Eppur mi son scordato di te ….caro articolo 183. Prima del deposito temporaneo regolare non c’è mai gestione rifiuti ?
di Silvano  Di  Rosa

 

SOMMARIO:

– 1. Premessa; – 2. Occupiamoci di un semplice produttore iniziale di rifiuti; – 3. La gestione, la raccolta ed il trasporto di rifiuti; – 4. Il recupero di rifiuti; – 5. La cernita, la selezione ed il raggruppamento di rifiuti; – 6. Cernita e raggruppamento finalizzati al trasporto; – 7. Cernita e raggruppamento finalizzati al deposito temporaneo; – 8. Alcuni casi concreti; – 9.  Conclusioni.

 

1 – Premessa

Auspicando  di non incorrere nelle ire di una nota band degli anni ‘70 o di infastidire il grande Lucio Battisti, esordiamo con un «eppur mi son scordato di te…» che non vorremmo trovarci a dover usare in ambiti istituzionali della Pubblica Amministrazione,  notoriamente poco melodici e non proprio adatti ad esibizioni canore.

Col passare del tempo le abitudini cambiano, ma capita sempre di dover “fare di necessità virtù”, quando, ad esempio – durante lunghe passeggiate e soste forzose presso gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni deputate al controllo in materia ambientale –, si attende l’esito di certe valutazioni, con la speranza che, magari, risultino favorevoli e conformi alle aspettative.

Nelle pause, fra una discussione e l’altra, non potendo dare per scontato di avere sempre la meglio, resta comunque la soddisfazione di poter canticchiare una  canzonetta. Stavolta, abbiamo scelto un ritornello longevo, ma orecchiabile, che rallegra l’animo e  ci aiuta ad ingannare l’attesa, considerandolo di buon auspicio.

 

Con evidente spirito goliardico vorremmo provare ad interrogarci su quale sia il momento – o la fase – a partire dal quale si debba davvero cominciare a parlare di «gestione rifiuti». D’altronde, è importante che il  produttore iniziale di rifiuti sappia fin dove, e quando, poter liberamente esercitare la propria attività. Consapevolezza che si rivelerà utile ad affrontare certe prese di posizione – a volte eccessivamente cautelative – degli organi di controllo, davanti alle quali è indispensabile avere l’esatta percezione di quale sia la “soglia” oltre la quale, per il citato produttore, si rende necessaria l’acquisizione di un preventivo titolo abilitativo di natura amministrativa: autorizzazione, comunicazione in regime semplificato, iscrizione; in alternativa all’affidare lo svolgimento di certe operazioni – anche elementari e scontate – ad un soggetto debitamente autorizzato.

 

Non è raro, infatti, che l’Autorità competente consideri “sempre e comunque” gestione rifiuti, qualsiasi operazione di cernita  e/o di selezione degli stessi, indipendentemente dal momento in cui venga effettuata e senza neppure darti il tempo di precisare quale sia il contesto in cui le si intendono svolgere: (nell’ipotesi che intendiamo prospettare si tratta de) la fase preparatoria di un deposito temporaneo.

 

Il nostro disaccordo sul liquidare la questione in maniera tanto generalizzata appare scontato e derivante dal fatto che molti «casi pratici» – della vita imprenditoriale di tutti i giorni – ci portano a conclusioni ragionevolmente diverse. Alla luce di tali deduzioni pare eccessivo che anche questo argomento vada a costituire un’ulteriore fonte di stress da pavor nocturnus  o di ansia diurna per l’imprenditore, costantemente assalito da dubbi e colto da trepidazione per il possibile esito nefasto di un’eventuale ispezione ARPA[1] !!

 

Chi legge avrà capito che ci troviamo, ancora una volta, a girovagare nei meandri della Parte Quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152; interessandoci, stavolta[2] , al Titolo I e, nello specifico, all’articolo 183: «Definizioni» in materia di rifiuti.

Diciamo che, in previsione di una nuova modifica di tale articolo – come sembra preannunciare lo schema di correttivo[3] all’esame della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari per i necessari pareri –, vorremmo dire la nostra su alcune questioni che lo riguardano da vicino.

 

Concludendo questa non breve parte introduttiva, è importante sia chiara l’intenzione di voler dar seguito ad una trattazione minimalista – ma non per questo semplice –, cercando di rendere alla portata di tutti una questione che riteniamo essere alquanto discussa o discutibile.

Proveremo, pertanto, a “metterci nei panni” dell’imprenditore comune, al quale, per sentirsi a posto, dovrebbe essere sufficiente cercare di comprendere le disposizioni del richiamato decreto legislativo 152 del 2006; senza necessariamente dover affrontare tutto lo scibile dell’ordinamento comunitario (fatta eccezione per i regolamenti UE) e la copiosa giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.

La conoscenza – oltre che la corretta attuazione – della normativa ambientale vigente nel nostro Bel Paese, dovrebbe  renderlo un «imprenditore diligente», senza però escludere che gli sia necessario approfondire anche la prevalente interpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione;  utile, se non altro, a capire come vengono «intese» le stesse norme da parte dell’Autorità Giudiziaria.  Si tratta di una precisazione solo apparentemente ridondante, perché, a volte, il “conoscere le norme interne” non sembra essere sufficiente a sentirsi  “in regola”…… e questo è un bel problema!

 

2 – Occupiamoci di un  semplice produttore iniziale di rifiuti

 

2.1 – Come definirlo

Ci siamo prefissati di affrontare la questione in maniera leggera[4] . Quindi, prendiamo in esame il caso “elementare” di un comune produttore iniziale di rifiuti.

Come tale deve intendersi: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti[5] . Soggetto da tenere ben distinto rispetto a quello che effettua operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che mutano la natura o la composizione di detti rifiuti, o delle parti che ne costituiscono l’insieme. Possono essere produttori iniziali di rifiuti: il calzolaio, il tranciatore, il demolitore edile, l’elettricista, l’escavatorista, il falegname, il florovivaista, l’idraulico, il marmista, il sarto, il tappezziere, il tipografo, il tornitore di metalli, il vetraio,……tanto per elencarne alcuni.

 

Fedeli alla promessa trattazione di tipo elementare, eviteremo le ipotesi in cui il produttore iniziale possa essersi – doverosamente – organizzato per qualificare, e far riconoscere, un proprio materiale residuale di produzione come “sottoprodotto”[6] . Ugualmente, non prenderemo in considerazione quei casi in cui il produttore iniziale, abbia anche acquisito un titolo abilitativo per effettuare operazioni di recupero[7] e sia quindi legittimato a svolgere una vera e propria gestione di rifiuti.     Meglio limitarci all’essenziale !

 

2.2 – Cosa può fare liberamente

Il produttore iniziale di rifiuti può movimentarli liberamente all’interno del proprio stabilimento – e pertinenze contigue, a questo funzionalmente connesse[8] –. La movimentazione “interna”, infatti, è attività  del tutto libera in quanto, di norma, finalizzata alla formazione del “deposito temporaneo”[9] , a propria volta definito: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, purché realizzato rispettando le condizioni riportate nell’articolo 183, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/2006.

Anche il deposito temporaneo  – nel rispetto di ciascuna delle condizioni  cui prima si è fatto riferimento[10] – deve intendersi attività libera[11] , dal momento in cui è considerato: sia come «prolungamento» dell’attività dalla quale si originano i rifiuti[12] , sia come  momento preparatorio alla successiva gestione degli stessi[13]

 

E’ per questo che il nostro produttore potrà liberamente effettuare il raggruppamento dei propri rifiuti (in termini dislocativi) nel luogo in cui gli stessi sono prodotti e (in termini temporali), prima  della relativa fase di raccolta, alle condizioni previste per legge.

 

2.3 – Cosa non può fare senza “autorizzazione”

Senza un titolo abilitativo, il produttore iniziale, non può effettuare la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti; neppure quando ricade nelle ipotesi di cui all’articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006[14] . Anche in quest’ultimo caso, infatti, è previsto l’obbligo di una «comunicazione» alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente, la quale rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni[15] .

 

La raccolta ed il trasporto  (come vedremo) sono le fasi iniziali della «gestione di rifiuti» e come tali – salvo le ipotesi particolari anzidette – possono essere effettuate solo e soltanto da soggetti iscritti all’Albo di cui all’art. 212 del decreto 152/06, ai sensi e per gli effetti di cui al quinto comma stesso articolo[16] .

Non è escluso che il produttore iniziale dei rifiuti possa dotarsi anche di un tale titolo abilitativo, ma preferiamo non prendere in considerazione una tale evenienza, per non rendere del tutto vana la prefissataci semplicità della trattazione in corso.

