disposto dalla Circolare del Ministero
dell’Ambiente 4-8-1998 n. GAB/DEC/812/98: “
in via di principio il trasporto di
rifiuti urbani che non deve essere accompagnato dal formulario di
identificazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D. Lgs. 22/1997, è quello
effettuato dal gestore del servizio pubblico nel territorio del comune o dei
comuni per i quali il servizio medesimo è gestito. L'esonero dall'obbligo del
formulario di identificazione si ritiene, tuttavia, applicabile anche nel caso
in cui il trasporto dei rifiuti urbani venga effettuato al di fuori del
territorio del comune o dei comuni per i quali è effettuato il predetto
servizio qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni: 1) i rifiuti siano
conferiti ad impianti di recupero o di smaltimento indicati nell'atto di
affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (ed a tal
fine si ritiene che il concessionario del servizio di raccolta di rifiuti urbani
e/o di frazioni differenziate di rifiuti urbani debba dotare ogni veicolo
adibito al trasporto di una copia dell'atto di affidamento della gestione dal
quale risulti, appunto, l'impianto cui sono destinati i rifiuti); 2) il
conferimento di tali rifiuti ai predetti impianti sia effettuato direttamente
dallo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta. Resta fermo che il trasporto
di rifiuti urbani effettuato da un centro di stoccaggio a un centro di
smaltimento o recupero deve sempre essere accompagnato dal formulario di
identificazione”.
Precisa
l’art. 29 della L. R. 3/2000 che “il
trasporto effettuato dal gestore dell’ordinario servizio pubblico di raccolta,
dall’area attrezzata verso i successivi centri di stoccaggio o impianti di
smaltimento o recupero, in quanto rientrante comunque nella fase di raccolta dei
rifiuti urbani, non è soggetto all’obbligo del formulario di identificazione
previsto dall’articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”.
Pertanto
si forniscono le seguenti direttive:
1)
È escluso dall’obbligo del formulario il trasporto di rifiuti urbani
effettuato dal gestore del servizio pubblico (Ente Pubblico, Concessionario,
Privato affidatario del servizio) verso l’impianto di smaltimento o di
recupero cui sono destinati i rifiuti urbani;
2)
Permane l’esclusione dall’obbligo anche nel caso in cui il trasporto
venga effettuato dal medesimo gestore del servizio pubblico di raccolta verso un
ecocentro o una stazione di travaso o da un ecocentro e da una stazione di
travaso (se autorizzati ai sensi dell’art. 29, comma 1 della L. R. 3/2000)
verso l’impianto di recupero o smaltimento individuato come
destinazione finale del rifiuto urbano;
3)
Vige l’obbligo del formulario allorché il trasporto dall’ecocentro o
dalla stazione di travaso venga effettuato da un soggetto diverso rispetto al
gestore del servizio pubblico che ha effettuato la raccolta sul territorio, e ciò
malgrado i rifiuti di cui trattasi siano destinati al medesimo impianto di
recupero o smaltimento individuato dall’Autorità d’Ambito come destinazione
finale del rifiuto.
Servizio pubblico integrativo per rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani
Nel caso
di servizio pubblico integrativo per rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti
urbani è opportuno fare maggiori precisazioni.
Si
individuano innanzitutto le norme di riferimento:
1)
L’art. 21, comma 5, del D. Lgs. 22/1997 dispone che “i Comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno
1990 n. 142 e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei
rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani”;
2)
L’art. 10, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 22/1997 indica che “il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con (…)
il conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di
raccolta dei rifiuti urbani con i quali sia stata stipulata apposita convenzione”
e l’art. 10, comma 3, lett. a) esclude “la responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento
in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta”;
3)
L’art. 11, comma 3, del D. Lgs. 22/1997 dispone che “nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al
servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del
servizio limitatamente alla quantità conferita”.
Dalla
lettura ed interpretazione delle norme di riferimento emerge che:
1)
Non è prevista alcuna esenzione dall’obbligo di compilazione del
formulario di identificazione nel caso di servizio pubblico integrativo di
gestione dei rifiuti speciali non assimilati, in quanto di tale fattispecie non
si fa menzione nell’art. 15 del D. Lgs. 22/1997, che esclude esclusivamente il
caso del “trasporto dei rifiuti
urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico”;
2)
Sussiste, dunque, l’obbligo per il soggetto gestore del servizio
pubblico integrativo di raccolta di compilare il formulario di identificazione.
Riguardo agli adempimenti e responsabilità, richiamato quanto disposto
dall’art. 10 che esclude ogni responsabilità ed obbligo per il
produttore/detentore che conferisce i propri rifiuti al servizio pubblico di
raccolta, si può ritenere che, per gli adempimenti formali, nel caso di
servizio pubblico integrativo può essere considerato produttore il gestore del
servizio con quanto ne consegue per la compilazione di formulari, registri e MUD.
Il soggetto gestore del servizio pubblico, nello spirito della norma, diventa
così un “sostituto” del produttore nell’adempimento degli obblighi
formali; il produttore/detentore cioè, stipulando apposita convenzione con il
soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta, non dovrà ottemperare
all’obbligo assunto in sua vece dal gestore pubblico, sempre limitatamente
alla quantità conferita.
REGISTRI DI CARICO E SCARICO
Per i rifiuti
urbani il D. Lgs. 22/1997 non prevede analoga esenzione, come visto per i
formulari, per i registri di carico e scarico.
