Urbanistica.L’ubicazione dei centri comunali di raccolta. Profili urbanistici e ambientali
di Gateano ALBORINO
Il centro comunale di raccolta deve essere localizzato in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso degli utenti. Inoltre, il sito prescelto deve avere viabilità adeguata, per consentire l'accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento.
Sostanzialmente, è un’area cittadina, recintata e sorvegliata, dotata di impianti strutturali e di accorgimenti funzionali idonei ad evitare immissioni, inquinamenti e degrado ambientale, attrezzata per la raccolta differenziata dei rifiuti.
Esso - ormai realizzato e funzionante in molti Comuni italiani - risponde all’esigenza o comunque alla tendenza (che sempre più si va sviluppando, in conformità agli standard europei, nelle Amministrazioni maggiormente sensibili alle tematiche ambientali):
• di eliminare i “cassonetti” stradali, altamente deturpanti e talvolta forieri di pericoli o di inconvenienti per la salute pubblica (specie nei Comuni nei quali, per ragioni logistiche, lo smaltimento avviene con ritardo e l’accumulo di rifiuti “attorno” ai predetti cassonetti costituisce un’abitudine sociale, talvolta atavica, difficile da neutralizzare);
• di organizzare la raccolta in maniera da far conseguire all’Amministrazione talune economie di scala che spesso si tramutano in vantaggi fiscali per i cittadini (i quali conferendo i loro rifiuti presso il centro di raccolta, cumulati in modo ordinatamente differenziato, ottengono detrazioni sulla TARI).
Trattandosi di un servizio generalizzato e necessario - e dunque da organizzare pervasivamente in ogni zona urbana - è fisiologico che la sua ubicazione nel tessuto urbano prescinda, tendenzialmente, dalla destinazione urbanistica delle singole aree.
Esattamente come se si trattasse del servizio elettrico, idrico, del gas etc., servizi che devono operare “dovunque” e le cui strutture operative - strumentali al corretto funzionamento del servizio - vengono generalmente ubicate ovunque ciò sia necessario, utile o comunque conveniente.
Il principio sopra evidenziato è stato recentemente enunciato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 27 aprile 2021, n. 377, che ha ulteriormente precisato: «a nulla vale opporre - come hanno fatto gli appellanti - che lo strumento urbanistico ha suddiviso le “zone F” in varie sotto-zone, con destinazioni particolari differenziate; e che la sotto-zona prescelta per ubicarvi il “centro di raccolta differenziata” risultava e risulta tuttora destinata ad attrezzature sportive».
La riferita sottozona, infatti, non può costituire un ostacolo alla localizzazione del centro di raccolta, essendo peraltro suscettibile di variazione di destinazione d’uso da parte del Consiglio Comunale (TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 9 gennaio 2017, n. 18).
Per quanto scontato, si ritiene utile ribadire che il servizio di raccolta dei rifiuti costituisce un servizio pubblico, che dev’essere capillarmente erogato sull’intero tessuto del territorio cittadino - nessuna zona esclusa - e che proprio per questa ragione esso necessita di strutture e di impianti che rendano possibile organizzarlo in modo idoneo a realizzare efficientemente l’obiettivo di risposta alla domanda; strutture ed impianti che, pertanto, devono poter essere ubicati ovunque ciò sia richiesto per il miglior funzionamento del servizio.
E, d’altro canto il fatto che l’ubicazione di strutture strumentali all’erogazione di pubblici servizi possa prescindere, in caso di motivate ragioni di interesse pubblico, dalla regolamentazione della destinazione urbanistica, costituisce un principio giuridico assolutamente consolidato.