 

3 – La gestione, la raccolta ed il trasporto di rifiuti

Abbiamo parlato di gestione, di raccolta e di trasporto di rifiuti.

Per quanto siano concetti notori, sentiamo la necessità di delinearne per sommi capi  i contorni. Se non altro, per evitare di dover canticchiare troppo spesso il ritornello posto a  titolo del presente contributo.

3.1 – Gestione di rifiuti

La gestione di rifiuti è chiaramente definita al primo comma, lettera d), del noto articolo 183[17] , dove la si considera: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti[18] .

Quindi, se abbiamo detto (e l’abbiamo detto!) che il deposito temporaneo “regolare” si colloca – sia in termini di spazio che di tempo – a monte della fase di raccolta, abbiamo sotto gli occhi la conferma di come la formazione e la conduzione dello stesso[19] siano momenti – tipici  della vita di un rifiuto – che esulano da ciò che può essere considerata «gestione di rifiuti».

Anche la Suprema Corte – Cass. pen. Sez. III, (ud. 09-01-2008) 20-03-2008, n. 12417[20] – argomenta nel senso  che il “deposito temporaneo” non rientra nella gestione di rifiuti, giungendo alla conclusione che tale attività, di semplice “raggruppamento”, non ha niente a che vedere con lo “stoccaggio” o col “deposito preliminare”, rientranti nell’attività di smaltimento o di recupero (quindi di gestione) di rifiuti.

Altra cosa viene a prospettarsi quando il deposito temporaneo non è “regolare”. Ma di questo non intendiamo trattare[21] in questa sede.

3.2 – Raccolta di rifiuti

La definizione di  raccolta di rifiuti è riportata alla lettera e) del primo comma del nostro caro articolo 183[22] .  In quelle righe, si legge che per raccolta deve intendersi: l’operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti “per” il loro trasporto.

Volendo schematizzare tale concetto, potremmo dire che la raccolta è quell’insieme di operazioni finalizzate (tutte!!) all’effettuazione del (e quindi a rendere possibile il) trasporto di rifiuti. Operazioni che, paritariamente, devono individuarsi in: cernita, raggruppamento, prelievo.

E qui cominciano a stagliarsi i contorni di alcuni elementi di dubbio. Difatti, finché la cernita si colloca in tale ambito, non si pongono problemi interpretativi: si tratta della fase di raccolta[23] che la prevede espressamente. Quando, e se, la stessa operazione venisse invece traslata a monte della fase – “non gestionale” – di deposito temporaneo, potrebbe divenire argomento di discussioni anche sofferte.

 

Vediamo l’effetto di tale trasmigrazione:

1) se prendessimo il rifiuto dal punto di formazione dello stesso,  per la conseguente movimentazione interna, fin presso il luogo[24] deputato alla formazione del deposito temporaneo, non vi sarebbe ragione per sollevare alcuna obiezione;

2) se, viceversa, nel corso della formazione del rifiuto, effettuassimo una cernita[25] o una selezione dei materiali di scarto che lo compongono, per poi dar seguito a separate  movimentazioni interne delle  distinte tipologie di materiali – in tal modo ottenute per mera separazione – fin presso il luogo[26] deputato alla formazione del deposito temporaneo, potremmo vederci contestare lo svolgimento di una operazione di recupero non autorizzata (Vds. successiva sezione 4), con annesse sgradite conseguenze.

 

Trattandosi di una ipotesi più che possibile nella realtà, vale la pena approfondirla, cercando di non “scordarci” quali siano le vigenti definizioni contenute nel nostro articolo «183» .

 

3.3 – Trasporto di rifiuti

Per il trasporto di rifiuti è sufficiente sottolineare come questo abbia inizio dal momento in cui l’automezzo lascia lo stabilimento, luogo di produzione  dei rifiuti, instradandosi sulla pubblica via. Rinviando i rimanenti e numerosi altri aspetti di tale fase gestionale a lavori prodotti da chi ne ha parlato prima di noi[27] .

 

4 – Il recupero di rifiuti

Affrontiamo l’argomento limitandoci all’ambito delle due più recenti definizioni  stabilite dalla normativa di settore; consapevoli che già altri[28] ne hanno parlato in maniera dettagliata ed esaustiva.

Quindi, in linea con le nostre previsioni “di basso profilo”, osserviamo che la definizione di recupero, contenuta nella versione originaria del decreto 152/2006[29] , prevedeva[30] come tale:  le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.

 

Oggi, però, è necessario precisare che, con l’art. 2, comma 20, del correttivo D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4[31] , tale definizione è stata ridotta all’essenziale. Attualmente, invero, occorre riferirsi al recupero di rifiuti in termini di: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del presente decreto (il 152/2006)

 

Per quanto detto, a partire dal 13 febbraio 2008[32] , corre l’obbligo di considerare la dizione «…incluse la cernita o la selezione …» del tutto estranea alla definizione di recupero;  con il risultato che, dalla stessa data, il diligente produttore iniziale di rifiuti deve – o dovrebbe – poterne tener conto, comportandosi di conseguenza, anche giungendo a leggere  “a contrario” certa Giurisprudenza[33] che mostra avere una qualche attinenza con la questione in argomento.

 

5 – La cernita, la selezione ed il raggruppamento di rifiuti

La semantica ambientale – a volte – costituisce un’importante fonte di discernimento, ma – purtroppo di frequente – può anche essere scaturigine di sofferte e vane meditazioni,  foriere di rese incondizionate che lasciano stremati e trepidanti, di fronte all’incerto futuro che si prospetta davanti agli occhi degli sconsolati reduci dalla singolar tenzone.

 

5.1 – La cernita di rifiuti

Se semplice – o minimalista che dir si voglia – deve essere la trattazione, non può che essere linearmente condivisa da tutti l’attuale assenza delle operazioni di cernita  (e di selezione) dal corpo della definizione di “recupero” di cui al vigente articolo 183, comma 1, lettera h)[34] .

Con altrettanta evidenza è innegabile che dette operazioni – di cernita o selezione – non coincidono con nessuna delle attività attualmente indicate nell’allegato C[35] alla parte Quarta del decreto stesso.

A fronte di queste ovvietà resta salvo il fatto che la cernita  – lo abbiamo visto nella sezione 3.2 – è “anche” considerata una delle fasi della raccolta  di rifiuti.

 

Da ciò è necessario trarre una prima conclusione circa l’opportunità di aver sempre ben presente se ci riferiamo ad ipotesi di cernita combinata al “raggruppamento” di cui all’articolo 183, comma 1, lettera e): propedeutico al trasporto dei rifiuti; oppure alla cernita potenzialmente connessa con il “raggruppamento” di cui all’articolo 183, comma 1, lettera m): quale elemento essenziale alla formazione del deposito temporaneo.

In fondo basta intendersi[36] !  Da persone ragionevoli, non parrebbe fuori luogo sostenere che possa esservi    una cernita    insita nell’operazione di raccolta, che deve considerarsi ex-lege  come operazione di gestione di rifiuti: operazione “non libera” e, viceversa, ve ne possa essere   una (cernita)   finalizzata alla formazione di un adeguato deposito temporaneo – realizzabile in una fase appartenente ad un momento «non gestionale» in senso tecnico-giuridico –.

 

Essenziale – nell’ambito della nostra ipotesi – è non avere la pretesa che la cernita, di per sé, venga qualificata come un’operazione di recupero. D’altra parte già altri autori[37] lo hanno ben evidenziato.

 

La cernita di rifiuti di cui stiamo parlando – quella ipoteticamente effettuata a monte del deposito temporaneo – ha soltanto  il fine  di ottimizzare il deposito temporaneo  di “rifiuti”.

Si tratta di un risultato piuttosto modesto, ma che costituisce il punto fermo ed essenziale per trarre le conclusioni che ci interessano.

 

Potremmo cercare di trarre un ulteriore conforto leggendo[38] che, nella nostra madre lingua, il termine cèrnita assume il significato di: scelta; azione del separare cose diverse; operazione di suddividere in classi di caratteristiche non molto diverse l’una dall’altra. Questo, però, ci aiuta solo in parte, dal momento in cui – per quanto l’azione sia sempre la stessa, i rifiuti siano i medesimi, così come lo è il luogo[39] – lo “scegliere”, il “separare”, il “suddividere” dei rifiuti, a parità di significato semantico, cambia qualificazione giuridica  a seconda di   quale sia la fase   in cui si realizza:  per la formazione di un regolare deposito temporaneo, è un’operazione che riteniamo si collochi a monte di (e quindi non ricada in) quella che il decreto 152/06 definisce «gestione» di rifiuti, mentre le “stesse azioni”  finalizzate a consentire il trasporto di rifiuti (e quindi a valle del deposito temporaneo) rientrano – a pieno titolo – fra le operazioni di tipo gestionale, in quanto ricomprese nella fase di raccolta.  Di questo particolare caso tratteremo nella successiva sezione 6.