L’art. 12 del
D. Lgs. 22/1997, infatti, nell’individuare i soggetti obbligati alla tenuta
del registro di carico e scarico, richiama l’art. 11, comma 3, che a sua volta
dispone: “Chiunque effettua a titolo
professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i
commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di
recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che
producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non
pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere c), d) e g), sono tenuti a
comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n.
70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle
predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di
cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non
superiore a lire quindicimilioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti non
pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del codice
civile che non hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di
rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la
comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità
conferita”.
Esistono solo
esenzioni specifiche previste dal comma 6-bis dell’art. 12, ai sensi del quale
sono esonerati dall'obbligo“i consorzi
di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui
all'articolo 9-quinquies del decreto legge 9 settembre 1988 n. 397, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e all'articolo 11 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 95” (cioè i vari consorzi di
recupero e riciclaggio).
Altra esenzione è prevista dall’art. 44, comma 3, del D. Lgs. 22/1997 che
dispone: “(…) il ritiro, il trasporto
e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori firmatari, tramite le
proprie associazioni di categoria, dei citati accordi e contratti di programma
non sono sottoposti agli obblighi della comunicazione annuale al catasto, della
tenuta dei registri di carico e scarico, della compilazione e tenuta dei
formulari, della preventiva autorizzazione e della iscrizione all'Albo di cui
agli articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente decreto”.
L’art. 58, comma 7 quater, del D. Lgs. 22/1997 esclude, infine, dall’obbligo “(..)
le attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti
abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante,
limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.”
Per quanto
riguarda, dunque, la “raccolta e trasporto”, sono obbligati alla tenuta del
registro di carico e scarico tutti i soggetti che effettuano a titolo
professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti. La norma non fa
distinzione fra tipologie di rifiuto; si riferisce, senza eccezione alcuna, al
trasporto di rifiuti non distinguendo tra urbani e speciali né tra pericolosi e
non pericolosi. L’unica precisazione riguarda il “titolo professionale”,
il che vale ad escludere esclusivamente il caso di un Comune che effettui in
economia il servizio di raccolta e trasporto (non qualificandosi il Comune come
soggetto che effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto).
Viceversa sono
soggetti all’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico il
concessionario del Comune o dell’Ente di Bacino o altri soggetti aggiudicatari
del servizio affidato dall’ente pubblico. Va precisato al riguardo che:
1)
Non sussistendo per i rifiuti urbani l’obbligo di compilazione del
formulario per il trasporto, non vige il principio della necessaria integrazione
tra registri e formulari come previsto dall’art. 12, comma 3, del D. Lgs.
22/1997; si può, pertanto, affermare che, anche in analogia a quanto precisato
al punto 2m) della Circolare del Ministero dell’Ambiente del 4.8.1998, è
possibile effettuare un’unica registrazione a fine giornata;
2)
L’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico vige,
naturalmente, anche per il gestore di impianti di smaltimento o di recupero dei
rifiuti urbani;
3)
Per ecocentri e stazioni di
travaso si applica quanto disposto dall’art. 29, comma 5, della L. R. 3/2000
che prescrive “la tenuta di un apposito
registro, da compilarsi settimanalmente, da cui risultino i dati inerenti le
tipologie e le quantità di rifiuti urbani avviati a successivi centri
di stoccaggio o impianti di smaltimento o recupero, con indicazione di
tale destinazione”.
M.U.D.
Soggetti
obbligati alla presentazione della comunicazione annuale M.U.D. sono i medesimi
soggetti prima individuati per l’obbligo della tenuta dei registri di carico e
scarico, compresi pertanto i soggetti che svolgono a titolo professionale la
raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani.
Come detto,
infatti, l’art. 12 (registri di carico e scarico) fa espresso richiamo
all’art. 11, comma 3, (riferito al MUD) per individuare i soggetti obbligati.
Alla prescrizione
generale del comma 3, l’art. 11, al comma 4, aggiunge una disposizione
speciale riferita a “Comuni, loro
consorzi o comunità montane ovvero aziende speciali con finalità di
smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati”, chiamati a comunicare
annualmente le seguenti specifiche informazioni:
a)
la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
b)
i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando
le operazioni svolte, le tipologie e le quantità dei rifiuti gestiti da
ciascuno;
c)
i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli
investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della
tariffa;
d)
i dati relativi alla raccolta differenziata.
È opportuno
precisare che:
1)
Per la gestione dei rifiuti
urbani va compilata la scheda RU con le indicazioni di cui al DPCM 24.12.2002;
alla scheda RU vanno allegati tanti moduli RST quanti sono i concessionari che
svolgono l’attività di raccolta, intendendo per essi i soggetti che svolgono
il servizio a seguito di affidamento di incarico da parte del Comune,
dell’Ente di Bacino o del soggetto gestore del servizio; vanno, altresì,
allegati tanti moduli DRU quanti sono gli impianti di smaltimento o recupero e
le tipologie di rifiuto ad essi destinati.
2)
Nel caso di servizio pubblico integrativo per la gestione di rifiuti
speciali non assimilati ai rifiuti urbani, la comunicazione è effettuata dal
soggetto gestore del servizio pubblico, in base all’espressa previsione
dell’ultima parte del comma 3 dell’art. 11 del D. Lgs. 22/1997 nonché alla
luce di quanto precisato sopra in tema di formulari e registri di carico e
scarico; allo scopo dovranno essere compilate tante schede RIF quante sono le
tipologie di rifiuto raccolte, considerando il territorio per cui l’Ente
risulta soggetto gestore come unità locale di produzione dei rifiuti.