Cass. Civ. Sez.II n. 6542 del 18 marzo 2010
Pres. Triola Est. San Giorgio Part Prov. Firenze c/ Bentoval Calcestruzzi
Rifiuti. Acque di risulta degli impianti di produzione calcestruzzo

Giudizio relativo ad opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione con la quale il Dirigente della Provincia di Firenze aveva ingiunto di pagare a titolo di sanzione amministrativa la somma di Euro 5164,00 per violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12, consistita nella incompleta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti con particolare riferimento alla omessa registrazione dei residui fangosi derivanti dalle vasche di decantazione delle acque provenienti da impianto di betonaggio.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - rel. Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROVINCIA FIRENZE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell'avvocato BONAIUTI DOMENICO, rappresentato e difeso dall'avvocato GUALTIERI STEFANIA giusta procura speciale del 3/6/09 Prov. Firenze;
e contro
LUDA DI CORTEMIGLIA FRANCESCO in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Ditta BENTOVAL CALCESTRUZZI DI CEMENTO SPA;
- intimato -
sul ricorso 3935-2006 proposto da:
LUDA DI CORTEMIGLIA FRANCESCO in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Ditta BENTOVAL CALCESTRUZZI DI CEMENTO SPA elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CANINA 6, presso lo studio dell'avvocato PICCAROZZI BRUNO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSTI GILBERTO;
- controricorrente ric. incidentale -
contro
PROVINCIA FIRENZE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell'avvocato BONAIUTI DOMENICO, rappresentato e difeso dall'avvocato MAUCERI ATTILIO;
- controricorrente ric. incidentale-
avverso la sentenza n. 4420/2004 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 05/11/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/06/2009 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;
udito l'Avvocato GUALTIERI Stefania, difensore del ricorrente che si riporta agli atti;
udito l'Avvocato GIUSTI Gilberto, difensore del resistente che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, in via principale: applicando non la disciplina stanale ma quella comunitaria, rigetto del ricorso; in subordine: accertata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale, sospendere il giudizio e trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale, affinché statuisca se, ponendosi in contrasto con le direttive comunitarie di settore e con le decisioni della corte di giustizia, il D.L. 8 luglio 2002, n. 138, art. 14, conv. con L. 8 agosto 2002, n. 178, violi gli artt. 11, 111 e 117 Cost., nonché il valore costituzionale dell'ambiente (artt. 2, 9, 32, 41, 42, 43 e 44 Cost.), quale conformato anche dalla disciplina comunitaria. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Francesco Luda di Cortemiglia, in proprio e quale legale rappresentante della Betonval s.p.a., propose opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione con la quale il Dirigente della Provincia di Firenze gli aveva ingiunto di pagare a titolo di sanzione amministrativa la somma di Euro 5164,00 per violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12, consistita nella incompleta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti con particolare riferimento alla omessa registrazione dei residui fangosi derivanti dalle vasche di decantazione delle acque provenienti dall'impianto di betonaggio sito in località Carlone, nel Comune di San Pietro a Sieve. Con sentenza depositata il 5 novembre 2004, il Tribunale di Firenze annullò detta ordinanza.
Per quanto ancora rileva nella presente sede, fu ritenuta fondata la deduzione della insussistenza della violazione poiché i materiali in questione non erano qualificabili come rifiuti in base al disposto del D.L. n. 138 del 2002, art. 14, convertito, con modif., nella legge n. 178 del 2002. Ciò in quanto i residui fangosi in oggetto erano riutilizzati dalla Betonval presso lo stesso impianto di betonaggio per la produzione del calcestruzzo, senza essere assoggettati ad un preventivo trattamento di trasformazione prima della utilizzazione, tale non potendosi ritenere il prosciugamento degli stessi dalle acque di lavaggio. Nè, secondo il giudicante, la disposizione dell'art. 14 citato si pone in contrasto con la normativa comunitaria, non restringendo la nozione di rifiuto, e mirando semplicemente a favorire il riutilizzo.
2. - Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Provincia di Firenze sulla base di tre motivi, illustrati anche da successiva memoria.
Ha resistito con controricorso l'ing. Luda di Cortemiglia, che ha proposto altresì ricorso incidentale condizionato, resistito con controricorso dalla Provincia di Firenze, e che ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Deve, preliminarmente, procedersi, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., alla riunione dei ricorsi, in quanto proposti nei confronti della medesima sentenza.
2. - Con il primo motivo di ricorso, si lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 138 del 2002, art. 14, comma 2, lett. a), convertito, con modif., nella L. 8 agosto 2002, n. 178, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La norma invocata - osserva la ricorrente - stabilisce che i residui di produzione o di consumo cessano di essere rifiuti solo quando siano riutilizzati immediatamente nello stesso ciclo produttivo dal quale derivano. Il riutilizzo deve, cioè, essere certo ed immediatamente consequenziale alla sua produzione. Nella specie, il Tribunale di Firenze si sarebbe limitato ad affermare che non vi era contestazione circa il riutilizzo dei residui fangosi di cui si tratta, traendo tale convincimento dalla prospettazione dell'attuale controricorrente secondo la quale il materiale in questione poteva essere riutilizzato per la produzione del calcestruzzo, senza fornire alcun elemento idoneo a dimostrare l'effettivo ed oggettivo riutilizzo in tempi ragionevoli dei residui fangosi in questione. Pertanto, la esclusione dalla nozione di rifiuti prevista dalla citata normativa sarebbe stata applicata erroneamente, equiparandosi illegittimamente la nozione di utilizzabilità con quella di effettivo utilizzo. 3. - La seconda doglianza ha ancora ad oggetto la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 138 del 2002, art. 14, comma 2, lett. a), convertito, con modif., nella L. n. 178 del 2002. Sotto altro profilo la normativa invocata sarebbe stata violata nella specie, avendo il giudice di merito escluso la natura di rifiuto ai residui fangosi prodotti dalla Betonval s.p.a., alla stregua del rilievo che essi erano materiali residuali riutilizzati per la produzione di calcestruzzo senza alcun trattamento preliminare, tale non potendosi ritenere il trattamento di essiccamento cui venivano sottoposti. Al contrario, la operazione di separazione dei residui in oggetto dalla parte acquosa e di essiccamento costituirebbe una operazione di recupero di cui all'allegato C del D.Lgs. n. 22 del 1997 (cd. decreto Ronchi).
4.1. - Le censure - che, attesa la stretta connessione, derivante dall'essere entrambe sostanzialmente dirette al riconoscimento della configurabilità dei residui in questione come rifiuti in quanto non riutilizzabili se non a seguito di un processo di trasformazione - non sono meritevoli di accoglimento.