 

5.2 – La selezione di rifiuti

La selezione  di rifiuti – anch’essa non più presente nella vigente definizione di recupero, e, oltretutto, non ricompresa neppure in quella del «recupero dei rifiuti generati da imballaggi» di cui vedremo a breve nella sezione 7 – crea meno problemi di natura semantica, anche perché  il significato italiano della parola  selezione   non è affatto dissimile da quello di scelta (e quindi di cernita), dal momento in cui scegliere significa distinguere,   o  prendere separando dal resto. Quindi, non vale la pena intrattenersi sul tema, perché torneremmo a ripeterci su quanto già detto nella sezione 5.1.

 

5.3 – Il raggruppamento di rifiuti

Tanto per non farci mancare niente, vogliamo anche precisare che per raggruppamento si intende l’azione del riunire in gruppo o in gruppi. Significato che si attaglia perfettamente a descrivere le azioni con cui viene realizzato un deposito temporaneo di rifiuti.

In ogni caso, al di là di quale significato assuma, abbiamo già visto – pur se in  maniera sintetica –  due casi di   raggruppamento  di rifiuti, espressamente previsti dal D.Lgs. 152/2006.

A questi se ne aggiunge un terzo, previsto – con la sigla D13 – nell’allegato B[40] alla parte Quarta di tale decreto.

 

Riepilogando, è così possibile avere un raggruppamento di rifiuti:

- effettuato prima della raccolta e nel luogo in cui gli stessi sono prodotti – alle condizioni di cui all’articolo 183, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/2006 –, che va a costituire la fattispecie del deposito temporaneo;

- effettuato durante la fase di raccolta dei rifiuti – così come definita dal l’articolo 183, comma 1, lettera e) del citato decreto –, inquadrabile come potenziale elemento costitutivo della stessa, quando e se finalizzato all’effettuazione del trasporto di rifiuti;

- preliminare, nell’imminenza di una delle operazioni di smaltimento cui ai punti da D1 a D12[41] dell’allegato B alla parte Quarta del decreto in questione.

 

Non dovrebbe esserci il rischio che la fattispecie del raggruppamento – effettuato all’interno del luogo di produzione dei rifiuti – possa essere scambiata per operazione di recupero, così che potrà essere considerata un’operazione di gestione rifiuti, quando risulti realizzata al fine  di consentire (a) il trasporto oppure (b) una operazione D1÷D12, mentre sarà senz’altro da ritenersi un’attività libera, se realizzata al fine di dar vita ad un deposito temporaneo “regolare”.

 

6 – Cernita e raggruppamento finalizzati al trasporto

Nella sezione 5.1 abbiamo già visto come il soggetto “autorizzato” alla raccolta e trasporto di rifiuti – e quindi iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (A.N.G.A.) –  abbia titolo ad effettuare delle operazioni di cernita (finalizzata allo svolgimento della propria attività) rientranti ex-lege nella fase di raccolta – da effettuare in regime SISTRI[42] –. E’ scontato che la stessa non possa essere scambiata per un’operazione di recupero (da cui si produca una materia prima secondaria o un “non rifiuto”), essendo meramente finalizzata ad ottimizzare il trasporto. Quindi, operazione di gestione rifiuti: si! Operazione di recupero: no!

Di conseguenza, il soggetto autorizzato al trasporto – iscrittosi all’A.N.G.A. e quindi anche abilitato a raccogliere rifiuti –, nel corso della fase di prelievo[43] , può “suddividere”[44] e raggruppare i rifiuti,  per renderne più appropriata e razionale la raccolta – che è comunque un’operazione complessa  finalizzata al trasporto  –, senza necessità di una autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 210 o 216 del più volte citato decreto 152/06.

L’ipotesi della cernita  prevista[45] nel corso della fase di raccolta di rifiuti, può aversi nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un  rifiuto «composito» (e quindi costituito da diversi sottoinsiemi tipologici, fra loro frammisti ab origine e non certo  prodotto per il tramite di una miscelazione operata dopo il formarsi dei singoli sottoinsiemi). D’altronde, se così non fosse, il legislatore non avrebbe dovuto prevedere la necessità/possibilità  di cernere rifiuti in funzione del loro trasporto. Sembra scontato poter sostenere che si consente di effettuare una cernita quando c’è qualcosa da scegliere, da suddividere o da selezionare; altrimenti, perché mai dare la possibilità di separare, quando si debba per forza prendere il tutto così com’è….punto e basta!?

Dopo una tale introduzione ipotizziamo venga posto in deposito temporaneo[46] un rifiuto nel quale sia facilmente possibile distinguere – e quindi scegliere o cernere – certe sue parti rispetto ad altre.

Il produttore – in un secondo momento[47] –  affiderà ad un «raccoglitore-trasportatore » (iscritto all’ A.N.G.A.) l’incarico di raccogliere e trasportare il rifiuto di cui trattasi, fin  presso idonei impianti di destinazione finale (recupero o smaltimento) appositamente individuati dal primo e dotati di autorizzazioni idonee a ricevere le tipologie di rifiuto presenti nel citato deposito temporaneo.

 

Se non vi sono dubbi sul fatto che il trasportatore “autorizzato” possa effettuare la raccolta dei rifiuti – prelevandoli direttamente dal deposito temporaneo del committente – non possono esservene sul fatto che lo stesso, nel dar seguito alla fase gestionale di «raccolta»[48] , possa attuare anche le sub-fasi previste per legge:  prelievo ÷  cernita ÷  raggruppamento.

 

Ovviamente, la separazione/differenziazione delle frazioni tipologiche componenti il rifiuto «composito», dovrà avvenire sempre presso il luogo di produzione dello stesso, subito   a valle   del deposito temporaneo ed in coincidenza con l’inizio delle operazioni di «raccolta»  o relative sub-fasi.

In altre parole, il “trasportatore autorizzato” – per dare attuazione a quel raggruppamento finalizzato al trasporto – può effettuare una cernita (manuale o realizzata avvalendosi di sistemi elementari: benne grigliate o vagli mobili), e quindi una mera selezione/divisione tipologica delle frazioni componenti il rifiuto – chiaramente non finalizzata, né qualificabile come operazione di recupero (R1÷R13) –, a condizione che la stessa sia diretta solo ad ottenere distinti raggruppamenti tipologici di rifiuti (cumuli separati – ad esempio – di legno, plastica, laterizi, terra, metalli, ecc.), al fine di  indirizzarli – in maniera più logica e razionale – verso destinazioni finali, maggiormente adeguate ad ogni singola tipologia, ovviamente individuate dal produttore iniziale del rifiuto.

 

Il punto cruciale dell’ipotesi di una raccolta selettiva, consiste nel fatto che il rifiuto, originariamente “composito” ed individuato con un unico CER (il quale – prendendo come esempio un’attività di demolizione e scavo che spesso compare nelle sentenze della Suprema Corte di Cassazione – potrebbe essere il 17.09.04 «rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli……. »), dopo essere stato legittimamente “selezionato/differenziato” (nel corso della raccolta) dovrà essere posto in   scarico[49] utilizzando i singoli codici C.E.R., a tal punto, attribuibili ai vari raggruppamenti (finalizzati al trasporto), ottenuti in ragione del grado di separazione attuato dal raccoglitore/trasportatore/gestore autorizzato che opera per conto e nell’interesse del produttore iniziale.

Quindi «in scarico» verranno utilizzati – in conformità all’esempio assunto –  il CER  17.01.07 (per il raggruppamento di rifiuti  costituito da miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse……), il CER 17.02.01 (per il raggruppamento di rifiuti  costituito da legno), il CER 17.02.03 (per il raggruppamento di rifiuti  costituito da plastica), il CER 17.03.02 (per il raggruppamento di rifiuti  costituito da miscele bituminose diverse da quelle…….), il CER 17.05.04 (per il raggruppamento di rifiuti  costituito da terre e rocce), il CER 17.01.01 (per il raggruppamento di rifiuti  costituito da cemento), il CER 17 08 02 (per il raggruppamento di rifiuti  costituito da materiali da costruzione a base di gesso diversi da……), il CER 17 04 07 (per il raggruppamento di rifiuti  costituito da metalli misti), la cui sommatoria quantitativa (in scarico), va da sé, debba equivalere alla sommatoria della massa posta “in carico” con le registrazioni effettuate nel corso della formazione del deposito temporaneo del rifiuto composito originariamente individuato con il  CER 17 09 04. Tale equivalenza è condizione imprescindibile.

