Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Il seme della discordia inizia a dare i suoi frutti
(Commento a Cons. Stato, Sez. VII, n. 2269/2025, pubblicata il 19 marzo 2025)
di Massimo GRISANTI
Cass. Sez. III n. 10801 del 18 marzo 2025 (UP 20 feb 2025)
Pres. Sarno Est. Scarcella Ric. Signore
Urbanistica.Costruzioni in zona sismica
Le disposizioni ex artt. 83 e 95 d.P.R. 380 del 2001 si applicano a tutte le costruzioni realizzate in zona sismica, anche alle opere edili con struttura in legno, a prescindere dai materiali utilizzati e dalle relative strutture, nonché dalla natura precaria o permanente dell’intervento, con la conseguenza che tali disposizioni trovano applicazione nel caso di specie, trattandosi di una struttura lignea, non dovendo tener conto dei materiali utilizzati.
Consiglio di Stato Sez. II n. 1474 del 21 febbraio 2025
Urbanistica.Decorrenza del termine per l’impugnazione di una concessione edilizia
Il principio secondo cui, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione di una concessione edilizia da parte di un proprietario di immobile limitrofo occorre la piena conoscenza della stessa, che si verifica con la consapevolezza del suo contenuto specifico o del progetto edilizio ovvero quando la costruzione realizzata rivela in modo certo e univoco le essenziali caratteristiche dell’opera, va applicato tenendo conto della singola fattispecie, e ciò a valere sia per le impugnative dei titoli “ordinari”, che delle sanatorie, quale che ne sia la relativa tipologia.
Corte di giustizia (Settima Sezione) 20 marzo 2025
« Rinvio pregiudiziale – Biocidi – Direttiva 98/8/CE – Regolamento (UE) n. 528/2012 – Applicabilità ratione temporis – Norme transitorie – Accesso alle informazioni – Articoli 66 e 67 – Domanda di accesso a una relazione di equivalenza tecnica tra principi attivi contenuti in biocidi redatta dall’autorità competente di uno Stato membro – Tutela degli interessi commerciali – Direttiva 2003/4/CE – Applicabilità ratione materiae – Articolo 4, paragrafo 2 – Nozione di “informazioni sulle emissioni nell’ambiente” »
Cass. Sez. III n. 10802 del 18 marzo 2025 (UP 20 feb 2025)
Pres. Sarno Est. Scarcella Ric. Di Fiore
Urbanistica.Lottizzazione abusiva negoziale e acquirente del lotto frazionato
Nel reato di lottizzazione abusiva cosiddetta negoziale, avente ordinariamente natura plurisoggettiva e la cui struttura unitaria è caratterizzata dall'intimo nesso causale che lega le condotte dei vari partecipi, l'acquirente del lotto frazionato non può considerarsi, solo per tale qualità, terzo estraneo, potendo tuttavia il medesimo dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto, cioè, di partecipare ad un'operazione di illecita lottizzazione e, in tal modo, di contribuire causalmente alla concreta attuazione del disegno criminoso dell'alienante
Consiglio di Stato Sez. II n. 1260 del 17 febbraio 2025
Beni ambientali.Sui limiti dell’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica.
Il rilascio della compatibilità paesaggistica non è consentito in presenza di lavori che abbiano determinato la creazione ex novo di superfici utili o di volumi ovvero un aumento di quelli legittimamente realizzati, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno. Premesso che sono tassative, e quindi di stretta interpretazione, le fattispecie di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica – in quanto istituto eccezionale che deve sempre essere rivolto alla salvaguardia della percezione visiva dei volumi e della conservazione del contesto paesaggistico – la regola che in materia urbanistica porta ad escludere i volumi tecnici, tombati o interrati dal calcolo della volumetria edificabile (che trova fondamento nel bilanciamento tra i vari e confliggenti interessi connessi all’uso del territorio), non può essere invocata al fine di ampliare la portata applicativa della lettera della norma di cui all’articolo 167, comma 4, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 che, nel consentire l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica, si riferisce esclusivamente ai “lavori, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi”, senza ulteriore specificazione e distinzione.
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