4.2. - Il D.L. 8 luglio 2002, n. 138, art. 14 (Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate), convertito, con modif., nella L. 8 agosto 2002, n. 178, reca la interpretazione autentica della definizione di "rifiuto" di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, art. 6, comma 1, lett. a), escludendo dalla ricomprensione in tale categoria, a norma del comma 2, lett. a), quei beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo che "possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente". Lo stesso comma, alla lettera b), esclude poi dalla nozione di rifiuto altresì quei residui riutilizzati "dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del D.Lgs. n. 22". È, dunque, esatto il rilievo dal quale muove la ricorrente, relativo alla necessità, al fine di escludere che il residuo di un ciclo produttivo sia assoggettato alla disciplina dei rifiuti, che esso sia non solo utilizzabile, ma che sia effettivamente riutilizzato. Da tale considerazione, tuttavia, la Provincia ha fatto discendere una conseguenza non corretta nella specie, quella, cioè, secondo la quale il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza della destinazione del residuo al riutilizzo, confondendola con la mera utilizzabilità a tale scopo: ciò in quanto sarebbe mancata la prova della oggettiva utilizzazione dei residui fangosi provenienti dalle vasche di decantazione delle acque provenienti dal betonaggio alla produzione di calcestruzzo. In realtà, al contrario, la decisione del Tribunale di Firenze ha preso le mosse proprio dal convincimento, basato sulla circostanza che era mancata al riguardo alcuna contestazione, della effettiva riutilizzazione dei residui di cui si tratta presso lo stesso impianto di betonaggio per la produzione di calcestruzzo. Il giudice di merito si è, poi, fatto carico della questione se detti residui fossero stati assoggettati ad un preventivo trattamento di trasformazione prima della utilizzazione, ovvero addirittura nella fase precedente la formazione degli stessi - ciò che avrebbe reso comunque configurabile, a norma del D.L. n. 138 del 2002, art. 14, comma 2, lett. a), la natura di rifiuti dei residui in questione -, risolvendola in senso negativo, alla luce della considerazione che essi erano stati semplicemente prosciugati delle acque di lavaggio. In definitiva, il Tribunale adito ha ritenuto che nessuna alterazione avessero subito i residui in oggetto prima di essere riutilizzati per la produzione del calcestruzzo, sì da potersi ragionevolmente escludere che essi si fossero trasformati in diverso materiale. 4.3. - In presenza di tali rilievi, smentita la configurabilità, nella specie, di una operazione di recupero tra quelle individuate nel del D.Lgs. n. 22 del 1997, all. c, risulta esclusa, sotto il profilo in esame, ogni violazione della disposizione citata, e congruamente e non illogicamente motivata la decisione di merito. 5. - Con la terza censura si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1, lettera a), della direttiva del Consiglio 75/442/CEE del 15 luglio 1975, come modificata dalla direttiva del Consiglio 91/156/CEE del 18 marzo 1991. Avrebbe errato il giudice di merito nell'escludere il contrasto del D.L. n. 138 del 2002, art. 14, con la normativa comunitaria sulla base della considerazione che tale disposizione non restringerebbe il concetto di rifiuto mirando, invece, ad escludere da tale qualifica solo quei beni che il detentore riutilizza senza sottoporli ad alcuna operazione di recupero. Secondo la ricorrente, invece, la norma in esame sarebbe in antitesi con la nozione di rifiuto di cui alle direttive comunitarie in materia e con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, secondo la quale la nozione di rifiuto vigente in Europa non consente che i residui industriali avviati al riutilizzo siano svincolati dai controlli ed obblighi previsti per i rifiuti, mentre solo quei residui di produzione che siano direttamente riutilizzati nell'ambito dello stesso ciclo che li ha prodotti, senza neppure venire ad esistenza esterna, possono essere esclusi dalla nozione di rifiuto.
6.1. - La censura non coglie nel segno.
6.2. - Non è configurabile, invero, ad opera dell'art. 14, comma 2, lett. a), alcuna violazione della normativa comunitaria invocata dalla ricorrente. Come esattamente ritenuto dal giudice di merito, la norma nazionale non si è posta la finalità di restringere la nozione di rifiuto, assumendo, invece, solo una funzione chiarificatrice, ed in particolare favorendo il riutilizzo, con la semplificazione delle procedure rispetto alla disciplina prevista con riguardo ai rifiuti, tutte le ipotesi in cui il produttore di beni e materiali di produzione e consumo aventi ancora una valenza economica abbia inteso utilizzarli ancora, anziché disfarsene. 6.3. - Nella specie, in particolare, si trattava di materiale residuato dall'impianto di betonaggio, e riutilizzato nel medesimo ciclo produttivo senza subire - secondo l'apprezzamento del giudice di merito - alcuna trasformazione delle sue caratteristiche essenziali.
7. - Dal mancato accoglimento del ricorso principale rimane assorbito l'esame del ricorso incidentale, proposto in via condizionata. 8. - Conclusivamente, il ricorso principale va rigettato, assorbito quello incidentale. All'esito della controversia consegue la declaratoria di compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello principale, assorbito l'incidentale. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010