 

In tal modo, dovrebbe essere acclarato che quel raccoglitore/trasportatore/gestore autorizzato, così facendo, effettua una gestione di rifiuti  (una cernita  ed un raggruppamento compresi esplicitamente nella definizione di raccolta), ma non un’operazione di recupero, in quanto realizza dei raggruppamenti di frazioni tipologiche (del rifiuto composito tenuto in deposito temporaneo) ottenute – senza far perdere le caratteristiche “di rifiuto” –, una volta separate le une dalle altre, per essere – più semplicemente e razionalmente – destinate in maniera adeguata ad impianti di recupero settoriali (individuati dal produttore) deputati a trattare i singoli materiali per “recuperarli”, trasformandoli  – stavolta e solo stavolta –  in materie prime seconde.

 

Riteniamo che, per fare tutto questo, il soggetto autorizzato alla (sola!!) fase di “raccolta-trasporto”, non necessiti di altre “autorizzazioni-iscrizioni”, trattandosi di un intervento conforme a quanto previsto ex-lege dalla stessa definizione di raccolta.

Non nascondiamo la difficoltà di operare con codici CER diversi fra le due fasi di messa in carico[50] e di messa in scarico[51] , ma il tutto può essere debitamente chiarito con opportune correlazioni ed usando la dovuta attenzione.

 

7 – Cernita e raggruppamento finalizzati al deposito temporaneo

Tornando a far visita  al nostro coscienzioso imprenditore – mero produttore iniziale di rifiuti –, potremmo trovarlo nuovamente afflitto da dubbi e titubanze, se solo – avendone voglia – avesse letto anche  l’articolo 218, comma 1, lettera m), dello stesso decreto 152/2006. Difatti, vi si ritrova ancora oggi la cernita di rifiuti, inserita – per l’esattezza – nella definizione di «recupero dei rifiuti generati da imballaggi»; con possibili conseguenze patologiche (crisi di nervi) nel nostro paradigmatico imprenditore, dalle quali potrà scampare solo nel caso in cui non abbia a che fare con tale tipologia di rifiuti.

Assumendo – per nostra comodità – che il nostro archetipo imprenditoriale sia un produttore di rifiuti   diversi   da quelli che ricadono nel campo di applicazione del Titolo II della parte Quarta del decreto 152/2006, proseguiamo il cammino intrapreso per vedere dove e se ci conduce da qualche parte.

 

Con tale spirito, vediamo che il nostro produttore iniziale – erudito da quanto abbiamo scritto nella sezione 5 – dovrebbe aver dedotto di poter effettuare una cernita, a monte del deposito temporaneo situato presso il luogo di produzione dei rifiuti, in quanto non costituente – un’operazione di recupero e quindi – una gestione di rifiuti, bensì una attività “libera” ed atta a consentire l’adeguata e razionale formazione del “raggruppamento” di cui all’articolo 183, comma 1, lettera m): deposito temporaneo.

In fondo, il nostro amico[52] potrebbe anche trovare conforto nel fatto che la Giurisprudenza[53] , riferendosi al deposito temporaneo, si esprime in termini di prevista organizzazione tipologica  del materiale, per attuare la quale (noi) non ce la sentiamo di escludere si possa ricorrere ad operazioni di cernita  e selezione.   Attività tanto libere quanto diverse da quelle viste  nella precedente sezione 6, perché svolte in momenti e contesti diversi.

 

Per testare la fondatezza dell’ipotesi in questione, prendiamo ancora una volta in esame  lo stesso «rifiuto composito»[54] , di cui abbiamo parlato all’inizio della sezione 6. Esso, potrebbe essere sottoposto – stavolta, direttamente da parte del produttore[55] dello stesso –, simultaneamente o nel corso del suo prodursi, ad un intervento di separazione delle proprie componenti originarie, al fine di razionalizzare la formazione del necessario deposito temporaneo per categorie omogenee.

Appare evidente che, per poter considerare tale cernita un’attività liberamente esercitabile, ci siano delle condizioni da rispettare.

Nello specifico, la stessa deve avvenire:

– subito,  nel corso del processo di produzione del rifiuto,

– manualmente o grazie all’uso di elementari sistemi di separazione che non modifichino la volumetria e le caratteristiche dei rifiuti costituenti le singole frazioni[56] componenti l’insieme composito,

– direttamente nel luogo di produzione del rifiuto,

– prima o in coincidenza del raggruppamento formante il deposito temporaneo.

 

Ove condivisibile, questa ipotesi consentirebbe, direttamente allo stesso produttore iniziale  del rifiuto – senza bisogno di autorizzazione, in quanto operante a monte del deposito temporaneo cui darà origine –, di costituire distinti raggruppamenti delle frazioni costituenti il rifiuto «composito»[57] prodotto, senza che ogni frazione : perda l’originaria natura «di rifiuto», muti le proprie caratteristiche chimico-fisiche e senza aver svolto alcuna operazione di “gestione” rifiuti, trovandosi ad operare a monte o in coincidenza con la formazione del deposito temporaneo  e  nel corso  della produzione del rifiuto.

 

E’ importante ripetere che non si ha la pretesa che l’imprenditore abbia ottenuto – da una congerie di materiali disomogenei e di tipo diverso – materiali “direttamente utilizzabili”, come viceversa (a titolo esemplificativo) risultava essere accaduto nel caso trattato dalla sentenza Cass. pen. Sez. III, (ud. 07-04-2009) 10-07-2009, n. 28454[58] . Tutt’altro ! Si ha piena consapevolezza di trovarsi ancora nel “mondo dei rifiuti”, nel quale si intende permanere.

 

A ciascun raggruppamento di rifiuti ottenuto con la cernita (ed a  tal punto collocato in deposito temporaneo), dovrà essere direttamente attribuito il codice CER più adeguato: 17.05.04 (terre),  17.01.07 (miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse……), 17.02.01 (legno), ecc., a seconda del grado di separazione che il produttore sia riuscito a raggiungere. Ogni tipologia di rifiuto dovrà poi essere avviata a recupero, o a smaltimento, in conformità con il nuovo sistema di tracciabilità SISTRI[59] , fin presso le pre-individuate ed idonee destinazioni finali.

 

Non avendo la pretesa che si tratti di un’ipotesi esente da critiche, vogliamo ricordare direttamente che esistono tesi[60] – tanto autorevoli quanto contrapposte, oltre che formatesi in periodi di vigenza di norme diverse – volte a considerare la cernita (ma anche la selezione) come non riconducibile al novero delle trasformazioni preliminari[61] di rifiuti – in quanto non capace di modificare radicalmente le proprietà e le caratteristiche del rifiuto (come avviene in esito ad operazioni di recupero completo) –, così come non mancano filoni dottrinari secondo i quali – pur considerando: cernita, selezione, separazione[62] come le operazioni minimali incapaci di intervenire in modo radicale sull'identità merceologica della sostanza –   non possono essere eseguite liberamente delle operazioni di cernita su di un materiale residuale, per consentirne il suo  « inserimento diretto » in un nuovo ciclo produttivo (esulando dall’applicazione della disciplina vigente in materia di rifiuti).

 

Diciamo solo che la diatriba in questione, sembrerebbe non riguardarci troppo da vicino, in quanto – l’abbiamo più volte ripetuto – non era e non è nostra intenzione teorizzare o sponsorizzare metodologie finalizzate all’ottenimento di materie prime secondarie, né tantomeno utili a volgere la prua per un approdo sicuro nella darsena del “sottoprodotto”. Restiamo “al largo”, nel mare dei rifiuti. Abbiamo (rectius: il nostro produttore iniziale di rifiuti ha) la consapevolezza di permanere senza scampo nell’ambito della disciplina vigente in materia di rifiuti (prima e dopo, con o senza, un’eventuale cernita  degli stessi); sentendoci remissivamente ed ugualmente  appagati dalla possibile conferma di poterli perlomeno “maneggiare”[63] , a monte del deposito preliminare, con una certa tranquillità, riducendo – o illudendoci di poter ridurre – le probabilità che ci sia qualcuno pronto ad alzare il cartellino “giallo” di cui all’art. 256, comma 1, lettera a), oppure quello “rosso” di cui alla successiva lettera b)[64] .

