Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 5399 del 20 giugno 2025
Urbanistica.Opere incongrue
Una volta acclarato che il territorio comunale ha assunto una conformazione che rende incongrua la localizzazione dell’impianto industriale, e che impone scelte funzionali coerenti alla superiore esigenza di garantire un ordinato sviluppo territoriale, l’allegazione di un concorso dell’azione od omissione comunale nella determinazione di un simile stato di fatto non può evidentemente, ove se ne dimostri l’effettiva imputabilità sul piano eziologico, costituire causa d’illegittimità del provvedimento che di tale stato di fatto prende atto, facendo prevalere l’interesse del singolo proprietario rispetto a quello della collettività, sol perché la causazione di tutto ciò sarebbe imputabile all’azione (o all’inazione) amministrativa.
La tutela del patrimonio culturale e del paesaggio nel suo rapporto dialettico con la tutela dell'ambiente-ecosfera
di Paolo CARPENTIERI
Pubblicazione dell'Ufficio Studi della Giustizia amministrativa
Consiglio di Stato Ad. Plen. n. 8 del 10 luglio 2025
Beni ambientali.Criteri di computo della fascia di vincolo in relazione a fiumi, torrenti o corsi d’acqua cd. minori
La lettera c) del comma 1 dell’art. 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004 sottopone a vincolo paesaggistico le aree ricomprese nelle fasce ricomprese nei 150 metri adiacenti ai fiumi, ai torrenti ed ai corsi d’acqua, da computare tenendo conto dei piedi degli argini e dalle sponde, incluse le aree sopraelevate. (segnalazione Ing. M. Federici)
Consiglio di Stato Sez. VI n. 5322 del 18 giugno 2025
Urbanistica.SCIA e potere di autotutela
Anche dopo la scadenza del termine per l'esercizio dei poteri inibitori degli effetti della SCIA, l'amministrazione competente conserva un potere residuale di autotutela, da intendere, però, come potere sui generis, che si differenzia dalla consueta autotutela decisoria proprio perché non implica un'attività di secondo grado insistente su un precedente provvedimento amministrativo; si tratta di un potere che non si attua mediante un provvedimento di secondo grado in senso tecnico, dato che esso non ha per oggetto una precedente manifestazione di volontà dell'amministrazione, ma incide sugli effetti prodotti ex lege dalla presentazione della SCIA ed eventualmente dal trascorrere di un determinato periodo di tempo, e che con l'autotutela classica condivide soltanto i presupposti e il procedimento; scaduto il termine per l'esercizio dei poteri inibitori, l'amministrazione può vietare lo svolgimento dell'attività e ordinare l'eliminazione degli effetti già prodotti solo se ricorrono in concreto i presupposti per l'autotutela; e, dunque, entro un ragionevole lasso di tempo, dopo aver valutato gli interessi in conflitto e sussistendone le ragioni di interesse pubblico. Alla luce di tale orientamento, ormai del tutto consolidato, l’intervento dell’amministrazione in casi siffatti assume quindi i connotati tipici del potere di autotutela laddove, come nel caso di specie, sia decorso il termine per il consolidamento del titolo.
Consiglio di Stato Sez. VII n. 4981 del 9 giugno 2025
Urbanistica.Difformità totali variazioni essenziali e difformità parziali
Si è in presenza di difformità totali del manufatto o variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, allorché i lavori riguardino un'opera 'diversa' da quella prevista dall'atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione, mentre si configura la difformità parziale quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell'opera
Consiglio di Stato Sez. II n. 5029 del 11 giugno 2025
Urbanistica.Trasformazione di magazzino o locale di deposito in studio professionale
La trasformazione di un immobile classificato come magazzino o locale di deposito - non destinato, pertanto, per tipologia e natura ad accogliere, in modo continuativo e prolungato persone, bensì merci e beni – in luogo adibito a studio professionale e uffici costituisce «mutamento d'uso urbanisticamente rilevante». Tale definizione si attaglia ad ogni forma di trasformazione stabile di un immobile, preordinata a soddisfare esigenze non precarie, anche se non accompagnata da opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile ad una diversa categoria funzionale fra quelle elencate dall'art. 23-ter, comma 1, d.P.R. n. 380/2001. Inoltre, la realizzazione della tipologia di manufatti destinati a garage o cantina è conforme alla destinazione di zona (residenziale) nei soli limiti in cui essi restino “locali accessori”, che in quanto privi dei requisiti di abitabilità non incidono sulle disponibilità volumetriche abitative né sul carico urbanistico. Il cambio di destinazione d’uso da garage o cantina a residenziale (ma il ragionamento vale anche per la destinazione oggetto di contestazione nel presente giudizio a studio professionale e ufficio), quindi, è sempre rilevante, pur se astrattamente non si passa da una all’altra delle categorie previste nell’art. 23-ter, e necessita pertanto di permesso di costruire.
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