Urbanistica.Differenza tra demolizione irrogata ex art. 31 TU edilizia e quella di cui all'art. 34
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TAR Puglia (LE) Sez.II n.515 del 28 marzo 2019
Urbanistica.Differenza tra demolizione irrogata ex art. 31 TU edilizia e quella di cui all'art. 34
La demolizione irrogata ai sensi dell’art. 31 D.P.R. 380/2001 ha una disciplina differente rispetto a quella di cui all’art. 34 del medesimo Testo Unico. Le fattispecie contemplate dall’art. 31 come legittimanti la sanzione demolitoria sono infatti costituite dagli abusi edilizi connotati da maggior gravità, e segnatamente: assenza di permesso di costruire, totale difformità da esso, variazione essenziale (descritta al successivo art. 32) rispetto al titolo edilizio. La sanzione da irrogare è, necessariamente, quella della demolizione, che non può essere sostituita da un diverso provvedimento afflittivo e che comporta l’acquisizione al patrimonio comunale delle aree occupate dalle opere abusive, oltre alle sanzioni pecuniarie aggiuntive in caso di inosservanza. La demolizione prevista dall’art. 34 consegue invece al più lieve abuso costituito dalla parziale difformità dal permesso di costruire: in questo caso il titolo edilizio è stato rilasciato, ma il titolare ha realizzato un’opera diversa rispetto a quella assentita, senza tuttavia porre in essere difformità talmente gravi da potersi qualificare come essenziali ai sensi dell’art. 32 D.P.R. 380/2001. Nel caso dell’art. 34, si può ovviare alla demolizione nel caso in cui essa risulti pregiudizievole per le porzioni immobiliari legittimamente realizzate mediante sostituzione con una sanzione pecuniaria, inoltre per essa non opera la previsione dell’acquisizione al patrimonio dell’ente comunale.
Urbanistica. Sospensione condizionale subordinata alla demolizione
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Cass. Sez. III n. 16152 del 15 aprile 2019 (Pu 9 gen 2019)
Pres. Ramacci Est. Zunica Ric. Friolo
Urbanistica. Sospensione condizionale subordinata alla demolizione
Il giudice può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell’opera abusiva, senza dover procedere a specifica motivazione sul punto, essendo questa implicita nell’emanazione dell’ordine di demolizione che, in quanto accessorio alla condanna del responsabile, è emesso sulla base dell’accertamento della persistente offensività dell’opera stessa nei confronti dell’interesse protetto.
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Ambiente in genere.AUA e modifiche che possano produrre effetti sull’ambiente
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TAR Puglia (LE) Sez. III n. 524 del 2 aprile 2019
Ambiente in genere.AUA e modifiche che possano produrre effetti sull’ambiente
Dalla piana lettura delle disposizione del D.P.R. n. 59/2013, emerge chiaramente come vada comunicata, da parte dei soggetti istanti l’A.U.A., ogni modifica che “possa produrre effetti sull’ambiente” e, dunque, ogni modifica relativa all’utilizzo di sostanze e di cicli di prodotto, atteso che non rileva certamente, ai fini dell’applicabilità della norma, che la modifica introdotta sia poi ritenuta, a seguito di concreta valutazione espletata dalle Amministrazioni competenti, non influente sull’ambiente ma solamente il fatto che la stessa, potenzialmente, lo fosse.
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Ambiente in genere.Inosservanza AIA e non necessità di danno ambientale
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Cass. Sez. III n. 17056 del 18 aprile 2019 (Pu 13 dic 2018)
Pres. Liberati Est. Andronio Ric. Saraceno
Ambiente in genere.Inosservanza AIA e non necessità di danno ambientale
Ai fini dell’integrazione della condotta di cui all’art. 29 quattuordecies non è necessaria la realizzazione di un danno ambientale; infatti, dalla ratio di tale norma, non emerge che il danno ambientale sia una condizione di punibilità, trattandosi di una fattispecie di carattere meramente formale e non sostanziale, per cui, affinché si realizzi la condotta contestata, è sufficiente che l’attività si sia svolta con inosservanza dell’autorizzazione integrata ambientale, indipendentemente dalla produzione di un danno all’ambiente.
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Acque.Condizioni di partecipazione dei privati alle società in house
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Consiglio di Stato Sez. I n. 1389 del 7 maggio 2019
Acque.Condizioni di partecipazione dei privati alle società in house
Il Consiglio di Stato nel parere n. 1389 del 2019 ha stabilito tre importanti principi:
a) che nel settore dei servizi idrici, sino a quando una specifica disposizione di legge nazionale, diversa dagli artt. 5, d.lgs. n. 50 del 2016 e 16, d.lgs. n. 175 del 2016, non stabilirà la possibilità per i privati di partecipare ad una società in house – indicando anche la misura della partecipazione, la modalità di ingresso del socio privato, il ruolo all’interno della società e i rapporti con il socio pubblico – deve ritenersi preclusa al privato la partecipazione alla società in house.
b) che l’art. 149 bis Codice dell’ambiente, nella parte in cui effettua un richiamo all’ “ordinamento europeo”, non permette, allo stato, la partecipazione dei privati alla società in house perché proprio il richiamo all’ordinamento europeo effettuato dalla predetta norma nazionale impone una specifica previsione nazionale che ammetta, e disciplini, la partecipazione dei privati alle società in house (in termini analoghi i già richiamati articoli 5 Codice dei contratti pubblici e 16, d.lgs. n. 175 del 2016).
c) che, in attesa della decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea (cui, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, spetta l’interpretazione dei trattati e degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione), a prescindere dall’eccezionalità o meno dell’in house providing, le norme che disciplinano tale istituto vanno interpretate restrittivamente anche per evitare che applicazioni analogiche, di fatto ampliandone il ricorso, possano trasformarsi in una lesione delle concorrenza che, come è noto, è tra i principi dell’Unione. (segnlazione Avv. M. BALLETTA)
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Beni Ambientali.Parere dell’Ente Parco previsto dall’art. 5, comma 7, del DPR n. 357/1997
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TAR Sardegna Sez. II n. 278 del 27 marzo 2019
Beni Ambientali.Parere dell’Ente Parco previsto dall’art. 5, comma 7, del DPR n. 357/1997
Il parere dell’Ente Parco previsto dall’art. 5, comma 7, del DPR n. 357/1997 è inequivocamente un parere obbligatorio perché imposto dalla legge e riconducibile alle funzioni istituzionali dell’Ente. Esso pertanto doveva essere sicuramente acquisito in sede procedimentale, al fine del compiuto assolvimento della funzione consultiva sottesa a tale previsione.
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