 

Con tale obiettivo – a nostro avviso – abbastanza modesto, non ci allarma più di tanto il richiamo alla cernita o alla selezione, operato dall’articolo 6, comma 8, del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., in quanto riferibile alla Messa in Riserva di rifiuti:  istituto diverso dal deposito temporaneo.

 

Neppure la nozione di trattamento[65] , contenuta nel vigente D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, dovrebbe procurarci ansia o insonnia, per quanto al proprio art. 2, comma 1, lettera h), lo si definisca come: «i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza».

A tal riguardo, infatti, osserviamo subito che si tratta di una definizione fornita agli scopi e per gli effetti di cui al decreto di «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»; valevole, quindi,  solo per tale ambito[66] .

Subito dopo occorre evidenziare che – pur citandola espressamente – la norma in esame contempla “una cernita” peculiare:

– consistente in un “processo fisico” idoneo a modificare le caratteristiche del rifiuto;

– effettuata allo scopo di:

· ridurne il volume

· ridurne la natura pericolosa,

· facilitarne il trasporto,

· agevolarne il recupero,

· favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza.

 

Quindi, se è vero – ed è vero – che la definizione di trattamento del D.Lgs. 36/03 riguarda i «rifiuti»[67] ,  è altrettanto innegabile che le ipotesi oggetto della presente trattazione: (a) esulano dall’ambito di applicazione della normativa vigente in tema di discariche, (b) si collocano a monte di quella che deve considerarsi una gestione rifiuti, (c) non sono volte a facilitarne il trasporto[68] e (d) sono meramente finalizzate – non ad agevolare il recupero, ma – alla formazione più razionale ed ottimale di un deposito temporaneo realizzato per categorie omogenee, in piena sintonia analogica con il divieto di miscelazione[69] di cui all’articolo 187 del decreto 152/2006.

A proposito di quest’ultimo articolo[70] (che considera vietato “mischiare” ·categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G[71] alla parte quarta del decreto 152/06 e  · rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi), parrebbe logico, ragionevole e preferibile cercare di ottimizzare razionalmente il raggruppamento per categorie omogenee – obbligatorio per una corretta formazione del deposito temporaneo – piuttosto che rischiare di infrangere il divieto di miscelazione[72] anzidetto. D’altronde, l’anomalia che più frequentemente viene confutata in relazione a depositi temporanei irregolari (oltre alle questioni di durata) è proprio la mancanza di una corretta divisione dei rifiuti[73] e non certamente la “eccessiva” divisione degli stessi in frazioni originarie separabili le une dalle altre; che, solo per questo, potrebbe essere quantomeno tollerata, se non addirittura…ben vista !

Incidentalmente aiutati da altri autori[74] , riteniamo quindi che la semplice cernita di rifiuti,  effettuata a monte del deposito temporaneo regolare[75] possa  e debba considerarsi attività liberamente  effettuabile dal produttore iniziale  di rifiuti. Il tutto fino a  motivata  prova contraria!!

 

8 – Alcuni casi concreti

Siccome l’intento propostoci non era quello di prodigarsi in evanescenti virtuosismi giuridici, bensì l’altro di far fronte a problematiche che comunemente vengono a crearsi nell’ambito di attività comuni (sempre più bisognose di corrette indicazioni sul come operare al meglio e nel pieno rispetto della complessa normativa vigente in materia ambientale), cerchiamo di fornire esempi concreti.

 

8.1 – Demolizione ed Escavazione nei cantieri

Quando, in un cantiere edile – dopo aver già effettuato eventuali demolizioni ed aver correttamente allontanato dal cantiere il rifiuto “macerie” che può essersi formato in loco, per non generare alcuna promiscuità –, ci si appresta ad effettuare operazioni di escavazione del suolo (o, come spesso capita, del  primo strato di riporto) non è raro – Vds. nota 54 – che le imprese si trovino ad estrarre un materiale eterogeneo costituito da una sorta di melogeno fra terre, rocce e significative quantità di vecchie macerie edilizie, sfridi di travicelli in legno, spezzoni di tubo, ecc.. Di questo però,  abbiamo già avuto modo di parlare nelle precedenti sezioni 6 e 7, alle quali facciamo rinvio, per non stancare il già provato lettore.

 

8.2 – Attività di tranceria

Nelle trancerie capita di dover realizzare sagome aventi la stessa forma, pur se necessariamente costituite da materiali diversi. Di conseguenza, l’attento imprenditore impilerà – sotto la stessa fustella – più lamine o strati di materiali diversi (ad esempio: gomma rossa, tela, cartoncino), al fine di ottenere, con una sola azione di tranciatura, delle sagome esattamente sovrapponibili, ma aventi caratteristiche e qualità meccaniche diverse.

Alla fine della lavorazione si saranno accumulati dei ritagli inutilizzabili, composti da vari materiali (ad esempio: gomma rossa, tela, cartoncino), formatisi tutti contemporaneamente e che il produttore iniziale dovrà porre in  deposito temporaneo nel corso del processo produttivo.

Appare scontato che quest’ultimo possa selezionare, e quindi cernere, i ritagli di gomma, rispetto a quelli di cartoncino, distintamente dalla tela; per poi raggruppare separatamente detti materiali di scarto, affinché abbia a formarsi il relativo deposito temporaneo per categorie omogenee di rifiuti.

 

8.3 – Produzione di calzature

Anche nei calzaturifici si producono rifiuti a base di gomma, di ritagli di pellame, cuoio, sfridi di leghe metalliche, ecc.

Per quanto possano anche prodursi da linee produttive diverse – compresenti nello stesso stabilimento – non è escluso che dallo stesso macchinario si producano scarti di gomma di colore – e quindi composizione – diverso, oppure ritagli di pellami ben diversi fra loro (dalla pelle più pregiata, alla similpelle).

Anche in questo caso appare logico e legittimo, ma anche ragionevole, che il produttore iniziale di rifiuti, provveda a selezionarli, raggruppandoli separatamente per creare o approvvigionare razionalmente il proprio deposito temporaneo, sempre nel corso della produzione del rifiuto. Il tutto, senza avere la pretesa ed auspicando che nessuno gli possa/voglia  contestare l’effettuazione – con la mera cernita-selezione-raggruppamento – di operazioni di recupero non autorizzate.

 

8.4 – Attività di florovivaismo

L’attività del florovivaista non è semplice e, oltre agli effetti nefasti dovuti alle stagioni avverse, possono anche verificarsi eventi di origine antropica che gli impongano di doversi disfare di un gran numero di vasi con arbusti o piante oramai divenuti non commerciabili[76] . Ove non vi sia la convenienza o la possibilità di poter riutilizzare i contenitori e la torba o il terreno in essi contenuti, non resta altro da fare che destinarli all’abbandono.

In questo caso vorremmo sperare che tale produttore iniziale di rifiuti possa organizzare il proprio deposito temporaneo separando i contenitori in plastica dal terreno/torba,  per provvedere a raggruppare le frazioni costituenti il rifiuto composito per categorie omogenee: vasi di plastica da una parte e terreno da un’altra.

 

8.5 – Altri

Dal posatore di vetri, all’elettricista, passando per il falegname, l’idraulico, il marmista, il sarto, il tappezziere, il tipografo, ecc., le ipotesi in cui si possa produrre un rifiuto “originariamente composito” non sono poche, così come non mancano le ragioni per poter formare un deposito temporaneo operando una intelligente  ed utile operazione di cernita e raggruppamento, che permanga nel “regno dei rifiuti”.

 

9 – Conclusioni

Anche se nel nostro complesso ordinamento giuridico non sono rare le situazioni in cui è possibile sostenere tutto  ed  il contrario di tutto, questa volta, con il buon senso e la ragionevolezza, ci sembra davvero condivisibile la conclusione secondo cui sia lecito poter provvedere ad una cernita-selezione di rifiuti per formare un più razionale deposito temporaneo, raggruppando separatamente le frazioni componenti il rifiuto, senza dover chiedere ed ottenere alcuna autorizzazione.

 

La cosa importante è che, assieme all’equilibrio ed all’assennatezza, ci si giovi anche della pazienza e si attinga alla propria memoria, onde non scordarsi cosa ci insegna l’articolo 183 che, da questo momento, lasceremo riposare, dopo uno stress “da richiamo”, di non poco conto, cui l’abbiamo sottoposto.

 

La speranza – che è sempre l’ultima a morire – ci porta a confidare di esser riusciti a prospettare soluzioni condivisibili, sapendo che, in caso contrario, l’eventuale errore commesso giustificherebbe il naturale prosieguo del motivetto iniziale, da completarsi, a tal punto, con un: «…come ho fatto non so!!…»; cui – ahimè – potrebbero far eco le urla degli intenzionati ad esercitare la propria facoltà  di…. scagliare la prima pietra.

