Cass. Sez. III n. 46681 del 3 dicembre 2009 (Ud. 29 set 2009)
Pres. Lupo Est. Amoroso Ric. Fatone
Urbanistica. Proprietà dell’area e responsabilità penale
Dalla disciplina dell’accessione (art. 934 c.c.) si evince che qualunque costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo. Consegue che l’opera abusiva comunque accede alla proprietà del suolo sicché il proprietario è il soggetto interessato a tale accessione e quindi anche alla realizzazione della stessa. Ciò costituisce elemento indiziario utile, in mancanza di ogni altra contraria risultanza probatoria, perché il giudice del merito possa riferire al proprietario del suolo la condotta contestata, ossia la realizzazione dell’opera edilizia abusiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Trani - sez. dist. di Andria - con sentenza in data 14.2.2007 la dichiarava Fatone Angela colpevole dei reati puniti dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), L. n. 1086 del 1971, artt. 2, 4, 13 e 14, L. n. 64 del 1974, artt. 17, 18 e 20 per aver realizzato abusivamente, senza permesso, opere edilizie consistite in "posa in opera di una struttura in legno, composta da travi di sostegno e lamellari con una superficie di mq. 70 circa; innalzamento di un muretto su una veranda scoperta costruito in sopraelevazione per mt. 1,30 circa, per una lunghezza pari a mt. 3,50 circa" (accertati in Andria il 26/4/2005) e, unificati gli stessi dal vincolo della continuazione, la condannava alla pena di giorni cinque di arresto ed Euro 7.000,00 di ammenda con il beneficio della pena sospesa. Ordinava la demolizione di quanto abusivamente realizzato.
2. Contro la sentenza proponeva appello l'imputata sostenendo che non sussisteva la prova che la stessa fosse stata l'autrice delle violazioni contestate.
La Corte d'appello di Bari, con sentenza del 26 febbraio 2009, confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Trani e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali.
3. Avverso questa sentenza l'imputata propone ricorso per cassazione con un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso, articolato in un solo motivo, la ricorrente deduce che non era stata raggiunta la prova della condotta penalmente illecita, a lei riferita per il fatto di essere la proprietaria dell'immobile ove insisteva il manufatto abusivo. Le era stata attribuita la condotta illecita solo sulla base della proprietà in spregio al principio che informa il nostro sistema penale che vuole essere la penale responsabilità di tipo personale.
2. Il ricorso è inammissibile perché in parte riconducibile ad una censura meramente in fatto, non deducibile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione, nella specie non prospettato; ed in altra parte consistente in una doglianza manifestamente infondata.
3. La Corte d'appello con apprezzamento tipicamente di merito, inammissibilmente censurato dalla ricorrente in questa sede di legittimità, ha ritenuto che la Fatone aveva posto in essere la condotta contestata considerando, con valutazione complessiva (in fatto), che l'imputata era proprietaria dell'immobile del suolo su cui erano state realizzate le opere abusive, che era stata custode delle opere sequestrate e aveva mostrato interesse alla prosecuzione delle opere abusive; tutto ciò ha concorso ad identificare nella medesima l'autrice della condotta contestata. La Corte territoriale ha anche aggiunto che l'imputata, dopo essere stata nominata custode delle opere sequestrate, è stata presente alla successiva contestazione in data 1/12/2005 della illecita prosecuzione dei lavori senza protestare la sua estraneità ai fatti.
4. Quanto alla rilevanza della proprietà del suolo di sedime delle opere abusive, correttamente la Corte d'appello ne ha tenuto conto.
Deve infatti rilevarsi (in diritto) che dalla disciplina dell'accessione (art. 934 c.c.), secondo cui qualunque costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, consegue che l'opera abusiva comunque accede alla proprietà del suolo sicché il proprietario è il soggetto interessato a tale accessione e quindi anche alla realizzazione della stessa. Ciò costituisce elemento indiziario utile, in mancanza di ogni altra contraria risultanza probatoria, perché il giudice del merito possa riferire al proprietario del suolo la condotta contestata, ossia la realizzazione dell'opera edilizia abusiva. Questa Corte (Cass., sez. 3^, 11 febbraio 2003, Russotto) ha infatti affermato che, in tema di reati edilizi, la responsabilità del proprietario per la realizzazione di costruzione abusiva, può essere ricostruita sulla base di indizi e presunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili dalla disponibilità giuridica e di fatto del suolo.
Sul punto deve essere richiamata anche Cass., sez. 3^, 24 maggio 2007, De Filippo, secondo cui in tema di reati edilizi, la responsabilità del proprietario per la realizzazione di costruzione abusiva può essere ricostruita sulla base di indizi e presunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili dalla disponibilità giuridica e di fatto del suolo (fattispecie nella quale è stato ritenuto elemento indiziario sufficiente, in mancanza di ogni altra contraria risultanza probatoria, l'interesse del proprietario del suolo alla realizzazione del manufatto ivi esistente, pure allo stesso appartenente in virtù della disciplina civilistica dell'accessione).
5. Pertanto il ricorso nel suo complesso va dichiarato inammissibile.
Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2009.




