La formazione delle persone adette al trasporto di merci pericolose
di F. BONFATTI

A cura del Dott. Filippo Bonfatti - DGSA ADR e consulente ambientale 

Dal 1 gennaio u.s. è entrato in vigore l’accordo ADR 2009, con il consueto periodo di transizione di 6 mesi. Ai sensi del paragrafo 1.6.1, infatti, salvo disposizione contraria, le materie ed oggetti dell’ADR possono essere trasportati fino al 30 giugno 2009 secondo le disposizioni dell’ADR edizione 2007.

Il nuovo accordo introduce importanti novità a livello documentale e gestionale, ma ribadisce e conferma la posizione ferrea del legislatore in materia di formazione del personale addetto alla gestione delle merci pericolose. Lo strumento formativo perfettamente in accordo con le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro dovrebbe consentire una maggiore consapevolezza dei rischi da parte del lavoratore e quindi sensibilizzarlo ad un comportamento più corretto e che quindi minimizzi i rischi.

Il capitolo 1.3. della Parte 1 dell’Accordo ADR 2009 prevede infatti che le persone impiegate presso gli operatori di cui al capitolo 1.4 (speditore, trasportatore, destinatario, caricatore, imballatore, riempitore), il cui campo d\'attività comprende quindi il trasporto di merci pericolose, debbano ricevere una formazione rispondente alle esigenze che le loro attività e responsabilità comportano durante il trasporto di merci pericolose. La formazione deve anche trattare disposizioni specifiche che si applicano alla sicurezza del trasporto di merci pericolose come riportato nel capitolo 1.10.

In particolare la formazione deve essere stata acquisita prima di assumere responsabilità concernenti il trasporto di merci pericolose.

La natura della formazione deve essere funzionale alla responsabilità ed alla funzione della persona interessata ed è costituita da tre livelli: base, specifica ed in materia di sicurezza.

- Formazione di base: il personale deve familiarizzare con le disposizioni generali delle prescrizioni concernenti il trasporto di merci pericolose.

- Formazione specifica: il personale deve ricevere una formazione dettagliata, direttamente proporzionale ai suoi compiti e alle sue responsabilità, alle disposizioni delle regolamentazioni concernenti il trasporto di merci pericolose. Nel caso in cui il trasporto di merci pericolose comporti un\'operazione di trasporto multimodale, il personale deve essere informato delle disposizioni concernenti gli altri modi di trasporto.

- Formazione in materia di sicurezza (intesa come “security” e non come “safety”): il personale deve ricevere una formazione riguardante i rischi e i pericoli che presentano le merci pericolose, in misura proporzionata alla gravità dei rischi di ferite o d\'esposizione derivanti dal verificarsi d\'incidenti durante il trasporto di merci pericolose, compreso il loro carico e scarico.

La formazione deve mirare a sensibilizzare il personale sulle procedure da seguire per la movimentazione in condizioni di sicurezza e negli interventi d\'emergenza.

Il testo di legge prescrive inoltre che tutta la formazione ricevuta sia descritta in maniera dettagliata e sia conservata dal datore di lavoro e dal dipendente.

La formazione deve essere verificata all’atto di una nuova assunzione.

Questa formazione deve essere completata periodicamente mediante corsi d\'aggiornamento per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nella regolamentazione, ad esempio, introduzione di nuove merci pericolose ne ciclo produttivo, acquisto di nuovi mezzi particolari, multimodalità di trasporto e comunque in occasione della pubblicazione a cadenza biennale della nuova edizione dell’ADR.

Il capitolo 1.10 dell’accordo entra nel merito della formazione in materia di sicurezza, evidenziando che i corsi di aggiornamento sulla sicurezza non devono necessariamente essere unicamente collegati alle modifiche della regolamentazione; tale formazione particolare deve comprendere la natura dei rischi riguardanti la sicurezza, il loro riconoscimento, le metodologie per ridurli e le azioni da intraprendere in caso di infrazioni alla sicurezza. Essa deve inoltre comprendere la consapevolezza dei piani di sicurezza, se esistenti, tenuto conto delle responsabilità e funzioni di ogni individuo nella attuazione di tali piani. Ovviamente questo livello formativo è richiesto solo per la gestione di  determinate tipologie di merci pericolose ad alto rischio (rif. tabella 1.10.5 dell’ADR 2009) e ne sono esentate comunque le aziende che gestiscono merci pericolose in esenzione parziale, ai sensi del 1.1.3.6 dell’ADR.

Infine al paragrafo 8.2.3 dell’accordo si evidenzia che le persone le cui funzioni hanno a che fare con il trasporto stradale di merci pericolose devono avere ricevuto, conformemente al capitolo 1.3 dell’ADR 2009, una formazione sulle disposizioni che regolano il trasporto di queste merci, rispondente alle loro responsabilità e funzioni. Questa prescrizione si applica, per esempio, al personale impiegato dal trasportatore o dallo speditore, al personale che carica e scarica le merci pericolose, al personale che lavora nei depositi intermedi o per le agenzie di spedizione ed ai caricatori e ai conducenti di veicoli diversi da quelli aventi un certificato conformemente a 8.2.1 (riguardante il campo di applicazione dell’obbligo del patentino ADR), coinvolti nel trasporto di merci pericolose per strada.

In definitiva quindi l’accordo ribadisce e conferma la traccia seguita dalle altre norme ambientali e di sicurezza, ovvero che il personale addetto a qualsiasi livello alla gestione di merci pericolose (sino materie prime o rifiuti) deve esser formato, informato ed aggiornato. Il livello e gli argomenti formativi variano in funzione della funzione aziendale e del tipo di attività della società

Si segnala infine che la formazione ADR non sostituisce, bensì integra la formazione prevista da altre norme (D.Lgs. n.81/2008, D.M. 406/98 e relativa Delib.16/07/98, D.Lgs. 152/08, R.D.147/1927,…ecc.) e si pone l’obiettivo di minimizzare la probabilità dell’incidente (rischio), attraverso la prevenzione e la sensibilizzazione diretta del personale a monte e a valle del trasporto.

Il trasportatore, invece, rimane a tutti gli effetti obbligato a seguire il percorso formativo necessario all’acquisizione del certificati di formazione professionale (patentino) ADR, ad eccezione dei casi di esplicita esenzione.

 

Filippo Bonfatti