 

La prudenza, però – che allunga la vita ed è quindi sempre preferibile –, suggerisce di rinsaldare le conclusioni tratte, irrobustendole con “iniezioni” di provenienza europea, quale può considerarsi la sentenza della Corte di Giustizia CE, Sez. II, 11 dicembre 2008, causa C387-07.

Al punto 26 di tale decisione si legge che: «…Ne discende che, sebbene la direttiva 75/442 non imponga agli Stati membri di adottare misure specifiche che obblighino il produttore di rifiuti alla cernita e al deposito separato dei rifiuti, utilizzando a tal fine i codici dell’elenco allegato alla decisione 2000/532, al momento del loro deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, gli Stati membri sono tenuti ad adottare siffatte misure qualora ritengano che esse siano necessarie per raggiungere gli obiettivi fissati dall’art. 4, primo comma, della citata direttiva».

Ne consegue che – al di là ed indipendentemente da come l’Italia abbia adottato le misure necessarie a raggiungere gli obiettivi fissati dall’art. 4 di quella che era[77] la Direttiva 75/442 –, pur non essendo vietata[78] la commistione generalizzata (da parte del produttore) di rifiuti riconducibili a codici CER diversi, al momento del loro deposito temporaneo, la Corte di Giustizia afferma che gli Stati membri – qualora ritengano che siano necessarie per raggiungere gli obiettivi fissati dall’art. 4, primo comma, della suddetta direttiva – sono tenuti ad adottare misure che obbligano il produttore di rifiuti alla   cernita    e al    deposito separato   dei rifiuti al momento del loro deposito temporaneo, prima della loro raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, utilizzando a tal fine i codici C.E.R..

Cernita che, appunto per questo,  non può essere considerata un’operazione di recupero, in quanto, come ricorda la Corte[79] , il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, è escluso dall’elenco delle operazioni qualificate dalla direttiva 75/442[80] come operazioni di smaltimento o operazioni di recupero. Fra non essere (la cernita) obbligatoria, ed essere vietata senza un’autorizzazione, la differenza è grande e rafforza le nostre idee.

Rinfrancati da una conferma di livello europeo, ci auguriamo che la stessa – come il fosforo – abbia un effetto positivo sulla memoria, tanto da non dover più solfeggiare le note del nostro troppo vecchio  «eppur mi son scordato di te…».

 

 

 

 

(*)     CONSULENTE LEGALE AMBIENTALE

Avvocato in Empoli (FI)

 

Membro dell’Associazione Giuristi Ambientali – Roma

Docente Master di II  livello in  Diritto dell’Ambiente

Università degli Studi di Bergamo Facoltà Giurisprudenza

Studio in Empoli, Via Antonio Ligabue, n. 2/a

 

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[1] Senza, ovviamente, voler escludere quelle di altri organi di controllo competenti in materia: N.O.E., C.F.S….

[2] Rispetto al precedente lavoro: Quando meno te lo aspetti ti vien detto di bonificare, Aprile 2010, www.dirosambiente.it, www.giuristiambientali.it

[3] Approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2010

[4] Abbiamo detto minimalista per adeguarsi alla pesantezza dei nostri giorni

[5] Art. 183, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 152/2006

[6] Per un approfondimento, si rinvia a: Magri Marco, Rifiuto e sottoprodotto nell'epoca della prevenzione: una prospettiva di soft law, in Ambiente&Sviluppo, IPSOA, 2010, 1, 28;  Taina Monica, Sottoprodotti di origine animale: ancora un'interpretazione dei giudici italiani (nota a cass. pen. n. 45057/2008), in Ambiente&Sviluppo, IPSOA, 2009, 3, 228;  Giesberts Ludger; Kleve L.M.; Kleve Guido, Un rifiuto non e' «per sempre »: la cessazione della qualifica di rifiuto, in Ambiente&Sviluppo, IPSOA, 2009, 1, 20;  Boccia Maria Grazia, Orientamenti della cassazione e della corte di giustizia in materia di scarti animali, in Ambiente&Sviluppo, IPSOA, 2008, 10, 898, in Ambiente&Sviluppo, IPSOA, 2008, 11, 991;  Balossi Miriam Viviana, Terre e rocce da scavo quali sottoprodotti? una disamina della giurisprudenza in materia, in Ambiente&Sviluppo, IPSOA, 2008, 10, 904; Vergine A.L.; Panella S.M., Rifiuti, materie prime, sottoprodotti: una storia infinita (nota a cass. pen. n. 44295/2007), in Ambiente&Sviluppo, IPSOA, 2008, 5, 443;  Borzì Antonio, Rifiuto e sottoprodotto: evoluzione e prospettive di riforma in ambito comunitario, in Ambiente&Sviluppo, IPSOA, 2008, 5, 428; Medugno Massimo, Mps e sottoprodotti: cambia lo scenario ma non la gestione operativa, in Ambiente&Sviluppo, IPSOA, 2008, 4, 349;  Garzia Giuseppe, Corte di giustizia, residui di produzione e nuova definizione di sottoprodotto nel «correttivo», in Ambiente&Sviluppo, IPSOA, 2008, 4, 344; Maglia Stefano, Balossi Miriam Viviana, L'evoluzione del concetto di sottoprodotto, in Ambiente&Sviluppo, IPSOA, 2008, 2, 109

[7] Per un approfondimento, si rinvia a:   Taina Monica, Recupero rifiuti, mancato rispetto dei 90 giorni per l'inizio attivita', sequestro preventivo (nota a cass. pen. 2009 nn. 4532, 6564, 6904), in Ambiente&Sviluppo, IPSOA,  2009, 5, 411; Garzia Giuseppe, La nozione giuridica del «recupero » dei rifiuti: il quadro vigente e le prospettive di riforma, in Ambiente&Sviluppo, IPSOA, 2008, 1, 35.

[8] Per un approfondimento: Cass. pen. Sez. III, (ud. 30-09-2008) 09-12-2008, n. 45447 e 45448, ove si legge : « il luogo di produzione dei rifiuti rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, comma 1, lett. m), non è solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello in disponibilità dell'impresa produttrice nel quale gli stessi sono depositati, purchè funzionalmente collegato a quello di produzione. (Fattispecie nella quale il deposito dei rifiuti non avveniva nel luogo di produzione ma in un terreno non recintato di proprietà di terzi, adiacente a quello in cui era ubicato lo stabilimento dell'impresa produttrice dei rifiuti)". (Sez. 3, 11 luglio 2007, n. 35622, Pili, m.237388)». Vds anche Cass. pen. Sez. III, (ud. 11-07-2007) 27-09-2007, n. 35622 in cui si sostiene che : «in via di principio che la contiguità tra luogo di produzione del rifiuto e luogo che sia comunque nella disponibilità dell'impresa produttrice dello stesso, ancorchè il primo e non il secondo sia recintato, consente di estendere al secondo, ove funzionalmente legato al primo, la qualificazione utile per la individuazione della nozione di deposito temporaneo»

[9] Per un approfondimento, si rinvia a:  Taina Monica, Deposito temporaneo: ancora chiarimenti sul luogo di produzione (nota a cass. pen. n. 9856/2009), in Ambiente&Sviluppo, IPSOA, 2009, 6, 517;  Paone Vincenzo, Obblighi e sanzioni in tema di produzione e deposito temporaneo dei rifiuti, in Ambiente&Sviluppo, IPSOA, 2009, 4, 321; Balossi Miriam Viviana, Deposito temporaneo di rifiuti: i requisiti del luogo di produzione (nota a cass. pen. n. 35622/2007), 2008, 3, 216. Vds. anche Cass. pen. Sez. III, (ud. 14-03-2007) 19-04-2007, n. 15997.

[10] Cfr. Cass. pen. Sez. III, (ud. 03-03-2010) 23-04-2010, ove si legge: « …la Direttiva Comunitaria 2008/98 nella quale, come accennato, si è introdotta per la prima volta la nozione di deposito temporaneo essendosi precisato al quindicesimo " considerando" che "occorre operare una distinzione tra il deposito preliminare dei rifiuti in attesa della loro raccolta, la raccolta dei rifiuti e il deposito di rifiuti in attesa del trattamento. Gli enti o le imprese che producono rifiuti durante la loro attività   non  dovrebbero essere considerati impegnati nella gestione dei rifiuti e soggetti ad autorizzazione   per   il deposito dei propri rifiuti in attesa della raccolta»

[11] Nel senso che può essere svolta senza bisogno di alcun titolo abilitativo di cui al Titolo I, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006. Vds Cass. pen. Sez. III, (ud. 06-07-2007) 13-09-2007, n. 34768; Cass. pen. Sez. III, (ud. 14-03-2007) 19-04-2007, n. 15997 ; Cass. pen. Sez. III, (ud. 11-10-2006) 30-11-2006, n. 39544, ove si legge : …il deposito temporaneo esula dalle operazioni di smaltimento e in genere da tutta l'attività di gestione dei rifiuti, costituendo una operazione preliminare o preparatoria alla gestione, e - come tale - è libero, anche se è pur sempre soggetto al rispetto dei principi di precauzione e di azione preventiva…

[12] Cfr. Cass. pen. Sez. III, (ud. 08-06-2007) 05-09-2007, n. 33866, ove si legge : « il deposito temporaneo, nell'attuale normativa, continua a caratterizzarsi come una forma del tutto peculiare di stoccaggio che precede ogni e qualsiasi fase delta gestione (raccolta, trasporto, smaltimento, recupero) e non rientra, pertanto, nel concetto di gestione in quanto si configura sostanzialmente come un prolungamento dell'attività dalla quale si originano i rifiuti.»

[13] Cfr. Cass. pen. Sez. III, (ud. 20-05-2008) 04-07-2008, n. 27073, ove si legge che il deposito temporaneo : «esula dall'attività di gestione dei rifiuti, costituendo un'operazione preliminare o preparatoria alla gestione, il deposito temporaneo che è comunque soggetto al rispetto dei principi di precauzione e di azione preventiva con il conseguente divieto di miscelazione e obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, inteso quale raggruppamento di rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti, e nel rispetto delle condizioni fissate dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, lett. m)»

[14] Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, oppure produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.

[15] Non è richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti nel caso in cui lo stesso sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione (Vds. articolo 212, comma 8, ultimo periodo)

[16] Ove si prevede che l'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi

[17] Per il quale non c’è più bisogno di richiamare l’appartenenza al D.Lgs. 152/2006

[18] Compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura

[19] Il deposito temporaneo “regolare”

[20] Pur trattando di Ecopiazzole

[21] Per un approfondimento, si rinvia a:  Quaranta Andrea,  Il deposito temporaneo irregolare è un'operazione di recupero (dell'incertezza giuridica ...), in Ambiente&Sviluppo, IPSOA, 2006, 12, 1105; Paone Vincenzo, Il deposito temporaneo e' un'operazione di recupero rifiuti?, in Ambiente&Sviluppo, IPSOA, 2006, 7, 629

[22] Verso il quale ci permettiamo un approccio oramai confidenziale: caro articolo 183.

[23] Effettuabile soltanto da parte di soggetto “autorizzato”

[24] Sempre interno allo stabilimento

[25] Anche solo manuale, o con mezzi meccanici elementari che non modifichino la forma e le caratteristiche dei materiali. Vds. successiva nota 56.

[26] Sempre interno allo stabilimento

[27] Per un approfondimento, si rinvia a: Maglia Stefano - Balossi Miriam Viviana, Prime osservazioni al "decreto sistri" (d.m. 17 dicembre 2009), in Ambiente&Sviluppo, IPSOA, 2010, 2, 110; Paone Vincenzo, Il regime autorizzatorio del trasporto di rifiuti propri non pericolosi (nota a cass pen. n. 9465/2009), in Ambiente&Sviluppo, IPSOA, 2009, 6, 510;  Maglia Stefano - Labarile Maria Anna, Trasporto di rifiuti di cartucce e toner: prime riflessioni sul nuovo d.m. 22 ottobre 2008, in Ambiente&Sviluppo, IPSOA, 2009, 1, 15; Paone Vincenzo, Trasporto di rifiuti e iscrizione nell'albo delle imprese di smaltimento, in Ambiente&Sviluppo, IPSOA, 2007, 7, 605; Albertazzi Bernardino, La nuova disciplina dell'albo nazionale gestori ambientali, in Ambiente&Sviluppo, IPSOA, 2006, 12, 1097.

[28] Ci riferiamo a:   Giesberts Ludger; Kleve LL.M.; Kleve Guido, Un rifiuto non è «per sempre»: la cessazione della qualifica di rifiuto, in Ambiente&Sviluppo, IPSOA, 2009, 1, 20

[29] Quella pubblicata nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

[30] Alla lettera h) del primo comma dell’originario articolo 183

[31] Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 gennaio 2008, n. 24, S.O.

[32] Data di entrata in vigore del citato correttivo

[33] Muovendo dalle ipotesi sostenute in Cass. pen. Sez. III, (ud. 09-10-2007) 18-10-2007, n. 38514, riteniamo sia possibile giungere a dimostrare un’opposizione nelle conseguenze ivi tratte. Quindi, se dalla sentenza in esame emerge che: « Quanto al consistente materiale proveniente da demolizioni edili, non vi è dubbio che si sia in presenza di rifiuti, che restano tali sino al completamento delle attività' di separazione e cernita, in quanto la disciplina in materia di gestione dei rifiuti  si applica sino al completamento delle operazioni di recupero, tra le quali il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, lett. h)   indica   la cernita o la selezione.», dal momento in cui queste ultime operazioni non fanno più parte della definizione di recupero, le stesse, di per sé, non determinano il prodursi di materie prime secondarie, tanto da poterle effettuare su dei rifiuti senza che questi modifichino la propria natura e senza che le si possano considerare operazioni di recupero; quindi attività «libere».

[34] La cernita di rifiuti rimane solo nella definizione di «recupero dei rifiuti generati da imballaggi» fornita ancora oggi dall’articolo 218, comma 1, lettera m), dello stesso decreto 152/2006, ma valevole per la gestione degli imballaggi

[35] Contenente l’elenco delle operazioni di recupero come avvengono nella pratica

[36] Magari rileggendo oggi le approfondite considerazioni del Prof. Stefano Maglia – in Considerazioni sul concetto di «trattamento» nella gestione dei rifiuti, in Ambiente&Sviluppo, IPSOA, 2007, 2, 83 – alla luce dell’evoluzione definitoria del nuovo concetto di recupero.

[37] Borzì Antonio, in La «complessa» nozione di «rifiuto» del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (in Ambiente&Sviluppo, IPSOA, 2006, 7, 617) con riferimento alla pregressa definizione di recupero, asserisce come essa  andrebbe letta nel senso che la cernita  e la selezione  rappresentano solo delle fasi di operazioni di recupero più complesse, o quanto meno nel senso che esse non possono costituire operazioni di recupero idonee ad escludere l'applicazione della disciplina sui rifiuti (a meno che non siano da sole sufficienti a dar vita a MPS non distinguibili dalle ordinarie materie prime).  Vds. anche Sanna Mauro, Carta e rottami ferrosi dopo la cernita continuano a considerarsi rifiuti, in www.industrieambiente.it, 2008. Tratta di un caso particolare il Prof. Franco Giampietro, in  D.M. 22 maggio 2001: rifiuti alimentari sbarcati da navi ed aerei caso particolare, in Ambiente&Sviluppo, IPSOA, 2002, 2, 132.

[38] Sul Dizionario della lingua italiana Treccani

[39] Che deve essere quello di produzione dei rifiuti

[40] Operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica

[41] D1 Deposito sul o nel suolo; D2 Trattamento in ambiente terrestre,  D3 Iniezioni in profondità;    D4 Lagunaggio; D5 Messa in discarica specialmente allestita; D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione; D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino;               D8 Trattamento biologico…., che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12; D9 Trattamento fisico-chimico…. che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12;            D10 Incenerimento a terra; D11 Incenerimento in mare; D12 Deposito permanente.

[42] Per un approfondimento rinviamo a: Maglia Stefano - Balossi Miriam Viviana, Prime osservazioni al "decreto sistri" (d.m. 17 dicembre 2009), in Ambiente&Sviluppo, IPSOA, 2010, 2, 110.

[43] Dal deposito temporaneo regolare

[44] Tanto per non usare sempre lo stesso termine: cernita

[45] Dall’articolo 183, comma 1, lettera e).

[46] Presso il luogo di produzione, attribuendovi il codice C.E.R. più adeguato

[47] Entro i tempi e nel rispetto delle condizioni di cui all’art.183.1, lettera m), D.Lgs. 152/2006

[48] Che, abbiamo visto, è definita come l’operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

[49] Ancora per poco …sul registro di carico e scarico…, nell’imminenza del sistema SISTRI

[50] Indispensabile alla quantificazione della massa di rifiuto prodotto

[51] Indispensabile alla quantificazione della massa di rifiuti avviati alla fase di trasporto e successive

[52] Il rapporto con il produttore iniziale di rifiuti è divenuto così stretto da consentirci toni confidenziali!!

[53] Cass. pen. Sez. III, (ud. 15-05-2007) 22-06-2007, n. 24722 ove si legge: Ora per deposito controllato si intende un raggruppamento di rifiuti  effettuato prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti quando siano presenti precise condizioni relative alla qualità dei rifiuti, al tempo di giacenza, alla organizzazione tipologica del materiale ed al rispetto di norme tecniche.

[54] Composto da un miscuglio    originario    di terre, rocce, sfridi di vecchie macerie edilizie, parti di legno, plastica ecc., nel quale ci si può imbattere andando a scavare in cantieri edili nelle città che hanno vissuto l’esperienza della Seconda Guerra Mondiale

[55] Inteso come soggetto che, scavando un vecchio materiale di riporto in un cantiere edile, diviene produttore  del rifiuto che si genera dal distacco materiale  delle parti di riempimento che – di volta in volta – vengono asportate dalla benna dell’escavatore, con materiale distacco delle stesse dal bene presente in loco con funzione strutturale di basamento edilizio.

[56] Quindi non attraverso macchinari che la Giurisprudenza [Cass. pen. Sez. III, (ud. 10-05-2007) 18-06-2007, n. 23709] ha ritenuto incompatibili con la gestione statica di un deposito temporaneo. In quel caso, presso il deposito temporaneo – ma probabilmente a valle di questo –   venivano impiegati un impianto per la compattazione di rifiuti e due impianti destinati allo schiacciamento di imballi e fusti di metallo, determinanti modificazione volumetrica e delle caratteristiche del rifiuto. Vds. anche Cass. pen. Sez. III, (ud. 21-06-2007) 25-09-2007, n. 35513 con la quale si conferma  che non si può parlare di mero deposito temporaneo quando risulti: «dimostrato...che sul posto sarebbe stata svolta un'attività di recupero intermedio di rifiuti, distinta e ulteriore rispetto alla mera gestione statica di un deposito di rifiuti sul luogo di produzione degli stessi»

[57] Terre, rocce, sfridi di vecchie macerie edilizie, parti di legno, plastica ecc

[58] In cui la Suprema Corte ha annullato la sentenza del Giudice di prime cure, in quanto – pur trattandosi di macerie edilizie – avrebbe dovuto spiegare (non in astratto ma in concreto) perché quel determinato e specifico tipo di residuo necessitasse di preventivi trattamenti ed operazioni di recupero, prima di essere subito reimpiegato nell'ambito dello stesso cantiere per realizzare il sottofondo di un capannone e di un piazzale o quantomeno ipotizzare che il riutilizzo del materiale in questione, tal quale, comportasse un reale pericolo per l'ambiente.   Secondo il Giudice di Legittimità, il giudice di merito avrebbe dovuto anche valutare se, nel caso concreto, sussistessero le condizioni per qualificare il materiale in questione come sottoprodotto.

[59] Salvo il possibile slittamento al 14  gennaio 2012 che potrebbe verificarsi per alcune categorie imprenditoriali nel caso in cui venisse formalmente approvato l’emendamento approvato dalla Prima  Commissione permanente della Camera dei Deputati al disegno di legge n. C 3209-bis-A (concernente Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti tra la Pubblica Amministrazione ed i cittadini) nel corso della seduta del 20 maggio 2010: rinvio di circa 18 mesi dell’operatività del sistema di tracciabilità SISTRI (D.M. 17 dicembre 2009) per le imprese che occupano fino a 10 dipendenti e che producono fino a 300 kg/anno o 300 litri/anno di rifiuti pericolosi.

[60] Riferendoci a quelle possibiliste di Pasquale Giampietro, in La Corte di Giustizia amplia la nozione di rifiuto limitando il riutilizzo del «tal quale», in Ambiente&Sviluppo, IPSOA, 2003, 1, pag. 64; così come in Interpretazione autentica della nozione di rifiuto: controdeduzioni ai rilievi della commissione CE, in Ambiente&Sviluppo, IPSOA, 2003, 2, 105   ed all’altra più rigida di Vincenzo Paone, in I sottoprodotti tra diritto comunitario, testo unico e«secondo decreto correttivo», 2008, 6, 513.

[61] Per un approfondimento: Medugno Massimo, Mps e sottoprodotti: cambia lo scenario ma non la gestione operativa, in Ambiente&Sviluppo, IPSOA, 2008, 4, 349; Paone Vincenzo, I sottoprodotti tra diritto comunitario, testo unico e «secondo decreto correttivo», in Ambiente&Sviluppo, IPSOA, 2008, 6, 513; Borzi Antonio, La «complessa» nozione di «rifiuto» del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in Ambiente&Sviluppo, IPSOA,  2006, 7, 617.

[62] Ma anche vagliatura ed adeguamento volumetrico

[63] Si rinvia alla successiva sezione 8

[64] Art. 256 – 1. Chiunque effettua una attività di…….recupero,…… in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;   b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

[65] Per un approfondimento, si rinvia al nostro: Maglia Stefano - Taina Monica, Considerazioni sul concetto di «trattamento» nella gestione dei rifiuti, in Ambiente&Sviluppo, IPSOA, 2007, 2, 83

[66] Consapevoli che altri autorevoli giuristi la pensano diversamente

[67] Quindi l’ambito è quello giusto, in quanto non stiamo discutendo di sostanze residuali con la pretesa che, se ed in quanto qualificabili come sottoprodotti, sfuggano all'area del rifiuto.

[68] Quelle sarebbero le operazioni di raccolta effettuate ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera e).

[69] Per un approfondimento: Balossi Miriam Viviana, La miscelazione di rifiuti e i suoi limiti (nota a cass. pen. n. 19333/2009), in Ambiente&Sviluppo, IPSOA, 2009, 9, 792; Sanna Mauro, Miscelare non è recuperare, in ww.industrie ambiente.it. Cfr. anche: Cass. pen. Sez. III, (ud. 03-03-2010) 23-04-2010, n. 15680 e  Cass. pen. Sez. III, (ud. 11-10-2006) 30-11-2006, n. 39544, ove si ribadisce che anche per il deposito temporaneo  è previsto un divieto di miscelazione dei rifiuti.

[70] L’articolo 187 « Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi »

[71] Si tratta delle 40 categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in base alla loro natura o all'attività che li ha prodotti

[72] Costituita da un'attività di unione e mescolatura dei rifiuti, attuata in modo indistinto, tanto che l'effetto dell'operazione è quello di rendere complessa, se non addirittura impossibile, la materiale distinzione tra le varie categorie di rifiuti. Oppure: mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi in modo da dare origine ad una miscela per la quale, invece, non esiste uno specifico codice identificativo

[73] Cfr. Cass. pen. Sez. III, (ud. 11-03-2009) 11-05-2009, n. 19883

[74] Giesberts Ludger; Kleve LL.M.; Kleve Guido, Un rifiuto non è «per sempre»: la cessazione della qualifica di rifiuto, cit., che ci ricordano come la corte amministrativa federale tedesca (Bundesverwaltungsgericht) ha stabilito che la separazione e la cernita  degli stracci nelle loro varie tipologie non rappresenta ancora un'operazione di recupero completo. In una situazione dove ovviamente si trattava della determinazione della cessazione della qualifica di rifiuto dei capi di vestiario usati: cosa che esorbita dall’ambito della nostra trattazione, che non ha la pretesa di  uscire dal “mondo dei rifiuti” per avviare materiali direttamente ad uno specifico scopo o impiego  produttivo

[75] Quindi, nel luogo di produzione e prima dell’inizio della fase di  raccolta, oltre che senza alcuna pretesa che ciò determini il prodursi di materiali non più qualificabili come rifiuti

[76] L’uso di un fertilizzante improprio o l’involontario ed accidentale scambio di prodotti desiderati con altri indesiderati, potrebbe compromettere intere partite di piante già invasate, con l’impossibilità di riutilizzare anche terreno/torba presente nei vasi ed anche questi ultimi.

[77] Che deve considerarsi abrogata con effetto dal 12 dicembre 2010, in forza di quanto stabilito dall’articolo 41 della Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008

[78] Salvo le previsioni di divieto di cui all’articolo 187 D.Lgs. 152/2006, di cui si è già detto

[79] Al punto 21 della sentenza in esame

[80] Vds. nota n. 77